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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 216
APPALTI - Consorzi - Requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle
imprese consorziate - Cumulo - Requisiti generali di partecipazione - Ordine
pubblico e moralità - Singole imprese - Possesso e documentazione. Con
riferimento alle aggregazioni consortili cui l’ordinamento riconosce la qualità
di soggetti con propria abilitazione a concorrere per l’affidamento di commesse
pubbliche, sono le singole imprese consorziate, dotate di autonoma personalità e
di distinta organizzazione di impresa, i soggetti chiamati ad assumere in
concreto le opere o i servizi oggetto dell’appalto, onde, se è in astratto
ammissibile cumulare i requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle
imprese consorziate, tale principio non implica affatto che i requisiti generali
di partecipazione, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese
sotto il profilo dell’ordine pubblico, anche economico, e della moralità,
possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento al consorzio e non debbano
invece essere posseduti e documentati dalle singole imprese designate quali
esecutrici del servizio o dell’opera. (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002 n.
507; Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1485; Cons. St., sez. VI, 24 novembre
2009 n. 7380; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3759). Pres. Arosio, Est.
Caso -F.M. e altro (avv.ti Turco e Uliana) c. I. s.p.a. (avv. Cantelli) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 216
APPALTI - Modello GAP - Mancata specifica previsione nel bando di gara -
Sanzione dell’esclusione - Inapplicabilità - Ragioni. Nel caso in cui la
disciplina di gara per l’affidamento di un appalto nulla disponga circa la
produzione del modello GAP, nessuna sanzione, tanto meno di esclusione dalla
gara, può essere disposta a carico dell’impresa concorrente che abbia fatto
legittimo affidamento sul tenore del bando e del disciplinare di gara e ad essi
si sia attenuta, anche perché il modello GAP non rappresenta un requisito
aggiuntivo per la partecipazione alle gare, vincolante immediatamente sia le
stazioni appaltanti che i concorrenti in sede di espletamento delle procedure
selettive, e risponde piuttosto a finalità di polizia, onde la sua compilazione
costituisce adempimento di un obbligo che, pur sorgendo per l’ente appaltante e
per il privato in occasione della indizione della gara di appalto, non attiene
al contenuto della gara, rimanendo estraneo al rapporto che sorge da questa. (v.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 11 marzo 2010 n. 2807). Pres. Arosio, Est. Caso
-F.M. e altro (avv.ti Turco e Uliana) c. I. s.p.a. (avv. Cantelli)
- TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 216
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N. 00216/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 113 del 2011 proposto – per il Lotto n. 1 – dalla ditta Foconetti
Mauro, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Vacondio Paride & C.
S.a.s., e – per il Lotto n. 2 – dalla Vacondio Paride & C. S.a.s., in persona
del legale rappresentante p.t. Paride Vacondio, entrambe difese e rappresentate
dall’avv. Daniele Turco e dall’avv. Simone Uliana, ed elettivamente domiciliate
in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paola Da Vico;
contro
la IREN Emilia S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato Andrea Viero,
rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Cantelli e presso lo stesso
elettivamente domiciliata in Parma, strada Repubblica n. 95;
nei confronti di
Transcoop Soc. coop., in persona del Direttore generale Emil Anceschi, in
proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Consorzio Servizi Specialtrasporti e
Nial Nizzoli S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Silingardi e
dall’avv. Eugenia Monegatti, e presso quest’ultima elettivamente domiciliata in
Parma, p.zza Garibaldi 17;
Ghelfi Spurghi S.r.l., in persona del legale rappresentante Fabrizio Ghelfi,
difesa e rappresentata dall’avv. Lisa Cervone e dall’avv. Eugenia Monegatti, e
presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Parma, p.zza Garibaldi 17;
per l'annullamento
- quanto all’atto introduttivo della lite - del bando di gara indetto da ENIA
S.p.A. per l’affidamento, a mezzo di procedura negoziata, del “servizio di
raccolta e trasporto fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di
essiccamento in impianti di depurazione” (Lotto n. 1, gara 3121, e Lotto n. 2,
gara 3122), delle lettere di invito del 20 novembre 2011 (Lotto n. 1) e del 29
novembre 2011 (Lotto n. 2), del capitolato speciale d’appalto, dei verbali della
Commissione giudicatrice (e, segnatamente, del verbale di prequalifica n. 05726
del 21 ottobre 2010), della nota di IREN Emilia S.p.A. prot. n. 04173 del 27
settembre 2010, del verbale di aggiudicazione provvisoria redatto dalla
Commissione giudicatrice in data 19 gennaio 2011, della determinazione
dell’Amministratore delegato di IREN Emilia S.p.A. n. 22/2011 in data 9 febbraio
2011 di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione del Lotto n. 1 all’a.t.i.
Transcoop Soc. coop. - Consorzio Servizi Specialtrasporti - Nial Nizzoli S.r.l.
e del Lotto n. 2 alla Ghelfi Spurghi S.r.l., delle note IREN Emilia S.p.A. prot.
n. 000499 e 000500 del 10 febbraio 2011, dei contratti di appalto eventualmente
stipulati con gli aggiudicatari dei due lotti, del parziale silenzio-diniego
opposto dall’ente appaltante alla richiesta di ostensione documentale degli atti
invocata dalla parte ricorrente;
………………per la declaratoria………………..
di inefficacia dei contratti di appalto eventualmente stipulati con gli
aggiudicatari dei due lotti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di “motivi aggiunti” depositati il 5 e il 28 aprile 2011;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della IREN Emilia S.p.A., della
Transcoop Soc. coop. e della Ghelfi Spurghi S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 15 giugno 2011 i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ENIA S.p.A. emetteva un bando di gara per l’affidamento, a mezzo di procedura
negoziata, del servizio di “raccolta e trasporto fanghi, disidratazione
meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione”,
con suddivisione in tre lotti da aggiudicare separatamente. All’esito delle
operazioni di gara, il Lotto n. 1 veniva aggiudicato all’a.t.i. Transcoop Soc.
coop. - Consorzio Servizi Specialtrasporti - Nial Nizzoli S.r.l. (seconda in
graduatoria l’a.t.i. Foconetti Mauro - Vacondio Paride & C. S.a.s.) e il Lotto
n. 2 alla Ghelfi Spurghi S.r.l. (seconda in graduatoria la Vacondio Paride & C.
S.a.s.).
Avverso gli atti di gara, limitatamente ai Lotti n. 1 e n. 2, hanno proposto
impugnativa i concorrenti classificatisi alla seconda posizione delle rispettive
graduatorie. Quanto al Lotto n. 1, viene lamentata l’ammissione alla selezione
dell’a.t.i. aggiudicataria nonostante la mancata allegazione, in fase di
prequalifica, della documentazione a comprova del possesso dei requisiti
generali da parte delle imprese consorziate indicate (dal Consorzio Servizi
Specialtrasporti) quali esecutrici del servizio, risultando peraltro illegittima
la regolarizzazione documentale postuma consentita dall’ente appaltante; viene,
inoltre, dedotta l’indebita ammissione dell’a.t.i. aggiudicataria, a fronte
della mancata indicazione delle ditte subappaltatrici e della mancata
sottoscrizione del modulo all’uopo predisposto. Quanto al Lotto n. 2, invece,
viene dedotta l’illegittimità dell’offerta della ditta aggiudicataria, in quanto
carente dei requisiti tecnici minimi. Di qui la richiesta di annullamento degli
atti impugnati, previo ordine all’ente appaltante di esibizione dei documenti
oggetto della richiesta di accesso non ancora soddisfatta.
Si sono costituiti in giudizio la IREN Emilia S.p.A. e la Transcoop Soc. coop.,
opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Una prima istanza cautelare della parte ricorrente veniva respinta dalla Sezione
alla Camera di Consiglio del 6 aprile 2011 (ord. n. 117/2011), limitatamente al
Lotto n. 1.
Successivamente, presa visione della documentazione relativa alla ditta
aggiudicataria del Lotto n. 2, la parte ricorrente ha proposto “motivi aggiunti”
depositati il 5 aprile 2011. Imputa alla Ghelfi Spurghi S.r.l. di avere
dichiarato di avvalersi di “idroestrattori centrifughi” inidonei rispetto ai
requisiti di prestazione minimi imposti dal capitolato speciale d’appalto;
addebita ancora alla Ghelfi Spurghi S.r.l. di non avere indicato nel “piano
operativo di sicurezza” tutti i mezzi di cui aveva dichiarato di volersi
avvalere per l’esecuzione del servizio; rimprovera, poi, alla Ghelfi Spurghi
S.r.l. di avere reso dichiarazioni e prodotto documentazione da cui si
evincerebbe che la stessa non disponeva della dotazione minima di mezzi
prescritta dal capitolato speciale d’appalto per lo svolgimento delle
prestazioni negoziali; attribuisce, inoltre, alla Ghelfi Spurghi S.r.l.
l’omissione delle dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006
relativamente ai soci Yuri Ghelfi e Luna Ghelfi, e di avere esibito un modello
GAP incompleto; deduce, poi, l’inefficacia di dichiarazioni sostitutive,
allegate alla domanda di partecipazione alla gara, rese da soggetto (Yuri Ghelfi)
privo di poteri di rappresentanza e responsabile di non avere allegato un
documento di identità; denuncia, infine, l’inadeguatezza del modello DURC
presentato dalla Ghelfi Spurghi S.r.l., in quanto carente di riferimenti alla
gara d’appalto in questione e relativo a data (26 gennaio 2011) che, per essere
di parecchio anteriore a quella di consegna all’Amministrazione (15 marzo 2011),
si rivelerebbe inidonea a comprovare l’attuale regolarità contributiva della
società.
Si è costituita in giudizio anche la Ghelfi Spurghi S.r.l., opponendosi
all’accoglimento del ricorso.
La nuova istanza cautelare della parte ricorrente veniva respinta dalla Sezione
alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2011 (ord. n. 140/2011), limitatamente al
Lotto n. 2.
A séguito, poi, dell’esame della documentazione esibita dall’ente appaltante per
il Lotto n. 1, sono stati proposti “motivi aggiunti” depositati il 28 aprile
2011. Si censura la mancata esclusione dell’a.t.i. aggiudicataria nonostante la
capogruppo, che è una società consortile, non avesse indicato i consorziati/soci
esecutori del servizio né degli stessi avesse dichiarato il possesso dei
requisiti generali di partecipazione; si deduce, ancora, l’omessa comunicazione
all’ente appaltante della “cessione del ramo d’azienda di autotrasporto merci
per conto terzi” operata da una consorziata (Specialtrasporti S.r.l.) della
mandante dell’a.t.i. aggiudicataria in favore di una terza impresa (A.T.I.
S.r.l.), con conseguente mancata verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale in capo al cessionario; si denuncia, infine, la carenza – in capo
all’A.T.I. S.r.l. – del requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio per
l’attività inerente l’oggetto della gara.
L’ulteriore istanza cautelare della parte ricorrente veniva accolta dalla
Sezione alla Camera di Consiglio in data 11 maggio 2011 (ord. n. 195/2011),
limitatamente al Lotto n. 1.
All’udienza del 15 giugno 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa
è passata in decisione.
Ritiene il Collegio di doversi innanzi tutto occupare delle questioni relative
alla gara per il Lotto n. 1.
Va premesso che, nel settore degli appalti pubblici, esistono da un lato figure
imprenditoriali che hanno autonoma soggettività giuridica e in quanto tali sono
esse stesse in possesso dei requisiti di qualificazione, ed esistono dall’altro
lato moduli organizzativi attraverso i quali più imprese si presentano collegate
e aggregate tra loro senza che il raggruppamento assuma però una soggettività
giuridica propria e sia pertanto esso stesso in possesso dei requisiti di
qualificazione. Con riferimento, in particolare, alle aggregazioni consortili
cui l’ordinamento riconosce la qualità di soggetti con propria abilitazione a
concorrere per l’affidamento di commesse pubbliche, la giurisprudenza sottolinea
come siano le singole imprese consorziate, dotate di autonoma personalità e di
distinta organizzazione di impresa, i soggetti chiamati ad assumere in concreto
le opere o i servizi oggetto dell’appalto, onde – se ne è dedotto (v., tra le
altre, Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002 n. 507) – se è in astratto
ammissibile cumulare i requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle
imprese consorziate, tale principio non implica affatto che i requisiti generali
di partecipazione, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese
sotto il profilo dell’ordine pubblico, anche economico, e della moralità,
possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento al consorzio e non debbano
invece essere posseduti e documentati dalle singole imprese designate quali
esecutrici del servizio o dell’opera; si tratta, in effetti, della necessità di
garantire l’Amministrazione contro il rischio di accesso al mercato delle
commesse pubbliche di soggetti privi dei necessari requisiti soggettivi di
moralità e di ordine pubblico, esigenza che – in assenza di una verifica estesa
a chi provvede effettivamente all’esecuzione dell’appalto – verrebbe vanificata
dall’aggregazione in forma consortile di imprese prive dei requisiti di legge
per la partecipazione alle gare e confluenti in un distinto soggetto esso solo
in regola con detti requisiti, con conseguente aggiramento di inderogabili
prescrizioni normative discendenti dai principi generali delle procedure di
evidenza pubblica. Ancor più esplicitamente è stato di recente osservato: “…La
giurisprudenza ha sempre affermato che quale che sia la natura del consorzio,
esso debba dimostrare il possesso dei requisiti di tutti i consorziati che
vengono individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto
(Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1485; Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2009
n. 7380). In termini più generali, tutti i soggetti che a qualunque titolo
concorrono all’esecuzione di pubblici appalti, vuoi in veste di affidatari, vuoi
in veste di subaffidatari, vuoi in veste di prestatori di requisiti nell’ambito
del c.d. avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui
all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006. Il che risponde ad elementari ragioni di
trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di
esclusione di cui all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006. Occorre, infatti, che tutti
gli operatori economici che, a qualunque titolo, eseguono prestazioni di lavori,
servizi e forniture abbiano i requisiti morali di cui all’art. 38 citato. Se in
caso di consorzi tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e
non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio
potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la
partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti. Per gli operatori
che non hanno i requisiti dell’art. 38 (si pensi al caso di soggetti con
condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale)
basterebbe, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura
esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura …” (così Cons.
Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010 n. 3759).
Di qui la fondatezza della doglianza imperniata sull’omessa indicazione dei
soci/consorziati della Transcoop Soc. coop. che avrebbero fornito gli automezzi
per l’esecuzione del servizio e sulla mancata dichiarazione del possesso in capo
agli stessi dei requisiti generali di partecipazione alla gara, ai sensi
dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006. Risulta in tal senso decisiva la
circostanza che l’art. 1 dello statuto sociale la qualifica come società
consortile nella forma della società cooperativa, ai sensi dell’art. 6 della
legge n. 443 del 1985 (“I consorzi e le società consortili, anche in forma di
cooperativa, costituiti tra imprese artigiane …”), cui fa riferimento anche
l’art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 (“Sono ammessi a partecipare alle procedure
di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti
espressamente indicati: a) …; b) i … consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443; c) …”); il che poi trova conferma nel successivo
art. 4 dello statuto sociale, allorché – a proposito di «oggetto e scopi
consortili» – prevede che la società consortile si occupi di “…acquisire, anche
mediante appalti o concessioni da enti pubblici o privati, lavori di trasporto
merci di materiali di qualsiasi natura e specie per conto terzi, da affidare
generalmente alle imprese associate; assumere ordinativi e stipulare contratti
pubblici e privati per lavori ed opere di escavazione, movimento terra e
facchinaggio, per conto e nell’interesse delle imprese associate … affidare la
esecuzione dei trasporti ed i lavori e servizi acquisiti alle imprese socie,
secondo criteri di ripartizione improntati ad equità, tenendo conto degli
automezzi o mezzi d’opera di dotazione e della organizzazione strutturale delle
singole imprese, osservando le disposizioni previste in appositi regolamenti
interni …”, sicché si realizza quella tipica fattispecie per cui, attribuita
loro l’esecuzione di un appalto pubblico, le imprese consorziate assumono il
vincolo ad operare sulla base del rapporto consortile fondato sul conferimento
alla struttura comune dell’incarico di stipulare contratti di appalto per loro
conto e in nome del consorzio e di indicare di volta in volta a quale di esse
assegnare e far compiere le relative prestazioni negoziali. Né si oppone a tale
conclusione l’addotta prevalente qualificazione della Transcoop Soc. coop. come
«cooperativa» e quindi la sua riconducibilità al diverso caso di cui alla lett.
a) dell’art. 34 del d.lgs. n. 163 del 2006 (“Sono ammessi a partecipare … : a) …
le società cooperative …”); in realtà, la figura del consorzio di imprese
artigiane costituito in forma di cooperativa rappresenta un modulo
imprenditoriale in cui coesistono elementi distintivi dei consorzi e delle
società cooperative, dei primi in particolare dovendosi ravvisare l’attribuzione
ad una struttura autonoma del compito di procurare commesse che i
soci/consorziati assumeranno in esecuzione (come si rileva anche dallo statuto
sociale), e allora divengono a tali fini ininfluenti gli aspetti che attengono
alle modalità di fatturazione, alla ripartizione delle responsabilità, al
marchio adoperato e al nome speso (tutti profili derivanti da scelte
organizzative interne e dal necessario coordinamento con la forma societaria
della cooperativa), in quanto le esigenze di trasparenza di cui si è più volte
detto restano integre di fronte ad imprese associate che conservano comunque una
identità giuridica ed un proprio assetto imprenditoriale, in conformità del
resto di un modello che l’art. 6 della legge n. 443 del 1985 ha codificato in
termini non coerenti con una qualificazione che ignorasse lo scopo consortile
insito nella figura giuridica prescelta dal legislatore. Né, infine, è fondata
l’eccezione di tardività della censura, non avendo dimostrato la
controinteressata che la parte ricorrente avesse in tempi precedenti acquisito
conoscenza della dichiarata volontà della Transcoop Soc. coop. di provvedere
all’esecuzione dell’appalto attraverso automezzi forniti da alcune imprese
consorziate.
Pertanto, non essendosi provveduto all’esclusione dell’a.t.i. poi risultata
aggiudicataria del servizio, vanno annullati in parte qua gli atti della gara
relativa al Lotto n. 1, con assorbimento delle restanti censure.
Passando all’esame delle doglianze inerenti la procedura di scelta del
contraente privato per il Lotto n. 2, viene innanzi tutto in rilievo la
questione legata all’idoneità degli “idroestrattori centrifughi” impiegati dalla
Ghelfi Spurghi S.r.l.; secondo la parte ricorrente, infatti, quelli indicati non
consentirebbero di rispettare i parametri tecnici richiesti dall’art. 18.2 del
capitolato speciale d’appalto, onde la ditta avrebbe dovuto essere esclusa dalla
gara. Sennonché – osserva il Collegio – il bando di gara fissava, in tema di
«capacità tecnica» (III.2.3), requisiti che, per la parte relativa agli
“idroestrattori centrifughi”, risultavano ancorati alla “idoneità alla
disidratazione spinta del fango biologico prodotto dai depuratori per acque
reflue urbane anche mediante l’utilizzo di flocculanti”, alla “portata idraulica
di fango liquido in ingresso rispettivamente maggiore/uguale di 40 mc/h e di 25
mc/h”, alla “dotazione dei seguenti equipaggiamenti …”, tutti parametri di cui
la parte ricorrente non ha denunciato l’inosservanza, mentre le carenze
riguarderebbero gli ulteriori parametri indicati dal capitolato speciale
d’appalto in sede di «requisiti di prestazione richiesti» e di «norme e criteri
di esecuzione della disidratazione», ovvero tra le «modalità di svolgimento del
servizio». Appare insomma evidente come l’ente appaltante abbia voluto rinviare
la verifica circa ulteriori e più particolareggiati aspetti tecnici alla fase di
svolgimento delle prestazioni negoziali, mentre la selezione iniziale,
verosimilmente per ragioni di snellezza e celerità nella ricerca del contraente
a mezzo di procedura negoziata, si connota per una minore rigidità dei requisiti
di ammissione, in esito a valutazioni rimesse all’autonomo apprezzamento
dell’Amministrazione, le cui scelte, per inerire al merito, si rivelano sotto
questo profilo insindacabili.
Priva di fondamento è anche la doglianza incentrata sulla mancata esclusione
della Ghelfi Spurghi S.r.l. nonostante l’incompletezza del “piano operativo di
sicurezza” dalla stessa redatto. Non emerge, infatti, dalla lex specialis della
gara la previsione della misura espulsiva per una simile irregolarità, ed anzi
l’art. 12 del capitolato speciale d’appalto prescriveva la consegna
dell’elaborato all’Amministrazione “…prima dell’inizio dei servizi …”, a
conferma dell’irrilevanza di tale documento ai fini dell’ammissione alla gara e
della sua ascrivibilità ad una fase successiva all’aggiudicazione.
Non convince neppure la censura con cui si assume che la Ghelfi Spurghi S.r.l.
dovesse essere esclusa dalla gara per non disporre della dotazione minima di
mezzi prescritta dalle norme di gara. Quanto, in particolare, alla mancata
indicazione dei mezzi mobili su cui avrebbero dovuti essere alloggiati gli
“idroestrattori centrifughi”, emerge dall’apposita dichiarazione della ditta che
si tratta di unità scarrabili, e quindi utilizzabili alternativamente anche su
uno stesso mezzo, così come è ininfluente che l’automezzo con targa BA907DR sia
un Euro 2, per essere sufficiente la disponibilità di quello con targa DF605JD
(Euro 5), a fronte della previsione nel bando di gara di un solo autocarro di
simili caratteristiche e della sua idoneità ad ospitare di volta in volta
l’idroestrattore centrifugo da utilizzare.
Né costituisce motivo di illegittimità la mancata presentazione delle
dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 da parte di soci (Yuri
Ghelfi e Luna Ghelfi) che non sono anche amministratori della società. Quanto al
modello GAP, invece, è sufficiente rilevare che le norme di gara non ne
prevedono l’immediata esibizione e che la sua produzione è avvenuta solo dopo
l’aggiudicazione definitiva, a richiesta dell’ente appaltante, onde ogni
eventuale irregolarità ben avrebbe potuto essere sanata in una fase in cui erano
oramai venute meno le esigenze di par condicio tra i concorrenti; del resto,
come è stato rilevato in giurisprudenza (v. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 11
marzo 2010 n. 2807) – con considerazioni che il Collegio condivide –, nel caso
in cui la disciplina di gara per l’affidamento di un appalto nulla disponga
circa la produzione del modello GAP, nessuna sanzione, tanto meno di esclusione
dalla gara, può essere disposta a carico dell’impresa concorrente che abbia
fatto legittimo affidamento sul tenore del bando e del disciplinare di gara e ad
essi si sia attenuta, anche perché il modello GAP non rappresenta un requisito
aggiuntivo per la partecipazione alle gare, vincolante immediatamente sia le
stazioni appaltanti che i concorrenti in sede di espletamento delle procedure
selettive, e risponde piuttosto a finalità di polizia, onde la sua compilazione
costituisce adempimento di un obbligo che, pur sorgendo per l’ente appaltante e
per il privato in occasione della indizione della gara di appalto, non attiene
al contenuto della gara, rimanendo estraneo al rapporto che sorge da questa.
Quanto, ancora, alla produzione di dichiarazioni sostitutive rese da soggetto (Yuri
Ghelfi) privo di poteri di rappresentanza della Ghelfi Spurghi S.r.l. e senza
neppure l’ausilio del documento di identità, osserva il Collegio che in realtà
le dichiarazioni in questione risultano sottoscritte anche dal legale
rappresentante Fabrizio Ghelfi – che ha esibito copia del proprio documento di
identità –, così dovendosi ritenere ricondotta alla paternità di quest’ultimo la
responsabilità di quanto in tal modo attestato.
Le restanti doglianze investono il modello DURC della Ghelfi Spurghi S.r.l., cui
si imputa di avere presentato un atto che, per risalire a due mesi prima,
difetterebbe della necessaria attualità, e che sarebbe altresì carente di
riferimenti alla gara d’appalto di che trattasi. Sennonché, come è noto, il
documento ha validità trimestrale (v. circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali n. 35/2010) ed assolve il proprio compito per il solo fatto
che certifica la regolarità contributiva della società in funzione
dell’assunzione della veste di contraente in un appalto pubblico,
indipendentemente dalla specifica procedura di gara per la quale lo si deve
utilizzare.
In conclusione, le doglianze relative alla gara per il Lotto n. 2 sono
infondate.
Con riferimento a talune censure della parte ricorrente, poi rivelatesi prive di
fondamento, l’Amministrazione ne ha invocato la condanna al risarcimento dei
danni ex art. 96 cod.proc.civ. Indipendentemente, però, da ogni altra
considerazione, è sufficiente ad impedire l’accoglimento di una simile domanda
la circostanza che la stessa non è stata corredata della prova del danno
effettivamente riconducibile alla condotta processuale dell’avversario (v., ex
multis, Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2010 n. 17902).
La complessità delle questioni trattate, la reciproca soccombenza delle parti e
una valutazione globale del loro comportamento giustifica la compensazione delle
spese di lite, in tale complessivo apprezzamento dovendosi assorbire anche la
definizione delle spese riguardanti la controversia per la parte relativa alla
domanda di “accesso incidentale” ex art. 116, comma 2, cod.proc.amm.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in
parte qua gli atti della gara relativa al Lotto n. 1;
- lo respinge quanto alla gara relativa al Lotto n. 2.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2011, con
l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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