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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. LIGURIA, Sez. I  - 28 luglio 2011, n. 1191


RIFIUTI - Abbandono - Ordinanza ex art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi, art. 192, d.lgs. n. 152/2006) - Partecipazione al procedimento amministrativo.
In tema di ordinanza ex art. 14 d.lgs. n. 22/97 (oggi, art. 192 d.lgs. n. 152/2006), il generico riferimento all’urgenza di provvedere alla rimozione dei rifiuti al fine di eliminare ogni pericolo per la salute dei cittadini non è sufficiente a legittimare la deroga al principio fondamentale della partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti che vi sono coinvolti: ciò a maggior ragione ove gli adempimenti relativi vengano accollati al proprietario dell’area, nella pretesa impossibilità di risalire ai responsabili dell’abbandono dei rifiuti.  Pres. ed Est. Balba - F. s.p.a. (avv. Cocchi) c. Comune di Castiglione Chiavarese (n.c.). TAR LIGURIA, Sez. I - 28 luglio 2011, n. 1191
 

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N. 01191/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01334/2002 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2002, proposto da Finarvedi Iniziative Industriali Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;


contro


Comune di Castiglione Chiavarese;

per l'annullamento

di ordinanza di avvio al recupero e smaltimento rifiuti con ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2011 il presidente Balba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con ricorso notificato il 17/10/2002 e depositato il 24/10 successivo la ricorrente impugnata l’ordinanza sindacale n.9 del 27/07/2002 (avente ad oggetto ordine di provvedere all’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti presenti su area di proprietà individuata al foglio 24, mapp.135 del Comune di Castiglione Chiavarese) e al ripristino dello stato dei luoghi) e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione, assumendola illegittima per violazione e/o falsa applicazione dell’art.7 l. n.241/90 (primo motivo) e per violazione e/o falsa applicazione art.14 d.lgs. n.22/1997, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta (secondo motivo).

Non si costituiva in giudizio il comune intimato.

Con ordinanza collegiale 31/10/2002, n.666 veniva accolta la domanda di sospensione.

Assegnato all’udienza odierna e ivi chiamato, il ricorso passava in decisione.

Il ricorso -- che impugna ordinanza sindacale di avvio al recupero o allo smaltimento rifiuti su area di proprietà della società ricorrente ex d.lgs. n.22/1997 (art.14 c.d. decreto Rochi) -- è fondato e deve essere accolto, dovendosi condividere, come già anticipato nell’ordinanza collegiale di accoglimento della domanda incidentale di sospensione, la censura di violazione dell’art.7 l. n.241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, comunicazione certamente necessaria anche nel caso di specie (come, del resto, secondo univoche indicazioni giurisprudenziali, anche nei casi di ordinanze contingibili e urgenti ex dPR n.915/1982, che disciplinava la materia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.22/97), non essendo sufficiente

(a legittimare la deroga al principio fondamentale della partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti che vi sono coinvolti) il generico riferimento, che non risulta essere stato concretamente verificato previa idonea istruttoria, alla “urgenza di provvedere alla rimozione dei rifiuti al fine di eliminare ogni pericolo per la salute dei cittadini e dei turisti che frequentano la zona” (accollando gli adempimenti relativi al proprietario dell’area, nella pretesa “impossibilità di risalire ai responsabili dell’abbandono dei rifiuti”.

Le spese del giudizio, peraltro, anche in relazione alla natura della decisione, possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale impugnata. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente, Estensore
Paolo Peruggia, Consigliere
Luca Morbelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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