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T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 21 marzo 2011, n. 450
DIRITTO URBANISTICO - Fascia di
rispetto autostradale - Vincolo di inedifcabilità assoluto - D.M. 1 aprile 1968
n. 1404. Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri,
prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è
assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a
tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate
nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo
caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal
concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri,
depositare materiali e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad
interventi in loco sulla rete autostradale. (Tar Toscana, sez. II, sentenza 25
giugno 2007, n. 934; Tar Liguria, I, 5. 7. 2010, n. 5565; Cass. civ., II, 3. 11.
2010, n. 22422). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - B.C. s.r.l. (avv. Ballerini) c.
A. s.p.a. (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 21 marzo 2011, n.
450
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N. 00450/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2009, proposto da:
BENACO COSTRUZIONI Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mauro Ballerini in Brescia, v.le
Stazione, 37;
contro
ANAS Spa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata
per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giuseppe
Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elena Pagani in
Brescia, via Gramsci, 30;
nei confronti di
COMUNE DI CAPRIOLO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 2689/UE del 10/6/2009, mediante il quale la Direzione
Autostrade per l'Italia S.p.A. di Milano, comunicava alla ricorrente, che i
lavori di ampliamento strada e realizzazione parcheggi in fregio all'autostrada
non possono essere autorizzati.
Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Carmine Russo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente impugna il provvedimento del 10. 6. 2009 con cui la
Autostrade per l’Italia negava il rilascio di autorizzazione in deroga per
realizzare nella fascia di rispetto autostradale una strada ed un parcheggio
(opere facenti parte di un piano di lottizzazione che stava attuando la società
ricorrente).
Si sarebbe trattato in particolare di spostare la recinzione che delimitava
l’autostrada, che è posta ad 8.50 m. di distanza dal punto più esterno della
carreggiata, e di portarla a 3.30 m. dalla stessa.
L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata sostenendo che la deroga
avrebbe potuto essere una possibile causa di pericolosità per la circolazione.
Nell’unico motivo di ricorso si sostiene che il provvedimento sarebbe
illegittimo per errata o falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. 495/92, in
quanto un’opera edilizia costituita da una strada ed un parcheggio, non creando
volumi e non costituendo sopraelevazione del terreno piano, non potrebbe essere
vietata. Si deduce inoltre il difetto di motivazione, in quanto il pericolo per
la circolazione sarebbe meramente apodittico.
Si costituivano in giudizio l’Avvocatura dello Stato (per l’ANAS) e Autostrade
per l’Italia, che deducevano l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 9. 3. 2011, all’esito
della quale veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è infondato.
La tesi del ricorrente è che un’opera che non sporge dal suolo non incide sulla
fascia di rispetto. Questa tesi non è però seguita dalla giurisprudenza
amministrativa prevalente.
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, precisato che “nell’ambito della
fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n.
1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25
settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche
concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il
divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di
assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada -
all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità
varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco
sulla rete autostradale. 2. Il divieto di edificazione nell’ambito della fascia
di rispetto autostradale è assoluto e la sua violazione impedisce il
conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di condono
edilizio” (Tar Toscana, sez. II, sentenza 25 giugno 2007, n. 934; ma v. nello
steso senso anche Tar Liguria, I, 5. 7. 2010, n. 5565: Il divieto di costruire
ad una certa distanza dalla sede autostradale non deve essere inteso
restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di
ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro
prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed
alla sua incolumità delle persone, ma è connesso alla più ampia esigenza di
assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal
concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il
deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli
limitativi connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste
dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino
il livello della sede stradale).
Nello stesso senso si è espressa anche, per quanto di competenza, la
giurisprudenza civile che ha affermato che “in tema di distacchi delle
costruzioni dalla sede autostradale, il divieto di costruire a una certa
distanza, imposto dall'art. 9 l. n. 729/1961 e dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile
1968, non può essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo
di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e
suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio
alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, in quanto è
correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto
utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori,
per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione
di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni.
Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di
costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto
stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera
realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per
la circolazione stradale” (Cass. civ., II, 3. 11. 2010, n. 22422).
La stessa tesi espressa nella seconda parte del motivo di ricorso, secondo cui
sarebbe meramente presunto il pericolo per la circolazione che deriverebbe
dall’autorizzare la deroga non è condivisibile, perchè il semplice avvicinamento
della recinzione dell’autostrada (che adesso è a 8.50 dalla carreggiata e che
dovrebbe essere portato a m. 3.30 per effetto della deroga richiesta) crea
secondo regole di esperienza una condizione di pericolosità (o comunque di
maggiore pericolosità rispetto all’esistente), posto che rende più probabile
l’ingresso sulla carreggiata stradale di corpi estranei provenienti dall’esterno
o, in caso di incidente che non sia contenuto dalla barriera stradale, il
contatto tra autovetture che circolano in autostrada e vetture che circolano
sulla strada che gli verrebbe costruita a 3.30 di distanza.
Ne consegue che gli argomenti proposti devono essere respinti.
II. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto:
RESPINGE il ricorso.
CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore delle controparti costituite delle
spese di lite, che determina in euro 3.000, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute (per
ciascuna di esse) .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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