AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 183
INQUINAMENTO ACUSTICO - Classificazione acustica - Mancanza - Limiti
differenziali - Operatività - Esclusione - Art. 8, c. 1 D.P.C.M. 14/11/1997.
Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6,
comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d.
"assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali" (v. T.A.R
Puglia Bari, sez. I, 14 maggio 2010, n. 1896; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez.
I, 01 luglio 2008 , n. 385, T.A.R. Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334;
T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004 n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^,
31/3/2004 n. 847). Alla base di tale indirizzo vi è l'univoca formulazione
dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui in attesa che i
comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, c. 1, lett. a) della L.
n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, c. 1, del D.P.C.M. 1 marzo
1991. Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere
integralmente il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto (primo comma
relativo ai c.d. limiti "assoluti" e secondo comma relativo ai c.d. limiti
"differenziali"), sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad
ambedue le fattispecie e quindi non al solo primo comma. Pres. Corasaniti, Est.
Settesoldi - B. s.a.s. (avv.ti Bottari e Sbisa') c. Comune di Aviano (avv. Moro)
-
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 183
www.AmbienteDiritto.it
N. 00183/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2005, proposto da:
Boobe'S Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Dolores Bottari, Giuseppe
Sbisa', con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota
3;
contro
Comune di Aviano, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Moro, con domicilio
eletto presso Ezio Novelli Avv. in Trieste, via Coroneo 21;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale dd. 3.11.2005; del provvedimento dd. 3.11.2005, con cui
è stato ordinato alla società ricorrente di non utilizzare gli impianti di
diffusione sonora presenti nel circolo e non dar luogo ad alcuna attività di
produzione di musica dal vivo ed è stata sospesa l'autorizzazione dd. 19.7.1999
per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al
pubblico; della relazione ARPA dd. 25.8.2005 richiamata nei suddetti
provvedimenti e del silenzio serbato dalla P.A. rispetto alla richiesta di
revoca dd. 14.11.2005 della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aviano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Oria Settesoldi
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, che gestisce un circolo privato munito di autorizzazione per
somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico, ha
impugnato i provvedimenti con cui il Comune le ha ordinato di non utilizzare gli
impianti di diffusione sonora e non dar luogo ad alcuna attività di produzione
di musica dal vivo e le ha sospeso l’autorizzazione per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
Il ricorso deduce i seguenti motivi:
1) Violazione della l. 447/1995, dell’art. 8 d.p.c.m. 14.11.1997, dell’art. 6
d.p.c.m. 1.3.1991; eccesso di potere per travisamento del fatto e per carenza
dei presupposti; violazione di legge per carenza di motivazione; nell’assunto
che i limiti stabiliti dal dpcm 14.11.1997 sarebbero inapplicabili perché il
Comune di Aviano non è dotato di classificazione acustica del proprio territorio
e i limiti di cui all’art. 6 del dpcm 1.3.1991 non sarebbero stati superati.
2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento del fatto
sotto altro profilo. Eccesso di potere per sviamento; nell’assunto che, in
realtà, verrebbe imposta la chiusura del club per preteso superamento dei limiti
sonori al fine di risolvere la questione dei militari NATO che scorrazzano di
sera nel territorio comunale e disturbano la quiete.
3) Violazione art. 10 l. 241/90 . Carenza di motivazione; nell’assunto che
vengono ignorate le contestazioni e le segnalazioni inviate dalla ricorrente in
risposta alla diffida del 7.9.2005.
4) Violazione art. 54 d.lgs 267/2000 e art. 9 l. 447/1995; nell’assunto che
l’inesistenza del superamento dei limiti di legge per le emissioni denota
l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di un’ordinanza contigibile
ed urgente.
Il Comune di Aviano si è costituito in giudizio eccependo l’improcedibilità per
la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale attiva da parte della
ricorrente , stante l’intervenuto sub ingresso di altra associazione
nell’attività. Si eccepisce anche l’inammissibilità per mancata notificazione ad
ARPA e per il mancato rispetto dell’iter procedimentale previsto per l’ipotesi
di silenzio della PA, derivante dalla previa istanza di revoca degli atti
impugnati.
La ricorrente ha peraltro fatto presente di non aver mai cessato la propria
attività ( come da visura camerale all’uopo prodotta), ancorchè sia stata
costretta a sospenderla a far data dal 4.11.2005 in forza dei provvedimenti
impugnati, ma di aver sublocato i locali con contratto di affitto cessato in
data 31.10.2009, concludendo per la permanenza del proprio interesse al ricorso.
Il ricorso non è improcedibile perché in ogni caso la ricorrente, anche a
prescindere dalla sua persistente attività, avrebbe comunque interesse in vista
di un possibile risarcimento danni.
La mancata notifica ad ARPA non comporta inammissibilità perché tale ente
“tecnico” non ha alcun interesse qualificato alla conservazione dell’atto, non
essendo attributario della tutela degli interessi della collettività comunale ed
avendo partecipato al procedimento solo per l’espletamento degli accertamenti
tecnici di sua competenza.
Infine, la richiesta di revoca attiva un procedimento diverso da quello che si è
concluso con l’adozione degli atti impugnati che non incide sulla possibilità
della loro impugnativa giurisdizionale se non in quanto la sua positiva
conclusione e conseguente loro rimozione fa venir meno l’interesse alla
impugnazione; nel caso di specie, peraltro, tale evenienza non si è verificata e
resta escluso, per quanto sopra chiarito, che la richiesta di attivazione di un
procedimento di secondo grado influenzi la legittimazione ad agire
giudizialmente nei confronti dell’atto lesivo con cui si è concluso il
procedimento di primo grado.
Nel merito il ricorso è fondato.
Come questo Collegio ha già ripetutamente avuto occasione di precisare i valori
limite differenziali non si applicano in assenza del provvedimento di
zonizzazione acustica del territorio che il comune di Aviano, a tutt’oggi, non
risulta avere adottato.
Nel caso di specie la relazione ARPA su cui si basano entrambi gli atti
impugnati non evidenzia alcun superamento dei 60 decibel (diurni) e/o 50 decibel
( notturni) ma unicamente dei cosiddetti valori limite differenziali di
immissione.
Al riguardo questo TAR ritiene di richiamare quanto ha già avuto occasione di
affermare con le sentenze 275/2009 e 578/2005 dove si precisava di concordare
con la prevalente giurisprudenza secondo cui, nelle more della classificazione
del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447
del 1995, sono operativi i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche
quelli c.d. "differenziali" (v. T.A.R Puglia Bari, sez. I, 14 maggio 2010, n.
1896; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 01 luglio 2008 , n. 385, T.A.R.
Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004
n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847).
Alla base di tale indirizzo vi è l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1,
del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: "In attesa che i comuni provvedano agli
adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995
n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991".
Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente
il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto ( primo comma relativo ai
c.d. limiti "assoluti" e secondo comma relativo ai c.d. limiti "differenziali"),
sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le
fattispecie e quindi non al solo primo comma.
Nel caso di specie, come risulta dalla relazione fonometrica dell'ARPA, posta a
fondamento dell'atto impugnato, si fa riferimento, per ritenere sussistente la
violazione contestata, ad una circolare dd. 6.9.2004 del Ministero dell'Ambiente
avente per oggetto "Interpretazione in materia di inquinamento acustico:
criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali".
Tale documento, al punto 1, tratta dell'"Applicabilità del criterio
differenziale nel regime transitorio : art. 8, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997" e, con complesso e a volte tortuoso
ragionamento, conclude nel senso che non è escluso che possano essere applicati
i limiti differenziali di rumorosità di cui all'art. 6, 2° comma, del DPCM
1.3.1991 anche in caso di mancanza di zonizzazione acustica comunale.
In osservanza di detta impostazione l'ARPA e, di seguito, il Comune intimato
hanno ritenuto che il riscontrato superamento del limite differenziale di
immissione diurno si configurasse come inquinamento acustico a norma dell'art.
2, comma 1^ lett.a) della l. 447/95.
Peraltro, in consonanza con la prima censura della ricorrente, il Collegio
ritiene radicalmente errato e privo di fondamento positivo il principio su cui
si fonda l'azione dell'amministrazione posto che il testo dell'art. 8, comma 1,
del D.P.C.M. 14/11/1997 è assolutamente inequivoco.
Pertanto, non avendo il Comune di Aviano provveduto alla prescritta zonizzazione
acustica, resta preclusa, allo stato, l'operatività del più volte citato
criterio "differenziale", con conseguente illegittimità dei due provvedimenti
impugnati fondati sull'accertato superamento dei limiti differenziali di
immissioni acustiche.
Il ricorso deve quindi essere al riguardo accolto e, per l'effetto, vengono
annullati entrambi gli atti comunali impugnati.
E’ anche il caso di precisare che l’accoglimento assorbe l’impugnazione
subordinata (“ per quanto occorra”) della relazione ARPA 25.8.2005 ( che è in
ogni caso atto avente natura di consulenza tecnica endoprocedimentale e non
autonomamente lesivo) e del silenzio serbato dalla PA rispetto all’istanza di
revoca.
Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi tranne per il
contributo unificato che va posto a carico del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione
Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Aviano a rifondere alla parte ricorrente l’importo del
contributo unificato ai sensi di legge e compensa tra le parti le restanti spese
di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it