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T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 18 febbraio 2011, n. 316
RIFIUTI - Carcasse di macchine
agricole - Prescrizioni - Impermeabilizzazione del piazzale e predisposizione di
pozzetti per la raccolta delle acque - Legittimità. La prescrizione di
impermeabilizzare il piazzale ove è effettuato il deposito di carcasse di
macchine agricole e di predisporre pozzetti per la raccolta delle acque (onde
evitare che i materiali inquinanti vengano trascinati nel suolo dalle acque di
dilavamento del piazzale) è del tutto conforme agli obblighi che sono
individuati a carico di chi gestisce una attività di questo tipo (cfr. sul punto
Cass. pen., sez. III, 9848/2009, secondo cui “nella specie, è stato accertato in
punto di fatto, oltre alla carenza di autorizzazione relativamente all'area
nella quale era stato effettuato il deposito delle carcasse di auto, la
inadeguatezza, sul piano tecnico, della stessa, trattandosi di un'area sterrata
che non assicurava un'adeguata tutela dal pericolo di percolazione di sostanze
provenienti dai veicoli. Sicché non risultavano, in ogni caso, rispettate le
condizioni prescritte dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06 perché
potesse ravvisarsi l'ipotesi del deposito temporaneo non soggetto ad
autorizzazione”) Pres. Conti, Est. Russo - M.L. (avv. Malaspina) c. Comune di
Roverbella (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 18 febbraio 2011, n. 316
RIFIUTI - Accumulo di beni destinati alla rottamazione - Necessità di specifica
autorizzazione - Deposito temporaneo - Categorie omogenee - Art. 183 d.lgs. n.
152/2006 - Macchine agricole non funzionanti e materiale ferroso di vario tipo -
Qualità di rifiuti - Sussistenza - Provvedimento comunale che impone lo
smaltimento - Legittimità. E’ necessaria una autorizzazione per svolgere una
attività di “accumulo” di beni destinati alla rottamazione elencati nel catalogo
europeo dei rifiuti (CER) quali i veicoli e i pneumatici fuori uso, le batterie
e gli accumulatori, in quanto "beni" destinati allo smaltimento o al recupero
delle sostanze per i quali anche il deposito preliminare è soggetto ad
autorizzazione. L'art.183, comma primo lett. m) n. 4), del D.Lgs n.152/06,
dispone inoltre che "il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie
omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i
rifiuti pericolosi..." (Cass. pen., sez. III, 9848/2009). In assenza di
specifica autorizzazione, pertanto, le macchine agricole non funzionanti e prive
di parti meccaniche , il materiale ferroso di vario tipo, le cisterne di gasolio
vuote, le botti spargi liquame arrugginite e i pneumatici di trattore bucati o
altrimenti non utilizzabili accumulati in un’area di proprietà rientrano nella
nozione di rifiuto, a prescindere dalla asserita possibilità di riutilizzo per
l’attività di commercio di pezzi di ricambio usati di macchine agricole. Ne
deriva la legittimità del provvedimento del comune che ne impone lo smaltimento.
Pres. Conti, Est. Russo - M.L. (avv. Malaspina) c. Comune di Roverbella (n.c.) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 18 febbraio 2011, n. 316
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N. 00316/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2010, proposto da:
MAGALINI LUIGI, quale legale Rappresentante della Ditta Magalini Luigi & C. Sas,
rappresentato e difeso dall'avv. Karin Malaspina, con domicilio eletto presso
T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
COMUNE DI ROVERBELLA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza prot. n. 5839/10 reg. ord. n. 49/10 del 19/5/2010, recante
rimozione, recupero e smaltimento di rifiuti e realizzazione di piazzola
pavimentata.
Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Carmine Russo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente impugna il provvedimento del 19. 5. 2010 con cui gli è
stata ordinata la rimozione dei rifiuti presenti nell’area di pertinenza
all’attività produttiva che egli svolge, la pavimentazione del piazzale e la
canalizzazione delle acque che scorrono in esso per evitare infiltrazioni nel
suolo, la campionatura del suolo per verificare se lo stesso sia inquinato dalle
carcasse di rifiuti che vi erano stati abbandonati fino a quel momento.
L’ordinanza comunale era stata preceduta da un sopralluogo del 13. 12. 2008, in
cui era stato accertato l’utilizzo dell’area da parte del ricorrente come
deposito di macchine agricole non funzionanti, arrugginite e prive di parti
meccaniche, di materiale ferroso di vario tipo, di cisterne di gasolio vuote,
botti spargiliquame arrugginite, pneumatici di trattore bucati o altrimenti non
utilizzabili.
Il ricorrente ha sostenuto utilizzare l’area per l’esercizio di attività di
commercio di macchine agricole usate e dei pezzi di ricambio delle stesse.
A seguito del sopralluogo era stata svolta anche un’attività istruttoria
confluita anche in una conferenza di servizi del 30. 12. 2009 in cui era stato
deciso che l’aver impiantato in area agricola una attività, che il ricorrente
definisce commercio di rottami di macchine agricole, e che è simile a quella di
uno sfasciacarrozze, non era urbanisticamente ammissibile.
Il seguito del procedimento amministrativo che mirava a regolarizzare la
situazione non aveva portato ad un vero e proprio ordine espresso di cessazione
dell’attività, ma all’emanazione dell’ordinanza in questione con cui – oltre a
ricordare che l’attività in questione non era urbanisticamente compatibile con
l’area in esame - si imponeva al ricorrente la rimozione dei rifiuti
abbandonati, la pavimentazione del piazzale per evitare l’ulteriore rilascio nel
suolo di sostanze inquinanti, la campionatura del terreno per verificare la
presenza di inquinanti.
Contro questa ordinanza insorge il ricorrente. I motivi di ricorso sono i
seguenti:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone la
pavimentazione del piazzale con la creazione di pozzetti per la raccolta delle
acque, in quanto essa sarebbe fondata sull’art. 3.10.3. del regolamento di
igiene che prevede però che il terreno debba essere opportunamente sistemato ed
impermeabilizzato, se si prevedano depositi di materiale e purchè il materiale
depositato possa rilasciare sostanze inquinanti, mentre nel caso in esame non vi
sarebbero depositi sistematici, ma soltanto temporanei ed a carattere episodico,
di macchine agricole, ed inoltre che non vi sarebbero contaminazioni (è ciò che
in ricorso viene rubricato come motivo 2.1);
2. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone la creazione
di pozzetti di raccolta delle acque, in quanto l’attività svolta dal ricorrente
non rientra tra quelle per cui il regolamento regionale 4/2006 prevede tale tipo
di cautela e perché le acque meteoriche di dilavamento del piazzale non
potrebbero comunque costituire acque reflue industriali ex art. 2 d.lgs. 152/99
(è ciò che in ricorso viene rubricato come motivo 2.1.2.);
3. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone lo
smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell’area perché le macchine agricole
arrugginite ed abbandonate trovate nell’area non costituirebbero rifiuti in
quanto pertengono all’attività che svolge il ricorrente (è ciò che in ricorso
viene rubricato come motivo 2.2);
4. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui afferma che la
destinazione urbanistica dell’area E2 non consentirebbe lo svolgimento di
attività quale quella svolta dal ricorrente, in quanto - a giudizio del
ricorrente - in area agricola sarebbe comunque consentito lo svolgimento di
attività accessorie a quella agricola come quella di intermediazione nel
commercio di pezzi di ricambio svolta dal ricorrente (la difesa del ricorrente
riconosce che non c’è alcun punto del dispositivo che ordini qualcosa al
riguardo, ma precisa che anticipa tale motivo per l’ipotesi in cui sia costretta
a proporre motivi aggiunti) (anche questo motivo in ricorso viene rubricato come
motivo 2.2).
Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.
Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del
provvedimento impugnato (cui il ricorrente attribuiva la numerazione di 2.3).
Con ordinanza del 30. 9. 2010, n. 686 il Tribunale accoglieva l’istanza
cautelare, nella sola parte relativa all’ordine di pavimentazione del piazzale,
respingendo per il resto.
Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 9. 2. 2011,
all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è infondato.
II. Precisiamo preliminarmente che il provvedimento impugnato ha un triplice
contenuto precettivo in quanto ordina al ricorrente la rimozione dei rifiuti
abbandonati, la pavimentazione del piazzale per evitare l’ulteriore rilascio nel
suolo di sostanze inquinanti, la campionatura del terreno per verificare la
presenza di inquinanti.
Il ricorrente spiega motivi contro la rimozione dei rifiuti (terzo motivo) e
contro la pavimentazione del piazzale con creazione di pozzetti di raccolta
acque (primo e secondo motivo; è la statuizione che il Tribunale ha
prudenzialmente sospeso in fase cautelare).
Il quarto motivo di ricorso è invece dedicato a contestare il passaggio
motivazionale contenuto nel provvedimento impugnato secondo cui la destinazione
urbanistica dell’area E2 non consentirebbe lo svolgimento di attività di
commercio di rottami (in quanto - a suo giudizio - in area agricola sarebbe
comunque consentito lo svolgimento di attività accessorie a quella agricola come
quella di intermediazione nel commercio di pezzi di ricambio svolta dal
ricorrente).
In realtà, però la difesa del ricorrente riconosce che non c’è alcun punto del
dispositivo che ordini qualcosa al riguardo, ma precisa che anticipa tale motivo
per l’ipotesi in cui sia costretta a proporre motivi aggiunti).
Un motivo redatto in questi termini è inammissibile per difetto di lesività
(oltre che per difetto, a monte, di una attuale volontà di ricorrere, essendovi
solo il preannuncio di futuri possibili motivi aggiunti); nel dispositivo del
provvedimento impugnato, infatti, in punto di destinazione urbanistica il Comune
si limita a scrivere soltanto che “ricorda” che l’attività non è
urbanisticamente compatibile, ma non prende provvedimenti al riguardo.
Ne consegue che il quarto motivo è inammissibile, e nel decidere il ricorso si
tratterà del merito degli altri tre.
III. Nel primo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe
illegittimo nella parte in cui dispone la pavimentazione del piazzale con la
creazione di pozzetti per la raccolta delle acque, in quanto esso troverebbe la
propria fonte nell’art. 3.10.3. del regolamento di igiene, che prevede però che
il terreno debba essere opportunamente sistemato ed impermeabilizzato, solo se
si prevedano depositi di materiale e purchè il materiale depositato possa
rilasciare sostanze inquinanti, mentre nel caso in esame – a giudizio del
ricorrente - non vi sarebbero depositi sistematici, ma soltanto temporanei ed a
carattere episodico, di macchine agricole, ed inoltre che non vi sarebbero
contaminazioni.
Questo motivo è infondato già in fatto.
Il provvedimento impugnato è stato infatti preceduto da altri provvedimenti
destinati alla situazione dell’area agricola del ricorrente (area agricola in
cui il ricorrente ha impiantato una attività di commercio di pezzi di macchine
agricole dismesse ed ha accumulato sul posto le macchine agricole da cui i pezzi
vengono smontati). In particolare, dai documenti depositati emerge che all’area
in esame sono state dedicate:
- il 10. 12. 2008 la polizia locale effettuava sopralluogo il cui verbale datato
13. 12. 2008 (non presente agli atti, ma citato nei passaggi dei provvedimenti
successivi) constata quanto segue: “su tutta l’area perimetrale al capannone si
è accertata la presenza di numerose macchine agricole, parecchie delle quali
sembrano inutilizzate in quanto arrugginite e prive di parti meccaniche
essenziali per l’eventuale funzionamento” “in mezzo alle macchine risultano
depositate numerose cisterne vuote che una volta contenevano gasolio, alcune
botti spargi liquame, pneumatici inutilizzati e/o bucati di trattori, ferraglie
di vario tipo e dimensioni” “nel capannone è stata rilevata la presenza di
ferraglia arrugginita” (l’elenco è stato tratto dal doc. 1),
- successivamente veniva emessa l’ordinanza del 5. 3. 2009 in cui si disponeva
lo smaltimento dei rifiuti trovati nell’area (che all’epoca erano macchine
agricole non funzionanti, arrugginite e prive di parti meccaniche, materiale
ferroso di vario tipo, cisterne di gasolio vuote, botti spargiliquame
arrugginite, pneumatici di trattore bucati o altrimenti non utilizzabili) (doc.
2),
- seguiva un ulteriore sopralluogo del 16. 11. 2009 di cui non vi è verbale in
atti, ma che era utilizzato dalla successiva conferenza di servizi,
- nella successiva conferenza di servizi del 9. 12. 2009, in punto di rifiuti
presenti nell’area si precisa che “la situazione riscontrate nel corso del
sopralluogo, come si evince dal rapporto fotografico allegato costituente parte
integrante del presente verbale, è sostanzialmente simile a quella accertata
nell’ultimo decennio, come desunto dalla documentazione agli atti dei vari enti
coinvolti. Nello specifico la ditta utilizza l’area scoperta di proprietà,
perimetrale agli edifici esistenti (adibiti a deposito attrezzi annesso
all’attività di contoterzista, ad impianto di essiccazione cereali e fioccatura)
in minima parte pavimentata per il deposito di mezzi ed attrezzature agricoli e
parte di essi. Tale deposito si presenta con notevoli ristagni di acqua, a causa
delle recenti piogge, con vegetazione spontanea che in alcuni tratti ricopre le
attrezzature sopramenzionate; si può desumere quindi che le stesse non vengano
utilizzate da parecchio tempo. E’ stato riscontrato, inoltre, che parecchie
attrezzature risultano mancanti di elementi indispensabili per il proprio
funzionamento” “nella stessa area perimetrale sono presenti altri attrezzi
agricoli in disuso, due cabine di automezzo furgone, un’autovettura Renault
ancora targata ed apparentemente non in grado di circolare, trattori senza
ruote, e altri rimorchi agricoli e simili sempre privi di parti essenziali per
il loro funzionamento”.
Nel seguito del verbale della conferenza si dà atto che l’attività di commercio
di pezzi di macchine agricole dismesse non è urbanisticamente conforme, mentre è
ammissibile l’attività di commercio all’ingrosso di granaglie e cereali pure
svolta dal ricorrente, e si prevede che per l’attività di deposito sull’area
esterna di macchine (o parti di esse) in conto terzista si dovrà provvedere alla
pavimentazione del piazzale con creazione di pozzetti di raccolta delle acque.
Nella stessa conferenza di servizi si aggiunge che il locale che dovrebbe essere
un deposito attrezzi agricoli è in realtà una officina meccanica, e che sono
presenti in loco ancora trattori senza ruote, un’autovettura non in grado di
circolare, due cabine di furgone, rimorchi agricoli privi di parti essenziali
per il funzionamento (sempre nella stessa occasione si stabilisce che la ditta
dovrà effettuare campionature del suolo per verificare se lo stesso sia
inquinato),
- segue ancora la nota ARPA del 16. 12. 2009 con cui “viste le carcasse di
macchine agricole appoggiate direttamente sul terreno a cielo aperto e senza
impermeabilizzazione alcuna” si chiede che la ditta, dopo aver provveduto alla
rimozione dei rifiuti e la impermeabilizzazione del piazzale (cui però la ditta
non vuole procedere), effettui campionamenti del suolo.
In questo contesto - caratterizzato da numerosi provvedimenti dedicati alla
situazione dell’area, da una conoscenza approfondita della stessa da parte
dell’autorità amministrativa, da un monitoraggio che dura addirittura da dieci
anni (cfr. verbale conferenza di servizi: “la situazione riscontrate nel corso
del sopralluogo…. è sostanzialmente simile a quella accertata nell’ultimo
decennio”) - non si comprende come possa ardire il ricorrente di sostenere che
non vi sarebbero depositi sistematici di macchine agricole o rottami delle
stesse, ma soltanto depositi temporanei ed a carattere episodico (cfr. verbale
conferenza di servizi: “tale deposito si presenta con notevoli ristagni di
acqua, a causa delle recenti piogge, con vegetazione spontanea che in alcuni
tratti ricopre le attrezzature sopramenzionate; si può desumere quindi che le
stesse non vengano utilizzate da parecchio tempo”).
Né può essere apprezzata la sua deduzione circa la mancanza di inquinamenti del
suolo, posto che la previsione regolamentare non chiede che vi sia un
inquinamento in atto, ma soltanto che vi possa essere il pericolo di
contaminazioni, e la contaminazione o il pericolo della stessa risulta almeno
dal parametro del rame nel campione S1 dell’ARPA (doc. 10).
In ogni caso dai documenti depositati risulta che nell’area si è svolta negli
anni 2004 – 2005 una procedura di bonifica da cui risulta che quantomeno l’area
ha avuto necessità di interventi di bonifica.
Le deduzioni che ha proposto il ricorrente nel primo motivo di ricorso sono
pertanto completamente infondate già in fatto.
IV. Nel secondo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe
illegittimo nella parte in cui dispone la creazione di pozzetti di raccolta
delle acque, anche in quanto l’attività svolta dal ricorrente non rientra tra
quelle per cui il regolamento regionale 4/2006 prevede tale tipo di cautela e
perché le acque meteoriche di dilavamento del piazzale non potrebbero comunque
costituire acque reflue industriali ex art. 2 d.lgs. 152/99.
Il ricorrente sembra non comprendere i motivi per cui gli è stato imposto
l’obbligo di impermeabilizzazione del piazzale con la creazione di pozzetti per
la raccolta acque.
La prescrizione parte dalla conferenza di servizi del 9. 1.2 2009 in cui si
afferma che per l’attività di deposito sull’area esterna di macchine (o parti di
esse) in conto terzista si dovrà provvedere alla pavimentazione del piazzale con
creazione di pozzetti di raccolta delle acque.
Pochi giorni dopo la nota ARPA del 16. 12. 2009 riprende l’argomento aggiungendo
che “viste le carcasse di macchine agricole appoggiate direttamente sul terreno
a cielo aperto e senza impermeabilizzazione alcuna” si chiede che la ditta, dopo
aver provveduto alla rimozione dei rifiuti e la impermeabilizzazione del
piazzale, effettui campionamenti del suolo.
Il problema della pavimentazione del piazzale (con connessi pozzetti di raccolta
acque), in definitiva, nasce dalle sostanze che percolano dalle carcasse
arrugginite di macchine agricole, dalle cisterne di olio esausto, dalle botti
spargiliquami e da tutti gli altri macchinari abbandonati nell’area in esame, e
si infiltrano nel terreno.
In questo contesto la prescrizione di impermeabilizzare il piazzale serve ad
evitare infiltrazioni nel suolo, e la prescrizione aggiuntiva di predisporre
pozzetti per la raccolta delle acque serve ad evitare che i materiali inquinanti
vengano trascinati nel suolo dalle acque di dilavamento del piazzale.
La prescrizione è del tutto conforme agli obblighi che sono individuati a carico
di chi gestisce una attività di questo tipo (cfr. sul punto Cass. pen., sez. III,
9848/2009, secondo cui “nella specie, è stato accertato in punto di fatto, oltre
alla carenza di autorizzazione relativamente all'area nella quale era stato
effettuato il deposito delle carcasse di auto, la inadeguatezza, sul piano
tecnico, della stessa, trattandosi di un'area sterrata che non assicurava
un'adeguata tutela dal pericolo di percolazione di sostanze provenienti dai
veicoli. Sicché non risultavano, in ogni caso, rispettate le condizioni
prescritte dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06 perché potesse
ravvisarsi l'ipotesi del deposito temporaneo non soggetto ad autorizzazione”;
non si ritiene invece pertinente al caso di specie la pronuncia CdS, VI, 7618/09
citata dalla ricorrente, che attiene però ad un caso in cui la ditta aveva un
impianto che separava i fanghi di lavorazione dalle acque meteoriche, che qui
manca del tutto).
Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato.
V. Nel terzo motivo di ricorso si sostiene che il provvedimento sarebbe
illegittimo nella parte in cui dispone lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti
nell’area perché le macchine agricole arrugginite ed abbandonate trovate
nell’area non costituirebbero rifiuti in quanto pertengono all’attività che
svolge il ricorrente.
La difesa del ricorrente insiste in particolare sulla nozione comunitaria di
rifiuto ed evidenzia che il ricorrente non ha intenzione di disfarsi delle
carcasse arrugginite che sono state trovate sull’area di proprietà, in quanto
riutilizzati pezzi per l’attività di commercio di pezzi di ricambio usati di
macchine agricole.
Il ricorrente travisa la nozione comunitaria di rifiuto nel sostenere che non
costituiscano rifiuti le macchine agricole non funzionanti, arrugginite e prive
di parti meccaniche, il materiale ferroso di vario tipo, le cisterne di gasolio
vuote, le botti spargiliquame arrugginite, i pneumatici di trattore bucati o
altrimenti non utilizzabili che accumula nell’area di proprietà.
Come evidenziato da Cass. pen., sez. III, 9848/2009 è necessaria una
autorizzazione per svolgere una attività di “accumulo di "beni destinati alla
rottamazione" elencati nel catalogo europeo dei rifiuti (CER) quali i veicoli e
i pneumatici fuori uso, le batterie e gli accumulatori, in quanto "beni"
destinati allo smaltimento o al recupero delle sostanze per i quali anche il
deposito preliminare è soggetto ad autorizzazione.". Inoltre l'art.183, comma
primo lett. m) n. 4), del D.Lgs n.152/06, che riproduce il disposto di cui
all'art 6, comma primo lett. m) n. 4) del D.Lgs n.152/97, dispone che "il
deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e
nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi...".
Si tratta pertanto di rifiuti, il cui trattamento deve essere autorizzato
secondo le regole della normativa sui rifiuti, che il ricorrente non si è
preoccupato di seguire. Il provvedimento del Comune che ne impone lo smaltimento
è, pertanto, correttamente imposto.
VI. Nel giudizio si è costituita la sola parte ricorrente, a cui carico, in
ragione della soccombenza, restano le spese di lite sofferte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto:
RESPINGE il ricorso.
NULLA sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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