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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 217
ACQUA - RIFIUTI - Liquami zootecnici - Spandimento - Materiale detenzione dei
terreni - Necessità - Formale disponibilità giuridica - Insufficienza. In
tema di attività di spandimento dei liquami zootecnici, allorché sorga un
contrasto tra privati in ordine all’uso di date aree, l’Amministrazione deputata
al rilascio del titolo abilitativo deve necessariamente tenere conto dello stato
di materiale detenzione del bene e non già della formale disponibilità giuridica
dello stesso, giacché è dal suo effettivo impiego che deriva il presupposto
perché sia riconosciuta, in quella fase storica, all’uno anziché all’altro
soggetto la capacità di operarvi. (Nella specie, , la ditta affittuaria delle
aree interessate si era opposta allo spandimento dei liquami della ricorrente:
la mera pretesa di quest’ultima a che la ditta che aveva la materiale detenzione
dei terreni si attenesse all’impegno assunto in sede contrattuale risultava
carente del requisito dell’«effettività», acquisibile solo con una pronuncia del
giudice civile che desse concreta attuazione al diritto asseritamente disatteso,
così rendendolo effettivo). Pres. Arosio, Est. Caso -B.G. (avv.ti Bongiorno e
Marchesi) c. Provincia di Piacenza (avv. Manfredi) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 217
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N. 00217/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 543 del 2004 proposto dall’impresa agricola individuale Brambati
Giorgio, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Bongiorni e dall’avv. Giacinto
Marchesi, e domiciliata presso la Segreteria della Sezione;
contro
la Provincia di Piacenza, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Giuseppe Manfredi ed elettivamente domiciliata in Parma, p.zza
Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;
nei confronti di
Batros Società semplice, Rossi Luigi, Battecca Cesare, Del Re Attilio Amerigo
Maria e Del Re Paola, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 1898 in data 30 luglio 2004 del Servizio
Agricoltura della Provincia di Piacenza, limitatamente alla parte in cui, nel
modificare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di spandimento dei
liquami zootecnici in precedenza rilasciata all’azienda ricorrente, ha escluso
dal titolo abilitativo i terreni censiti nel Comune di Alseno al foglio n. 23
mapp. 3 - 58 - 59 - 70 - 72 - 83 - 114 - 115 - 206 e al foglio n. 30 mapp. 1 -
89.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Piacenza;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito, per l’Amministrazione provinciale, alla pubblica udienza del 15 giugno
2011 il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con determinazione dirigenziale n. 1847 del 16 novembre 2001, successivamente
integrata, il Servizio Agricoltura della Provincia di Piacenza rinnovava alla
ditta ricorrente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di spandimento dei
liquami zootecnici provenienti dall’allevamento di suini ubicato nel Comune di
Alseno alla via Agola n. 32. Essendo, poi, emersa l’opposizione della ditta
Batros – affittuaria di alcuni terreni (censiti al foglio n. 23 mapp. 3 - 58 -
59 - 70 - 72 - 83 - 114 - 115 - 206 e al foglio n. 30 mapp. 1 - 89) –
all’utilizzazione degli stessi per l’attività oggetto di autorizzazione, il
Servizio Agricoltura della Provincia di Piacenza sospendeva in un primo tempo
l’efficacia della determinazione dirigenziale n. 1847/2001 per la parte
attinente a quei terreni, onde consentire alla ricorrente di regolarizzare la
propria posizione (v. determ. dirig. n. 1340 in data 26 maggio 2004), e
disponeva in un secondo tempo la modificazione della determinazione dirigenziale
n. 1847/2001, escludendo dall’autorizzazione i medesimi terreni, per essere
ancora carente la prova della loro effettiva disponibilità ai fini della
fertirrigazione (v. determ. dirig. n. 1898 in data 30 luglio 2004).
Avverso quest’ultimo atto ha proposto impugnativa la ditta ricorrente. Imputa
all’Amministrazione provinciale di non avere tenuto conto del suo diritto a
spandere i liquami sui terreni interessati dalla controversia, nonostante fosse
stata data prova del titolo giuridico fondato su di un contratto risalente al
1968 (stipulato con i proprietari delle aree) e poi recepito nel contratto di
affitto di fondo rustico del 2003 (sottoscritto dalla ditta Batros); lamenta
l’indebito rilievo assegnato al silenzio dei proprietari dei terreni, per essere
a tale fine decisiva la circostanza che gli accordi negoziali esibiti avessero
fornito adeguata dimostrazione della effettiva disponibilità delle aree di cui
si discute; deduce la contraddittorietà di una decisione che dai medesimi fatti
fa derivare effetti diversi da quelli degli anni precedenti. Di qui la richiesta
di annullamento in parte qua dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Piacenza, resistendo al gravame.
All’udienza del 15 giugno 2011, ascoltato il rappresentante
dell’Amministrazione, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Quanto, innanzi tutto, alla questione della disponibilità dei terreni
interessati dall’attività di spandimento dei liquami zootecnici, osserva il
Collegio che, allorché sorga un contrasto tra privati in ordine all’uso di date
aree, l’Amministrazione deputata al rilascio del titolo abilitativo per lo
svolgimento di specifiche attività in quell’ambito territoriale deve
necessariamente tenere conto dello stato di materiale detenzione del bene e non
già della formale disponibilità giuridica dello stesso, giacché è dal suo
effettivo impiego che deriva il presupposto perché sia riconosciuta, in quella
fase storica, all’uno anziché all’altro soggetto la capacità di operarvi.
Poiché, dunque, la ditta affittuaria delle aree interessate dalla presente
controversia si era opposta allo spandimento dei liquami della ricorrente (ciò
ancora con la nota dei loro legali in data 19 febbraio 2004), la mera pretesa di
quest’ultima a che la ditta che aveva la materiale detenzione dei terreni si
attenesse all’impegno assunto in sede contrattuale risultava carente del
requisito dell’«effettività», acquisibile solo con una pronuncia del giudice
civile che desse concreta attuazione al diritto asseritamente disatteso, così
rendendolo effettivo; in mancanza di ciò, come è evidente, si sarebbe assentita
un’attività allo stato insuscettibile di esecuzione.
Quanto, poi, all’addotta irrilevanza del silenzio dei proprietari delle dagli
atti negoziali esibiti all’Amministrazione, il Collegio è dell’avviso che detto
passaggio motivazionale sia ininfluente sull’esito del procedimento, nel senso
che un eventuale intervento dei proprietari avrebbe sì potuto chiarire i profili
civilistici dei rapporti tra i privati ma non avrebbe comunque fatto acquisire
effettività ad un diritto che risultava in ogni caso ignorato dalla condotta
degli affittuari.
Quanto, infine, alla presunta contraddittorietà rispetto alle autorizzazioni
precedenti, è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale
secondo cui il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà non è
configurabile rispetto ad un atto di natura vincolata (v., ex multis, Cons.
Stato, Sez. V, 16 marzo 2011 n. 1623).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, e vengono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ditta ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura
complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2011, con
l’intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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