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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 67
DIRITTO URBANISTICO - Fasce di rispetto cimiteriale - Vincolo di inedificabilità
ex lege - Recepimento negli strumenti urbanistici - Necessità - Esclusione.
Per giurisprudenza costante, le fasce di rispetto cimiteriale costituiscono un
vincolo di inedificabilità rinveniente direttamente dalla legge, che si impone
ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi
recepimento negli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con
i medesimi, per non essere essi idonei ad incidere sull’esistenza o sui limiti
operativi del vincolo (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25 gennaio
2007 n. 704). Pres. f.f. Giovannini, Est. Caso - L .s.r.l. (avv. Rossetti) c.
Comune di Piacenza (avv.ti Vezzulli e Crippa) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 67
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N. 00067/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 194 del 2005 proposto da Logistica Trasporti Piacenza - L.T.P.
S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Antonio Rossetti, difesa e
rappresentata dall’avv. Maria Grazia Cassaro ed elettivamente domiciliata in
Parma, p.zza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;
contro
il Comune di Piacenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Elena Vezzulli e dall’avv. Daniela Crippa, ed elettivamente
domiciliato in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paolo
Zucchi;
per l'annullamento
della nota del Responsabile del Servizio Gestione Immobiliare del Comune di
Piacenza prot. gen. n. 15863 del 15 marzo 2005, con cui, in attuazione
dell’impegno assunto dalla ricorrente con atto unilaterale d’obbligo del 19
maggio 1997, veniva imposto alla stessa di rimuovere entro novanta giorni le
opere a suo tempo realizzate in esecuzione dell’autorizzazione edilizia n.
520/1997;
………………per l’accertamento………………..
del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni sofferti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo
Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con autorizzazione edilizia n. 520/1997 il Comune di Piacenza assentiva alla
ricorrente la realizzazione di un impianto per il lavaggio di autotreni, da
ubicare su di un’area, rientrante nella fascia di rispetto cimiteriale, che
ospita un parcheggio attrezzato per autotreni di cui la ditta è il gestore; al
contempo, però, sottoscrivendo un atto unilaterale d’obbligo in data 19 maggio
1997, la ricorrente si impegnava a rimuovere l’opera assentita, a proprie spese
e in qualsiasi momento, a richiesta dell’Amministrazione comunale. Essendo,
quindi, sopraggiunto nel 2004 un provvedimento dirigenziale di approvazione del
progetto di ampliamento del cimitero urbano, l’Amministrazione comunale
rappresentava tale esigenza e ingiungeva alla ricorrente la rimozione delle
opere a suo tempo edificate (v. nota del Responsabile del Servizio Gestione
Immobiliare del Comune di Piacenza prot. gen. n. 15863 del 15 marzo 2005).
Avverso tale atto ha proposto impugnativa l’interessata, lamentando l’omessa
comunicazione di avvio del procedimento, l’ingiustificato richiamo ad
un’espansione della cinta cimiteriale che in realtà non avanzerebbe fino al
punto in cui è ubicato l’impianto di autolavaggio da rimuovere, la nullità – per
assenza di causa – dell’atto unilaterale d’obbligo del 1997 sottoscritto senza
la previsione di controprestazioni a carico dell’Amministrazione comunale e
senza la determinazione di una scadenza. Di qui la richiesta di annullamento
dell’atto impugnato e di accertamento del diritto della ricorrente al
risarcimento dei danni sofferti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Piacenza, resistendo al gravame.
All’udienza del 23 febbraio 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la
causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Per giurisprudenza costante, le fasce di rispetto cimiteriale costituiscono un
vincolo di inedificabilità rinveniente direttamente dalla legge, che si impone
ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi
recepimento negli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con
i medesimi, per non essere essi idonei ad incidere sull’esistenza o sui limiti
operativi del vincolo (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25 gennaio
2007 n. 704). Ben si comprende, allora, come nella fattispecie la realizzazione
di manufatti edilizi non potesse acquisire il carattere della stabilità –
trattandosi di area ricompresa in ambito immediatamente adiacente al cimitero
urbano –, e come una tale situazione fosse al più tollerabile se di carattere
meramente transitorio e in ogni caso se legata a modalità tali da non
pregiudicare gli interessi sottesi al vincolo cimiteriale, in particolare
l’esigenza di consentire l’espansione dell’impianto; donde, come è evidente, la
necessità di un impegno del privato a rimuovere il manufatto a richiesta
dell’Amministrazione comunale e dietro breve preavviso, secondo lo schema
dell’autorizzazione edilizia in precario, istituto cui si era fatto nella
circostanza ricorso per assentire un intervento altrimenti precluso.
Indipendentemente, quindi, dalla stessa ammissibilità di un titolo abilitativo
che, seppure in via provvisoria, rendesse possibile l’utilizzo di territorio
interessato da vincolo assoluto di inedificabilità valevole per qualsiasi
manufatto edilizio, anche ad uso diverso da quello abitativo (v., tra le altre,
TAR Toscana, Sez. III, 2 luglio 2008 n. 1712), il Collegio non può che prendere
atto dell’obbligo di rimozione dell’opera che comunque gravava sulla ricorrente,
a fronte del vincolo che connota l’area – il che assorbe anche la questione
della validità dello strumento negoziale accessorio all’autorizzazione edilizia
–.
Quanto, poi, al rilievo che il manufatto da rimuovere occuperebbe in realtà una
frazione di terreno estranea a quella interessata dalla procedura espropriativa,
osserva il Collegio che anche la sola maggiore vicinanza dell’opera privata alla
nuova cinta cimiteriale giustificava la richiesta avanzata dall’Amministrazione,
quanto meno a tutela della peculiare sacralità dei luoghi e delle esigenze di
natura igienico-sanitaria che vi sono connesse, oltre che – è bene ribadirlo –
in ragione del vincolo di inedificabilità operante ex lege, in esito a
valutazioni rimesse all’autonomia dell’ente locale.
Quanto, infine, all’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7
della legge n. 241 del 1990, le illustrate caratteristiche del caso inducono ad
invocare il disposto del successivo art. 21-octies, comma 2 (“Non è annullabile
il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile
per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato”).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Valutata complessivamente la controversia, e tenuto conto della peculiarità
della vicenda, si ravvisa la sussistenza delle eccezionali condizioni di legge
per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2011, con
l’intervento dei magistrati:
Umberto Giovannini, Presidente FF
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Bernardo Massari, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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