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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 15 giugno 2011, n. 196


CACCIA - Regione Emilia Romagna - Iscrizione all’ATC prescelto - Presupposto della residenza in ambito regionale.
La vigente normativa regionale in materia di esercizio dell’attività venatoria (legge Reg. Emilia-Romagna 15 febbraio 1994 n. 8, artt. 31, 35 e 36) distingue nettamente, ai fini dell’iscrizione all’A.T.C. prescelto, tra cacciatori residenti in ambito regionale e cacciatori residenti in altre regioni, venendo questi ultimi in rilievo solo in presenza di posti disponibili dopo che siano state soddisfatte le richieste dei primi. Né per i residenti di altre regioni v’è il titolo al rinnovo automatico per l’anno successivo, in quanto l’art. 36, comma 1, della menzionata legge reg. circoscrive tale prerogativa ai cacciatori con residenza anagrafica nell’A.T.C. prescelto e a quelli che, purché residenti in Emilia-Romagna, siano stati iscritti al relativo A.T.C. nelle stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000. Pres. Arosio, Est. Caso - P.F. e altri (avv. Lalli) c. Provincia di Reggio Emilia (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 15 giugno 2011, n. 196
 

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N. 00196/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 241 del 2009 proposto da Palmerini Franco, Palmerini Massimo, Mosti Claudio, Cima Giovanni, Pezzetti Roberto, Cima Gino, Del Freo Roberto, Aldovardi Stefano e Bucci Giovanni, rappresentati e difesi dall’avv. Sergio Lalli, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;


contro


la Provincia di Reggio Emilia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della Provincia di Reggio Emilia in data 5 maggio 2009 (prot. n. 33541/3/09), recante il rigetto dei ricorsi gerarchici relativi ai dinieghi di iscrizione all’A.T.C. RE3 - Collina per la stagione venatoria 2009/2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso alla pubblica udienza del 25 maggio 2011;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


I ricorrenti, tutti residenti a Massa, vedevano accolta nel 2008 la loro domanda di iscrizione all’A.T.C. RE3 - Collina per la stagione venatoria 2008/2009. Versata l’anno successivo la quota di iscrizione per la stagione venatoria 2009/2010, essi risultavano però destinatari di un diniego del Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RE3 - Collina, che con vari atti del 13 marzo 2009 comunicava loro l’insussistenza del titolo all’iscrizione “…in base alle normative regionali vigenti …”. Proposti, quindi, altrettanti ricorsi gerarchici, la Provincia di Reggio Emilia li rigettava con provvedimento prot. n. 33541/3/09 in data 5 maggio 2009.

Avverso il provvedimento della Provincia di Reggio Emilia hanno proposto impugnativa i ricorrenti, lamentando l’erronea applicazione della legge reg. n. 16 del 2007 e la lesione dell’affidamento ingenerato negli interessati – per essere stato loro ingiustificatamente negato quell’automatico rinnovo che la concessa iscrizione per la stagione venatoria 2008/2009 avrebbe implicato –, censurando il mancato intervento sostitutivo dell’Amministrazione provinciale, deducendo l’insufficienza della motivazione del provvedimento provinciale di rigetto dei ricorsi gerarchici. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.

Non si è costituita in giudizio la Provincia di Reggio Emilia.

L’istanza cautelare dei ricorrenti veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 8 settembre 2009 (ord. n. 179/2009).

All’udienza del 25 maggio 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che la legge Reg. Emilia-Romagna 15 febbraio 1994 n. 8 reca “disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”. In particolare, per quel che rileva nella presente controversia, l’art. 31 (quale modificato dall’art. 15 della legge reg. n. 16/2007) si occupa degli «Ambiti territoriali di caccia» e dispone che “gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza” (comma 1) e che “le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell’interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna” (comma 2), mentre l’art. 35 (quale modificato dall’art. 21 della legge reg. n. 16/2007) prevede che “il cacciatore residente in Emilia-Romagna ha diritto di essere iscritto all’A.T.C. in cui ha la residenza anagrafica, oppure all’A.T.C. in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000” (comma 3) e che “gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Consiglio direttivo dell’A.T.C. ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità: a) residenti nella Provincia; b) residenti negli A.T.C. dell’Emilia-Romagna con più alta densità venatoria; c) residenti nella Regione; d) residenti in altre regioni; e) italiani residenti all’estero e stranieri” (comma 4), per poi stabilire l’art. 36 (quale modificato dall’art. 22 della legge reg. n. 16/2007) che “il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell’art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Consiglio direttivo dell’A.T.C. L’iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all’art. 35, comma 1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un A.T.C. diverso da quello di residenza, presenta domanda al Consiglio direttivo dell’A.T.C. prescelto. Il Consiglio direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell’art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all’A.T.C. come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all’art. 35, comma 4” (comma 1) e che “il Consiglio direttivo dell’A.T.C. deve motivare l’eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all’interessato che può presentare ricorso alla Provincia, il cui giudizio è definitivo” (comma 3).

Orbene, appare evidente come la vigente normativa regionale in materia di esercizio dell’attività venatoria distingua nettamente, ai fini dell’iscrizione all’A.T.C. prescelto, tra cacciatori residenti in ambito regionale e cacciatori residenti in altre regioni, venendo questi ultimi in rilievo solo in presenza di posti disponibili dopo che siano state soddisfatte le richieste dei primi. Né per i residenti di altre regioni v’è il titolo al rinnovo automatico per l’anno successivo, in quanto l’art. 36, comma 1, della legge reg. n. 8 del 1994 circoscrive tale prerogativa ai cacciatori con residenza anagrafica nell’A.T.C. prescelto e a quelli che, purché residenti in Emilia-Romagna, siano stati iscritti al relativo A.T.C. nelle stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000.

Ne consegue che i ricorrenti, in quanto residenti in Toscana, non possono vantare alcuna pretesa al rinnovo automatico dell’iscrizione concessa l’anno precedente, risultando comunque subordinata la loro iscrizione alla vacanza di posti dopo il vaglio delle richieste delle categorie di soggetti cui la normativa regionale assegna titolo preferenziale in sede di criteri per l’ammissione agli A.T.C. Correttamente, quindi, nel pronunciarsi sui ricorsi gerarchici degli interessati, la Provincia di Reggio Emilia ha chiarito che “…dal momento che la legge (L.R. 8/94, art. 35) disciplina al comma 3 la condizione dei cacciatori residenti in Emilia Romagna e al comma 4 quella dei residenti in altre regioni, il risultato pratico è che le iscrizioni per le stagioni venatorie successive all’entrata in vigore della legge novellata avverranno tenendo conto esclusivamente dei criteri indicati dalla norma in vigore, quindi iscrivendo di diritto solo i cacciatori residenti in Emilia Romagna, sulla base della loro residenza anagrafica o della pregressa iscrizione allo stesso ATC per le stagioni 1998/1999 e 1999/2000, mentre i residenti in altre regioni, che negli anni precedenti erano iscritti sulla base della loro iscrizione “storica”, non hanno più titolo e saranno iscritti solo in presenza di posti in esubero …”, e – richiamando le disposizioni attuative elaborate con deliberazione regionale nonché le quote numeriche di assegnazione relative all’A.T.C. RE3 - Collina – ha escluso che ai ricorrenti spettasse ipso iure l’invocata iscrizione, così da rigettarne in via definitiva l’istanza. La circostanza, poi, che i ricorrenti fossero stati ammessi all’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2008/2009 e che il modulo allora sottoscritto fornisse elementi idonei a creare aspettative circa il rinnovo dell’iscrizione (aspettative prive in realtà di fondamento normativo) – osserva il Collegio – non può di per sé dare titolo per il conseguimento di un beneficio dalla legge non consentito; indipendentemente, perciò, dalle ragioni che avevano determinato nell’anno precedente l’ammissione dei ricorrenti all’A.T.C. RE3 - Collina, l’insussistenza di margini di discrezionalità dell’Amministrazione ne impediva comunque la reiterazione dell’iscrizione – in vincolata attuazione delle prescrizioni di legge –, anche per essere l’uso di quel modulo (destinato ai soli residenti in Emilia-Romagna) il frutto di un oggettivo ed evidente errore.

Né può essere imputato all’Amministrazione provinciale di avere indebitamente omesso l’esercizio del controllo sostitutivo ex art. 32-ter della legge reg. n. 8 del 1994. Nessuna irregolarità essendo emersa nella condotta dell’A.T.C. RE3 - Collina, non v’era ragione perché si facesse uso del potere di che trattasi.

Quanto, infine, alla motivazione del provvedimento di rigetto dei ricorsi gerarchici, risultano esaustive le argomentazioni della Provincia di Reggio Emilia in ordine alle cause ostative all’iscrizione dei ricorrenti. Si tratta, insomma, di un’adeguata e chiara esposizione delle regole da applicare al caso di specie, onde deve ritenersi soddisfatta l’esigenza di indicazione delle ragioni della decisione assunta.

In conclusione, il ricorso va respinto.

In assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2011, con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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