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T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III - 22 febbraio 2011, n. 1675
APPALTI - Provvedimento di annotazione nel casellario informatico - AVCP e
stazione appaltante - Margini di autonomia valutativa. Il provvedimento di
annotazione nel casellario informatico da parte dell’AVCP (nella specie, per
difetto del requisito della regolarità contributiva) non è meramente
consequenziale e ancillare rispetto a quello della stazione appaltante,
mantenendo invece nei confronti di questo apprezzabili margini di autonomia
valutativa e procedimentale, non essendo quindi precluso, per la differenza
della provenienza soggettiva e degli stessi effetti rivenienti dall’uno e
dall’altro dei suddetti provvedimenti, una diversificata considerazione, in
ciascuno dei provvedimenti stessi, della medesima fattispecie che ad essi ha
dato luogo. (cfr. CdS, VI, 5.7.2010, n. 4243). Pres. Amoroso, Est.Lundini -
Impresa individuale F. (avv.ti Tita e Vannicelli) c. Autorita' per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (avv. Stato) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. III - 22 febbraio 2011, n. 1675
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N. 01675/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03846/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3846 del 2010, proposto da:
Impresa Individuale Fruet Gianluca, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio
Tita e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in
Roma, via Varrone, 9;
contro
Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. n.9862 dd.22.02.2010 ricevuta in pari data, con la quale
l’impresa Fruet Gianluca è stata informata dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture dell’inserimento nel
Casellario Informatico delle imprese della annotazione ai sensi dell’art. 38
comma 1 lett. h) a seguito della segnalazione della Provincia Autonoma di Trento
allegandone il testo;
- della Annotazione inserita nel Casellario informatico in data 18.02.2010 a
carico della ditta Fruet Gianluca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' per la Vigilanza Sui
Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 2589 del 17.6.2010, di accoglimento dell’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2011 il dott.
Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’esame proprio della sede di merito convince il Collegio dell’infondatezza del
ricorso.
Costituisce oggetto d’impugnativa l’annotazione in data 18.2.2010 (e relativa
comunicazione del giorno 22 successivo) sul Casellario informatico delle
imprese, tenuto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, con la quale è stata iscritta la notizia, ai sensi
dell’art. 27, comma 2, lett. t), del DPR n. 34/2000, che la stazione appaltante
Provincia Autonoma di Trento con nota del 29.9.2009 ha comunicato di aver
annullato l’affidamento dei “Lavori di ribitumatura della sede stradale del
percorso ciclopedonale della Valsugana, tratto nei Comuni di Levico e Novaledo”
all’impresa Truet Gianluca (come da provvedimento del 17/9/09). Ciò in quanto in
sede di verifica della dichiarazione resa in sede di offerta “è emerso che
ricorrevano gli estremi previsti dall’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n.
163/06”, come da DURC rilasciato in data 29.7.2009 attestante irregolarità nei
versamenti dei contributi INPS alla data del 10.6.2009.
Stante quanto sopra, ritiene il Collegio che le censure proposte con il primo
articolato motivo di ricorso formulato dall’impresa istante siano prive di
fondamento, anzitutto perché esse sono tutte caratterizzate dall’erronea
percezione dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento di
annotazione, il quale infatti non riguarda, come invece enunciato dalla
ricorrente (cfr. tra l’altro la stessa indicazione del provvedimento impugnato),
l’ipotesi di “falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara” (lettera s
del comma 2 dell’art. 27 del DPR n. 34/2000 ed art. 38 comma 1 lettera h del
D.Lgs. n. 163/06), comportanti inibitoria annuale (cfr. disposizione da ultimo
citata) della partecipazione a pubbliche gare di appalto, ma l’ipotesi
tutt’affatto diversa del riscontro oggettivo dell’insussistenza del requisito di
cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del suddetto D.Lgs. n. 163, concernente il
rispetto da parte dell’impresa della normativa in materia contributiva, in
ragione dell’accertata irregolarità nei versamenti dei contributi INPS
risultante dal DURC.
Sostanzialmente, nel caso in esame, quali che siano stati i motivi valorizzati
dalla stazione appaltante per l’annullamento (non oggetto di impugnativa)
dell’affidamento dei lavori suddetti, sta di fatto che in sede di annotazione l’AVCP
non ha fatto riferimento a false dichiarazioni dell’impresa (senza che in
contrario rilevi, per la sua genericità, l’indicazione che la stazione
appaltante ha “ presentato denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria
competente”) ma al solo difetto del requisito della regolarità contributiva per
cui, come anche dimostra l’espresso richiamo della lett. t) dell’art. 27 del DPR
n. 34/2000 quale disposizione giustificativa dell’annotazione stessa,
quest’ultima non può comportare gli effetti inibitori propri dell’annotazione di
false dichiarazioni. In proposito occorre del resto evidenziare che, nel sistema
congegnato dall’art. 38 comma 2 lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006, la
fattispecie di falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione a pubbliche gare di appalto,
rileva come causa di esclusione dalla partecipazione a gare successive, soltanto
in quanto risultante dal testo dell’annotazione iscritta nel casellario
informatico delle imprese (ed in questo modo e nei relativi termini resa
pubblica a tutte le altre stazioni appaltanti per ogni valutazione da
effettuarsi in eventuali procedure d’appalto).
D’altra parte, come è ormai pacifico anche in giurisprudenza (cfr. CdS, VI,
5.7.2010, n. 4243), il provvedimento di annotazione, contrariamente a quanto
assume la ricorrente, non è meramente consequenziale e ancillare rispetto a
quello della stazione appaltante, mantenendo invece nei confronti di questo
apprezzabili margini di autonomia valutativa e procedimentale, non essendo
quindi precluso, per la differenza della provenienza soggettiva e degli stessi
effetti rivenienti dall’uno e dall’altro dei suddetti provvedimenti, una
diversificata considerazione, in ciascuno dei provvedimenti stessi, della
medesima fattispecie che ad essi ha dato luogo.
Poiché dunque l’annotazione dell’annullamento dell’affidamento è stata nella
specie effettuata nel casellario ai sensi della lett. t) (concernente “tutte le
altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente
dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della
tenuta del casellario”) dell’art. 27 del sopra citato DPR n. 34/2000 (senza
alcun riferimento, va ribadito, a false dichiarazioni), detta annotazione non
comporta automatica preclusione annuale di partecipazione a gare per affidamento
di pubbliche commesse, di modo che sono inconferenti e irrilevanti tutti i
riferimenti operati nel ricorso dall’istante in ordine all’inesistenza di
proprie false dichiarazioni definitivamente accertate da parte di un giudice;
alla conseguente illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24,
27, 102 e 113 Cost., delle norme che consentono un libero accertamento, da parte
della pubblica amministrazione, della “falsa dichiarazione”, cui consegue la
relativa annotazione ai sensi dell’art. 27 co. 2 lett. s) con il recepimento
acritico del provvedimento di esclusione della stazione appaltante ; al mancato
accertamento di grave colpevolezza in capo all’impresa; all’assenza di colpa in
sede di dichiarazioni; alla mancata instaurazione di un contraddittorio
preventivo sull’annotazione per falsa dichiarazione comportante effetto
interdittivo annuale (come da paragrafo 10 della Determinazione n. 1/2010 dell’AVCP);
alla mancata analisi delle esimenti addotte ai fini dell’esclusione della
responsabilità per dichiarazioni non veritiere.
Si tratta invero, di assunti e di censure calibrati su un provvedimento di tipo
totalmente diverso da quello nella specie di fatto assunto dall’AVCP
(annotazione effettuata in base al combinato disposto della lettera i dell’art.
38 del D.Lgs. n 163/2006 e della lettera t dell’art. 27 del DPR n. 34/2000).
Deve soggiungersi, anche con riferimento al secondo motivo di gravame:
a)che lo specifico avviso di procedimento e il relativo contraddittorio cui
fanno riferimento il paragrafo 11 della determinazione n. 1/2010 e l’Allegato
alla determinazione stessa, si riferiscono all’ipotesi di annotazione di false
dichiarazioni e non dunque alla fattispecie nella specie annotata;
b)che per l’annotazione nel Casellario informatico di provvedimenti di
esclusione dalle gare per violazioni contributive è sufficiente, ai fini
dell’avviso di inizio del procedimento, la stessa comunicazione all’impresa, da
parte della stazione appaltante, dell’invio degli atti, per l’annotazione nel
Casellario suddetto, all’AVCP;
c)che tale comunicazione, contrariamente a quanto lamenta la ricorrente, nel
caso in esame è regolarmente avvenuta, come accertato all’esito di istruttoria,
giusta la nota raccomandata della Provincia Autonoma di Trento del 29.9.2009,
ricevuta dall’impresa il 3.10.2009;
d)che nelle deduzioni difensive dell’impresa (inviate all’AVCP dalla stazione
appaltante) non vi era alcun cenno al possesso di un DURC di data anteriore a
tre mesi al momento della partecipazione alla gara;
e)che il rilievo di un DURC valido tre mesi attestante regolarità contributiva
alla data del suo rilascio vale quando il DURC costituisca esso stesso la prova
richiesta per l’assolvimento degli oneri contributivi, mentre quando tale
regolarità viene dichiarata essa deve sussistere, se non altrimenti specificato,
al momento della dichiarazione sostitutiva stessa;
g)infine, che la regolarità contributiva, contrariamente a quanto sostiene la
ricorrente, doveva nella specie riguardare, in quanto facente parte della
posizione assicurativa e contributiva INPS dell’impresa, il versamento degli
stessi contributi soggettivi personali dell’imprenditore.
Ne consegue che vanno disattese anche le censure di cui al secondo mezzo.
In base alle esposte considerazioni va quindi respinto il ricorso in epigrafe,
ma la peculiarità della vicenda, induce il Collegio a compensare le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 10 gennaio 2011 e 2
febbraio 2011, con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere, Estensore
Giuseppe Sapone, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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