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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 183


INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Mancanza - Limiti differenziali - Operatività - Esclusione - Art. 8, c. 1 D.P.C.M. 14/11/1997.
Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (v. T.A.R Puglia Bari, sez. I, 14 maggio 2010, n. 1896; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 01 luglio 2008 , n. 385, T.A.R. Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847). Alla base di tale indirizzo vi è l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, c. 1, lett. a) della L. n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, c. 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991. Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto (primo comma relativo ai c.d. limiti "assoluti" e secondo comma relativo ai c.d. limiti "differenziali"), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - B. s.a.s. (avv.ti Bottari e Sbisa') c. Comune di Aviano (avv. Moro) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 183
 

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N. 00183/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 506 del 2005, proposto da:
Boobe'S Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Dolores Bottari, Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota 3;


contro


Comune di Aviano, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Moro, con domicilio eletto presso Ezio Novelli Avv. in Trieste, via Coroneo 21;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale dd. 3.11.2005; del provvedimento dd. 3.11.2005, con cui è stato ordinato alla società ricorrente di non utilizzare gli impianti di diffusione sonora presenti nel circolo e non dar luogo ad alcuna attività di produzione di musica dal vivo ed è stata sospesa l'autorizzazione dd. 19.7.1999 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico; della relazione ARPA dd. 25.8.2005 richiamata nei suddetti provvedimenti e del silenzio serbato dalla P.A. rispetto alla richiesta di revoca dd. 14.11.2005 della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aviano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


La ricorrente, che gestisce un circolo privato munito di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico, ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune le ha ordinato di non utilizzare gli impianti di diffusione sonora e non dar luogo ad alcuna attività di produzione di musica dal vivo e le ha sospeso l’autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il ricorso deduce i seguenti motivi:

1) Violazione della l. 447/1995, dell’art. 8 d.p.c.m. 14.11.1997, dell’art. 6 d.p.c.m. 1.3.1991; eccesso di potere per travisamento del fatto e per carenza dei presupposti; violazione di legge per carenza di motivazione; nell’assunto che i limiti stabiliti dal dpcm 14.11.1997 sarebbero inapplicabili perché il Comune di Aviano non è dotato di classificazione acustica del proprio territorio e i limiti di cui all’art. 6 del dpcm 1.3.1991 non sarebbero stati superati.

2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento del fatto sotto altro profilo. Eccesso di potere per sviamento; nell’assunto che, in realtà, verrebbe imposta la chiusura del club per preteso superamento dei limiti sonori al fine di risolvere la questione dei militari NATO che scorrazzano di sera nel territorio comunale e disturbano la quiete.

3) Violazione art. 10 l. 241/90 . Carenza di motivazione; nell’assunto che vengono ignorate le contestazioni e le segnalazioni inviate dalla ricorrente in risposta alla diffida del 7.9.2005.

4) Violazione art. 54 d.lgs 267/2000 e art. 9 l. 447/1995; nell’assunto che l’inesistenza del superamento dei limiti di legge per le emissioni denota l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di un’ordinanza contigibile ed urgente.

Il Comune di Aviano si è costituito in giudizio eccependo l’improcedibilità per la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale attiva da parte della ricorrente , stante l’intervenuto sub ingresso di altra associazione nell’attività. Si eccepisce anche l’inammissibilità per mancata notificazione ad ARPA e per il mancato rispetto dell’iter procedimentale previsto per l’ipotesi di silenzio della PA, derivante dalla previa istanza di revoca degli atti impugnati.

La ricorrente ha peraltro fatto presente di non aver mai cessato la propria attività ( come da visura camerale all’uopo prodotta), ancorchè sia stata costretta a sospenderla a far data dal 4.11.2005 in forza dei provvedimenti impugnati, ma di aver sublocato i locali con contratto di affitto cessato in data 31.10.2009, concludendo per la permanenza del proprio interesse al ricorso.

Il ricorso non è improcedibile perché in ogni caso la ricorrente, anche a prescindere dalla sua persistente attività, avrebbe comunque interesse in vista di un possibile risarcimento danni.

La mancata notifica ad ARPA non comporta inammissibilità perché tale ente “tecnico” non ha alcun interesse qualificato alla conservazione dell’atto, non essendo attributario della tutela degli interessi della collettività comunale ed avendo partecipato al procedimento solo per l’espletamento degli accertamenti tecnici di sua competenza.

Infine, la richiesta di revoca attiva un procedimento diverso da quello che si è concluso con l’adozione degli atti impugnati che non incide sulla possibilità della loro impugnativa giurisdizionale se non in quanto la sua positiva conclusione e conseguente loro rimozione fa venir meno l’interesse alla impugnazione; nel caso di specie, peraltro, tale evenienza non si è verificata e resta escluso, per quanto sopra chiarito, che la richiesta di attivazione di un procedimento di secondo grado influenzi la legittimazione ad agire giudizialmente nei confronti dell’atto lesivo con cui si è concluso il procedimento di primo grado.

Nel merito il ricorso è fondato.

Come questo Collegio ha già ripetutamente avuto occasione di precisare i valori limite differenziali non si applicano in assenza del provvedimento di zonizzazione acustica del territorio che il comune di Aviano, a tutt’oggi, non risulta avere adottato.

Nel caso di specie la relazione ARPA su cui si basano entrambi gli atti impugnati non evidenzia alcun superamento dei 60 decibel (diurni) e/o 50 decibel ( notturni) ma unicamente dei cosiddetti valori limite differenziali di immissione.

Al riguardo questo TAR ritiene di richiamare quanto ha già avuto occasione di affermare con le sentenze 275/2009 e 578/2005 dove si precisava di concordare con la prevalente giurisprudenza secondo cui, nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (v. T.A.R Puglia Bari, sez. I, 14 maggio 2010, n. 1896; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 01 luglio 2008 , n. 385, T.A.R. Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847).

Alla base di tale indirizzo vi è l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991".

Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto ( primo comma relativo ai c.d. limiti "assoluti" e secondo comma relativo ai c.d. limiti "differenziali"), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma.

Nel caso di specie, come risulta dalla relazione fonometrica dell'ARPA, posta a fondamento dell'atto impugnato, si fa riferimento, per ritenere sussistente la violazione contestata, ad una circolare dd. 6.9.2004 del Ministero dell'Ambiente avente per oggetto "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali".

Tale documento, al punto 1, tratta dell'"Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio : art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997" e, con complesso e a volte tortuoso ragionamento, conclude nel senso che non è escluso che possano essere applicati i limiti differenziali di rumorosità di cui all'art. 6, 2° comma, del DPCM 1.3.1991 anche in caso di mancanza di zonizzazione acustica comunale.

In osservanza di detta impostazione l'ARPA e, di seguito, il Comune intimato hanno ritenuto che il riscontrato superamento del limite differenziale di immissione diurno si configurasse come inquinamento acustico a norma dell'art. 2, comma 1^ lett.a) della l. 447/95.

Peraltro, in consonanza con la prima censura della ricorrente, il Collegio ritiene radicalmente errato e privo di fondamento positivo il principio su cui si fonda l'azione dell'amministrazione posto che il testo dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997 è assolutamente inequivoco.

Pertanto, non avendo il Comune di Aviano provveduto alla prescritta zonizzazione acustica, resta preclusa, allo stato, l'operatività del più volte citato criterio "differenziale", con conseguente illegittimità dei due provvedimenti impugnati fondati sull'accertato superamento dei limiti differenziali di immissioni acustiche.

Il ricorso deve quindi essere al riguardo accolto e, per l'effetto, vengono annullati entrambi gli atti comunali impugnati.

E’ anche il caso di precisare che l’accoglimento assorbe l’impugnazione subordinata (“ per quanto occorra”) della relazione ARPA 25.8.2005 ( che è in ogni caso atto avente natura di consulenza tecnica endoprocedimentale e non autonomamente lesivo) e del silenzio serbato dalla PA rispetto all’istanza di revoca.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi tranne per il contributo unificato che va posto a carico del Comune.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Aviano a rifondere alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato ai sensi di legge e compensa tra le parti le restanti spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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