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T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 28 luglio 2011, n. 1191
RIFIUTI - Abbandono - Ordinanza ex art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi, art. 192,
d.lgs. n. 152/2006) - Partecipazione al procedimento amministrativo. In tema
di ordinanza ex art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi, art. 192 d.lgs. n. 152/2006), il
generico riferimento all’urgenza di provvedere alla rimozione dei rifiuti al
fine di eliminare ogni pericolo per la salute dei cittadini non è sufficiente a
legittimare la deroga al principio fondamentale della partecipazione al
procedimento amministrativo dei soggetti che vi sono coinvolti: ciò a maggior
ragione ove gli adempimenti relativi vengano accollati al proprietario
dell’area, nella pretesa impossibilità di risalire ai responsabili
dell’abbandono dei rifiuti. Pres. ed Est. Balba - F. s.p.a. (avv. Cocchi)
c. Comune di Castiglione Chiavarese (n.c.).
TAR LIGURIA, Sez. I - 28 luglio 2011, n. 1191
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N. 01191/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01334/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2002, proposto da Finarvedi
Iniziative Industriali Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cocchi, con
domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;
contro
Comune di Castiglione Chiavarese;
per l'annullamento
di ordinanza di avvio al recupero e smaltimento rifiuti con ripristino dello
stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2011 il presidente Balba e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 17/10/2002 e depositato il 24/10 successivo la
ricorrente impugnata l’ordinanza sindacale n.9 del 27/07/2002 (avente ad oggetto
ordine di provvedere all’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti presenti su
area di proprietà individuata al foglio 24, mapp.135 del Comune di Castiglione
Chiavarese) e al ripristino dello stato dei luoghi) e ne chiedeva
l’annullamento, previa sospensione, assumendola illegittima per violazione e/o
falsa applicazione dell’art.7 l. n.241/90 (primo motivo) e per violazione e/o
falsa applicazione art.14 d.lgs. n.22/1997, difetto di istruttoria e di
motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta (secondo motivo).
Non si costituiva in giudizio il comune intimato.
Con ordinanza collegiale 31/10/2002, n.666 veniva accolta la domanda di
sospensione.
Assegnato all’udienza odierna e ivi chiamato, il ricorso passava in decisione.
Il ricorso -- che impugna ordinanza sindacale di avvio al recupero o allo
smaltimento rifiuti su area di proprietà della società ricorrente ex d.lgs.
n.22/1997 (art.14 c.d. decreto Rochi) -- è fondato e deve essere accolto,
dovendosi condividere, come già anticipato nell’ordinanza collegiale di
accoglimento della domanda incidentale di sospensione, la censura di violazione
dell’art.7 l. n.241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento,
comunicazione certamente necessaria anche nel caso di specie (come, del resto,
secondo univoche indicazioni giurisprudenziali, anche nei casi di ordinanze
contingibili e urgenti ex dPR n.915/1982, che disciplinava la materia prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. n.22/97), non essendo sufficiente
(a legittimare la deroga al principio fondamentale della partecipazione al
procedimento amministrativo dei soggetti che vi sono coinvolti) il generico
riferimento, che non risulta essere stato concretamente verificato previa idonea
istruttoria, alla “urgenza di provvedere alla rimozione dei rifiuti al fine di
eliminare ogni pericolo per la salute dei cittadini e dei turisti che
frequentano la zona” (accollando gli adempimenti relativi al proprietario
dell’area, nella pretesa “impossibilità di risalire ai responsabili
dell’abbandono dei rifiuti”.
Le spese del giudizio, peraltro, anche in relazione alla natura della decisione,
possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale impugnata. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente, Estensore
Paolo Peruggia, Consigliere
Luca Morbelli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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