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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 15 giugno 2011, n. 196
CACCIA - Regione Emilia Romagna - Iscrizione all’ATC prescelto - Presupposto
della residenza in ambito regionale. La vigente normativa regionale in
materia di esercizio dell’attività venatoria (legge Reg. Emilia-Romagna 15
febbraio 1994 n. 8, artt. 31, 35 e 36) distingue nettamente, ai fini
dell’iscrizione all’A.T.C. prescelto, tra cacciatori residenti in ambito
regionale e cacciatori residenti in altre regioni, venendo questi ultimi in
rilievo solo in presenza di posti disponibili dopo che siano state soddisfatte
le richieste dei primi. Né per i residenti di altre regioni v’è il titolo al
rinnovo automatico per l’anno successivo, in quanto l’art. 36, comma 1, della
menzionata legge reg. circoscrive tale prerogativa ai cacciatori con residenza
anagrafica nell’A.T.C. prescelto e a quelli che, purché residenti in
Emilia-Romagna, siano stati iscritti al relativo A.T.C. nelle stagioni venatorie
1998/1999 e 1999/2000. Pres. Arosio, Est. Caso - P.F. e altri (avv. Lalli) c.
Provincia di Reggio Emilia (n.c.) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 15 giugno 2011, n. 196
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N. 00196/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 241 del 2009 proposto da Palmerini Franco, Palmerini Massimo,
Mosti Claudio, Cima Giovanni, Pezzetti Roberto, Cima Gino, Del Freo Roberto,
Aldovardi Stefano e Bucci Giovanni, rappresentati e difesi dall’avv. Sergio
Lalli, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;
contro
la Provincia di Reggio Emilia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Provincia di Reggio Emilia in data 5 maggio 2009 (prot.
n. 33541/3/09), recante il rigetto dei ricorsi gerarchici relativi ai dinieghi
di iscrizione all’A.T.C. RE3 - Collina per la stagione venatoria 2009/2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso alla pubblica udienza del 25 maggio 2011;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti residenti a Massa, vedevano accolta nel 2008 la loro domanda
di iscrizione all’A.T.C. RE3 - Collina per la stagione venatoria 2008/2009.
Versata l’anno successivo la quota di iscrizione per la stagione venatoria
2009/2010, essi risultavano però destinatari di un diniego del Consiglio
Direttivo dell’A.T.C. RE3 - Collina, che con vari atti del 13 marzo 2009
comunicava loro l’insussistenza del titolo all’iscrizione “…in base alle
normative regionali vigenti …”. Proposti, quindi, altrettanti ricorsi
gerarchici, la Provincia di Reggio Emilia li rigettava con provvedimento prot.
n. 33541/3/09 in data 5 maggio 2009.
Avverso il provvedimento della Provincia di Reggio Emilia hanno proposto
impugnativa i ricorrenti, lamentando l’erronea applicazione della legge reg. n.
16 del 2007 e la lesione dell’affidamento ingenerato negli interessati – per
essere stato loro ingiustificatamente negato quell’automatico rinnovo che la
concessa iscrizione per la stagione venatoria 2008/2009 avrebbe implicato –,
censurando il mancato intervento sostitutivo dell’Amministrazione provinciale,
deducendo l’insufficienza della motivazione del provvedimento provinciale di
rigetto dei ricorsi gerarchici. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto
impugnato.
Non si è costituita in giudizio la Provincia di Reggio Emilia.
L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva respinta dalla Sezione alla Camera di
Consiglio in data 8 settembre 2009 (ord. n. 179/2009).
All’udienza del 25 maggio 2011 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che la legge Reg. Emilia-Romagna 15 febbraio 1994 n. 8 reca
“disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
dell’attività venatoria”. In particolare, per quel che rileva nella presente
controversia, l’art. 31 (quale modificato dall’art. 15 della legge reg. n.
16/2007) si occupa degli «Ambiti territoriali di caccia» e dispone che “gli ATC
sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento
delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio
venatorio in forma programmata nel territorio di competenza” (comma 1) e che “le
attività di cui al comma 1 sono svolte, nell’interesse pubblico, sotto il
controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna” (comma 2),
mentre l’art. 35 (quale modificato dall’art. 21 della legge reg. n. 16/2007)
prevede che “il cacciatore residente in Emilia-Romagna ha diritto di essere
iscritto all’A.T.C. in cui ha la residenza anagrafica, oppure all’A.T.C. in cui
sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998/1999 e
1999/2000” (comma 3) e che “gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo
aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente
articolo, sono assegnati dal Consiglio direttivo dell’A.T.C. ai cacciatori
richiedenti, secondo le seguenti priorità: a) residenti nella Provincia; b)
residenti negli A.T.C. dell’Emilia-Romagna con più alta densità venatoria; c)
residenti nella Regione; d) residenti in altre regioni; e) italiani residenti
all’estero e stranieri” (comma 4), per poi stabilire l’art. 36 (quale modificato
dall’art. 22 della legge reg. n. 16/2007) che “il cacciatore avente diritto ai
sensi del comma 3 dell’art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Consiglio
direttivo dell’A.T.C. L’iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore
non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all’art. 35,
comma 1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un A.T.C. diverso da quello di
residenza, presenta domanda al Consiglio direttivo dell’A.T.C. prescelto. Il
Consiglio direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai
sensi dell’art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai
cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all’A.T.C. come primo ambito
territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all’art. 35, comma
4” (comma 1) e che “il Consiglio direttivo dell’A.T.C. deve motivare l’eventuale
rigetto della domanda e comunicarlo all’interessato che può presentare ricorso
alla Provincia, il cui giudizio è definitivo” (comma 3).
Orbene, appare evidente come la vigente normativa regionale in materia di
esercizio dell’attività venatoria distingua nettamente, ai fini dell’iscrizione
all’A.T.C. prescelto, tra cacciatori residenti in ambito regionale e cacciatori
residenti in altre regioni, venendo questi ultimi in rilievo solo in presenza di
posti disponibili dopo che siano state soddisfatte le richieste dei primi. Né
per i residenti di altre regioni v’è il titolo al rinnovo automatico per l’anno
successivo, in quanto l’art. 36, comma 1, della legge reg. n. 8 del 1994
circoscrive tale prerogativa ai cacciatori con residenza anagrafica nell’A.T.C.
prescelto e a quelli che, purché residenti in Emilia-Romagna, siano stati
iscritti al relativo A.T.C. nelle stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000.
Ne consegue che i ricorrenti, in quanto residenti in Toscana, non possono
vantare alcuna pretesa al rinnovo automatico dell’iscrizione concessa l’anno
precedente, risultando comunque subordinata la loro iscrizione alla vacanza di
posti dopo il vaglio delle richieste delle categorie di soggetti cui la
normativa regionale assegna titolo preferenziale in sede di criteri per
l’ammissione agli A.T.C. Correttamente, quindi, nel pronunciarsi sui ricorsi
gerarchici degli interessati, la Provincia di Reggio Emilia ha chiarito che
“…dal momento che la legge (L.R. 8/94, art. 35) disciplina al comma 3 la
condizione dei cacciatori residenti in Emilia Romagna e al comma 4 quella dei
residenti in altre regioni, il risultato pratico è che le iscrizioni per le
stagioni venatorie successive all’entrata in vigore della legge novellata
avverranno tenendo conto esclusivamente dei criteri indicati dalla norma in
vigore, quindi iscrivendo di diritto solo i cacciatori residenti in Emilia
Romagna, sulla base della loro residenza anagrafica o della pregressa iscrizione
allo stesso ATC per le stagioni 1998/1999 e 1999/2000, mentre i residenti in
altre regioni, che negli anni precedenti erano iscritti sulla base della loro
iscrizione “storica”, non hanno più titolo e saranno iscritti solo in presenza
di posti in esubero …”, e – richiamando le disposizioni attuative elaborate con
deliberazione regionale nonché le quote numeriche di assegnazione relative all’A.T.C.
RE3 - Collina – ha escluso che ai ricorrenti spettasse ipso iure l’invocata
iscrizione, così da rigettarne in via definitiva l’istanza. La circostanza, poi,
che i ricorrenti fossero stati ammessi all’esercizio dell’attività venatoria per
la stagione 2008/2009 e che il modulo allora sottoscritto fornisse elementi
idonei a creare aspettative circa il rinnovo dell’iscrizione (aspettative prive
in realtà di fondamento normativo) – osserva il Collegio – non può di per sé
dare titolo per il conseguimento di un beneficio dalla legge non consentito;
indipendentemente, perciò, dalle ragioni che avevano determinato nell’anno
precedente l’ammissione dei ricorrenti all’A.T.C. RE3 - Collina, l’insussistenza
di margini di discrezionalità dell’Amministrazione ne impediva comunque la
reiterazione dell’iscrizione – in vincolata attuazione delle prescrizioni di
legge –, anche per essere l’uso di quel modulo (destinato ai soli residenti in
Emilia-Romagna) il frutto di un oggettivo ed evidente errore.
Né può essere imputato all’Amministrazione provinciale di avere indebitamente
omesso l’esercizio del controllo sostitutivo ex art. 32-ter della legge reg. n.
8 del 1994. Nessuna irregolarità essendo emersa nella condotta dell’A.T.C. RE3 -
Collina, non v’era ragione perché si facesse uso del potere di che trattasi.
Quanto, infine, alla motivazione del provvedimento di rigetto dei ricorsi
gerarchici, risultano esaustive le argomentazioni della Provincia di Reggio
Emilia in ordine alle cause ostative all’iscrizione dei ricorrenti. Si tratta,
insomma, di un’adeguata e chiara esposizione delle regole da applicare al caso
di specie, onde deve ritenersi soddisfatta l’esigenza di indicazione delle
ragioni della decisione assunta.
In conclusione, il ricorso va respinto.
In assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale, non vi
è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2011, con
l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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