AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1025
RIFIUTI - Compostaggio - Impiego
dello stallatico - Art. 5, c. 2, lett. e) Reg. CE 3 ottobre 2002, n. 1174 -
Comune e Provincia - Compatibilità igienico-ambientale della lavorazione -
Principi di gradualità e proporzionalità. L’impiego dello stallatico per
finalità di compostaggio è consentito dall’art. 5 comma 2 lett. e) del Reg. CE 3
ottobre 2002 n. 1174; la produzione di terriccio deve rispettare le norme
tecniche della materia (cfr. DGR Lombardia n. 7/12764 del 16 aprile 2002). Il
Comune e la Provincia, secondo le rispettive competenze, svolgono attività di
controllo e possono adottare provvedimenti per garantire la compatibilità
igenico-ambientale della lavorazione, ma, in ogni caso, eventuali misure volte a
ridurre il disagio per i cittadini devono rispettare i principi di gradualità,
proporzionalità e garanzia del contraddittorio. Pres. Petruzzelli, Est. Mosconi
- Azienda Agricola F. s.r.l. (avv.ti Bertoli, Crippa e Ferrario) c. Comune di
Cenate Sotto (avv. Asdrubali) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8 luglio
2011, n. 1025
www.AmbienteDiritto.it
N. 01025/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2004, proposto da:
Azienda Agricola Fungorobica Srl, rappresentata e difesa dagli avv. M. Gabriella
Bertoli, Lorenzo Crippa, Anna Laura Ferrario, con domicilio eletto presso M.
Gabriella Bertoli in Brescia, p.za Mercato, 30;
contro
Comune di Cenate Sotto, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Asdrubali, con
domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3; Sindaco
del Comune di Cenate Sotto, A.S.L. di Bergamo;
nei confronti di
Manenti Monica;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco 17.6.2004 n. 5002 di interruzione immediata
conferimento deiezioni equine e di pollina ed atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cenate Sotto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Mario Mosconi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Viene qui censurata la su-riportata ordinanza sindacale con la quale si
dispone la immediata interruzione del conferimento di deizioni equine e di
pollame presso l’Azienda ricorrente e con cui si danno altre prescrizioni.
1.2 – Tale complesso disposto si basa su una serie di considerazioni in fatto ed
in diritto puntualmente delineate nelle premesse della qui discussa ordinanza e
che qui altrimenti si danno per note e riportate.
2 – Al fine di ottenere l’annullamento del citato provvedimento, la Azienda
agricola istante ha introdotto i seguenti mezzi di censura al seguito di vari
cenni in fatto asseritamente utili per quanto di ragione:
a – violazione di legge; eccesso di potere, art. 12 l.r. n. 64 del 1981;
travisamento, perplessità e genericità; si assume che, nello specifico caso e
data la carenza di imminenti pericoli per la salute pubblica, l’adozione di una
ordinanza extra-ordinem, connotata dalle caratteristiche della contingibilità e
dell’urgenza, sarebbe del tutto illegittima e fuori luogo proprio a causa della
rilevata e rilevabile mancanza (dedotta anche dalla ASL) dell’imminenza di un
pericolo;
b – medesima violazione sotto altro profilo delle regole richiamate sub a; nel
caso si sostiene che la detta ordinanza non sarebbe altresì giustificabile in
quanto non sussistenti e non in atto circostanze imprevedibili ed eccezionali;
la stessa inoltre avrebbe inconferenti caratteri di continuità e stabilità nel
tempo quanto ai relativi effetti; sarebbero, inoltre, mancati precisi e doverosi
accertamenti di carattere tecnico con conseguente carenza di giustificazione
idonea anche sotto tale aspetto;
c – violazione di legge ed eccesso di potere; artt. 1 e 7 l. n. 241 del 1990;
art. 844 c.c.; eccesso di potere sotto ulteriori svariati profili; si sostiene,
anche per dimostrare che l’atto in questione mancherebbe di utili presupposti in
fatto come già delineati, l’altrimenti diverso fatto, riportato in atto
medesimo, dell’esistenza di circostanze partecipative di carattere oppositivo
poste in essere da comitati di cittadini; circostanze queste stesse che, se
unite all’instaurato dialogo partecipativo da parte del Comune solo con questi
ultimi, denoterebbe la già denunciata carenza dei presupposti utili di specie;
sicché, pure alla stregua di ciò, sarebbe ravvisabile una mancata comunicazione
preventiva sulle intenzioni della Amministrazione che si sono poi concretizzate
nella qui impugnata ordinanza; si deduce, inoltre, come non si possa, in alcun
modo, fare ricorso a conferimenti esterni (aspetto che sarebbe stato
evidenziabile anche in contraddittorio ma la cui carenza si è testè denunciata)
pur alla luce dell’ordinario sfruttamento del suolo di pertinenza, all’interno
di un canone di normale tollerabilità;
d – violazione di legge; eccesso di potere sotto nuovi e diversi profili; si
afferma l’inconferenza del richiamo alle linee guida regionali sulle
caratteristiche costitutive e gestionali del trattamento di compostaggio; ed
invero, nel caso, una specifica norma di settore considererebbe le dette
deizioni come rifiuto solo qualora venissero eliminate e non utilizzate (v. Reg.
CE 1774/2002); vi sarebbero, di poi, nel corpo del censurato atto, affermazioni
prive di fondamento la ove esse attribuiscono intendimenti mai manifestati dalla
ricorrente.
3 – Dando per certo l’annullamento richiesto quest’ultima prefigura un danno per
il quale espone domanda risarcitoria.
4 – Si è costituito in giudizio il Comune intimato; il quale, ex adverso
deducendo, ha concluso per la infondatezza del ricorso.
5 – In limine di trattazione la ricorrente, alla stregua delle successive
attività del Comune, prospetta una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare
il presente ricorso, pur ribadendo, in secondo luogo, l’interesse risarcitorio
al tempo già enunciato ed ora con corrispondenza di numerario per € 100.000,00
(centomila).
6 – All’U.P. del 8.VI.2011 la causa – dopo breve discussione – è stata
trattenuta in decisione.
7 – Osserva, in primo luogo, il Collegio che la qui discussa ordinanza non è
stata espunta dal mondo giuridico: né in via giustiziale né in via
amministrativa. D’altra parte la discussione intorno alla sua legittimità o meno
(ovviamente nei limiti del dedotto) soddisfa la attualità di una strumentalità
processuale che tende ad accertare l’ingiustizia del lamentato danno tramite
l’eventuale annullamento della ordinanza stessa: proprio a fronte
dell’altrimenti consistenza, anche in attuale, di una specifica domanda
risarcitoria.
8 – Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
8.1 – A tale riguardo si può riportare quanto dedotto – in via esaustiva ed
assorbente – nell’ambito della ordinanza cautelare di questa sezione n. 1262 del
23.07.2004 dalle cui conclusioni non si ha ragione di discostarsi, facendo così
le stesse proprie in questa sede di merito:
“La mancanza di pericoli immediati per la salute pubblica non consente
l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 12, comma
1, lett. a) della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64, e non giustifica l’omissione delle
garanzie procedimentali ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.”
“Il terriccio utilizzato nella coltivazione dei funghi sembra assimilabile al
compost (la stessa relazione tecnica all. 3 della ricorrente descrive la
preparazione del terreno di coltura dei funghi come procedimento di
compostaggio). L’impiego dello stallatico per finalità di compostaggio è
consentito dall’art. 5 comma 2 lett. e) del Reg. CE 3 ottobre 2002 n. 1174. Di
conseguenza è necessario che la produzione di terriccio rispetti le norme
tecniche della materia (è possibile fare riferimento per questi aspetti alla DGR
n. 7/12764 del 16 aprile 2002). Il Comune e la Provincia, secondo le rispettive
competenze, svolgono attività di controllo e possono adottare provvedimenti per
garantire la compatibilità igenico-ambientale della lavorazione. In ogni caso
eventuali misure volte a ridurre il disagio per i cittadini devono rispettare i
principi di gradualità, proporzionalità e garanzia del contraddittorio.”
9 – Quanto al danno, il Collegio altrimenti osserva che il ricorso, con annessa
istanza cautelare, è stato introdotto in limite temporis, al contempo ed invece,
l’accoglimento stesso della cautelare è stato preceduto da un decreto
presidenziale anch’esso favorevole alla ricorrente.
9.1 – Già da quanto dedotto pare ben difficoltoso altrimenti dedurre – in
assenza di un quadro probatorio ben più esaustivo sotto il profilo teleologico -
l’insistenza di un danno concreto vero e proprio. D’altro canto non è punto
provata – sotto l’aspetto soggettivo – l’insistenza di una colpa della PA alla
stregua di una sol presente consistenza, di profili di: imprudenza, negligenza,
imperizia o colpa grave nella violazione di varie norme di specie e la mancanza
di buona fede nell’adottare l’ordinanza in discorso.
10 – Sussistono – comunque - sufficienti ragioni per accollare al Comune le
spese di giustizia, quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, accoglie il ricorso in
rubrica e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Respinge, al contrario, la domanda risarcitoria.
Spese a carico del Comune per € 2.750,00 (IVA e CPA esclusi).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it