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T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2271
DIRITTO DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI - Pratica commerciale - Pubblicità
ingannevole - Modifiche ex d.lgs. n. 146/2007 - Artt. 18 e 19 del Codice del
Consumo - Ambito di applicazione soggettivo. Il Codice del Consumo, per come
modificato alla stregua della sopravvenienza normativa di cui al d.lgs. n.
146/2007, ha abbandonato il precedente specifico riferimento alla sola
pubblicità ingannevole e comparativa, per approdare ad una disciplina di portata
più ampia, riferibile, sotto il profilo oggettivo, ad ogni azione, omissione,
condotta, dichiarazione e comunicazione commerciale, “ivi compresa la
pubblicità”, posta in essere da un professionista “prima, durante e dopo
un’operazione commerciale relativa ad un prodotto” (artt. 18 e 19 del Codice),
così notevolmente allargando il campo delle condotte sanzionabili. Quanto,
all’ambito di applicazione soggettivo, le pratiche commerciali rilevanti ai fini
della normativa in esame sono solo quelle poste in essere tra professionisti e
consumatori: rimanendo, pertanto, escluse quelle condotte connesse ad un
rapporto tra soli professionisti, cui, viceversa, fa precipuo riferimento il
parallelo D.Lgs. n. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e comparativa. Pres.
Giovannini, Est. Politi - T. s.p.a. (avv.ti Guarino, Mattarella e Starace) c.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2271
DIRITTO DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI - Direttiva 2005/29/CE - Recepimento - D.
Lgs. n. 146/2007 - Ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato -
Rafforzamento. Il recepimento nell’ordinamento interno della direttiva
comunitaria 2005/29/CE, ha indubbiamente rafforzato il ruolo dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato nella tutela amministrativa del
consumatore, rendendola ben più incisiva e ampia di quella prevista in
precedenza e limitata alla repressione della pubblicità ingannevole e
comparativa. Per tale ragione, il D.Lgs. 146/2007 ha, contestualmente, ampliato
i poteri dell’Autorità, allineandoli a quelli tipici dell’azione amministrativa
a tutela della concorrenza e rendendo altresì più severe le misure
sanzionatorie. Pres. Giovannini, Est. Politi - T. s.p.a. (avv.ti Guarino,
Mattarella e Starace) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv.
Stato) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2271
DIRITTO DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI - Codice del Consumo - Nozione di
professionista - Profili di responsabilità - Fattispecie: suonerie per telefonia
cellulare. Nell’ampia locuzione di “professionista”, introdotta nel Codice
del Consumo per effetto delle modificazioni ad esso apportate dalle novelle
legislative del 2007, rientrano le attività comunque svolte da un operatore
commerciale nella realizzazione e/o diffusione di una pratica, laddove
quest’ultimo consegua, per effetto di essa, un’utilità economica (nella specie,
la messa a disposizione di spazi pubblicitari per la vendita di contenuti
multimediali per telefonia cellulare- suonerie - alla stregua degli elementi di
fatto, è stata ritenuta integrare la qualifica di “intermediazione”, per
l’effetto imponendosi, alla luce dell’applicabile qualificazione alla stregua di
“professionista”, l’operatività nei confronti della società titolare del sito
web dei profili di responsabilità dal Codice del Consumo annessi alla predetta
qualificazione). Pres. Giovannini, Est. Politi - T. s.p.a. (avv.ti Guarino,
Mattarella e Starace) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv.
Stato) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2271
DIRITTO DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI - Codice del consumo - Pratica
commerciale - Obbligo di diligenza - Iniziative promo-pubblicitarie -
Monitoraggio effettivo e preventivo. Quand’anche non sia possibile ritenere
che l’immanente obbligo di diligenza gravante su coloro che dalla pratica
commerciale traggono comunque dei benefici, sia in termini economici che
pubblicitari, determini sempre e comunque una loro responsabilità editoriale per
pratica commerciale scorretta, deve ritenersi sussistere un’omissione rilevante
ai fini della ascrizione di una responsabilità a titolo soggettivo allorquando
l’operatore economico non dimostri di avere posto in essere un sistema di
monitoraggio effettivo e preventivo sui contenuti delle iniziative
promo-pubblicitarie realizzate e diffuse da soggetti terzi, anch’essi
interessati alla pratica commerciale. (TAR Lazio, Roma, Sez,. I, 3 marzo 2010 n.
3289) La responsabilità al riguardo fondatamente imputabile non riveste
carattere meramente “oggettivo”, o per fatto altrui, piuttosto atteggiandosi in
relazione all’omissione dei dovuti controlli (e, quindi, per fatto
proprio).Pres. Giovannini, Est. Politi - T. s.p.a. (avv.ti Guarino, Mattarella e
Starace) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato)
- TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2271
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N. 02271/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07555/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 7555 del 2009, proposto da Tuttogratis S.p.A., nella persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Guarino, Laura
Mattarella e Stefania Starace, presso lo studio dei primi due elettivamente
domiciliata, in Roma, piazza Borghese n. 3
contro
l’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente
domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 19009 del 28 maggio 2009, nella parte in cui l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che la pratica commerciale
di fornitura di loghi e suonerie effettuata sul sito www.jamba.it, raggiungibile
anche tramite il sito www.mrtones.it, è scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e
22 del D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 146/2007, ne ha vietato
l’ulteriore diffusione ed ha irrogato nei confronti della Società ricorrente una
sanzione pari ad € 95.000,00;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza
e del Mercato - Antitrust;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Roberto Politi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone preliminarmente la Società ricorrente – operante nel settore della
predisposizione e della fornitura di materiale editoriale in formato digitale,
nonché, in generale, delle attività correlate ad internet – di essere, fra
l’altro, titolare del sito www.mrtones.it, che fornisce suonerie gratuite per
cellulari.
Con comunicazione del 3 settembre 2008, l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato avviava un procedimento volto a verificare la sussistenza di
pratiche commerciali scorrette in relazione ad un servizio di fornitura di
suonerie in abbonamento realizzato da Jamba GmbH (ora, Fox Mobile GmbH)
attraverso il suo sito internet www.jamba.it, accessibile attraverso il sito
www.mrtones.it.
In particolare, accedendo al sito www.mrtones.it. e selezionando la suoneria
prescelta, si veniva reindirizzati su altra pagine del medesimo sito
www.mrtones.it e venivano ivi fornite le modalità per ricevere la suoneria:
- o mediante composizione gratuita attraverso combinazione di tasti
sull’apparecchio cellulare;
- ovvero, mediante ordinazione effettuata sul sito www.jamba.it, sul quale
l’utente veniva trasferito per ivi iniziare e concludere l’operazione di
acquisto (comportante l’adesione ad un servizio in abbonamento a pagamento
settimanale offerto da Jamba GmbH).
Il provvedimento conclusivo – avente quali destinatarie la società ricorrente e
Fox Mobile – ha disposto l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, a
fronte della valutata sussistenza di una fattispecie di violazione degli artt.
20, 21 e 22 del Codice del Consumo pari, quanto alla posizione di Tuttogratis,
ad € 95.000,00.
Queste le dedotte doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 206/2005, come
modificato dal D.Lgs. 146/2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20,
21 e 22 del D.Lgs. 206/2005, come modificati dal D.Lgs. 146/2007. Eccesso di
potere per mancanza di presupposti. Motivazione insufficiente. Difetto di
istruttoria con riferimento alla omessa valutazione della documentazione
prodotta.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il sito www.mrtones.it, ospitando
a fini pubblicitari il collegamento ad un diverso sito, avrebbe operato quale
“vetrina viruale”: la pratica commerciale avendo luogo sul diverso sito
www.jamba.it, al quale era possibile accedere tramite collegamento presente
sullo stesso www.mrtones.it.
Esclude per l’effetto Tuttogratis di aver concorso alla realizzazione della
pratica commerciale asseritamente scorretta, in quanto l’esposizione nella
propria vetrina virtuale del servizio offerto da Jamba non avrebbe implicato
alcuna partecipazione alla offerta commerciale da quest’ultima posta in essere
(rendendo, conseguentemente, non ascrivibili a responsabilità della ricorrente i
relativi contenuti).
In altri termini, Tuttogratis esclude che lo svolgimento di un’attività di
intermediazione implichi, ex se, l’assunzione di responsabilità alcuna
relativamente all’attività commerciale intermediata.
Né parte ricorrente avrebbe ricevuto alcun ricavo dalla pratica oggetto di
indagine da parte di AGCM, piuttosto ricevendo un compenso per l’attività
promozionale svolta, corrisposto in misura fissa ed indipendente dal ricavo
conseguito da Jamba.
Nel ribadire che il contenuto del messaggio diffuso sul sito www.mrtones.it è
interamente riconducibile a Jamba, esclude parte ricorrente di aver potuto anche
soltanto modificare i relativi contenuti, che si sarebbe invece limitata a
rendere meramente accessibili.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 206/2005,
come modificati dal D.Lgs. 146/2007 sotto altro profilo. Eccesso di potere per
contraddittorietà e perplessità. Disparità di trattamento.
Assume parte ricorrente che l’Autorità abbia, nella gravata determinazione,
indicato in modo perplesso e comunque non univoco il ruolo svolto ai fini della
indagata pratica commerciale (qualificando Tuttogratis ora quale “soggetto
fornitore di loghi e suonerie”, ora come “possibile intermediario” nell’acquisto
di contenuti multimediali).
Ribadisce, inoltre, la liceità della pubblicazione di messaggi pubblicitari la
responsabilità del cui contenuto sia addebitabile esclusivamente
all’inserzionista.
3) Motivazione insufficiente. Difetto di istruttoria ed erroneità dei
presupposti sotto altro profilo.
Insufficiente si rivelerebbe, inoltre, la motivazione del provvedimento
impugnato ove la potenziale platea di riferimento del messaggio pubblicitario in
questione viene individuata in un pubblico composto prevalentemente da
adolescenti.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D.Lgs. 206/2005, come
modificato dal D.Lgs. 146/2007. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti
e difetto di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità.
Illogicità.
Viene, da ultimo, censurata la commisurazione della sanzione – fondata sul
presupposto della gravità della violazione posta in essere – assumendosi la
carenza di adeguato fondamento giustificativo delle valutazioni in proposito
rassegnate dall’Autorità.
Non sarebbe, in particolare, stata dimostrata la diffusione del messaggio in
rete, fondandosi le affermazioni di AGCM sulle teoriche potenzialità del
sistema.
La sanzione irrogata sarebbe, poi, sproporzionata rispetto al ricavo conseguito
da Tuttogratis sul sito italiano per l’attività fatturata nei confronti di Jamba
GmbH.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con
conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Autorità intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle
esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 marzo
2011.
DIRITTO
1. Occorre, preliminarmente alla disamina degli esposti argomenti di doglianza,
procedere ad una necessaria ricognizione dei contenuti dell’avversata
determinazione adottata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
1.1 Ha formato oggetto di valutazione, da parte di quest’ultima, una
comunicazione pubblicitaria oggetto di rilevazione sul sito www.mrtones.it che,
secondo quanto da AGCM sostenuto, “non evidenziava in maniera adeguata, anche in
considerazione del target di riferimento rappresentato da soggetti di età
inferiore ai 18 anni, i costi e le condizioni nonché la tipologia di servizio
oggetto di promozione a fronte dell’invito a “scaricare” il contenuto
multimediale di interesse”.
Il messaggio pubblicitario, volto a promuovere un servizio di intrattenimento
per utenti di telefonia mobile da cui scaricare suonerie, loghi e sfondi,
risultava “composto da pagine web afferenti a diversi siti internet, collegati
da link ipertestuali che rimandano appunto dal sito suddetto www.mrtones.it
della società Tuttogratis Italia S.p.A. al sito www.jamba.it realizzato dalla
società Fox Mobile Distribution GmbH, per completare l’operazione di acquisto di
contenuti multimediali”; ed invitava “all’acquisto di un determinato contenuto
multimediale, omettendo di indicare in modo chiaro e visibile la natura, i costi
e le condizioni del servizio”, in quanto “soltanto nella sezione dedicata ad
“info e costi”, che non fa parte di un percorso logico-necessitato di
collegamenti ipertestuali, ma è di consultazione soltanto eventuale da parte
dell’utente, sono presenti le indicazioni in merito alla natura, ai costi e alle
condizioni dei servizi offerti” (non apparendo, altresì, “rinvenibile alcuna
indicazione circa la circostanza che si tratta di un servizio destinato ai soli
maggiorenni”).
Nel dettaglio, il messaggio in esame presentava “una home page di apertura,
organizzata in una serie di sezioni denominate “New Suonerie, New Polifoniche,
Top Suonerie, Top Polifoniche, Top Sfondi Cellulari, Top Picture Sms”, relative
ai diversi contenuti multimediali disponibili, quali loghi, sfondi e suonerie”.
Prosegue l’Autorità rilevando che, “cliccando sul prodotto che si intende
acquistare (ad esempio una canzone da scaricare come suoneria), si apre una
pagina in cui appare, sotto alla denominazione del contenuto desiderato, una
scritta “Per ricevere la suoneria xxx devi seguire le istruzioni: A – ordina la
polifonica via web” seguito da un pulsante su cui è riportata l’indicazione
“Clicca qui per ricevere xxx” e “B – componi la suoneria gratis; scegli il
modello del tuo cellulare. Cliccando sul link ipertestuale “Clicca qui per
ricevere xxx”, l’utente veniva dirottato sul sito internet www.jamba.it dove
aveva la possibilità di completare l’operazione di acquisto del contenuto
multimediale scelto”.
1.2 Sulla base delle informazioni acquisite, in data 3 settembre 2008, veniva
comunicato alle parti l’avvio del procedimento istruttorio, ai sensi dell’art.
27 comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento, facendo presente alle parti del procedimento che la pratica sopra
descritta avrebbe potuto dimostrarsi contraria alla diligenza professionale ed
idonea a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di
scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al servizio
offerto.
In particolare, veniva evidenziata da AGCM la presenza di “una comunicazione
che, a fronte della possibilità di scaricare sul proprio cellulare suonerie e
altri contenuti multimediali, non evidenzia adeguatamente la natura del servizio
offerto in abbonamento, ossia la circostanza che si tratta di un servizio a
pagamento, destinato a maggiorenni, gli oneri da esso derivanti, il rinnovo
automatico, le procedure per la disattivazione dell’abbonamento e le limitazioni
derivanti dalle caratteristiche di compatibilità del cellulare del soggetto che
procede all’acquisto”.
Nell’audizione tenutasi in data 7 novembre 2008 con i rappresentanti legali
della società Fox Mobile Distribution GmbH, veniva da questi ultimi sottolineato
che “il contenuto grafico ed espressivo, nonché la scelta dei messaggi
riguardante l’offerta al pubblico dei singoli prodotti, della pagina riportata
sul sito www.mrtones.it viene deciso autonomamente dalla società Tuttogratis
S.p.A.”.
Fox Mobile Distribution GmbH (già Jamba GmbH) faceva, inoltre, pervenire memorie
nelle quali si rappresentava quanto segue:
- “il sito www.mrtones.it è gestito da un partner commerciale di Fox Mobile
Distribution GmbH che si limita a reindirizzare l’utente alle pagine del sito
www.jamba.it. Il ruolo di Tuttogratis Italia S.p.A. è quello di inserire un link
sotto forma di banner pubblicitario sulla sua pagina web. Pertanto, il sito
www.mrtones.it rappresenta una vetrina virtuale che offre una selezione dei
prodotti offerti da Fox Mobile Distribution GmbH. Una volta effettuata la
scelta, avviene il trasferimento per l’effettivo acquisto sul sito gestito da
Fox Mobile Distribution GmbH”;
- “posto che il banner presente sul sito www.mrtones.it risulta assai simile ad
un tasto d’ordine, Fox Mobile Distribution GmbH si è attivata presso la società
Tuttogratis Italia S.p.A. per far modificare le informazioni fornite agli
utenti. Nella fase di reindirizzamento, in una pagina del sito www.mrtones.it, è
stata inserita una sezione in cui vengono riportate le indicazioni circa la
circostanza che si tratta di un “servizio in abbonamento” … Inoltre, al di sotto
del citato tasto, sono state inserite alcune “legalines” che forniscono
all’utente tutte le informazioni in merito a prezzi, forme di abbonamento,
procedure di disattivazione e costi aggiuntivi”.
In data 9 ottobre 2008, la ricorrente Tuttogratis Italia S.p.A. faceva pervenire
all’Autorità una memoria in cui si rappresentava che nei rapporti con la società
Fox Mobile Distribution GmbH, il ruolo rivestito dalla predetta società era
“soltanto di mero editore ossia di soggetto che ospita sulle proprie pagine web
un’inserzione pubblicitaria volta a promuovere un servizio realizzato e fornito
da un terzo”.
In particolare, Tuttogratis si sarebbe limitata “a vendere gli spazi
pubblicitari a Fox Mobile Distribution GmbH, dietro un compenso stabilito in
misura pari a € 5,00 per ogni abbonamento ottenuto attraverso il sito
www.mrtones.it.”: le indicazioni riportate sul sito in merito alle condizioni
economiche del servizio dovendo, per l’effetto, essere imputate esclusivamente
all’iniziativa di Fox Mobile Distribution GmbH.
Con nota del 26 gennaio 2009, Tuttogratis ha ulteriormente argomentato la
propria estraneità alle condotte poste in essere da Fox Mobile Distribution GmbH
in quanto, “in via generale, è prassi del settore che la determinazione della
grafica e dei contenuti delle inserzioni pubblicitarie da veicolare sui siti web
degli editori avvenga ad opera esclusiva dell’azienda inserzionista che fornisce
grafica e testi. Anche quando l’editore produce gli aspetti squisitamente
grafici delle inserzioni, è soltanto un mero esecutore delle indicazioni
provenienti dall’inserzionista, sulla base di indicazioni specifiche di
quest’ultimo. Ciò posto, sia nei rapporti con Fox Mobile Distribution GmbH che
con qualsiasi altro soggetto che svolge attività analoga, Tuttogratis Italia
S.p.A. non ha alcuna autonomia di iniziativa rispetto alla determinazione dei
contenuti grafici ed espressivi”.
1.3 Dal momento che la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento
risultava diffusa attraverso alcune pagine internet, in data 17 aprile 2009
veniva richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai
sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
AGCom poneva, al riguardo, in luce che “non risultano essere stati evidenziati
ai consumatori la natura del servizio, rappresentata da un abbonamento, i costi
derivanti dall’attivazione dei servizi multimediali, detratti automaticamente
dal credito telefonico, e le limitazioni derivanti dalle caratteristiche di
compatibilità del cellulare”; soggiungendo, poi, che “non risulta adeguatamente
indicato che il servizio in offerta è destinato esclusivamente ai maggiorenni
laddove tale messaggio appare destinato anche ad un pubblico di adolescenti più
avvezzo all’invio ed alla ricezione di contenuti multimediali per cellulare”, sì
da ritenere, conclusivamente, che la pratica commerciale sia stata posta in
violazione del disposto di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, del
Decreto Legislativo n. 206/2005.
1.4 In sede di esplicitazione delle conclusioni, AGCM procedeva, in primo luogo,
alla ricostruzione del quadro di riferimento.
A tale proposito, veniva osservato che “i servizi offerti ai destinatari dei
messaggi contestati appartengono ai servizi a valore aggiunto (c.d. VAS Mobili),
le cui numerazioni a decade “4” costituiscono utenze telefoniche condivise e
gestite direttamente dai principali gestori telefonici, titolari esclusivi di
dette utenze rispetto alla propria clientela finale”.
Nel soggiungere come “lo sfruttamento economico delle predette utenze e dei
relativi contenuti è negoziato direttamente tra le società che realizzano e
forniscono gli stessi contenuti e gli operatori telefonici”, AGCM osservava che,
sulla base del D.M. 2 marzo 2006 n. 145 (“Regolamento recante la disciplina dei
servizi a sovrapprezzo”), gli obblighi informativi ivi dettagliati impongono
l’indicazione “che il servizio a sovrapprezzo, oltre ad essere destinato ai
maggiorenni (nel caso di tipologie di servizi a questi riservate), può essere
erogato solo dopo l’esplicita accettazione da parte dell’utente finale”;
ulteriormente prevendosi che “qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità
indica in modo esplicito e chiaramente leggibile … la natura del servizio a
sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori” e
“il costo del servizio, minutario o forfetario, comprensivo di IVA”.
L’art. 12 del suindicato Regolamento “stabilisce, altresì, le informazioni
obbligatorie in materia di servizi a sovrapprezzo chiarendo, tra l’altro, al
comma 9, che nel caso di servizi offerti mediante l’invio di messaggi di testo o
dati in modalità push (SMS, MMS) sono fornite al cliente all’atto della
conclusione del contratto, oltre alle informazioni di cui al comma 2, ove
applicabili, le informazioni relative al costo per l’invio del singolo
messaggio, nonché quelle inerenti alle modalità di disattivazione del servizio”.
Nell’osservare come la pratica commerciale all’esame proponga una modalità di
attivazione mediante canale web (mediante collegamento al sito www.mrtones.it,
che a sua volta rinvia al sito www.jamba.it), l’Autorità ha ritenuto che il
messaggio precedentemente descritto sia “scorretto in relazione a molteplici
aspetti ed in violazione degli artt. 20, 21 e 22, del Codice del Consumo”, in
quanto “idoneo ad indurre in errore i possibili destinatari rispetto alle
caratteristiche principali dell’offerta” e contenente “in modo ambiguo
informazioni rilevanti rispetto alle condizioni della stessa”.
In particolare, il messaggio in esame, “a fronte della possibilità di
“scaricare” singoli contenuti multimediali riconducibili a Fox Mobile
Distribution GmbH”, ha trascurato “di fornire con modalità grafiche ed
espressive adeguate le informazioni circa le effettive caratteristiche del
servizio nel suo complesso, costituito da un abbonamento a pagamento
settimanale, riservato soltanto a maggiorenni”: non chiarendo, quindi, “la reale
natura dell’offerta commerciale, rappresentata da una proposta di abbonamento
con il proprio gestore di telefonia mobile, con effetto immediato ed automatico,
comprensiva dei relativi costi, detratti automaticamente dal credito telefonico
e degli altri costi sostenuti per scaricare suonerie, giochi, loghi e sfondi
forniti dalla società Fox Mobile Distribution GmbH”.
Con riferimento alla platea di utenti del messaggio, prevalentemente composta da
un pubblico in età adolescenziale, l’Autorità ha posto in luce che “le
indicazioni carenti e poco chiare contenute nei messaggi circa le
caratteristiche ed i costi finali del servizio pubblicizzato possono risultare
ulteriormente pregiudizievoli in considerazione della naturale mancanza di
esperienza dei giovani, potenziali destinatari dei messaggi di cui si tratta, in
quanto meno propensi a distaccate e specifiche valutazioni di opportunità
economica, in rapporto alle nuove tecnologie e ai servizi offerti attraverso i
terminali di comunicazione”.
Nel ribadire la configurazione di “un servizio indirizzato prevalentemente ad un
pubblico di minori”, AGCM osservava che l’ingannevolezza risiede “non solo nel
contenuto del messaggio originario, ma rispetto alla modalità concreta di
adesione all’abbonamento”, in quanto “la raffigurazione di singole suonerie
accompagnata da indicazioni volte ad invitare ad utilizzare la suoneria in
maniera agevole, determinano una sottoscrizione semplice e veloce, ma al
contempo più inconsapevole del servizio, in assenza di indicazioni, sin dalla
prima pagina del sito www.mrtones.it, circa la natura di abbonamento del
servizio reclamizzato e i relativi oneri a carico degli utenti”.
1.5 Alla luce delle considerazioni sopra diffusamente riportate, la pratica
commerciale all’esame veniva giudicata scorretta ai sensi:
- dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “in quanto
contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del
consumatore medio cui essa è destinata, nonché di un gruppo di consumatori
chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabile alla pratica”;
- del successivo art. 21, in quanto contenente “informazioni ambigue circa
l’effettiva natura dell’offerta ed è idonea ad indurre i destinatari ad assumere
decisioni di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso”
- ed, anche, dell’art. 22, “in quanto omette informazioni rilevanti di cui i
destinatari dei messaggi hanno bisogno per prendere una decisione consapevole di
natura commerciale”.
Per quanto specificamente riferibile alla contrarietà alla diligenza
professionale, escludeva l’Autorità che nel caso di specie fosse dato
riscontrare, “da parte dei professionisti coinvolti nella pratica, il normale
grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto
riguardo alla qualità dei professionisti ed alle caratteristiche dell’attività
svolta, con riferimento alla prospettazione dell’offerta e alla completezza
delle informazioni fornite nella comunicazione”; tale atteggiamento di mancato
rispetto della diligenza professionale essendosi sostanziato:
- “nell’aver fornito informazioni ambigue, da un lato, e nell’omissione di
informazioni rilevanti, dall’altro”;
- e nell’aver indotto “gli adolescenti ad acquistare i servizi offerti
utilizzando uno strumento costituito proprio dalla numerazione a sovrapprezzo”.
Né, altrimenti, l'avvertenza relativa alla destinazione di detti servizi ai soli
maggiori di 18 anni è stata ritenuta assurgere ad “elemento idoneo a sanare la
scorrettezza della condotta, atteso che tale messaggio, in ragione della
configurazione nonché della tipologia dei servizi promossi tramite lo stesso,
mira chiaramente a "catturare" anche i soggetti di età inferiore ai 18 anni”.
1.6 Quanto alla enucleazione delle singole posizione soggettive coinvolte nella
pratica commerciale di che trattasi – ai fini della individuazione delle
relative responsabilità – l’Autorità ha preso spunto dalla preliminare
considerazione che “il percorso logico-necessitato che l’utente è tenuto a
seguire per potere procedere alla fruizione dei servizi di loghi e suonerie “Jamba!”
offerti da Fox Mobile Distribution GmbH prevede come primo passaggio la
consultazione del sito www.mrtones.it, gestito dalla società Tuttogratis
Italia”; osservando, ulteriormente, che “a seguito di tale passaggio, una volta
scelto il contenuto multimediale di interesse, l’utente viene poi reindirizzato
ad un sito c.d. di atterraggio, che nel caso di specie è rappresentato dal sito
www.jamba.it ove l’utente procederà all’acquisto finale”.
Sulla base dell’illustrato articolarsi della procedura di acquisto, “con
riferimento alla diffusione del messaggio apparso sul sito www.mrtones.it”, è
stato affermato il coinvolgimento nella pratica della ricorrente Tuttogratis
Italia S.p.A.; in proposito osservandosi che, alla luce dell’“ampia nozione di
professionista contenuta nell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Decreto
Legislativo n. 206/05 … per professionista si intende: “qualsiasi persona fisica
o giuridica che nelle pratiche commerciali agisce nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome
e per conto di un professionista”.
Se, “al fine di garantire l’effetto utile della disciplina sulle pratiche
commerciali scorrette, deve … essere considerato professionista qualunque
soggetto che partecipi alla realizzazione della pratica, traendone uno specifico
e diretto vantaggio economico e/o commerciale”, nella fattispecie all’esame “la
modalità di consultazione del sito www.mrtones.it che rinvia al sito del CSP di
riferimento e il rapporto fra Tuttogratis Italia S.p.A. e Fox Mobile
Distribution GmbH” hanno consentito di “considerare il gestore del predetto sito
professionista, conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni del Codice
del Consumo”.
Dalle risultanze istruttorie, secondo quanto argomentato nel provvedimento
oggetto di censura, è infatti emerso che la società ricorrente, “lungi dal
rappresentare un mero editore di comunicazioni redatte dai CSP, rappresenta un
possibile intermediario nell’acquisto di contenuti multimediali per cellulari,
titolare di un canale di vendita alternativo”, in quanto, come evidenziato dalle
stesse memorie prodotte da Tuttogratis, “quest’ultima riceve un ricavo per i
contatti di acquisto che avvengono transitando attraverso il sito
www.mrtones.it”.
Nel rilevare come, quand’anche “l’ideazione dei contenuti espressivi e grafici è
riconducibile all’iniziativa del CSP quale, nel caso in esame, Fox Mobile
Distribution GmbH, la materiale introduzione degli stessi sul sito è rimessa
all’attività di Tuttogratis Italia S.p.A.”, veniva osservato “che le diciture
presenti sul sito www.mrtones.it relative a Tuttogratis Italia S.p.A., diverse
da quelle del sito di “atterraggio”, riconducibili al particolare atteggiarsi
delle modalità di consultazione, rappresentano elementi idonei ad accreditare,
anche presso il pubblico dei consumatori l’idea dell’esistenza di un rapporto
plurisoggettivo nell’erogazione del contenuto tale da coinvolgere
nell’iniziativa promozionale relativa al servizio anche la società Tuttogratis
Italia S.p.A., oltre alla società Fox Mobile Distribution GmbH”.
1.7 Con riferimento alla quantificazione della sanzione, l’applicazione
dell’art. 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all’art.
27, comma 13, del Decreto Legislativo n. 206/2005, ha condotto l’Autorità a
ribadire i criteri notoriamente rappresentati dalla dimensione economica dei
professionisti, dalla gravità e della durata della violazione, dall’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, dalla personalità
dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, l’Autorità ha ritenuto che “la
stessa è da ricondurre alla tipologia delle omissioni informative riscontrate e
al settore al quale l’offerta di servizi in esame si riferisce, ovvero quello
dei servizi a sovrapprezzo per la telefonia mobile, di cui i professionisti
coinvolti rappresentano importanti operatori sul mercato per dimensione
economica e ruolo commerciale”; rispetto al settore delle comunicazioni,
l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate presentandosi
“particolarmente stringente, anche in considerazione dell’asimmetria informativa
esistente tra professionista e consumatore, dovuta tanto al proliferare di
promozioni molto articolate quanto all’offerta di servizi innovativi, come nel
caso di specie i servizi VAS”.
Sotto tale profilo, AGCM ha, poi, ulteriormente osservato che:
- “la fattispecie in esame ha avuto un significativo impatto, in quanto la
pratica commerciale è rappresentata da messaggi pubblicitari diffusi attraverso
via internet suscettibili, pertanto, di aver raggiunto un numero considerevole
di consumatori”
- e che “la pratica commerciale oggetto di contestazione risulta grave se si
considera l’idoneità della stessa ad alterare il comportamento economico di una
categoria di consumatori più debole e vulnerabile, in ragione dell’età ed
ingenuità, rappresentata dagli adolescenti, i quali sono particolarmente
attratti dalla fruizione dei servizi pubblicizzati”.
Con riferimento all’entità del pregiudizio, è stato poi posto in evidenza da
AGCM che esso viene ad essere “rappresentato da un onere economico che grava
periodicamente ed automaticamente sul conto dell’utente, a seguito
dell’attivazione di un abbonamento con oneri economici settimanali applicati
automaticamente fino alla disdetta del servizio”.
Quanto alla durata della pratica commerciale, la non breve commisurazione
temporale di essa è stata stimata in considerazione del fatto che “il messaggio
apparso su internet è stato in diffusione quantomeno dal 3 giugno 2008 sino
all’8 ottobre 2008 sulla base delle rilevazioni acquisite in atti dagli Uffici
ossia per un periodo superiore ai tre mesi”.
Sulla base degli elementi sopra indicati, la sanzione nei confronti della
ricorrente Tuttogratis Italia S.p.A. è stata quantificata in € 95.000,00.
2. Premesso quanto sopra, si impone una necessaria ricognizione del pertinente
quadro normativo di riferimento.
Come noto, la normativa, di derivazione europea, posta a tutela del consumatore
e della concorrenza si è arricchita per effetto della Direttiva n. 2005/29/CE,
relativa alle “Pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato
interno”, alla quale il Legislatore nazionale ha provveduto a dare attuazione
adottando, nell’agosto del 2007, due distinti Decreti Legislativi (nn. 145 e
146), rispettivamente destinati ai rapporti tra professionisti ed alle pratiche
intraprese da questi ultimi con i consumatori.
Il D.Lgs. 146/2007 è intervenuto direttamente sul Codice del Consumo,
sostituendo gli artt. 18-27 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 ed introducendo
una generale normativa sulle “pratiche commerciali scorrette”.
Il Codice del Consumo, per come modificato alla stregua dell’indicata
sopravvenienza normativa, ha abbandonato il precedente specifico riferimento
alla sola pubblicità ingannevole e comparativa, per approdare ad una disciplina
di portata più ampia, riferibile, sotto il profilo oggettivo, ad ogni azione,
omissione, condotta, dichiarazione e comunicazione commerciale, “ivi compresa la
pubblicità”, posta in essere da un professionista “prima, durante e dopo
un’operazione commerciale relativa ad un prodotto” (artt. 18 e 19 del Codice),
così notevolmente allargando il campo delle condotte sanzionabili.
Quanto, invece, all’ambito di applicazione soggettivo, le pratiche commerciali
rilevanti ai fini della normativa in esame sono solo quelle poste in essere tra
professionisti e consumatori: rimanendo, pertanto, escluse quelle condotte
connesse ad un rapporto tra soli professionisti, cui, viceversa, fa precipuo
riferimento il parallelo D.Lgs. n. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole e
comparativa.
Il recepimento nell’ordinamento interno della direttiva comunitaria 2005/29/CE,
ha indubbiamente rafforzato il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato nella tutela amministrativa del consumatore, rendendola ben più
incisiva e ampia di quella prevista in precedenza e limitata alla repressione
della pubblicità ingannevole e comparativa.
Per tale ragione, del resto, il D.Lgs. 146/2007 ha, contestualmente, ampliato i
poteri dell’Autorità, allineandoli a quelli tipici dell’azione amministrativa a
tutela della concorrenza e rendendo altresì più severe le misure sanzionatorie.
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (come modificato
dall’appena citato D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 146), “per le finalità considerate
dal Titolo III” (Pratiche commerciali, pubblicità ed altre informazioni
commerciali), si intende per:
- “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche
commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome
o per conto di un professionista;
- “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e
le obbligazioni;
- “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori”: qualsiasi azione,
omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la
pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un
professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto
ai consumatori;
- “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”:
l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la
capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo
pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso.
Il successivo art. 19 puntualizza, poi, che le disposizioni contenute nel Titolo
anzidetto trovano applicazione alle pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione
commerciale relativa a un prodotto.
Il comma 2 dell’art. 20 stabilisce, quindi, che “una pratica commerciale è
scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al
prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del
membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un
determinato gruppo di consumatori”; mentre il successivo comma 4 individua come
scorrette le pratiche commerciali:
- ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23
- aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
In particolare, ai sensi dell’art. 22 “è considerata ingannevole una pratica
commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le
caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di
comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore
medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di
natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti
preso”.
Secondo l’art. 24 “è considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella
fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del
caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o
indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la
libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al
prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Gli articoli 23 e 26, descrivono, infine, le pratiche che sono considerate in
ogni caso ingannevoli e/o aggressive.
3. La prima delle doglianze articolate con il presente mezzo di tutela si
diffonde, come illustrato in narrativa, in ordine alla (asseritamente) erronea
individuazione di Tuttogratis quale destinataria del provvedimento repressivo di
pratica commerciale scorretta: rivendicando parte ricorrente la propria
estraneità alla condotta oggetto di analisi da parte di AGCM, la cui
responsabilità andrebbe esclusivamente ascritta a Fox Mobile Distribution GmbH
(già Jamba GmbH).
3.1 Tale tesi viene argomentata sostenendo che la funzione disimpegnata da
Tuttogratis nella pratica commerciale all’esame si sarebbe risolta in una chiave
meramente “strumentale” – o, al limite, “editoriale” – in quanto la ricorrente
si sarebbe limitata ad “ospitare” sulle proprie pagine web una inserzione
pubblicitaria volta alla promozione di un servizio realizzato e fornito da un
soggetto terzo.
I relativi contenuti sarebbero, quindi, riconducibili esclusivamente a Fox
Mobile Distribution e si sarebbero, ulteriormente, dimostrati insuscettibili di
alcun intervento modificativo ad opera della ricorrente stessa (gli spazi dalla
medesima posti all’uopo a disposizione dell’inserzionista configurandosi alla
stregua di una “vetrina” pubblicitaria): sì da escludere alcuna
(cor)responsabilità nella pratica commerciale all’esame, rispetto alla quale il
ruolo svolto da Tuttogratis avrebbe rivelato sostanza meramente “esecutiva”
rispetto alle indicazioni impartite dal committente.
3.2 La prospettazione come sopra sintetizzata non merita condivisione al fine di
escludere la presenza di profili di autonoma responsabilità in capo alla
ricorrente quanto alla diffusione del messaggio promozionale di che trattasi.
Va, in primo luogo, brevemente rammentato come la “messa a disposizione” di uno
spazio pubblicitario sul sito www.mrtones.it (riconducibile a Tuttogratis) ha
assunto, nella pratica all’esame, carattere di essenzialità, atteso che
l’utente, al fine di poter accedere ai servizi di loghi e suonerie “Jamba!”
offerti da Fox Mobile Distribution, doveva appunto:
- preventivamente collegarsi con il sito anzidetto
- e da qui, una volta selezionato il contenuto di interesse, essere
reindirizzato al cd. sito di “atterraggio” (nella fattispecie: www.jamba.it),
all’interno del quale veniva effettuato l’acquisto del prodotto multimediale.
Alla stregua delle illustrate modalità di accesso ai servizi a pagamento
“Jamba!”, va escluso che il ruolo assunto nella fattispecie dalla ricorrente
rilevi in una valenza meramente “passiva”, risoltasi nella mera “messa a
disposizione” di spazi pubblicitari e nella corrispondente carenza di
responsabilità alcuna in ordine ai relativi contenuti.
La costante giurisprudenza della Sezione ha, infatti, ripetutamente affermato
che nell’ampia locuzione di “professionista”, introdotta nel Codice del Consumo
per effetto delle modificazioni ad esso apportate dalle novelle legislative del
2007, rientrano le attività comunque svolte da un operatore commerciale nella
realizzazione e/o diffusione di una pratica, laddove quest’ultimo consegua, per
effetto di essa, un’utilità economica.
Incontroverso tale ultimo aspetto – alla ricorrente, infatti, era assicurato un
compenso pari ad € 5,00 per ogni abbonamento veicolato dal passaggio attraverso
il sito www.mrtones.it – le risultanze istruttorie acquisite da AGCM hanno, in
maniera parimenti oggettiva, posto in evidenza come le modalità di consultazione
del sito da ultimo indicato (e, attraverso queste ultime, di reindirizzamento al
sito www.jamba.it, all’interno del quale l’utente poteva procedere all’acquisto
del prodotto multimediale) ed i rapporti intercorrenti fra Tuttogratis S.p.A. e
Fox Mobile Distribution GmbH appieno consentono una qualificazione come
“professionista” del gestore del sito riferibile alla ricorrente.
Diversamente opinandosi, verrebbe di fatto vanificata l’ampia latitudine
contenutistica della nozione come sopra individuata dal Codice del Consumo,
sottraendo per l’effetto alla relativa portata applicativa soggetti le cui
condotte – pur con ogni evidenza connotate da interesse commerciale (e, quindi,
dalla preordinazione funzionale di esse al conseguimento di un’utilità
economica) – vengano (come nel caso di specie) affermate estranee alla
disciplina dello stesso Codice, accreditandone una rilevanza meramente
strumentale.
La distinzione, al riguardo prospettata dalla ricorrente, fra la responsabilità
per l’ideazione del messaggio (riconducibile al Commercial Service Provider –
CSP, rappresentato nella fattispecie da Fox Mobile) e la mera “messa a
disposizione” di spazi pubblicitari (effettuata da Tuttogratis sul sito
www.mrtones.it) non è idonea, ad avviso del Collegio, ad escludere la
responsabilità di Tuttogratis ai fini della realizzazione della pratica
commerciale di che trattasi; e ciò:
- non soltanto in quanto la materiale introduzione nel sito da ultimo indicato
delle modalità di reindirizzamento è, con sicurezza, riconducibile a fatto
proprio, e quindi ad autonoma responsabilità, della ricorrente;
- ma anche in ragione della circostanza – correttamente evidenziata
dall’Autorità – relativa alla configurazione delle diciture presenti sul sito
www.mrtones.it, diverse da quelle del sito di “atterraggio”, le quali, in quanto
riconducibili al particolare atteggiarsi delle modalità di consultazione,
senz’altro integrano la presenza di elementi idonei ad accreditare, anche presso
il pubblico dei consumatori, l’idea dell’esistenza di un rapporto
plurisoggettivo nell’erogazione del contenuto tale da coinvolgere
nell’iniziativa promozionale relativa al servizio, oltre che Fox Mobile, anche
Tuttogratis.
Deve quindi senz’altro convenirsi – disattese le contrarie argomentazioni dalla
ricorrente esposte nell’atto introduttivo del giudizio (e ribadite, da ultimo,
con memoria di replica depositata in giudizio il 26 febbraio 2011) – sulla
qualificazione in termini di “intermediazione” ai fini dell’acquisto di
contenuti multimediali dell’attività posta in essere da Tuttogratis quanto alla
vicenda in esame: per l’effetto imponendosi, alla luce dell’applicabile
qualificazione alla stregua di “professionista” della società ricorrente,
l’operatività nei confronti della medesima dei profili di responsabilità dal
Codice del Consumo annessi alla predetta qualificazione, con riveniente piena
assoggettabilità alle sanzioni stabilite per le violazioni consumate con
riferimento alle regole di condotta ivi indicate.
3.3 Né, quand’anche si convenisse con la configurazione in termini meramente
“editoriali” del ruolo assunto da Tuttogratis nel quadro della pratica
commerciale all’esame, sarebbe dato apprezzare le conclusioni da quest’ultima
rassegnate, nel senso di una sostanziale declinatoria di responsabilità quanto
ai contenuti del messaggio promozionale di che trattasi.
Come dalla Sezione in precedenza indicato (si confronti, in proposito, la
sentenza 3 marzo 2010 n. 3289), quand’anche non sia possibile “ritenere che
l’immanente obbligo di diligenza gravante su coloro che dalla pratica
commerciale traggono comunque dei benefici, sia in termini economici che
pubblicitari, determini sempre e comunque una loro responsabilità editoriale per
pratica commerciale scorretta, deve ritenersi sussistere un’omissione rilevante
ai fini della ascrizione di una responsabilità a titolo soggettivo allorquando
l’operatore economico non dimostri di avere posto in essere un sistema di
monitoraggio effettivo e preventivo sui contenuti delle iniziative
promo-pubblicitarie realizzate e diffuse da soggetti terzi, anch’essi
interessati alla pratica commerciale”.
La pronunzia sopra citata, nel dare atto dell’obbligato riferimento agli
“indubbi benefici economici derivanti dalla pratica commerciale”, ha ribadito,
in capo all’operatore commerciale, l’immanenza dell’obbligo “predisporre …
appositi ed adeguati piani di controllo delle iniziative promo-pubblicitarie
eventualmente realizzate e diffuse”, di tal guisa che la responsabilità al
riguardo fondatamente imputabile non riveste carattere meramente “oggettivo”, o
per fatto altrui, piuttosto atteggiandosi in relazione all’omissione dei dovuti
controlli (e, quindi, per fatto proprio).
Viene a confermarsi, per effetto di quanto sopra esposto, l’infondatezza delle
argomentazioni volte a contestare l’individuazione della società ricorrente,
effettuata dall’Autorità nel gravato provvedimento, quale professionista ai
sensi del D.Lgs. 206/2005, con riveniente individuazione di un autonomo profilo
di responsabilità, in capo a Tuttogratis, ai fini della diffusione della pratica
commerciale sanzionata.
4. Assume poi parte ricorrente che l’Autorità avrebbe errato nella
individuazione della potenziale platea di consumatori dei messaggi promozionali
in questione, atteso che – alla luce delle caratteristiche dei servizi
pubblicizzati e dell’inerenza degli stessi ad utenze di telefonia mobile – il
target di riferimento sarebbe rappresentato da un pubblico potenzialmente
composto da maggiorenni (e, quindi, normalmente informato ed avveduto rispetto
ai contenuti del prodotto multimediale del quale veniva offerto l’acquisto) e
non, invece, da minorenni in età adolescenziale, come invece sostenuto da AGCM.
Va in proposito rammentato come l’Autorità (in una con l’individuazione di gravi
omissioni informative, relative alla natura del servizio, ai costi derivanti
dall’attivazione dei servizi multimediali ed alle limitazioni derivanti dalle
caratteristiche di compatibilità del cellulare) abbia posto in luce la carente
esplicitazione della destinazione esclusiva del servizio di che trattasi ad un
utenza composta da maggiorenni, soprattutto in considerazione del fatto che il
messaggio promosso “appare destinato anche ad un pubblico di adolescenti più
avvezzo all’invio ed alla ricezione di contenuti multimediali per cellulare”.
A fronte del divieto – sancito dal D.M. 145/2006 – di destinazione dei servizi a
sovrapprezzo ad un pubblico di minori, la illiceità della condotta in esame è
stata, condivisibilmente, individuata nella induzione all’acquisto di prodotti
multimediali veicolata ad una particolare platea elettivamente composta da
consumatori (i minori) per la quale gli obblighi diligenziali incombenti
sull’operatore commerciale assumono, come è noto, accentuato rilievo.
Con recente pronunzia 3 dicembre 2010 n. 35333, la Sezione ha avuto modo di
soffermarsi, a proposito di vicenda contenziosa omogeneamente caratterizzata
dalla diffusione promozionale di sollecitazione all’acquisto di contenuti
multimediali per telefonia cellulare, sulla inidoneità della eventuale
precisazione in ordine alla destinazione del servizio a soggetti maggiorenni
(per cui anche i messaggi pubblicitari sarebbero stati indirizzati
esclusivamente a questi ultimi) ad asseverare la correttezza della pratica
commerciale.
Sia con riferimento all’elaborazione grafica utilizzata, sia, segnatamente, con
riguardo alla tipologia di servizi offerti, viene infatti in considerazione una
naturale – od ontologica – destinazione dell’offerta stessa ad un pubblico
elettivamente adolescenziale, costituendo un dato di comune esperienza che i
telefoni cellulari, sebbene acquistati da maggiorenni, possano poi essere dati
in uso a minorenni.
Conseguentemente, anche l’eventuale avvertenza in ordine alla destinazione del
servizio ai (soli) maggiorenni, quantunque doverosa, si rivela, ex se
riguardata, appieno inidonea a superare i rilievi di ingannevolezza svolti
dall’Autorità.
Le considerazioni da quest’ultima rassegnate relativamente all’individuazione
del target di riferimento meritano convinta adesione, laddove viene spiegato che
“gli adolescenti – in virtù della loro età ed ingenuità – possono essere
considerati, in conformità a consolidato orientamento dell‘Autorità in materia
[...] – particolarmente esposti e vulnerabili alla pratica commerciale oggetto
di contestazione, trattandosi di consumatori specificamente attratti dalla
fruizione dei servizi di cui si tratta”.
Le informazioni non esaustive e scarsamente chiare contenute nell’offerta (la
cui fruizione, veicolata dall’“atterraggio” nel sito www.jamba.it attraverso il
“primo” contatto con il sito www.mrtones.it riconducibile all’odierna
ricorrente, imponeva l’esigenza di attivazione di un oneroso abbonamento a Jamba
al fine di poter usufruire del download di contenuti multimediali, quali
suonerie, loghi, wallpapers ed altro), ben si configurano come ulteriormente
pregiudizievoli in ragione della naturale mancanza di esperienza di un target di
consumatori in giovane età, notoriamente meno propensi ad oggettive e specifiche
valutazioni di opportunità economica, in rapporto alle nuove tecnologie e ai
servizi prospettati attraverso i terminali di comunicazione.
5. Se, alla stregua di quanto sopra esposto, le censure dalla parte ricorrente
svolte avverso l’apparato motivazionale a sostegno dell’avversata determinazione
non rivelano profili di condivisibile fondatezza, analogo giudizio deve essere
rassegnato con riferimento alle doglianze dedotte avverso la commisurazione
della sanzione amministrativa pecuniaria alla medesima comminata da AGCM.
Il paradigma normativo rilevante ai fini in esame è rappresentato, come è noto,
dalle indicazioni di cui all’art. 11 della legge 24 novembre 1989 n. 681,
espressamente richiamato dall’art. 27, comma 13 del D.Lgs. 206/2005.
I criteri sono, in particolare, integrati:
- dalla gravità della violazione;
- dall’attività svolta dall’agente per eliminare quest’ultima;
- dalla personalità dell’agente stesso e dalle condizioni economiche al medesimo
riferibili.
In base ad essi, essa, la quantificazione dell’inflitta sanzione pecuniaria
amministrativa si rivela, invero, indenne da censura rispetto alle
argomentazioni in proposito esposte dalla ricorrente.
Infatti, per quanto concerne la gravità della violazione, è stata considerata:
- non soltanto l’ampiezza e la capacità di penetrazione della pratica
(diffusione a mezzo internet), suscettibile di aver raggiunto un numero
significativo di destinatari,
- ma anche la composizione del potenziale bacino d’utenza (rilevando, sotto tale
aspetto, la violazione dei più intensi obblighi diligenziali che devono
assistere la condotta dell’operatore commerciale laddove il target dei
destinatari dell’offerta sia, come nel caso di specie, prevalentemente
caratterizzato da soggetti in età adolescenziale – e quindi maggiormente
vulnerabili – in favore dei quali viene altresì in considerazione il sancito
divieto di promuovere l’acquisto di prodotti multimediali a pagamento).
Relativamente alla la durata della violazione, è stato tenuto conto – in maniera
parimenti indenne da censura – del fatto che le indicazioni sopra riportate
(contenute nel sito web www.mrtones.it) hanno avuto diffusione per un arco
temporale considerevole, in quanto la pratica commerciale risulta essersi
protratta per oltre quattro mesi.
Deve, conseguentemente, escludersi che l’inflitta sanzione di € 95.000,00 (a
fronte di un range afflittivo ricompreso fra € 5.000,00 ed € 500.000,00) riveli
profili di irragionevolezza e/o illogicità e/o incongruità tali da consentire di
sottoporre la relativa decisione, nella presente sede di legittimità, a
rimeditazione.
Né parte ricorrente ha contestato, con convincenti e dimostrate argomentazioni,
la sproporzione della sanzione rispetto all’ulteriore parametro di riferimento
rappresentato dal complesso delle condizioni economiche riferibili all’operatore
commerciale: dovendosi in proposito dare atto della ragionevolezza della
commisurazione della misura afflittiva, avuto riguardo al non esiguo compenso
pattuito, nell’ambito degli accordi stipulati con Fox Mobile, in favore di
Tuttogratis (pari a € 5,00 per ogni abbonamento ottenuto attraverso il sito
www.mrtones.it).
6. La riscontrata infondatezza delle doglianze esposte con il presente mezzo di
tutela impone la reiezione dell’impugnativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il
ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la ricorrente Tuttogratis S.p.A., nella persona del legale
rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’intimata
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per complessivi € 2.000,00
(euro duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Elena Stanizzi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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