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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 13 luglio 2011, n. 256
CAVE E MINIERE - Art. 17 l.r. Emilia Romagna n. 17/1991 - P.A.E. e P.I.A.E. -
Rapporto. L’art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna 17/1991 individua le
modalità di formazione del P.A.E., sancendo che esso è redatto sulla base delle
previsioni contenute nel P.I.A.E., ed in particolare di quelle relative ai poli
estrattivi. Pertanto è il P.I.A.E. a dover individuare i poli estrattivi mentre
il P.A.E. dovrà definire le aree estrattive ricadenti entro i poli del citato
P.I.A.E. oltre a dover definire le modalità di coltivazione delle cave e la
sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate, le
modalità di gestione, le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali
prevedibili. Pres. f.f. Caso, Est. Loria -G.A. (avv.ti Coffrini e Coffrini) c.
Comune di Corniglio (avv.ti Gabella e Grisenti) e altro (n.c.) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 13 luglio 2011, n. 256
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N. 00256/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2010, integrato da motivi
aggiunti, proposto da Giacomo Araldi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ermes
Coffrini e Marcello Coffrini, con domicilio eletto presso la Segreteria del
T.A.R., in Parma, Piazzale Santafiora 7;
contro
La Provincia di Parma, non costituita in giudizio;
il Comune di Corniglio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dagli avv.ti Silvia Gabella e Patrizia Grisenti, con domicilio eletto presso lo
studio della prima, Parma, via Farini, 9;
nei confronti di
Costa Giuseppe S.n.c. di Costa Cristina e C., non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
- dell’atto in data 13.07.2010 prot. 52786, a firma dell'assessore della
Provincia di Parma, con il quale è stato risposto negativamente all'istanza di
assegnazione al Comune di Corniglio del termine di cui all’art. 9 della L. R.
E.-R. 18 luglio 1991 n. 17;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Corniglio n. 58 del 09.08.2010,
esecutiva in data 21.09.2010;
nonché, con ulteriore proposizione di motivi aggiunti,
- dell’ordinanza del Consiglio comunale di Corniglio n. 77 del 29.11.2010,
esecutiva in data 29.11.2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Corniglio;
Vista l’ordinanza n. 185/2010 di questa Sezione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2011 la dott.ssa Emanuela
Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale, notificato in data 06.09.2010 e depositato in data
10.09.2010, il signor Araldi, proprietario di aree ricomprese all’interno del
perimetro del PAE adottato dal Comune di Corniglio, espone di avere chiesto al
Comune con atto in data 17.05.2010, di completare l’iter di approvazione del PAE
in quanto la deliberazione di adozione in data 13.03.2007 n. 13 non aveva ancora
avuto alcun seguito. La richiesta veniva reiterata in data 11.06.2010 alla
Provincia di Parma, significando che il Comune non aveva dato alcun riscontro
alla precedente richiesta e chiedendo alla Provincia di assegnare all’ente
comunale un termine non superiore a 180 giorni per completare il procedimento.
La Provincia di Parma riscontrava la richiesta con nota in data 13.07.2010,
affermando che il termine di 180 giorni previsto dall’art. 9 della legge
regionale 17/1991 per adeguare il Piano della attività estrattive (PAE) alle
previsioni del Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE), della
Provincia di Parma inizia a decorrere dalla di approvazione del vigente PIAE,
ossia dal 22 dicembre 2008.
La Provincia chiedeva inoltre al Comune di verificare l’avvenuto adeguamento del
proprio PAE al vigente Piano provinciale (PIAE), ai sensi del comma 1 del citato
art. 9 della legge regionale 17/91.
IL ricorrente ha impugnato con il ricorso la nota citata lamentando la
violazione e l’erronea applicazione dell’art. 9 della legge regionale 17)91in
quanto tale disposizione prevede che i Comune sprovvisti del PAE debbano
adottarlo entro 12 mesi dall’entrata in vigore del PIAE.
Il primo comma dell’art. 9 prevede che i Comuni dotati di PAE debbano adeguarlo
alle previsioni del PIAE entro due anni dall’entrata in vigore del PIAE.
Il Comune di Corniglio, con deliberazione n. 13 del 13.03.2007, ha espressamente
dichiarato di voler approvare il PAE con riferimento al PIAE adottato nell’anno
1996 dalla Giunta Provinciale; tuttavia nell’anno 2007 non aveva ancora
adempiuto a tale obbligo di legge; sostanzialmente la Provincia sostiene che il
termine per il Comune andrebbe fatto decorrere dal 22 dicembre 2008 in quanto in
tale data è stata adottata una variante al PIAE. Dunque, a giudizio del
ricorrente, il termine per l’approvazione del PAE si era già consumato nel
maggio 2010 sicchè si erano concretizzati i presupposti per applicare il terzo
comma dell’art. 9 L.R. 17/1991, con il risultato che il Presidente della
Provincia avrebbe dovuto assegnare al Comune, come richiesto dal ricorrente, il
termine per approvare il PAE.
Con motivi aggiunti depositati in data 30.09.2010, il ricorrente ha ampliato i
motivi di ricorso avverso la deliberazione di revoca del P.A.E. adducendo la
violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 7 L. 241/1990 nonché la
violazione e erronea interpretazione dell’art. 9 L.R. 17/91 e la dell’art. 21
quinquies l. 241/1990.
Con ordinanza cautelare in data 12.10.2010, il Collegio ha accolto l’istanza
cautelare contenuta nel ricorso e nei motivi aggiunti e ha ordinato
all’amministrazione comunale di adeguare entro quarantacinque giorni il P.A.E.,
nominando in caso di ulteriore inadempimento del Comune, il Commissario ad acta
nella persona del Direttore dell’Ufficio provinciale di Parma dell’Agenzia del
Territorio della Regione Emilia-Romagna.
Con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 11.02.2011, il ricorrente ha
impugnato la deliberazione conciliare n. 77 del 29.11.2010, ad oggetto “Adozione
P.A.E. (Piano delle attività estrattive) comunale”.
Con tale deliberazione il comune ha sostanzialmente confermato la scelta già
effettuata con la deliberazione consiliare n. 58/2010, previa istruttoria
effettuata attraverso la redazione di un progetto redatto da un geologo.
Il ricorrente ritiene che tale deliberazione sia inficiata dai vizi di
violazione e/o erronea applicazione dell’art. 7 l.r. 17/1991, da
contraddittorietà, illogicità, travisamento, da invalidità derivata dai vizi che
riguardano gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi
aggiunti da violazione e/o erronea applicazione delle norme e delle procedure in
tema di VALSAT (valutazione strategica territoriale).
In vista dell’udienza pubblica, originariamente fissata per il 23.03.2011 e, su
istanza del ricorrente, rinviata al 06.04.2011, si è costituito in giudizio il
Comune di Corniglio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 06.04.2011 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati
trattenuti in decisione.
1. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse,
in quanto, a mezzo di esso, veniva chiesto l’annullamento dell’atto a firma
dell’assessore provinciale con il quale veniva risposto negativamente al’istanza
del ricorrente di assegnare al comune di Corniglio il termine di cui all’art. 9
della l.r. 18 luglio 1991 n. 17, al fine di portare a conclusione l’iter di
approvazione del P.A.E. Poiché l’amministrazione ha successivamente concluso
l’iter approvativo, sia pure in modo non satisfattivo per il ricorrente, deve
ritenersi che non via sia più l’interesse alla definizione del ricorso
principale, ma residui rispetto alla decisione dei due atti di motivi aggiunti
con i quali sono state impugnate le deliberazioni successivamente emanate dal
Comune, n. 58/2010 e n. 77/2010.
2. Con i motivi aggiunti depositati in data 30.09.2010 viene impugnata la
deliberazione n. 58 del 09 agosto 2010, con la quale è stato revocato il
precedente P.A.E., già adottato nell’anno 2007, in cui era prevista la
realizzazione dell’ambito estrattivo di Vestola; il Comune ha rivalutato gli
interessi in gioco ritenendo che l’interesse pubblico del Comune a dotarsi del
P.A.E. sia meglio soddisfatto individuando un ambito estrattivo più idoneo.
Il ricorrente ritiene tale provvedimento illegittimo in quanto la revoca, attesa
la sua incidenza sugli interessi del ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduta
dall’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990 s.m.i.
In secondo luogo, sarebbe stato violato l’art. 21 quinqiues della legge citata
in quanto, trattandosi di un atto di revoca, avrebbero dovuto essere meglio
comparati gli interessi contrapposti, anche in considerazione dei pareri
favorevoli della Provincia e dell’ARPA in ordine al precedente P.A.E.
E’ stato, inoltre, violato l’art. 7 l.r. E.-R. 17/1991 in quanto è stato
previsto un nuovo sito, quello di “Rividulano”, non previsto nell’ambito della
programmazione provinciale.
I motivi aggiunti sono fondati atteso il combinato disposto delle disposizioni
degli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 22 luglio 1991 n. 49, i quali
prevedono tre strumenti di programmazione delle attività estrattive “a cascata”,
che dal livello regionale si estendono al livello comunale, ove quest’ultimo
livello deve rispettare le localizzazioni previste al livello più elevato.
3. Anche i secondo motivi aggiunti depositati in data 11.02.2011, aventi ad
oggetto l’annullamento della deliberazione del 29.11.2010 n. 77, sono fondati.
In primo luogo, giova rilevare il mancato richiamo nelle premesse e nel
dispositivo del provvedimento della deliberazione n. 58 del 09.08.2010, per cui
non risulta chiaro se quest’ultima adozione del nuovo P.A.E. abbia superato la
precedente impugnata con i primi motivi aggiunti.
In disparte tale incertezza derivante dalla lettura del provvedimento, i motivi
aggiunti sono fondati.
Infatti, la deliberazione del 29.11.2010 n. 77 ribadisce la scelta di non
adeguare il P.I.A.E. relativamente all’area di attività estrattiva di “Vestola”,
al cui interno sono ubicate le aree di proprietà del ricorrente, proponendo
invece alla Provincia di individuare il nuovo ambito di attività estrattiva in
località “Rividulano” così come già deliberato nell’atto del Consiglio comunale
n. 58 del 09.08.2010, considerato nuovo ambito estrattivo “che potrà essere
attuato successivamente alla predisposizione di opportuna variante al P.I.A.E.
provinciale”.
Il Comune stesso propone alla Provincia di Parma di variare il P.I.A.E.
inserendo le previsioni deliberate dal P.A.E. comunale e adottate nel contesto
della medesima deliberazione, che non fanno altro che ribadire le scelte già
adottate in precedenza e impugnate con il ricorso e i primi motivi aggiunti.
Il ricorrente sottolinea l’illegittimità di tale scelta del Comune, che non fa
altro che violare la gerarchia tra il P.I.A.E. provinciale e il P.A.E. comunale,
eludendo l’ordinanza di sospensiva del Tribunale e la stessa nomina del
commissario ad acta.
Il ricorso è fondato.
L’art. 7 della legge regionale Emilia-Romagna 17/1991 individua le modalità di
formazione del P.A.E., sancendo che esso è redatto sulla base delle previsioni
contenute nel P.I.A.E., ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi.
Pertanto è il P.I.A.E. a dover individuare i poli estrattivi mentre il P.A.E.
dovrà definire le aree estrattive ricadenti entro i poli del citato P.I.A.E.
oltre a dover definire le modalità di coltivazione delle cave e la sistemazione
finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate, le modalità di
gestione, le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili.
Il Comune di Corniglio ha seguito un procedura contraria rispetto a quanto
stabilito dalla legge regionale, atteso che ha previsto un nuovo polo di
attività estrattive, quello di Rividulano, che non trovava in alcun modo
previsione nel Piano provinciale. A tale scopo, non è sufficiente e appare, al
contrario, un’impropria inversione delle competenze, che il Comune proponga alla
Provincia di inserire il sito nella programmazione provinciale, in quanto è la
programmazione provinciale, a sua volta da svolgersi nelle linee direttrici di
quella regionale (PTR), a dovere verificare l’idoneità dei siti e a doverli
indicare agli enti comunali e non viceversa (art. 4 l.r. E.-R. 17/1991).
In considerazione di tale assorbente violazione di legge i motivi aggiunti
devono essere accolti con annullamento della deliberazione impugnata.
4. Conclusivamente il Collegio dichiara il ricorso principale improcedibile per
sopravvenuto difetto di interesse; accoglie sia i primi che i secondi motivi
aggiunti.
5. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti in epigrafe:
1. dichiara il ricorso introduttivo della lite improcedibile per sopravvenuto
difetto di interesse;
2. accoglie sia i primi che i secondi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla
gli atti impugnati.
Condanna il comune di Corniglio al pagamento delle spese di giudizio che liquida
in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre Iva e C.p.a. come per legge, oltre che
a rifondere al ricorrente il contributo unificato nella misura versata.
Compensa le spese relativamente alle altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente FF
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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