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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 67


DIRITTO URBANISTICO - Fasce di rispetto cimiteriale - Vincolo di inedificabilità ex lege - Recepimento negli strumenti urbanistici - Necessità - Esclusione.
Per giurisprudenza costante, le fasce di rispetto cimiteriale costituiscono un vincolo di inedificabilità rinveniente direttamente dalla legge, che si impone ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi, per non essere essi idonei ad incidere sull’esistenza o sui limiti operativi del vincolo (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25 gennaio 2007 n. 704). Pres. f.f. Giovannini, Est. Caso - L .s.r.l. (avv. Rossetti) c. Comune di Piacenza (avv.ti Vezzulli e Crippa) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 67
 

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N. 00067/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2005 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 194 del 2005 proposto da Logistica Trasporti Piacenza - L.T.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Antonio Rossetti, difesa e rappresentata dall’avv. Maria Grazia Cassaro ed elettivamente domiciliata in Parma, p.zza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;


contro


il Comune di Piacenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Vezzulli e dall’avv. Daniela Crippa, ed elettivamente domiciliato in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paolo Zucchi;

per l'annullamento

della nota del Responsabile del Servizio Gestione Immobiliare del Comune di Piacenza prot. gen. n. 15863 del 15 marzo 2005, con cui, in attuazione dell’impegno assunto dalla ricorrente con atto unilaterale d’obbligo del 19 maggio 1997, veniva imposto alla stessa di rimuovere entro novanta giorni le opere a suo tempo realizzate in esecuzione dell’autorizzazione edilizia n. 520/1997;

………………per l’accertamento………………..

del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni sofferti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza;
Visti gli atti tutti della causa;
 

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO


Con autorizzazione edilizia n. 520/1997 il Comune di Piacenza assentiva alla ricorrente la realizzazione di un impianto per il lavaggio di autotreni, da ubicare su di un’area, rientrante nella fascia di rispetto cimiteriale, che ospita un parcheggio attrezzato per autotreni di cui la ditta è il gestore; al contempo, però, sottoscrivendo un atto unilaterale d’obbligo in data 19 maggio 1997, la ricorrente si impegnava a rimuovere l’opera assentita, a proprie spese e in qualsiasi momento, a richiesta dell’Amministrazione comunale. Essendo, quindi, sopraggiunto nel 2004 un provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto di ampliamento del cimitero urbano, l’Amministrazione comunale rappresentava tale esigenza e ingiungeva alla ricorrente la rimozione delle opere a suo tempo edificate (v. nota del Responsabile del Servizio Gestione Immobiliare del Comune di Piacenza prot. gen. n. 15863 del 15 marzo 2005).

Avverso tale atto ha proposto impugnativa l’interessata, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’ingiustificato richiamo ad un’espansione della cinta cimiteriale che in realtà non avanzerebbe fino al punto in cui è ubicato l’impianto di autolavaggio da rimuovere, la nullità – per assenza di causa – dell’atto unilaterale d’obbligo del 1997 sottoscritto senza la previsione di controprestazioni a carico dell’Amministrazione comunale e senza la determinazione di una scadenza. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato e di accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni sofferti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Piacenza, resistendo al gravame.

All’udienza del 23 febbraio 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Per giurisprudenza costante, le fasce di rispetto cimiteriale costituiscono un vincolo di inedificabilità rinveniente direttamente dalla legge, che si impone ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi, per non essere essi idonei ad incidere sull’esistenza o sui limiti operativi del vincolo (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25 gennaio 2007 n. 704). Ben si comprende, allora, come nella fattispecie la realizzazione di manufatti edilizi non potesse acquisire il carattere della stabilità – trattandosi di area ricompresa in ambito immediatamente adiacente al cimitero urbano –, e come una tale situazione fosse al più tollerabile se di carattere meramente transitorio e in ogni caso se legata a modalità tali da non pregiudicare gli interessi sottesi al vincolo cimiteriale, in particolare l’esigenza di consentire l’espansione dell’impianto; donde, come è evidente, la necessità di un impegno del privato a rimuovere il manufatto a richiesta dell’Amministrazione comunale e dietro breve preavviso, secondo lo schema dell’autorizzazione edilizia in precario, istituto cui si era fatto nella circostanza ricorso per assentire un intervento altrimenti precluso. Indipendentemente, quindi, dalla stessa ammissibilità di un titolo abilitativo che, seppure in via provvisoria, rendesse possibile l’utilizzo di territorio interessato da vincolo assoluto di inedificabilità valevole per qualsiasi manufatto edilizio, anche ad uso diverso da quello abitativo (v., tra le altre, TAR Toscana, Sez. III, 2 luglio 2008 n. 1712), il Collegio non può che prendere atto dell’obbligo di rimozione dell’opera che comunque gravava sulla ricorrente, a fronte del vincolo che connota l’area – il che assorbe anche la questione della validità dello strumento negoziale accessorio all’autorizzazione edilizia –.

Quanto, poi, al rilievo che il manufatto da rimuovere occuperebbe in realtà una frazione di terreno estranea a quella interessata dalla procedura espropriativa, osserva il Collegio che anche la sola maggiore vicinanza dell’opera privata alla nuova cinta cimiteriale giustificava la richiesta avanzata dall’Amministrazione, quanto meno a tutela della peculiare sacralità dei luoghi e delle esigenze di natura igienico-sanitaria che vi sono connesse, oltre che – è bene ribadirlo – in ragione del vincolo di inedificabilità operante ex lege, in esito a valutazioni rimesse all’autonomia dell’ente locale.

Quanto, infine, all’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, le illustrate caratteristiche del caso inducono ad invocare il disposto del successivo art. 21-octies, comma 2 (“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”).

In conclusione, il ricorso va respinto.

Valutata complessivamente la controversia, e tenuto conto della peculiarità della vicenda, si ravvisa la sussistenza delle eccezionali condizioni di legge per la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2011, con l’intervento dei magistrati:

Umberto Giovannini, Presidente FF
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Bernardo Massari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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