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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 15 giugno 2011, n. 194
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire rilasciato a terzi - Impugnazione -
Decorrenza dei termini - Individuazione. Ai fini della decorrenza del
termine per l’impugnazione di un permesso di costruire rilasciato a terzi,
occorre in generale la sua piena conoscenza, che si verifica con la
consapevolezza del contenuto specifico del titolo autorizzatorio o del progetto
edilizio o ancora con il verificarsi di una situazione per cui la costruzione
realizzata riveli in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche
dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla disciplina
urbanistica, sicché la prova della piena ed effettiva conoscenza del titolo
edilizio può essere desunta anche da elementi presuntivi, come l’intervenuta
ultimazione dei lavori o la circostanza che questi sono giunti almeno ad un
punto tale che non si possa avere più alcun dubbio sulla consistenza, entità e
reale portata dell’intervento edilizio assentito, essendo necessario, in altri
termini, che le opere abbiano raggiunto uno stadio e uno spessore tali da
renderne chiara l’illegittimità e la lesività per le posizioni soggettive del
confinante, mentre non è sufficiente il mero inizio dei lavori, né tanto meno
l’apposizione di un cartello recante gli estremi e l’oggetto del titolo
autorizzatorio edilizio. (Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2010 n. 4482). Pres.
Arosio, Est. Caso -D.G. (avv. Fregni) c. Comune di Toano (avv. Coli) e altri (n.c.)
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TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 15 giugno 2011, n. 194
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N. 00217/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 318 del 2008 proposto da Dore Giuseppe, rappresentato e difeso
dall’avv. Giorgio Fregni ed elettivamente domiciliato in Parma, via Garibaldi n.
22, presso lo studio dell’avv. Mattea Antonia Messina;
contro
il Comune di Toano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Paolo Coli ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo G. Tommasini
n. 20, presso lo studio dell’avv. Mario Ramis;
la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano e lo Sportello Unico per le Attività
Produttive dell’Appennino Reggiano, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Parco dei Cerri Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante
Alessandro Tagliazucchi, difesa e rappresentata dall’avv. Giovanni Bertolani e
dall’avv. Giorgio Bertolani, ed elettivamente domiciliata in Parma, viale
Mariotti n. 1, presso lo studio dell’avv. Guido Avanzini;
Dallari Ezio, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Bertolani e dall’avv.
Giorgio Bertolani, ed elettivamente domiciliato in Parma, viale Mariotti n. 1,
presso lo studio dell’avv. Guido Avanzini;
per l'annullamento
del provvedimento in data 22 settembre 2008, con cui il Comune di Toano ha
concluso il procedimento di riesame dei permessi di costruire n. 78/2007 e n.
163/2007, relativi all’intervento edilizio per il recupero della “ex Ceramica S.
Antonio”;
del permesso di costruire n. 78/2007 del 21 novembre 2007, relativo alla
“realizzazione di opere di urbanizzazione mancanti per l’intervento
convenzionato per il recupero di insediamento esistente (ex ceramica S. Antonio)
in zona artigianale D6”, posto in Cerredolo di Toano, via della Valle n. 1;
del permesso di costruire n. 163/2007 del 27 febbraio 2008, relativo alla “nuova
costruzione di capannone artigianale” ubicato in Cerredolo di Toano, via della
Valle n. 1;
del provvedimento autorizzativo unico n. 24/08 del 4 marzo 2008 dello Sportello
Unico per le Attività Produttive dell’Appennino Reggiano;
per quanto occorrer possa e in parte qua, della deliberazione consiliare n. 24
del 28 aprile 1999, della concessione edilizia n. 51 del 1999, della
deliberazione giuntale n. 51 in data 11 aprile 2000, della convenzione
urbanistica stipulata il 4 maggio 2000, della deliberazione consiliare n. 61 del
24 luglio 2007 e della convenzione del 4 ottobre 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Toano, della Parco dei
Cerri Immobiliare S.r.l. e di Dallari Ezio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Nell’ambito degli interventi di recupero del comparto artigianale della “ex
Ceramica S. Antonio” in zona D6 del territorio del Comune di Toano (località
Cerredolo), l’Amministrazione comunale rilasciava alla Parco dei Cerri
Immobiliare S.r.l. prima il permesso di costruire n. 78/2007 del 21 novembre
2007, inerente la realizzazione di opere di urbanizzazione, e poi il permesso di
costruire n. 163/2007 del 27 febbraio 2008, inerente l’edificazione di un
capannone artigianale in via della Valle n. 1. Indi, lo Sportello Unico per le
Attività Produttive dell’Appennino Reggiano emetteva il provvedimento
autorizzativo unico n. 24/08 del 4 marzo 2008, relativo alla costruzione del
capannone ad uso artigianale già oggetto del titolo edilizio suindicato. Infine,
in esito alla richiesta di riesame dei permessi di costruire n. 78/2007 e n.
163/2007 – avanzata da alcuni cittadini della zona –, il Comune di Toano si
pronunciava negativamente, motivando sulle varie questioni proposte (v.
provvedimento in data 22 settembre 2008).
Avverso tali atti ha proposto impugnativa il ricorrente, proprietario di
immobile a destinazione residenziale ubicato ai confini dell’area interessata
dall’intervento edilizio di che trattasi. Assume illegittimamente firmato dal
geom. Dallari il progetto di realizzazione del capannone (alto 11 metri, lungo
83 metri e largo 28 metri, con struttura in cemento armato), in quanto privo di
connotati delle «modeste costruzioni civili», che è il presupposto cui l’art.
16, lett. m), del r.d. n. 274 del 1929 subordina la competenza dei geometri in
materia; deduce, altresì, l’incompetenza del geom. Dallari relativamente alla
progettazione della nuova viabilità, a fronte della prevista modificazione delle
caratteristiche stradali della zona e della conseguente necessità di una più
vasta analisi dei problemi di circolazione del contesto urbano complessivamente
considerato; lamenta, poi, che la tavola di progetto 1.4 reca una
rappresentazione della realtà non veritiera, laddove evidenzia un’equivalenza di
altezze tra vecchio e nuovo capannone che non corrisponde a quanto emerge
dall’esito dei lavori, stante la maggiore altezza del manufatto ora posto in
essere; denuncia, ancora, la violazione dell’art. 5 delle n.t.a. dello strumento
urbanistico comunale, per non essere stata prevista una fascia di verde alberato
di mascheramento a protezione del comparto edificatorio residenziale e per
essere anzi quella parte di terreno occupata dall’area di sedime del capannone;
censura, inoltre, sotto più profili la progettazione della nuova viabilità, che
per un tratto risulterebbe di livello più basso rispetto alla situazione
precedente e per questo causa di disagi e insidie per la zona residenziale, e
che in altri punti evidenzierebbe l’incertezza dei confini tra area pubblica e
area privata, oltre che la collocazione degli accessi carrai in prossimità di
curve e quindi in violazione delle prescrizioni del Codice della strada;
prospetta, poi, l’erroneità dei calcoli della superficie utile e della
potenzialità edificatoria del lotto; si duole, infine, del presumibile non
corretto espletamento delle procedure definite dal d.lgs. n. 152 del 2006, circa
la sussistenza dei requisiti prescritti per il riutilizzo delle terre e rocce da
scavo. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Toano, la Parco dei Cerri
Immobiliare S.r.l. e il geom. Ezio Dallari, opponendosi all’accoglimento del
ricorso.
L’istanza cautelare del ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di
Consiglio del 27 gennaio 2009 (ord. n. 22/2009).
All’udienza del 25 maggio 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa
è passata in decisione.
Il Collegio è innanzi tutto chiamato a pronunciarsi in ordine alla tempestività
dell’impugnativa del titolo edilizio relativo al capannone artigianale, avendo
le controparti eccepito la tardività dell’instaurazione della lite, a fronte di
opere già completate per la parte strutturale nel mese di luglio 2008 e perciò
tali da far immediatamente decorrere il termine decadenziale di impugnativa in
modo che risulterebbe fuori tempo utile la notificazione del ricorso effettuata
il successivo 20 novembre.
L’eccezione è fondata.
Per costante giurisprudenza (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2010
n. 4482), ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di un permesso
di costruire rilasciato a terzi, occorre in generale la sua piena conoscenza,
che si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico del titolo
autorizzatorio o del progetto edilizio o ancora con il verificarsi di una
situazione per cui la costruzione realizzata riveli in modo certo ed inequivoco
le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della
stessa alla disciplina urbanistica, sicché la prova della piena ed effettiva
conoscenza del titolo edilizio può essere desunta anche da elementi presuntivi,
come l’intervenuta ultimazione dei lavori o la circostanza che questi sono
giunti almeno ad un punto tale che non si possa avere più alcun dubbio sulla
consistenza, entità e reale portata dell’intervento edilizio assentito, essendo
necessario, in altri termini, che le opere abbiano raggiunto uno stadio e uno
spessore tali da renderne chiara l’illegittimità e la lesività per le posizioni
soggettive del confinante, mentre non è sufficiente il mero inizio dei lavori,
né tanto meno l’apposizione di un cartello recante gli estremi e l’oggetto del
titolo autorizzatorio edilizio. Ora, è pacifico tra le parti che nel luglio 2008
lo stato di avanzamento dei lavori rivelasse l’avvenuta posa in opera della
struttura prefabbricata e il completamento dell’intelaiatura del capannone,
ovvero l’ultimazione della struttura portante dello stesso (ivi compresi
pilastri, travi e opere di fondazione), mentre gli interventi di mera
tamponatura perimetrale e chiusura dell’edificio sono stati effettuati
successivamente; ma, allora, le dimensioni, la sagoma, i tratti identificativi
del manufatto, la sua destinazione, apparivano già oggettivamente percepibili a
chi risiedeva nelle immediate vicinanze dell’area interessata dai lavori, sì da
potersene desumere i profili di illegittimità che il ricorrente ha poi ascritto
all’insussistenza della «modesta costruzione civile» richiesta per la competenza
tecnica del geometra, all’altezza superiore a quella del precedente manufatto,
all’occupazione da parte del nuovo fabbricato di una parte di terreno che
avrebbe dovuto invece essere destinata alla fascia di verde alberato,
all’erronea determinazione della superficie utile e della potenzialità
edificatoria del lotto. Donde la tardività dell’impugnativa dei relativi titoli
edilizi, anche per la parte relativa all’esecuzione delle opere di
urbanizzazione, oggetto di un permesso di costruire espressamente richiamato
dagli elaborati progettuali che corredano il titolo abilitativo inerente il
capannone e a questo direttamente collegato da un vincolo di interdipendenza
funzionale.
Inammissibile, invece, è l’impugnativa del diniego di riesame dei suindicati
permessi di costruire, in quanto atto emesso a séguito della richiesta di altri
cittadini e quindi insuscettibile di censura da parte del ricorrente, che è
estraneo a quel procedimento e che di conseguenza nessuna legittimazione vanta a
contestarne l’esito.
In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato irricevibile e in parte
dichiarato inammissibile.
La peculiarità delle circostanze di fatto che contraddistinguono la controversia
induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile e in
parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2011, con
l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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