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T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II ter - 14 marzo 2011, n. 2260
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Diritto di accesso -
Enti esponenziali di interessi collettivi - Spettanza. Il diritto di
accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta anche a enti esponenziali di
interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività
dell'associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari
rispetto all'oggetto dell'istanza. Pres. Filippi, Est. Quiligotti - Codacons e
altro (avv.ti Giuliano e Agliocchi) c. Regione Lazio (avv. Regione Lazio),
Provincia di Roma (avv. De Maio) e altro (n.c.)
- TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 14 marzo 2011, n. 2260
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Legittimazione al’accesso - Ampiezza. Il concetto
di legittimazione riguardo all'accesso all'informazione ambientale assume, per
espressa previsione normativa e per costante applicazione giurisprudenziale, una
valenza decisamente più lata rispetto alla legittimazione prevista per il
diritto di accesso tout court. Pres. Filippi, Est. Quiligotti - Codacons e altro
(avv.ti Giuliano e Agliocchi) c. Regione Lazio (avv. Regione Lazio), Provincia
di Roma (avv. De Maio) e altro (n.c.) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 14 marzo 2011, n. 2260
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N. 02260/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09137/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9137 del 2010, proposto dal:
Codacons e Comitato per la salvaguardia ambientale e per la realizzazione di un
impianto di compostaggio sostenibile, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Gino Giuliano e Luca
Agliocchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gino Giuliano, in
Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Comune di Olevano Romano, in persona del Sindaco p.t, non costituito in
giudizio;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Fiammetta Fusco, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma,
via Marcantonio Colonna n.27;
Provincia di Roma, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso lo studio della stessa,
in Roma, via IV Novembre n. 119/A;
nei confronti di
Comunita' Montana dell'Aniene, in persona del legale rapp.te p.t., non
costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso ai documenti
amministrativi presentata dai ricorrenti in data 23 luglio 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Provincia
di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 il cons. Maria
Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 15.10.2010 e depositato in data
25.10.2010, il Codacons ed il Comitato per la salvaguardia ambientale e per la
realizzazione di un impianto di compostaggio sostenibile hanno impugnato il
silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso alla documentazione
amministrativa del 23.7.2010, pervenuta alle amministrazioni controinteressate (
Comune di Olevano Romano, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comunità montana
dell’Aniene) rispettivamente in data 31.8.2010, 9.8.2010, 4.8.2010 e 2.8.2010,
deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli articoli
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 23 del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
Con la istanza di cui sopra i ricorrenti- nella dichiarata veste di associazioni
per la protezione ambientale- hanno chiesto di avere accesso “a tutti gli atti,
i documenti ed i provvedimenti connessi al procedimento” di approvazione del
progetto e di realizzazione di un centro di raccolta e di trattamento dei
rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, in località Bocca La
Cave nel territorio del comune di Olevano Romano (la cui procedura di gara
risulta essere stata interrotta successivamente alla pubblicazione del relativo
bando, medio tempore revocato dalla stessa amministrazione comunale), al fine di
“poter procedere …. alla valutazione di un ipotetico danno ambientale”.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Roma con memoria del 16.11.2010, con
la quale ha rilevato come l’istanza di accesso agli atti le sia stata notificata
esclusivamente per conoscenza ed ha eccepito il difetto di legittimazione
passiva, non avendo in alcun modo preso parte al procedimento di cui trattasi,
con richiesta di condanna alle spese di giudizio in proprio favore.
Si è, altresì, costituita in giudizio anche la Regione Lazio con memoria del
2.12.2010, con la quale, a sua volta, ha eccepito il difetto di legittimazione
passiva in ragione della propria incompetenza rispetto al procedimento di cui
trattasi, con richiesta di condanna alle spese di giudizio in proprio favore.
Con la memoria del 21.11.2010 i ricorrenti hanno svolto ulteriori argomentazioni
a sostegno del ricorso; in particolare hanno specificato come l’oggetto
principale della controversia sia il provvedimento comunale di revoca del bando
di gara per la progettazione e la realizzazione dell’impianto di cui trattasi e
gli eventuali ulteriori atti a questo connessi ed hanno, altresì, ulteriormente
rilevato la valenza ambientale dei dati richiesti.
Alla camera di consiglio del 7.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di
causa.
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover procedere ad una verifica della
legittimazione al ricorso del Codacons - Coordinamento delle associazioni per la
difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori; al riguardo
si ritiene che sussista la legittimazione del Codacons atteso che, per
giurisprudenza consolidata sul punto, il diritto di accesso, oltre che alle
persone fisiche, spetta anche a enti esponenziali di interessi collettivi e
diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente
esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto
dell'istanza e sul punto è stato definitivamente chiarito che il Codacons è
legittimato ad esercitare il diritto di accesso ai documenti della pubblica
amministrazione in relazione ad interessi dei consumatori e degli utenti di
servizi pubblici.
Tuttavia la legittimazione all'accesso del Codacons deve essere parametrata agli
atti incidenti sulla propria sfera soggettiva e, dunque, verificata in relazione
alla idoneità di tali atti ad interferire con specificità ed immediatezza sulla
posizione dei consumatori e degli utenti dallo stesso rappresentati, senza che
l'interesse (generale ed indifferenziato di tutti i cittadini) al corretto e
regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico possa essere allo
stesso riferibile.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il diritto di accesso del Codacons agli
atti del comune concernenti l'approvazione del progetto esecutivo e la
realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti atteso che, riguardo a
tali atti, l'istanza del Codacons risulta pertinente ai fini statutari
dell'associazione in quanto rivolta alla tutela dell'interesse degli utenti del
relativo servizio.
Peraltro il concetto di legittimazione riguardo all'accesso all'informazione
ambientale assume, per espressa previsione normativa e per costante applicazione
giurisprudenziale, una valenza decisamente più lata rispetto alla legittimazione
prevista per il diritto di accesso tout court; deve, pertanto, ritenersi che la
legittimazione sussista anche nei confronti del Comitato ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono.
Si premette che l’istanza di accesso agli atti amministrativi deve contenere,
oltre alla enunciazione delle motivazioni poste alla base della richiesta, anche
l'indicazione degli elementi diretti a circoscrivere l'oggetto dell'accesso, al
fine di evitare che l'esercizio di tale diritto si traduca in una forma di
controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie l’istanza di accesso è stata correttamente formulata nel
rispetto dei parametri sopra indicati, essendo stata evidenziata la valenza
ambientale della documentazione richiesta.
Peraltro con la memoria di cui da ultimo i ricorrenti hanno ulteriormente
puntualizzato l’oggetto della propria istanza, chiarendo come essa sia da
ritenersi incentrata sul provvedimento comunale di revoca del bando di gara per
la progettazione e la realizzazione dell’impianto di cui trattasi e sugli
eventuali ulteriori atti a questo connessi.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei confronti dell’amministrazione
comunale di Olevano Romano.
Deve, invece, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
Regione Lazio e della Provincia di Roma, in accoglimento delle relative
eccezioni preliminari, tenuto conto dello specifico oggetto dell’accesso
richiesto, confermato nell’ultima memoria in atti, e non emergendo dagli atti
depositati in giudizio elementi che inducano a ritenere l’effettiva
partecipazione delle dette amministrazioni al procedimento di cui trattasi od il
possesso da parte di queste ultime della richiesta documentazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto
ordina al Comune di Olevano Romano l’esibizione ed il rilascio di copia della
richiesta documentazione ai ricorrenti nel termine di 30 (trenta) giorni dalla
comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della
presente sentenza.
Condanna l'amministrazione comunale al pagamento in favore dei ricorrenti, in
solido tra di loro, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi
euro 1.500,00 oltre IVA e CPA. .
Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della
Regione Lazio e della Provincia di Roma, delle spese del giudizio che si
liquidano in euro 500,00 per ciascuna, oltre IVA e CPA. .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Giuseppe Chine', Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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