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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 216


APPALTI - Consorzi - Requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle imprese consorziate - Cumulo - Requisiti generali di partecipazione - Ordine pubblico e moralità - Singole imprese - Possesso e documentazione.
Con riferimento alle aggregazioni consortili cui l’ordinamento riconosce la qualità di soggetti con propria abilitazione a concorrere per l’affidamento di commesse pubbliche, sono le singole imprese consorziate, dotate di autonoma personalità e di distinta organizzazione di impresa, i soggetti chiamati ad assumere in concreto le opere o i servizi oggetto dell’appalto, onde, se è in astratto ammissibile cumulare i requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle imprese consorziate, tale principio non implica affatto che i requisiti generali di partecipazione, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, anche economico, e della moralità, possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento al consorzio e non debbano invece essere posseduti e documentati dalle singole imprese designate quali esecutrici del servizio o dell’opera. (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002 n. 507; Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1485; Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2009 n. 7380; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3759). Pres. Arosio, Est. Caso -F.M. e altro (avv.ti Turco e Uliana) c. I. s.p.a. (avv. Cantelli) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 216

APPALTI - Modello GAP - Mancata specifica previsione nel bando di gara - Sanzione dell’esclusione - Inapplicabilità - Ragioni.
Nel caso in cui la disciplina di gara per l’affidamento di un appalto nulla disponga circa la produzione del modello GAP, nessuna sanzione, tanto meno di esclusione dalla gara, può essere disposta a carico dell’impresa concorrente che abbia fatto legittimo affidamento sul tenore del bando e del disciplinare di gara e ad essi si sia attenuta, anche perché il modello GAP non rappresenta un requisito aggiuntivo per la partecipazione alle gare, vincolante immediatamente sia le stazioni appaltanti che i concorrenti in sede di espletamento delle procedure selettive, e risponde piuttosto a finalità di polizia, onde la sua compilazione costituisce adempimento di un obbligo che, pur sorgendo per l’ente appaltante e per il privato in occasione della indizione della gara di appalto, non attiene al contenuto della gara, rimanendo estraneo al rapporto che sorge da questa. (v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 marzo 2010 n. 2807). Pres. Arosio, Est. Caso -F.M. e altro (avv.ti Turco e Uliana) c. I. s.p.a. (avv. Cantelli) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 216
 

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N. 00216/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 113 del 2011 proposto – per il Lotto n. 1 – dalla ditta Foconetti Mauro, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Vacondio Paride & C. S.a.s., e – per il Lotto n. 2 – dalla Vacondio Paride & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t. Paride Vacondio, entrambe difese e rappresentate dall’avv. Daniele Turco e dall’avv. Simone Uliana, ed elettivamente domiciliate in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paola Da Vico;


contro


la IREN Emilia S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato Andrea Viero, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Cantelli e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, strada Repubblica n. 95;

nei confronti di

Transcoop Soc. coop., in persona del Direttore generale Emil Anceschi, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Consorzio Servizi Specialtrasporti e Nial Nizzoli S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Silingardi e dall’avv. Eugenia Monegatti, e presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Parma, p.zza Garibaldi 17;
Ghelfi Spurghi S.r.l., in persona del legale rappresentante Fabrizio Ghelfi, difesa e rappresentata dall’avv. Lisa Cervone e dall’avv. Eugenia Monegatti, e presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Parma, p.zza Garibaldi 17;

per l'annullamento

- quanto all’atto introduttivo della lite - del bando di gara indetto da ENIA S.p.A. per l’affidamento, a mezzo di procedura negoziata, del “servizio di raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione” (Lotto n. 1, gara 3121, e Lotto n. 2, gara 3122), delle lettere di invito del 20 novembre 2011 (Lotto n. 1) e del 29 novembre 2011 (Lotto n. 2), del capitolato speciale d’appalto, dei verbali della Commissione giudicatrice (e, segnatamente, del verbale di prequalifica n. 05726 del 21 ottobre 2010), della nota di IREN Emilia S.p.A. prot. n. 04173 del 27 settembre 2010, del verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dalla Commissione giudicatrice in data 19 gennaio 2011, della determinazione dell’Amministratore delegato di IREN Emilia S.p.A. n. 22/2011 in data 9 febbraio 2011 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione del Lotto n. 1 all’a.t.i. Transcoop Soc. coop. - Consorzio Servizi Specialtrasporti - Nial Nizzoli S.r.l. e del Lotto n. 2 alla Ghelfi Spurghi S.r.l., delle note IREN Emilia S.p.A. prot. n. 000499 e 000500 del 10 febbraio 2011, dei contratti di appalto eventualmente stipulati con gli aggiudicatari dei due lotti, del parziale silenzio-diniego opposto dall’ente appaltante alla richiesta di ostensione documentale degli atti invocata dalla parte ricorrente;


………………per la declaratoria………………..


di inefficacia dei contratti di appalto eventualmente stipulati con gli aggiudicatari dei due lotti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di “motivi aggiunti” depositati il 5 e il 28 aprile 2011;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della IREN Emilia S.p.A., della Transcoop Soc. coop. e della Ghelfi Spurghi S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 15 giugno 2011 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


La ENIA S.p.A. emetteva un bando di gara per l’affidamento, a mezzo di procedura negoziata, del servizio di “raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione”, con suddivisione in tre lotti da aggiudicare separatamente. All’esito delle operazioni di gara, il Lotto n. 1 veniva aggiudicato all’a.t.i. Transcoop Soc. coop. - Consorzio Servizi Specialtrasporti - Nial Nizzoli S.r.l. (seconda in graduatoria l’a.t.i. Foconetti Mauro - Vacondio Paride & C. S.a.s.) e il Lotto n. 2 alla Ghelfi Spurghi S.r.l. (seconda in graduatoria la Vacondio Paride & C. S.a.s.).

Avverso gli atti di gara, limitatamente ai Lotti n. 1 e n. 2, hanno proposto impugnativa i concorrenti classificatisi alla seconda posizione delle rispettive graduatorie. Quanto al Lotto n. 1, viene lamentata l’ammissione alla selezione dell’a.t.i. aggiudicataria nonostante la mancata allegazione, in fase di prequalifica, della documentazione a comprova del possesso dei requisiti generali da parte delle imprese consorziate indicate (dal Consorzio Servizi Specialtrasporti) quali esecutrici del servizio, risultando peraltro illegittima la regolarizzazione documentale postuma consentita dall’ente appaltante; viene, inoltre, dedotta l’indebita ammissione dell’a.t.i. aggiudicataria, a fronte della mancata indicazione delle ditte subappaltatrici e della mancata sottoscrizione del modulo all’uopo predisposto. Quanto al Lotto n. 2, invece, viene dedotta l’illegittimità dell’offerta della ditta aggiudicataria, in quanto carente dei requisiti tecnici minimi. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previo ordine all’ente appaltante di esibizione dei documenti oggetto della richiesta di accesso non ancora soddisfatta.

Si sono costituiti in giudizio la IREN Emilia S.p.A. e la Transcoop Soc. coop., opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Una prima istanza cautelare della parte ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2011 (ord. n. 117/2011), limitatamente al Lotto n. 1.

Successivamente, presa visione della documentazione relativa alla ditta aggiudicataria del Lotto n. 2, la parte ricorrente ha proposto “motivi aggiunti” depositati il 5 aprile 2011. Imputa alla Ghelfi Spurghi S.r.l. di avere dichiarato di avvalersi di “idroestrattori centrifughi” inidonei rispetto ai requisiti di prestazione minimi imposti dal capitolato speciale d’appalto; addebita ancora alla Ghelfi Spurghi S.r.l. di non avere indicato nel “piano operativo di sicurezza” tutti i mezzi di cui aveva dichiarato di volersi avvalere per l’esecuzione del servizio; rimprovera, poi, alla Ghelfi Spurghi S.r.l. di avere reso dichiarazioni e prodotto documentazione da cui si evincerebbe che la stessa non disponeva della dotazione minima di mezzi prescritta dal capitolato speciale d’appalto per lo svolgimento delle prestazioni negoziali; attribuisce, inoltre, alla Ghelfi Spurghi S.r.l. l’omissione delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 relativamente ai soci Yuri Ghelfi e Luna Ghelfi, e di avere esibito un modello GAP incompleto; deduce, poi, l’inefficacia di dichiarazioni sostitutive, allegate alla domanda di partecipazione alla gara, rese da soggetto (Yuri Ghelfi) privo di poteri di rappresentanza e responsabile di non avere allegato un documento di identità; denuncia, infine, l’inadeguatezza del modello DURC presentato dalla Ghelfi Spurghi S.r.l., in quanto carente di riferimenti alla gara d’appalto in questione e relativo a data (26 gennaio 2011) che, per essere di parecchio anteriore a quella di consegna all’Amministrazione (15 marzo 2011), si rivelerebbe inidonea a comprovare l’attuale regolarità contributiva della società.

Si è costituita in giudizio anche la Ghelfi Spurghi S.r.l., opponendosi all’accoglimento del ricorso.

La nuova istanza cautelare della parte ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2011 (ord. n. 140/2011), limitatamente al Lotto n. 2.

A séguito, poi, dell’esame della documentazione esibita dall’ente appaltante per il Lotto n. 1, sono stati proposti “motivi aggiunti” depositati il 28 aprile 2011. Si censura la mancata esclusione dell’a.t.i. aggiudicataria nonostante la capogruppo, che è una società consortile, non avesse indicato i consorziati/soci esecutori del servizio né degli stessi avesse dichiarato il possesso dei requisiti generali di partecipazione; si deduce, ancora, l’omessa comunicazione all’ente appaltante della “cessione del ramo d’azienda di autotrasporto merci per conto terzi” operata da una consorziata (Specialtrasporti S.r.l.) della mandante dell’a.t.i. aggiudicataria in favore di una terza impresa (A.T.I. S.r.l.), con conseguente mancata verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al cessionario; si denuncia, infine, la carenza – in capo all’A.T.I. S.r.l. – del requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività inerente l’oggetto della gara.

L’ulteriore istanza cautelare della parte ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 11 maggio 2011 (ord. n. 195/2011), limitatamente al Lotto n. 1.

All’udienza del 15 giugno 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Ritiene il Collegio di doversi innanzi tutto occupare delle questioni relative alla gara per il Lotto n. 1.

Va premesso che, nel settore degli appalti pubblici, esistono da un lato figure imprenditoriali che hanno autonoma soggettività giuridica e in quanto tali sono esse stesse in possesso dei requisiti di qualificazione, ed esistono dall’altro lato moduli organizzativi attraverso i quali più imprese si presentano collegate e aggregate tra loro senza che il raggruppamento assuma però una soggettività giuridica propria e sia pertanto esso stesso in possesso dei requisiti di qualificazione. Con riferimento, in particolare, alle aggregazioni consortili cui l’ordinamento riconosce la qualità di soggetti con propria abilitazione a concorrere per l’affidamento di commesse pubbliche, la giurisprudenza sottolinea come siano le singole imprese consorziate, dotate di autonoma personalità e di distinta organizzazione di impresa, i soggetti chiamati ad assumere in concreto le opere o i servizi oggetto dell’appalto, onde – se ne è dedotto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002 n. 507) – se è in astratto ammissibile cumulare i requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle imprese consorziate, tale principio non implica affatto che i requisiti generali di partecipazione, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, anche economico, e della moralità, possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento al consorzio e non debbano invece essere posseduti e documentati dalle singole imprese designate quali esecutrici del servizio o dell’opera; si tratta, in effetti, della necessità di garantire l’Amministrazione contro il rischio di accesso al mercato delle commesse pubbliche di soggetti privi dei necessari requisiti soggettivi di moralità e di ordine pubblico, esigenza che – in assenza di una verifica estesa a chi provvede effettivamente all’esecuzione dell’appalto – verrebbe vanificata dall’aggregazione in forma consortile di imprese prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare e confluenti in un distinto soggetto esso solo in regola con detti requisiti, con conseguente aggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi generali delle procedure di evidenza pubblica. Ancor più esplicitamente è stato di recente osservato: “…La giurisprudenza ha sempre affermato che quale che sia la natura del consorzio, esso debba dimostrare il possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto (Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1485; Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2009 n. 7380). In termini più generali, tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di pubblici appalti, vuoi in veste di affidatari, vuoi in veste di subaffidatari, vuoi in veste di prestatori di requisiti nell’ambito del c.d. avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006. Il che risponde ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006. Occorre, infatti, che tutti gli operatori economici che, a qualunque titolo, eseguono prestazioni di lavori, servizi e forniture abbiano i requisiti morali di cui all’art. 38 citato. Se in caso di consorzi tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti. Per gli operatori che non hanno i requisiti dell’art. 38 (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura …” (così Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3759).

Di qui la fondatezza della doglianza imperniata sull’omessa indicazione dei soci/consorziati della Transcoop Soc. coop. che avrebbero fornito gli automezzi per l’esecuzione del servizio e sulla mancata dichiarazione del possesso in capo agli stessi dei requisiti generali di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. Risulta in tal senso decisiva la circostanza che l’art. 1 dello statuto sociale la qualifica come società consortile nella forma della società cooperativa, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 443 del 1985 (“I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane …”), cui fa riferimento anche l’art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 (“Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: a) …; b) i … consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) …”); il che poi trova conferma nel successivo art. 4 dello statuto sociale, allorché – a proposito di «oggetto e scopi consortili» – prevede che la società consortile si occupi di “…acquisire, anche mediante appalti o concessioni da enti pubblici o privati, lavori di trasporto merci di materiali di qualsiasi natura e specie per conto terzi, da affidare generalmente alle imprese associate; assumere ordinativi e stipulare contratti pubblici e privati per lavori ed opere di escavazione, movimento terra e facchinaggio, per conto e nell’interesse delle imprese associate … affidare la esecuzione dei trasporti ed i lavori e servizi acquisiti alle imprese socie, secondo criteri di ripartizione improntati ad equità, tenendo conto degli automezzi o mezzi d’opera di dotazione e della organizzazione strutturale delle singole imprese, osservando le disposizioni previste in appositi regolamenti interni …”, sicché si realizza quella tipica fattispecie per cui, attribuita loro l’esecuzione di un appalto pubblico, le imprese consorziate assumono il vincolo ad operare sulla base del rapporto consortile fondato sul conferimento alla struttura comune dell’incarico di stipulare contratti di appalto per loro conto e in nome del consorzio e di indicare di volta in volta a quale di esse assegnare e far compiere le relative prestazioni negoziali. Né si oppone a tale conclusione l’addotta prevalente qualificazione della Transcoop Soc. coop. come «cooperativa» e quindi la sua riconducibilità al diverso caso di cui alla lett. a) dell’art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 (“Sono ammessi a partecipare … : a) … le società cooperative …”); in realtà, la figura del consorzio di imprese artigiane costituito in forma di cooperativa rappresenta un modulo imprenditoriale in cui coesistono elementi distintivi dei consorzi e delle società cooperative, dei primi in particolare dovendosi ravvisare l’attribuzione ad una struttura autonoma del compito di procurare commesse che i soci/consorziati assumeranno in esecuzione (come si rileva anche dallo statuto sociale), e allora divengono a tali fini ininfluenti gli aspetti che attengono alle modalità di fatturazione, alla ripartizione delle responsabilità, al marchio adoperato e al nome speso (tutti profili derivanti da scelte organizzative interne e dal necessario coordinamento con la forma societaria della cooperativa), in quanto le esigenze di trasparenza di cui si è più volte detto restano integre di fronte ad imprese associate che conservano comunque una identità giuridica ed un proprio assetto imprenditoriale, in conformità del resto di un modello che l’art. 6 della legge n. 443 del 1985 ha codificato in termini non coerenti con una qualificazione che ignorasse lo scopo consortile insito nella figura giuridica prescelta dal legislatore. Né, infine, è fondata l’eccezione di tardività della censura, non avendo dimostrato la controinteressata che la parte ricorrente avesse in tempi precedenti acquisito conoscenza della dichiarata volontà della Transcoop Soc. coop. di provvedere all’esecuzione dell’appalto attraverso automezzi forniti da alcune imprese consorziate.

Pertanto, non essendosi provveduto all’esclusione dell’a.t.i. poi risultata aggiudicataria del servizio, vanno annullati in parte qua gli atti della gara relativa al Lotto n. 1, con assorbimento delle restanti censure.

Passando all’esame delle doglianze inerenti la procedura di scelta del contraente privato per il Lotto n. 2, viene innanzi tutto in rilievo la questione legata all’idoneità degli “idroestrattori centrifughi” impiegati dalla Ghelfi Spurghi S.r.l.; secondo la parte ricorrente, infatti, quelli indicati non consentirebbero di rispettare i parametri tecnici richiesti dall’art. 18.2 del capitolato speciale d’appalto, onde la ditta avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. Sennonché – osserva il Collegio – il bando di gara fissava, in tema di «capacità tecnica» (III.2.3), requisiti che, per la parte relativa agli “idroestrattori centrifughi”, risultavano ancorati alla “idoneità alla disidratazione spinta del fango biologico prodotto dai depuratori per acque reflue urbane anche mediante l’utilizzo di flocculanti”, alla “portata idraulica di fango liquido in ingresso rispettivamente maggiore/uguale di 40 mc/h e di 25 mc/h”, alla “dotazione dei seguenti equipaggiamenti …”, tutti parametri di cui la parte ricorrente non ha denunciato l’inosservanza, mentre le carenze riguarderebbero gli ulteriori parametri indicati dal capitolato speciale d’appalto in sede di «requisiti di prestazione richiesti» e di «norme e criteri di esecuzione della disidratazione», ovvero tra le «modalità di svolgimento del servizio». Appare insomma evidente come l’ente appaltante abbia voluto rinviare la verifica circa ulteriori e più particolareggiati aspetti tecnici alla fase di svolgimento delle prestazioni negoziali, mentre la selezione iniziale, verosimilmente per ragioni di snellezza e celerità nella ricerca del contraente a mezzo di procedura negoziata, si connota per una minore rigidità dei requisiti di ammissione, in esito a valutazioni rimesse all’autonomo apprezzamento dell’Amministrazione, le cui scelte, per inerire al merito, si rivelano sotto questo profilo insindacabili.

Priva di fondamento è anche la doglianza incentrata sulla mancata esclusione della Ghelfi Spurghi S.r.l. nonostante l’incompletezza del “piano operativo di sicurezza” dalla stessa redatto. Non emerge, infatti, dalla lex specialis della gara la previsione della misura espulsiva per una simile irregolarità, ed anzi l’art. 12 del capitolato speciale d’appalto prescriveva la consegna dell’elaborato all’Amministrazione “…prima dell’inizio dei servizi …”, a conferma dell’irrilevanza di tale documento ai fini dell’ammissione alla gara e della sua ascrivibilità ad una fase successiva all’aggiudicazione.

Non convince neppure la censura con cui si assume che la Ghelfi Spurghi S.r.l. dovesse essere esclusa dalla gara per non disporre della dotazione minima di mezzi prescritta dalle norme di gara. Quanto, in particolare, alla mancata indicazione dei mezzi mobili su cui avrebbero dovuti essere alloggiati gli “idroestrattori centrifughi”, emerge dall’apposita dichiarazione della ditta che si tratta di unità scarrabili, e quindi utilizzabili alternativamente anche su uno stesso mezzo, così come è ininfluente che l’automezzo con targa BA907DR sia un Euro 2, per essere sufficiente la disponibilità di quello con targa DF605JD (Euro 5), a fronte della previsione nel bando di gara di un solo autocarro di simili caratteristiche e della sua idoneità ad ospitare di volta in volta l’idroestrattore centrifugo da utilizzare.

Né costituisce motivo di illegittimità la mancata presentazione delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 da parte di soci (Yuri Ghelfi e Luna Ghelfi) che non sono anche amministratori della società. Quanto al modello GAP, invece, è sufficiente rilevare che le norme di gara non ne prevedono l’immediata esibizione e che la sua produzione è avvenuta solo dopo l’aggiudicazione definitiva, a richiesta dell’ente appaltante, onde ogni eventuale irregolarità ben avrebbe potuto essere sanata in una fase in cui erano oramai venute meno le esigenze di par condicio tra i concorrenti; del resto, come è stato rilevato in giurisprudenza (v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 marzo 2010 n. 2807) – con considerazioni che il Collegio condivide –, nel caso in cui la disciplina di gara per l’affidamento di un appalto nulla disponga circa la produzione del modello GAP, nessuna sanzione, tanto meno di esclusione dalla gara, può essere disposta a carico dell’impresa concorrente che abbia fatto legittimo affidamento sul tenore del bando e del disciplinare di gara e ad essi si sia attenuta, anche perché il modello GAP non rappresenta un requisito aggiuntivo per la partecipazione alle gare, vincolante immediatamente sia le stazioni appaltanti che i concorrenti in sede di espletamento delle procedure selettive, e risponde piuttosto a finalità di polizia, onde la sua compilazione costituisce adempimento di un obbligo che, pur sorgendo per l’ente appaltante e per il privato in occasione della indizione della gara di appalto, non attiene al contenuto della gara, rimanendo estraneo al rapporto che sorge da questa.

Quanto, ancora, alla produzione di dichiarazioni sostitutive rese da soggetto (Yuri Ghelfi) privo di poteri di rappresentanza della Ghelfi Spurghi S.r.l. e senza neppure l’ausilio del documento di identità, osserva il Collegio che in realtà le dichiarazioni in questione risultano sottoscritte anche dal legale rappresentante Fabrizio Ghelfi – che ha esibito copia del proprio documento di identità –, così dovendosi ritenere ricondotta alla paternità di quest’ultimo la responsabilità di quanto in tal modo attestato.

Le restanti doglianze investono il modello DURC della Ghelfi Spurghi S.r.l., cui si imputa di avere presentato un atto che, per risalire a due mesi prima, difetterebbe della necessaria attualità, e che sarebbe altresì carente di riferimenti alla gara d’appalto di che trattasi. Sennonché, come è noto, il documento ha validità trimestrale (v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 35/2010) ed assolve il proprio compito per il solo fatto che certifica la regolarità contributiva della società in funzione dell’assunzione della veste di contraente in un appalto pubblico, indipendentemente dalla specifica procedura di gara per la quale lo si deve utilizzare.

In conclusione, le doglianze relative alla gara per il Lotto n. 2 sono infondate.

Con riferimento a talune censure della parte ricorrente, poi rivelatesi prive di fondamento, l’Amministrazione ne ha invocato la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cod.proc.civ. Indipendentemente, però, da ogni altra considerazione, è sufficiente ad impedire l’accoglimento di una simile domanda la circostanza che la stessa non è stata corredata della prova del danno effettivamente riconducibile alla condotta processuale dell’avversario (v., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2010 n. 17902).

La complessità delle questioni trattate, la reciproca soccombenza delle parti e una valutazione globale del loro comportamento giustifica la compensazione delle spese di lite, in tale complessivo apprezzamento dovendosi assorbire anche la definizione delle spese riguardanti la controversia per la parte relativa alla domanda di “accesso incidentale” ex art. 116, comma 2, cod.proc.amm.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti della gara relativa al Lotto n. 1;

- lo respinge quanto alla gara relativa al Lotto n. 2.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2011, con l’intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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