AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. LIGURIA, Sez. I  - 21 luglio 2011, n. 1176


DIRITTO URBANISTICO - Art. 9 L. 122/1989 - Autorimesse edificate parzialmente fuori terra - Disciplina urbanistica ordinaria.
La testuale lettura dell’art. 9 della L. 24.3.1989, n. 122 limita la fattispecie derogatoria alla realizzazione di autorimesse e parcheggi destinati al servizio di fabbricati esistenti solo ove sia effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale ("sottosuolo"), rientrando le autorimesse, edificate anche parzialmente fuori terra, nella disciplina urbanistica ordinaria (cfr. Cons. di Stato, Sez.IV, n. 6065 dell'11.10.2006; sez.IV, n. 8260 del 27.11.2010). L'interpretazione estensiva, per vero talora sposata in ossequio alla pretesa ratio della massima diffusione delle aree a parcheggio nelle aree urbane già edificate, che consentiva la realizzazione dei parcheggi anche in costruzione seminterrate, se tuttora regge nel caso di diversa destinazione da attribuire a costruzioni già realizzate (considerata la possibilità di realizzazione di siffatte unità anche al "piano terreno dei fabbricati"), non può essere al contrario ammessa nel caso di costruzioni da realizzare ex novo, ostandovi il dato letterale già sopra richiamato e dovendosi rilevare che il riferimento a parcheggi "nel sottosuolo" o "sotterranei" osta alla ricomprensione, tra dette costruzioni, delle autorimesse che, anche solo per un tratto della loro altezza, non risultino totalmente interrate (TAR Abruzzo L’Aquila 19 aprile 2011 n. 208). Pres. Balba, Est. Morbelli - B.G. (avv. Mottola) c. Comune di Rapallo (n.c.) - TAR LIGURIA, Sez. I - 21 luglio 2011, n. 1176
 

 www.AmbienteDiritto.it

 

N. 01176/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2000 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 755 del 2000, proposto da:
Barbieri Gloria, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Mottola, con domicilio eletto presso Renato Mottola in Genova, Piazza Dante 10/10;
 

contro


Comune di Rapallo, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento 24 febbraio 2000 prot. 11306 di diniego di rilascio titolo per mantenimento opere;

b) provvedimento 10 marzo 2000 prot. 12956 recante ingiunzione di pagamento somme.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2011 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato il 3 maggio 2000 al Comune di Rapallo e depositato il successivo 9 maggio 2000 la sig. ra Barbieri Gloria, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i provvedimenti in epigrafe.

Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente deduceva i seguenti motivi:

1) difetto di motivazione, violazione art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per manifesta incongruenza, in quanto il provvedimento impugnato si riferirebbe solo al box non contemplando le altre opere oggetto di domanda di titolo edilizio in sanatoria;

2) violazione dell’art. 13 l. 47/85, dell’art. 9 l. 122/89, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, in quanto da un lato l’art. 9 l. 122/89 deve applicarsi anche ai boxes seminterrati ed in secondo luogo il provvedimento impugnato avrebbe dovuto dettare le prescrizioni per rendere il manufatto conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

3) violazione dell’art. 13 l. 47/85, art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per incongruenza, difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento omette di considerare il locale vano scorte che avrebbe dovuto essere invece sanato;

4) illegittimità derivata in quanto il provvedimento di revoca deriverebbe la propria illegittimità dall’illegittimità del precedente diniego di sanatoria;

5) violazione dell’art. 7 l. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento;

6) violazione dell’art. 3 l. 241/90, difetto di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e abuso di potere, in quanto non sarebbero state adeguatamente motivate le ragioni dell’adozione del provvedimento impugnato.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati con vittoria delle spese di giudizio.

All’udienza pubblica del 21 luglio 2011 il ricorso è passato in decisione.


DIRITTO


L’amministrazione ha, con valutazione discrezionale supportata dagli elaborati presentati dalla ricorrente, individuato l’abuso nella realizzazione di un unico vano destinato a box e locale scorte.

Ha quindi negato la sanatoria sul presupposto della presenza di una norma di piano che assoggetta a SUA la realizzazione di nuovi volumi.

La ricorrente sostiene che il box rientrerebbe nella previsione di cui all’art. 9 l. 122/89.

La testi è infondata

Secondo l'art. 9 della L. 24.3.1989, N. 122, "I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici" ; inoltre, "l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività".

La testuale lettura delle richiamate disposizioni limita dunque la fattispecie derogatoria alla realizzazione di autorimesse e parcheggi destinati al servizio di fabbricati esistenti solo ove sia effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale ("sottosuolo"), rientrando le autorimesse, edificate anche parzialmente fuori terra, nella disciplina urbanistica ordinaria (cfr. Cons. di Stato, Sez.IV, n. 6065 dell'11.10.2006; sez.IV, n. 8260 del 27.11.2010).

L'interpretazione estensiva, per vero talora sposata in ossequio alla pretesa ratio della massima diffusione delle aree a parcheggio nelle aree urbane già edificate, che consentiva la realizzazione dei parcheggi anche in costruzione seminterrate, se tuttora regge nel caso di diversa destinazione da attribuire a costruzioni già realizzate (considerata la possibilità di realizzazione di siffatte unità anche al "piano terreno dei fabbricati"), non può essere al contrario ammessa nel caso di costruzioni da realizzare ex novo, ostandovi il dato letterale già sopra richiamato e dovendosi rilevare che il riferimento a parcheggi "nel sottosuolo" o "sotterranei" osta alla ricomprensione, tra dette costruzioni, delle autorimesse che, anche solo per un tratto della loro altezza, non risultino totalmente interrate (TAR Abruzzo L’Aquila 19 aprile 2011 n. 208).

Destituito di fondamento appare anche il terzo motivo atteso che l’amministrazione ha valutato anche il locale scorte, riconducendolo all’unico volume realizzato di cui fa anche parte il box.

Merita, invece, accoglimento la doglianza relativa al difetto di comunicazione di avvio del procedimento relativa al provvedimento di revoca dei benefici per riduzione di oneri per effetti paesistici e ambientali. Trattandosi di provvedimento di autotutela lo stesso doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/90.

Le spese devono compensarsi atteso la soccombenza parziale.


P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il provvedimento sub b) dell’epigrafe, respinge nel resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



  AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it