AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 1 luglio 2011, n. 552
DIRITTO URBANISTICO - Vincolo di rispetto ferroviario - Art. 49 DPR n. 753/80 -
Natura - Vincolo di inedificabilità relativo. Il vincolo di rispetto
ferroviario di cui all'art. 49 del DPR 753/80, rappresenta un vincolo di
inedificabilità relativa e non assoluta. Infatti, ai sensi dell'art. 60 del DPR
citato, gli uffici compartimentali di F.S. possono autorizzare riduzioni delle
distanze fissate dagli art. 49 e 55; inoltre l'art. 50, comma 1°, dello stesso
DPR stabilisce espressamente che il divieto ex art. 49 " si applica a tutti gli
edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva
dai competenti organi" alla data di entrata in vigore del DPR 753/'80, mentre i
vincoli di inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 33 della legge 47/85,
sono tali solo "se siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere". Ne
segue che il vincolo ex art. 49 del DPR n. 753/'80, in quanto relativo, si
applica anche agli abusi preesistenti e quindi alla odierna fattispecie), come
ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata dopo la pronuncia in tal senso
della Adunanza Plenaria n. 20/99 del Consiglio di Stato. (T.A.R. Emilia Romagna
Bologna, sez. II, 04 agosto 2008 , n. 3593). Pres. Calvo, Est. Di Benedetto -
G.B.M. (avv. Leardini) c. Comune di Bologna (avv. Carestia) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 1 luglio 20111, n. 552
www.AmbienteDiritto.it
N. 00552/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00615/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 1999, proposto da:
Gollini Bruini Mario, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Leardini, con
domicilio eletto presso Roberto Leardini in Bologna, via Arienti, 37;
contro
Comune di Bologna, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Carestia, con
domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan
24;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria del 2/3/1999,
notificato al ricorrente il 9/3/1999 adottato dal Direttore del settore ambiente
e territorio controllo edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Ugo Di
Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale
il comune ha negato la richiesta di sanatoria di un manufatto abusivo per
mancanza del parere favorevole rilasciato dalle Ferrovie dello Stato,
trattandosi di edificio realizzato nella zona di rispetto ferroviario,
deducendone l’illegittimità.
Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha contro dedotto alle
avverse doglianze concludendo per la reiezione del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
2. Va preliminarmente osservato che alla data della domanda di sanatoria non era
stato richiesto il parere delle FFSS da parte dell’interessato.
Tale parere, richiesto successivamente, è stato negativo e non risulta essere
stato impugnato.
3. Ciò premesso il ricorso è infondato.
Il vincolo di rispetto ferroviario di cui all'art. 49 del DPR 753/80,
rappresenta un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta, come tale
rientrante nella previsione dell'art. 32.
Infatti, ai sensi dell'art. 60 del DPR citato, gli uffici compartimentali di
F.S. possono autorizzare riduzioni delle distanze fissate dagli art. 49 e 55;
inoltre l'art. 50, comma 1°, dello stesso DPR stabilisce espressamente che il
divieto ex art. 49 " si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti
non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi" alla data di
entrata in vigore del DPR 753/'80, mentre i vincoli di inedificabilità assoluta,
ai sensi dell'art. 33 della legge 47/85, sono tali solo "se siano stati imposti
prima dell'esecuzione delle opere".
Ne segue che il vincolo ex art. 49 del DPR n. 753/'80, in quanto relativo, si
applica anche agli abusi preesistenti (e quindi alla odierna fattispecie), come
ritenuto dalla giurisprudenza oramai consolidata dopo la pronuncia in tal senso
della Adunanza Plenaria n. 20/99 del Consiglio di Stato.
Trattasi dunque di vincolo derogabile su parere dell'autorità preposta alla sua
osservanza (l'Ente Ferrovie dello Stato) che alla data della domanda di
sanatoria non era stato richiesto e che successivamente, è intervenuto
negativamente in quanto “la costruzione del fabbricato non consente ampliamenti
e potenziamenti della linea ferroviaria, ostacola i lavori di manutenzione del
rilevato ferroviario e, in caso di incidente, non permette l’immediato ed
agevole intervento dei mezzi di soccorso. Inoltre il fabbricato è ubicato in
zona interessata dalla costruzione della galleria A. V. e può interferire con la
costruzione della stessa” e, pertanto, ciò risulta ostativo al rilascio del
richiesto condono(T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 04 agosto 2008 , n.
3593).
4. Né può ritenersi maturato il silenzio assenso in quanto a ciò è ostativa la
mancata presentazione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela
del vincolo.
5. Infine, non può condividersi la tesi del ricorrente in ordine alla non
necessità della domanda di sanatoria presentata trattandosi di un manufatto
realizzato nel 1941 sostenendo, quindi, che il condono sarebbe stato richiesto
inutilmente.
Infatti, il ricorrente non dimostra che l’opera oggetto del condono sia identica
rispetto a quella eventualmente realizzata nel 1941 ben potendo la stessa, nel
corso del tempo, essere stata modificata e/o ampliata e, comunque, qualora il
condono non fosse necessario a maggior ragione non poteva essere ottenuto.
6. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del comune
intimato che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (due mila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Grazia Brini, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it