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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 21 gennaio 2011, n. 49
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 L.
n. 349/86 - Legittimazione a contestare la violazione della normativa
urbanistica - Fattispecie. Le associazioni ambientaliste riconosciute ex
art. 13 L. n. 349/86 sono pienamente legittimate a contestare anche la
violazione della normativa urbanistica locale ove i vizi dedotti siano rivolti
ad evidenziare l’illegittimità dell’autorizzazione ambientale all’emissione in
atmosfera, di cui all’art. 269 del D. lgs. 152/2006 (e non i permessi edilizi),
nonché ove si tratti si tratti di normativa urbanistica che prende in
considerazione gli aspetti ambientali anche al fine di disciplinare l’attività
produttiva da insediare, (quali, nella specie, il ripristino a p.d.c. naturale,
l’assicurazione di “acquifero protetto” per le falde sottostanti, la
rivegetazione e le sue modalità). Una volta ammessa la legittimazione ad
impugnare un provvedimento, inoltre, il ricorrente può dedurre qualunque vizio
procedimentale, sia o meno un soggetto avente titolo a partecipare alla
conferenza di servizi che avrebbe dovuto essere indetta ai sensi dell’art. 269
cit., in quanto il diverso procedimento ben avrebbe potuto portare ad una
diversa decisione sostanziale di merito. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto -
Italia Nostra Onlus (avv.ti Ceruti e Sette) c. Provincia di Modena (avv.ti
Zannini e Bellentani), Comune di Savignano Sul Panaro (avv. Gualandi) e altro (n.c.)
-
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 21 gennaio 2011, n. 49
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Autorizzazione alle emissioni - Modifiche -
Procedimento - Modifiche sostanziali - Aumento o variazione quantitativa delle
emissioni - Alterazione delle condizioni di convogliabilità - Indizione della
conferenza di servizi - Art. 269 d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell’art. 269
del D. Lgs. n. 152/2006, il procedimento di autorizzazione è differenziato a
seconda della modifica sostanziale o non sostanziale dell’autorizzazione già
ottenuta dal gestore. Infatti, in caso di modifiche sostanziali va indetta,
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel
corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame
degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi. In caso di
modifiche non sostanziali, invece, è prevista una mera comunicazione e se
l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può
procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo
il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel
termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione all’aggiornamento
dell’autorizzazione: affinchè la modifica sia sostanziale è sufficiente che vi
sia un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o un’alterazione
delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Quindi, sono
sufficienti modifiche minime concernenti le emissioni per giustificare un
procedimento più completo con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti e
titolari istituzionalmente di un interesse alla tutela dell’ambiente, senza che
questo pregiudichi, ove siano rispettate le norme regolanti la materia, lo
svolgimento dell’attività. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - Italia Nostra
Onlus (avv.ti Ceruti e Sette) c. Provincia di Modena (avv.ti Zannini e
Bellentani), Comune di Savignano Sul Panaro (avv. Gualandi) e altro (n.c.) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 21 gennaio 2011, n. 49
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N. 00049/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Italia Nostra Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Ceruti, Nicola
Sette, con domicilio eletto presso Nicola Sette in Bologna, via De'Griffoni 9;
contro
Provincia di Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Zannini, Barbara
Bellentani, con domicilio eletto presso Stefano Tirapani in Bologna, via Murri
9; Comune di Savignano Sul Panaro, rappresentato e difeso dall'avv. Federico
Gualandi, con domicilio eletto presso Federico Gualandi in Bologna, Galleria
Marconi N. 2; A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Emilia
Romagna;
nei confronti di
Calcestruzzi Vignola S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Pini, con
domicilio eletto presso Giancarlo Fanzini in Bologna, via S. Stefano 43;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della determina del Direttore di area – servizio di gestione integrata sistemi
ambientali della provincia di Modena n. 14 del 14/1/2009 di autorizzazione alla
ditta calcestruzzi Vignola srl ad attivare le emissioni di atmosfera derivanti
dai propri impianti;
- del provvedimento provincia di Modena di tacito accoglimento della domanda di
proroga;
- della determinazione n. 17 del 20/5/2009 del Dirigente del servizio risorse
del territorio ed impatto ambientale della provincia di Modena di autorizzazione
alla realizzazione di un deposito di bitume ed oli minerali;
quanto ai primi motivi aggiunti di ricorso:
- della determina del Direttore di area – servizio di gestione integrata sistemi
ambientali della provincia di Modena n. 453 del 12/10/2009 di nuova
autorizzazione alla ditta calcestruzzi Vignola srl ad attivare le emissioni di
atmosfera derivanti dai propri impianti;
quanto ai secondi motivi aggiunti di ricorso:
- della determina del Direttore di area – servizio di gestione integrata sistemi
ambientali della provincia di Modena n. 188 del 2/9/2010 di aggiornamento
dell’autorizzazione alla ditta calcestruzzi Vignola srl ad attivare le emissioni
di atmosfera derivanti dai propri impianti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Modena e di Comune di
Savignano Sul Panaro e di Calcestruzzi Vignola S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Ugo Di
Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’associazione Italia Nostra ricorrente riferisce che la Calcestruzzi Vignola
s.r.l aveva ottenuto un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi
dell’art. 269 del D. lgs. 152/2006, per la costruzione di un nuovo impianto per
l’attività di produzione di calcestruzzo, per il trasferimento di un impianto
per l’attività di produzione di calcestruzzo e per la costruzione di un nuovo
impianto per la produzione di conglomerato bituminoso da ubicarsi all’interno
del cosiddetto “polo 11” nel comune di Savignano sul Panaro.
La Provincia rilasciava la suddetta autorizzazione con determinazione n. 300 del
13/4/2007.
Riferisce altresì la ricorrente che gli impianti non venivano completati né
messi in funzione.
Successivamente in data 25/11/2008 la società Calcestruzzi Vignola s.r.l
richiedeva una modifica dell’autorizzazione.
La provincia di Modena, dopo aver effettuato un riesame della pratica, con
determinazione n. 14 del 14/1/2009, rilasciava una nuova autorizzazione per le
emissioni in atmosfera dei tre impianti suddetti.
Successivamente veniva richiesta una nuova proroga per l’attivazione degli
impianti e con determina n. 17 del 20/5/2009 veniva concessa un’autorizzazione
per la realizzazione in loco di un deposito di bitume ed oli minerali.
L’associazione Italia Nostra impugnava tutti i suddetti atti.
Si costituivano in giudizio la provincia di Modena il comune di Savignano sul
Panaro e la società controinteressata che chiedevano la reiezione del ricorso.
Con motivi aggiunti l’associazione Italia Nostra impugnava altresì la
determinazione n. 453 del 12/10/2009 recante nuova autorizzazione, ai sensi
dell’art. 269 del D. lgs. 152/2006, alle emissioni in atmosfera, deducendone
l’illegittimità.
Con ulteriori motivi aggiunti l’associazione Italia Nostra impugnava altresì,
per quanto occorrer possa, la determinazione n. 188 del 2/9/2010 di
aggiornamento dell’autorizzazione già rilasciata.
Le parti sviluppavano ampiamente le rispettive difese con ulteriori memorie e
repliche e nel corso dell’ampia discussione orale e la causa veniva trattenuta
in decisione all’udienza del 15/12/2010.
2.Va preliminarmente respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per
omessa impugnativa dell’originaria autorizzazione rilasciata con determinazione
n. 300 del 13/4/2007. Infatti, l’impianto non è stato messo in funzione e la
provincia, su richiesta della società interessata, ha rilasciato la nuova
autorizzazione ambientale, con determinazione n. 14 del 14/1/2009, a seguito di
un nuovo procedimento ed una nuova istruttoria che ha in toto sostituito la
precedente autorizzazione di cui alla citata determina n. 300 del 13/4/2007.
Infatti, risulta dalla stessa determina n. 14 del 14/1/2009 che è stato
integralmente riesaminato il progetto, il ciclo produttivo, le tecnologie
adottate per prevenire l’inquinamento, la quantità e qualità delle emissioni,
acquisito un nuovo parere dell’A.R.P.A. e del comune di Savignano, ed effettuata
integralmente una nuova istruttoria tecnica del Servizio Gestione Integrata
Sistemi Ambientali della provincia di Modena nonchè integralmente ridisciplinata
l’emissione in atmosfera di ciascun punto di emissione per ognuno dei tre
impianti dettando integralmente e dettagliatamente nuove prescrizioni tecniche
sui punti di prelievo, metodi di campionatura e misura e di analisi delle
emissioni.
2.1.La stessa autorizzazione, di cui alla determina n. 14 del 14/1/2009,
conclude, poi, precisando che viene sostituita a tutti gli effetti la precedente
autorizzazione.
2.2.In definitiva è del tutto irrilevante l’omessa impugnativa della precedente
autorizzazione n. 300 del 13/4/2007, la cui eventuale impugnativa sarebbe
addirittura divenuta improcedibile in quanto in toto sostituita dalla nuova
autorizzazione tempestivamente impugnata con il presente ricorso.
3.Vanno altresì respinte le ulteriori eccezioni d’inammissibilità avendo
l’associazione Italia Nostra impugnato ritualmente con motivi aggiunti tutti i
successivi provvedimenti emessi dalla provincia, ivi compresa la determinazione
n. 188 del 2/9/2010. La circostanza, poi, che la determina n. 14/2009 sarebbe
stata sostituita dalla successiva determina n. 453/2009 non appare rilevante in
quanto tutti i vizi sono stati riproposti avverso quest’ultima determina
ritualmente impugnata.
4. Sussiste, poi, la piena legittimazione a contestare anche la violazione della
normativa urbanistica locale da parte dell’associazione Italia Nostra perché i
vizi dedotti sono rivolti ad evidenziare l’illegittimità dell’autorizzazione
ambientale all’emissione in atmosfera, di cui all’art. 269 del D. lgs. 152/2006
(e non i permessi edilizi) ed, inoltre, perché si tratta di normativa
urbanistica che prende in considerazione gli aspetti ambientali anche al fine di
disciplinare l’attività produttiva da insediare, quali il ripristino a p.d.c.
naturale, l’assicurazione di “acquifero protetto” per le falde sottostanti, la
rivegetazione e le sue modalità.
5. Nel merito va preliminarmente osservato che l’impianto produttivo in
contestazione si compone di tre nuclei di cui due per l’attività di produzione
di calcestruzzo, un nuovo impianto ed uno proveniente dal trasferimento di altro
impianto già ubicato in altra zona, e di un nuovo impianto per la produzione di
conglomerato bituminoso tutti da ubicarsi all’interno del cosiddetto “polo 11”
nel comune di Savignano sul Panaro.
6. Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento alle prime due censure
dedotte, di cui è opportuna una trattazione congiunta in quanto dirette a
censurare il procedimento seguito per il rilascio delle autorizzazioni
all’emissione in atmosfera impugnate, sia pure per aspetti diversi.
L’art 269 del D. lgs. 152/2006 dispone che “Il gestore che intende sottoporre un
impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel
progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di
cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti
dall'art. 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai
combustibili utilizzati, ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la
modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del
presente articolo. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è
sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda
di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni
del presente articolo. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente
provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità
competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere
all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere
dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei
mesi dalla ricezione della comunicazione. Per modifica sostanziale si intende
quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o
che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse”.
In pratica il procedimento è differenziato a seconda della modifica sostanziale
o non sostanziale dell’autorizzazione già ottenuta dal gestore.
Infatti, in caso di modifiche sostanziali va indetta, entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede
anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in
altri procedimenti amministrativi.
In caso di modifiche non sostanziali, invece, è prevista una mera comunicazione
e se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può
procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo
il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel
termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione all’aggiornamento
dell’autorizzazione.
Nel caso concreto la richiesta presentata comportava delle modifiche sostanziali
dell’impianto. Si tratta, infatti, della sostituzione dell’impianto con uno di
marca differente con diverse soluzioni tecniche, con una diversa portata delle
emissioni, con una non contesta diversa temperatura di emissione, e con
l’inserimento di un nuovo silos di stoccaggio che, sia pure richiesto nella
precedente domanda, non era stato inserito nell’autorizzazione, come precisato
anche dall’istruttoria tecnica, che comporta ulteriori emissioni, sia pure
potenzialmente, sino ad una portata massima autorizzata di 1.600 Nmc/h (come
precisamente indicato nelle autorizzazioni impugnate) e ciò incide, quantomeno,
sulla diversa convogliabilità tecnica delle emissioni.
Del resto, affinchè la modifica sia sostanziale è sufficiente che vi sia un
aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o un’alterazione delle
condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.
Quindi, sono sufficienti modifiche minime concernenti le emissioni per
giustificare un procedimento più completo con la partecipazione di tutti gli
enti coinvolti e titolari istituzionalmente di un interesse alla tutela
dell’ambiente, senza che questo pregiudichi, ove siano rispettate le norme
regolanti la materia, lo svolgimento dell’attività.
Nella presente fattispecie non è stato seguito il procedimento previsto per le
modifiche non sostanziali in quanto la conferenza di servizi, originariamente
indetta non è proseguita avendo l’amministrazione provveduto indipendentemente
da essa.
E, naturalmente, una volta ammessa la legittimazione ad impugnare un
provvedimento, come nel caso di Italia Nostra, il ricorrente può dedurre
qualunque vizio procedimentale, sia o meno un soggetto avente titolo a
partecipare alla conferenza di servizi che avrebbe dovuto essere indetta, in
quanto il diverso procedimento ben avrebbe potuto portare ad una diversa
decisione sostanziale di merito.
Del resto i provvedimenti impugnati non costituiscono un mero aggiornamento
della precedente autorizzazione n. 300 del 13/4/2007, come previsto in caso di
modifiche non sostanziali, ma la sostituiscono in toto ad ogni effetto.
7. E’, invece, infondata la terza censura concernenti le dedotte violazioni
urbanistiche. Infatti, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 18 luglio
1991, n. 17, l’approvazione del PAE costituiva variante specifica del Piano
Regolatore Generale, essendo irrilevante la diversa previsione del PIAE
provinciale successivamente intervenuto.
Nel caso in esame è pacifico che, per effetto della variante specifica del PAE
del 2005 l’area sulla quale è prevista l’ubicazione degli impianti rientra nel
cosiddetto “Polo 11” del PAE stesso.
La circostanza che la cartografia del comune non sia stata aggiornata e che
risulti ancora la diversa classificazione E4 non appare rilevante in quanto
l’aggiornamento cartografico, una volta intervenuta la variante, costituisce un
adempimento consequenziale materiale dovuto.
8. E’, inoltre, infondata la quarta censura concernente la dedotta violazione
dell’articolo 39 del PAE disciplinante gli insediamenti nel “Polo 11” di Bazzano.
Infatti, il “Polo 11” è destinato a zona per attività produttiva per
l’insediamento di impianti di trasformazione di materiale inerte, da trasferire
da aree a maggior vulnerabilità ambientale.
Non vi è dubbio che l’area sia urbanisticamente compatibile con impianti di
trasformazione di materiale inerte, come quello in contestazione, e che vi sia
un trasferimento di attività mentre la disposizione non richiede che l’attività
da trasferire sia identica per dimensione e caratteristiche degli impianti,
essendo compatibile anche un incremento di attività, naturalmente nel rispetto
delle disposizioni concernenti le emissioni in atmosfera.
Con tale previsione il comune, infatti, ha destinato l’area ad impianti di
trasformazione di materiale inerte, disciplinando anche le modalità del
ripristino una volta esaurita l’attività stessa, cogliendo l’occasione per
imporre altresì anche la delocalizzazione di quell’attività attualmente svolta
in altra zona a maggiore vulnerabilità ambientale.
9. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure
dedotte il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati tutti i
provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti di
ricorso.
10. Naturalmente in sede di riedizione del procedimento amministrativo, previa
convocazione della conferenza di servizi prescritta dall’articolo 269 del D. lgs.
152/2006, dovranno essere esaminate, dal punto di vista tecnico tutte le
questioni dedotte nelle censure assorbite concernenti le tipologie di emissioni
dell’impianto nonché le altre carenze rilevate, contestate dalle parti in questa
sede producendo contrastanti valutazioni dei tecnici di riferimento.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a
carico della provincia di Modena e della società controinteressata mentre
sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle stesse con il comune
di Savignano intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, sez. II, accoglie
il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla tutti i provvedimenti
impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti di ricorso.
Condanna la provincia di Modena e la società controinteressata al pagamento
delle spese di causa a favore dell’associazione Italia Nostra ricorrente che si
liquidano in complessivi Euro 12.000 (dodicimila), di cui Euro 6.000 (seimila) a
carico della provincia di Modena ed Euro 6.000 (seimila) a carico della società
controinteressata, oltre C.P.A. ed I.V.A..
Spese compensate nei confronti del comune di Savignano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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