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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 1 luglio 2011, n. 552


DIRITTO URBANISTICO - Vincolo di rispetto ferroviario - Art. 49 DPR n. 753/80 - Natura - Vincolo di inedificabilità relativo.
Il vincolo di rispetto ferroviario di cui all'art. 49 del DPR 753/80, rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta. Infatti, ai sensi dell'art. 60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli art. 49 e 55; inoltre l'art. 50, comma 1°, dello stesso DPR stabilisce espressamente che il divieto ex art. 49 " si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi" alla data di entrata in vigore del DPR 753/'80, mentre i vincoli di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 33 della legge 47/85, sono tali solo "se siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere". Ne segue che il vincolo ex art. 49 del DPR n. 753/'80, in quanto relativo, si applica anche agli abusi preesistenti e quindi alla odierna fattispecie), come ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata dopo la pronuncia in tal senso della Adunanza Plenaria n. 20/99 del Consiglio di Stato. (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 04 agosto 2008 , n. 3593). Pres. Calvo, Est. Di Benedetto - G.B.M. (avv. Leardini) c. Comune di Bologna (avv. Carestia) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 1 luglio 20111, n. 552
 

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N. 00552/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00615/1999 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 615 del 1999, proposto da:
Gollini Bruini Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Leardini, con domicilio eletto presso Roberto Leardini in Bologna, via Arienti, 37;


contro


Comune di Bologna, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria del 2/3/1999, notificato al ricorrente il 9/3/1999 adottato dal Direttore del settore ambiente e territorio controllo edilizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il comune ha negato la richiesta di sanatoria di un manufatto abusivo per mancanza del parere favorevole rilasciato dalle Ferrovie dello Stato, trattandosi di edificio realizzato nella zona di rispetto ferroviario, deducendone l’illegittimità.

Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha contro dedotto alle avverse doglianze concludendo per la reiezione del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2. Va preliminarmente osservato che alla data della domanda di sanatoria non era stato richiesto il parere delle FFSS da parte dell’interessato.

Tale parere, richiesto successivamente, è stato negativo e non risulta essere stato impugnato.

3. Ciò premesso il ricorso è infondato.

Il vincolo di rispetto ferroviario di cui all'art. 49 del DPR 753/80, rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta, come tale rientrante nella previsione dell'art. 32.

Infatti, ai sensi dell'art. 60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli art. 49 e 55; inoltre l'art. 50, comma 1°, dello stesso DPR stabilisce espressamente che il divieto ex art. 49 " si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi" alla data di entrata in vigore del DPR 753/'80, mentre i vincoli di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 33 della legge 47/85, sono tali solo "se siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere".

Ne segue che il vincolo ex art. 49 del DPR n. 753/'80, in quanto relativo, si applica anche agli abusi preesistenti (e quindi alla odierna fattispecie), come ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata dopo la pronuncia in tal senso della Adunanza Plenaria n. 20/99 del Consiglio di Stato.

Trattasi dunque di vincolo derogabile su parere dell'autorità preposta alla sua osservanza (l'Ente Ferrovie dello Stato) che alla data della domanda di sanatoria non era stato richiesto e che successivamente, è intervenuto negativamente in quanto “la costruzione del fabbricato non consente ampliamenti e potenziamenti della linea ferroviaria, ostacola i lavori di manutenzione del rilevato ferroviario e, in caso di incidente, non permette l’immediato ed agevole intervento dei mezzi di soccorso. Inoltre il fabbricato è ubicato in zona interessata dalla costruzione della galleria A. V. e può interferire con la costruzione della stessa” e, pertanto, ciò risulta ostativo al rilascio del richiesto condono(T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 04 agosto 2008 , n. 3593).

4. Né può ritenersi maturato il silenzio assenso in quanto a ciò è ostativa la mancata presentazione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

5. Infine, non può condividersi la tesi del ricorrente in ordine alla non necessità della domanda di sanatoria presentata trattandosi di un manufatto realizzato nel 1941 sostenendo, quindi, che il condono sarebbe stato richiesto inutilmente.

Infatti, il ricorrente non dimostra che l’opera oggetto del condono sia identica rispetto a quella eventualmente realizzata nel 1941 ben potendo la stessa, nel corso del tempo, essere stata modificata e/o ampliata e, comunque, qualora il condono non fosse necessario a maggior ragione non poteva essere ottenuto.

6. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del comune intimato che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (due mila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente
Grazia Brini, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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