AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 febbraio 2011, n. 98
APPALTI - Violazione delle disposizioni relative al subappalto - Conseguenza -
Esclusione - Illegittimità. Le eventuali violazione delle disposizioni
relative al subappalto, non riguardando la fase di ammissione alla gara ma
l’esecuzione del contratto, non possono condurre all’esclusione della ditta,
allorchè la stessa possieda i requisiti per svolgere in proprio tutte le
prestazioni oggetto del contratto. In questo caso, la S.A. potrà solo vietare il
subappalto e l’aggiudicatario dovrà eseguire in proprio tutte le prestazioni
oggetto di gara (C.S. n. 6708/09). Pres. Corasaniti, Est. De Piero - S.
s.r.l. (avv.ti Feresin e Calligaris) c. Comune di Aviano (avv. Mazzoleni) -
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 10 febbraio 2011, n. 98
www.AmbienteDiritto.it
N. 00098/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2011, proposto da:
S.T. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Elena Feresin e Michele
Calligaris, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Reiner,. in Trieste, largo
Don Bonifacio 1;
contro
Comune di Aviano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mazzoleni, con
domicilio eletto presso l’avv. Bruno Belleli, in Trieste, via Ginnastica 24;
nei confronti di
Telegamma S.a.s.;
per l'annullamento
- della determinazione a contrattare n. 921 dd. 22 novembre 2010 nella sola
parte in cui approva il punto 13) subappalto della lettera-invito, prot. n.
27991 dd. 23 novembre 2010 parzialmente illegittima;
- della lettera di invito, prot. n. 27991 dd. 23 novembre 2010, limitatamente al
punto 13) subappalto;
- del verbale di gara dd. 6 dicembre 2010 contenente l'esclusione della
ricorrente e l'aggiudicazione provvisoria alla controinteressata;
- della nota di comunicazione del provvedimento di esclusione, prot. n. 29448,
dd. 7 dicembre 2010;
- della determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1036 dd. 15 dicembre
2010;
- della nota prot. n. 30603 dd. 21 dicembre 2010 di non luogo a provvedere ex
art. 243-bis del d.lgs 163;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali compresa la
determinazione di nomina della commissione di gara, n. 994 dd. 6 dicembre 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aviano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De
Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. - La ricorrente impugna la propria esclusione dalla gara d’appalto di cui si
controverte (“per la fornitura e posa in opera dell’impianto di
videosorveglianza territoriale comunale destinato alla vigilanza, al controllo,
ed alla prevenzione per siti localizzati sul suolo pubblico del territorio
comunale”, bandita dal Comune di Aviano), in uno con l’aggiudicazione della
stessa alla controinteressata.
1.1. - Il punto controverso concerne l’ammissibilità del divieto parziale di
subappalto previsto nella lex specialis (parimenti opposta in parte qua) e gli
effetti della violazione di tale clausola.
In particolare, la S.A. ha distinto le prestazioni oggetto della procedura in
“prestazioni principali” (comprendenti “la fornitura e posa in opera di tutte le
apparecchiature e gli impianti necessari per la realizzazione dei nodi WAN, dei
nodi MAN, delle postazioni di videosorveglianza, dei sistemi NVS e NAS, ecc.”;
“gli impianti elettrici” per la realizzazione di quanto sopra indicato;
“l’installazione e configurazione dei componenti software per gli apparati
attivi di rete e per i sistemi NVS sia serventi sia client”) e “prestazioni
secondarie” (riguardanti: “scavi, reinterri, fornitura e posa in opera di
tubazioni stradali, di plinti, pali e paline delle opere provvisionali),
prevedendo la possibilità di subappalto solo per le “prestazioni secondarie”.
La ricorrente (che dichiara di essere in possesso dei requisiti per eseguire in
proprio l’intero oggetto dell’appalto), in sede di gara, aveva dichiarato di
voler subappaltare parte delle “prestazioni secondarie”, ma anche parte di
quelle “principali” (in particolare: terminazione cavi e posa apparati); in
ragione di ciò veniva esclusa dalla gara, e l’appalto veniva aggiudicato alla
controinteressata Telegamma s.a.s..
2. - Questi i motivi di ricorso: violazione degli artt. 121, 125 e 118 del D.Lg.
163/06. Illegittimità del divieto di subappalto e, comunque, dell’esclusione.
3. - L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del
ricorso concludendo per la sua reiezione.
4. - Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
4.1. - La ricorrente sostiene, da un lato, che il divieto di subappalto previsto
dalla lex specialis è illegittimo in quanto in contrasto con l’art. 118 del
D.Lg. 163/06, che si applica anche agli appalti in economia, quale quello di cui
si discute; al che consegue che il subappalto non poteva comunque essere
vietato; dall’altro che, in ogni caso, anche ammesso che sia legittimo il
divieto, la sua violazione non poteva condurre all’esclusione dalla gara dato
che, per costante giurisprudenza, l’unica conseguenza della dichiarazione
contrastante con le regole del subappalto (che non riguardano l’ ammissione alla
gara, ma l’esecuzione del contratto) è che, se il candidato è qualificato per
l’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto, resta obbligato in proprio.
4.2. - Per contro, il Comune afferma che l’esclusione era necessaria essendo
espressamente prevista dal Bando.
4.3. - Partendo dal secondo motivo di ricorso, il Collegio osserva che, secondo
consolidata giurisprudenza, le eventuali violazione delle disposizioni relative
al subappalto, non riguardando la fase di ammissione alla gara ma l’esecuzione
del contratto, non possono condurre all’esclusione della Ditta, allorchè la
stessa possieda i requisiti per svolgere in proprio tutte le prestazioni oggetto
del contratto. In questo caso, la S.A. potrà solo vietare il subappalto e
l’aggiudicatario dovrà eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto di gara.
Si veda, in proposito la decisione del C.S. n. 6708/09, resa in una fattispecie
analoga ove la lex specialis, come nel nostro caso, “espressamente escludeva la
possibilità del subappalto”. Il Giudice d’appello ha precisato che “l’incompleta
o erronea dichiarazione del concorrente relativa all’esercizio della facoltà di
subappalto è suscettibile di comportare l’esclusione dello stesso dalla gara nel
solo caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per le
lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare, determinando negli altri
casi effetti unicamente in fase esecutiva, sotto il profilo dell’impossibilità
di ricorrere al subappalto come dichiarato”. Precisa inoltre la sentenza (e da
ciò trae spunto la difesa del Comune) che “tale soluzione appare maggiormente in
linea con il principio di tassatività delle ipotesi di esclusione, tenuto conto
che di solito - come nel caso che occupa - le prescrizioni relative alla
dichiarazione sul subappalto non risultano assistite dalla comminatoria di
esclusione dalla gara”.
4.4. - Bisogna quindi verificare se, nel nostro caso, la lex specialis
contenesse una specifica clausola di esclusione per il caso in cui il
concorrente avesse dichiarato che intendeva subappaltare lavorazioni per le
quali ciò non era consentito.
Ad avviso del Collegio, così non è.
Innanzi tutto si osserva che il punto 13 della lettera di invito, che si occupa
del subappalto, prevede che il concorrente che intenda avvalersene deve
compilare una dichiarazione predisposta dalla SA, con cui “indica le prestazioni
che intende eventualmente subappaltare”. Il punto si conclude con la seguente
proposizione: “in caso di mancanza o incompletezza di tale dichiarazione
sussiste il divieto assoluto di subappalto”, senza nulla precisare in merito
all’eventuale conseguenza della violazione del divieto di subappalto delle
prestazioni principali. Il punto 15, lett. f, per parte sua ribadisce la sola
necessità della dichiarazione di subappalto “entro il limite sopra indicato”. Il
punto 21 della lettera d’invito, infine, stabilisce che è causa di esclusione
“la mancanza, irregolarità o incompletezza sostanziale dei documenti di cui al
punto 15, qualora non sanabili in sede di gara”.
Ad avviso del Comune la dichiarazione di subappalto dimessa dalla ricorrente
costituisce ipotesi di “irregolarità non sanabile”.
Osserva il Collegio che la violazione del divieto di subappalto per le
prestazioni principali non risulta espressamente sanzionata con l’esclusione, né
un tanto può desumersi (stante la tassatività delle ipotesi di esclusione, non
suscettibili di interpretazione estensiva o analogica) dalla disposizione di
chiusura che sanziona in siffatto modo le eventuali “irregolarità” della
documentazione, non sanabili in sede di gara. La “irregolarità” della
dichiarazione della ricorrente, cioè la manifestazione della volontà di voler
subappaltare parti ritenute dalla S.A. non subappaltabili, può infatti
agevolmente essere “sanata” o meglio, corretta, in sede di gara, come
giustamente afferma la ricorrente nel suo secondo motivo, applicando i principi
generali, a tenore dei quali, essendo comunque la ricorrente qualificata per
tutte le attività oggetto dell’appalto, in caso di incompleta o anche “erronea
dichiarazione” (e in questo caso sicuramente può qualificarsi “erronea”) resterà
obbligata in proprio.
Il Collegio ritiene, in definitiva, che in mancanza di una espressa sanzione di
esclusione per la violazione delle prescrizioni sul subappalto, e, per contro,
della prevista possibilità di “sanare”, le dichiarazioni irregolari in sede di
gara, la ricorrente non potesse essere esclusa.
Ciò consente di accogliere il ricorso, senza necessità di verificare se al caso
di specie si applichino o meno le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lg.
163/06.
5. - Sussistono giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le
parti, delle spese e competenze di causa, ad eccezione del contributo unificato,
pari ad € 2.000,00 (duemila/00), che il Comune di Aviano rifonderà alla
ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi
dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato
dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per
l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e
l’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti, ad eccezione del
contributo unificato, pari ad € 2.000,00 (duemila/00), che verrà rifuso alla
ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza).Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it