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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 27 gennaio 2011, n. 21
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Limiti di esposizione - D.P.C.M. 08/07/2003 -
Enti locali - Atti di pianificazione urbanistica - Ampliamento dei limiti
previsti dalla normativa statale - Illegittimità. La disciplina statale
recata dal D.P.C.M. dell’08/07/2003 prevede dei limiti di esposizione della
popolazione restrittivi e cautelativi a tutela della salute umana, limiti che
non sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati da parte degli Enti
locali con atti di pianificazione urbanistico-edilizia. Ne consegue
l’illegittimità della pianificazione comunale che disponga un divieto
generalizzato di realizzazione di impianti di telefonia mobile all’interno delle
aree residenziali. Pres. Perrelli, Est. Loria - W. s.p.a. (avv. Sartorio) c.
Comune di Scandiano (avv. Coli) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 27 gennaio 2011, n. 21
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N. 00021/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio,
con domicilio eletto presso Silvia Tanzi in Parma, borgo Tommasini, 20;
contro
Il Comune di Scandiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Ramis in Parma,
B.Go G. Tommasini 20;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. 12837 P.C. 23-2009 del 19.06.2009, con il quale il
Responsabile del III Settore Uso ed Assetto del Territorio del Comune di
Scandiano ha espresso diniego all’istanza di installazione di un impianto di
telefonia mobile all'interno della Centrale Telecom di Via Gramsci n. 18;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso il
Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio di impianti di telefonia
mobile, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1320 del
28.12.2006.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Scandiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 la dott.ssa Emanuela
Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe notificato in data 28/09/2009 e depositato in data
06/1072009, la società in epigrafe indicata impugna il provvedimento in data
19/06/2009, con il quale il Comune di Scandiano ha respinto la domanda di
permesso di costruire per la realizzazione di stazione radio base con
ampliamento del fabbricato esistente in via Antonio Gramsci; viene, inoltre,
impugnato il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli
impianti di telefonia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1320
del 28.12.2006, con particolare riferimento all’art. 8, comma 3 che vieta
l’installazione di impianti in tutte le zone A, B, e C a destinazione
prevalentemente residenziale e, in particolare, nella zona omogenea B - Ambiti
urbani e da riqualificare a destinazione residenziale di cui al vigente Piano
Regolatore Generale.
La società si duole per i seguenti motivi:
Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione degli artt. 86, comma 3,
87 e 93 del d.lgs. n. 259/03 – Violazione della normativa comunitaria –
Violazione e falsa applicazione art. 14 L. 22.2.2001 n. 36 – Violazione
dell’art. 1, c. 6, lett. A), n. 15della l. 31/7/1997 n. 249 – Violazione degli
artt. 42 e 48 D.lgs. 18.8.2000 n. 267 – Illegittimità derivata da quella del
regolamento del Comune di Scandiano – Eccesso di potere – Sviamento –
Incompetenza del Comune di Scandiano – Difetto assoluto di istruttoria – Carenza
di motivazione – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Il
provvedimento di diniego impugnato è illegittimo per la sua illegittimità
derivata da quella dell’art. 8 del vigente regolamento comunale per
l’installazione di impianti di telefonia mobile. Il criterio di localizzazione
degli impianti al di fuori dei centri abitati è in aperto contrasto con il
d.lgs. 259/03 art. 86 c. 3, cui la deliberazione impugnata pretende di dare
attuazione. La disciplina citata assimila le reti di telecomunicazioni alle
opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, c. 7 del D.P.R. 06.06.2001
n. 380. Inoltre, il D.P.C.M. dell’08/07/2003 in G.U. n. 199 del 28/08/2003 non
esclude affatto l’installazione degli impianti nei centri abitati e neppure in
prossimità di particolari aree ritenute “sensibili” e specificamente
individuate, ma richiede che sia rispettato l’obiettivo di minimizzare
l’esposizione attenendosi al valore di 6 V/m. 0,016 A7m e 0,10 W/m.
Segue: Violazione del d.lgs. n. 259/03 e delle disposizioni comunitarie in
materia – Mancata disapplicazione della illegittima disposizione regolamentare.
Violazione di legge – Violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis della
legge 7.8.1990 n. 241 – Mancata comunicazione dei motivi ostativi – Violazione
del giusto procedimento – Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.
259/2003. Violazione dell’art. 41 Cost. Incompetenza. Eccesso di potere.
Mancanza dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione. Nel provvedimento di
diniego impugnato l’Amministrazione ha enunciato due ulteriori motivi ostativi
dei quali non vi era traccia nel preavviso di diniego del maggio 2009.
Violazione di legge – Violazione e mancata applicazione dell’art. 87 del d.lgs.
259/03 – Violazione e mancata applicazione dell’art. 89 e 93 del d.lgs. 259/03 –
Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere
– Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto assoluto
di istruttoria. In base al provvedimento impugnato la Wind non sarebbe
legittimata a eseguire gli interventi sull’area indicata, in quanto essa non
sarebbe né in proprietà di Wind né di Telecom. In proposito, l’Amministrazione
non ha considerato che la ricorrente si è qualificata come “locataria” dell’area
interessata; in ogni caso il funzionario avrebbe dovuto richiedere spiegazioni e
integrazioni documentali per accertare la legittimazione della ricorrente.
Violazione di legge – Violazione e mancata applicazione dell’art. 87 del d.lgs.
259/03 – Violazione e erronea applicazione dell’art. 13 delle N.T.A. del P.R.G.
di Scandiano – Violazione e mancata applicazione dell’art. 93 del d.lgs. 259/03
– Eccesso di potere – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto
– Difetto assoluto di istruttoria. La motivazione ulteriore del provvedimento di
diniego impugnato, riguardante la circostanza che non vi sarebbe la destinazione
d’uso “Attrezzature tecniche e tecnologiche” nell’ambito delle N.T.A. del P.R.G.
del Comune di Scandiano, è illegittima, in quanto la zona è a prevalente
destinazione residenziale e la ricorrente intende installare il proprio impianto
sul preesistente traliccio della Telecom; inoltre, come già rilevato, ai sensi
del D.P.R. 380 art. 16, comma 7 e dell’art. 90 del Codice delle Comunicazioni,
gli impianti di telecomunicazioni sono opere aventi carattere di pubblica
utilità, come tali realizzabili in qualsiasi zona del P.R.G.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scandiano, resistendo al gravame.
In data 20 ottobre 2009 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare. Con
ordinanza n. 207/2009.
In data 27 febbraio 2010 sono stati depositati motivi aggiunti, a cui il Comune
ha risposto con controricorso depositato in data 19 marzo 2010.
In data 23 marzo 2010 il difensore della ricorrente ha depositato documentazione
attestante l’attivazione del sito.
In vista dell’udienza di merito sono state depositate memorie.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione.
Il ricorso è da accogliere.
Venendo ai motivi di ricorso, con il primo la ricorrente deduce la illegittimità
derivata del provvedimento di diniego dalla disposizione del regolamento
comunale vieta indiscriminatamente, oltre che sui cc.dd. immobili sensibili e su
quelli tutelati per ragioni storiche o paesistiche, indiscriminatamente su tutto
il territorio comunale con funzione prevalentemente residenziale, id est in
tutte le zone A, B e C del vigente P.R.G.
Il motivo è fondato, in quanto il Decreto ministeriale 10.09.1998 n. 381
(mantenuto in vigore dall’art. 16 della legge n. 36/2001 fino all’emanazione del
nuovo regolamento governativo introdotto dal D.P.C.M. dell’08/07/2003) ha
fissato, all’articolo 3, i limiti massimi di esposizione della popolazione,
differenziandoli in base alla frequenza degli impianti e, all’articolo 4, ha
previsto che debba essere rispettato un principio di minimizzazione
dell’esposizione nella progettazione e realizzazione di quelli esistenti. In
particolare negli edifici adibiti a residenza per periodi di tempo non inferiori
a quattro ore deve essere rispettato il ben più restrittivo valore di 6 V/m.
Anche il nuovo regolamento governativo sopra citato ha disposto come valori di
attenzione 6 V/m, 0,016 A/m e 0,10 W/m, all’interno di edifici adibiti a
permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere.
Così pure l’articolo 3 della l. 36/2001 ha introdotto i c.d. “valori di
attenzione”, che non devono essere superati “negli ambienti abitativi,
scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate”; ciò che implica che,
sull’assunto del doveroso rispetto dei valori di attenzione previsti dalle legge
statale e dai regolamenti attuativi, è illegittimo un divieto generalizzato di
realizzazione di impianti di telefonia mobile all’interno delle aree
residenziali.
La disciplina statale ha, quindi, recato dei limiti che sono già di per sé
restrittivi e cautelativi a tutela della salute umana, limiti che non sono
suscettibili di essere ulteriormente ampliati da parte degli Enti locali con
atti di pianificazione urbanistico-edilizia.
La pianificazione comunale e il conseguente provvedimento di diniego impugnati
sono, pertanto, illegittimi per avere vietato la localizzazione di qualsiasi
impianto di telefonia mobile all’interno dei centri abitati in contrasto con le
disposizioni della legislazione statale.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio accoglie il ricorso in
epigrafe, assorbendo le ulteriori doglianze proposte dalla ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe
proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Scandiano al pagamento delle spese di giudizio che liquida
in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Condanna il Comune costituito a restituire il contributo unificato versato dalla
ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con
l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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