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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 21 marzo 2011, n. 450
 

DIRITTO URBANISTICO - Fascia di rispetto autostradale - Vincolo di inedifcabilità assoluto - D.M. 1 aprile 1968 n. 1404. Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale. (Tar Toscana, sez. II, sentenza 25 giugno 2007, n. 934; Tar Liguria, I, 5. 7. 2010, n. 5565; Cass. civ., II, 3. 11. 2010, n. 22422). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - B.C. s.r.l. (avv. Ballerini) c. A. s.p.a. (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 21 marzo 2011, n. 450
 

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N. 00450/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 911 del 2009, proposto da:
BENACO COSTRUZIONI Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;


contro


ANAS Spa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Giuseppe Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elena Pagani in Brescia, via Gramsci, 30;

nei confronti di

COMUNE DI CAPRIOLO, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 2689/UE del 10/6/2009, mediante il quale la Direzione Autostrade per l'Italia S.p.A. di Milano, comunicava alla ricorrente, che i lavori di ampliamento strada e realizzazione parcheggi in fregio all'autostrada non possono essere autorizzati.


Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La società ricorrente impugna il provvedimento del 10. 6. 2009 con cui la Autostrade per l’Italia negava il rilascio di autorizzazione in deroga per realizzare nella fascia di rispetto autostradale una strada ed un parcheggio (opere facenti parte di un piano di lottizzazione che stava attuando la società ricorrente).

Si sarebbe trattato in particolare di spostare la recinzione che delimitava l’autostrada, che è posta ad 8.50 m. di distanza dal punto più esterno della carreggiata, e di portarla a 3.30 m. dalla stessa.

L’amministrazione aveva motivato la decisione impugnata sostenendo che la deroga avrebbe potuto essere una possibile causa di pericolosità per la circolazione.


Nell’unico motivo di ricorso si sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per errata o falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. 495/92, in quanto un’opera edilizia costituita da una strada ed un parcheggio, non creando volumi e non costituendo sopraelevazione del terreno piano, non potrebbe essere vietata. Si deduce inoltre il difetto di motivazione, in quanto il pericolo per la circolazione sarebbe meramente apodittico.


Si costituivano in giudizio l’Avvocatura dello Stato (per l’ANAS) e Autostrade per l’Italia, che deducevano l’infondatezza dei motivi di ricorso.


Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 9. 3. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.


DIRITTO


I. Il ricorso è infondato.


La tesi del ricorrente è che un’opera che non sporge dal suolo non incide sulla fascia di rispetto. Questa tesi non è però seguita dalla giurisprudenza amministrativa prevalente.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, precisato che “nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale. 2. Il divieto di edificazione nell’ambito della fascia di rispetto autostradale è assoluto e la sua violazione impedisce il conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di condono edilizio” (Tar Toscana, sez. II, sentenza 25 giugno 2007, n. 934; ma v. nello steso senso anche Tar Liguria, I, 5. 7. 2010, n. 5565: Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale non deve essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla sua incolumità delle persone, ma è connesso alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale).

Nello stesso senso si è espressa anche, per quanto di competenza, la giurisprudenza civile che ha affermato che “in tema di distacchi delle costruzioni dalla sede autostradale, il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dall'art. 9 l. n. 729/1961 e dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale” (Cass. civ., II, 3. 11. 2010, n. 22422).



La stessa tesi espressa nella seconda parte del motivo di ricorso, secondo cui sarebbe meramente presunto il pericolo per la circolazione che deriverebbe dall’autorizzare la deroga non è condivisibile, perchè il semplice avvicinamento della recinzione dell’autostrada (che adesso è a 8.50 dalla carreggiata e che dovrebbe essere portato a m. 3.30 per effetto della deroga richiesta) crea secondo regole di esperienza una condizione di pericolosità (o comunque di maggiore pericolosità rispetto all’esistente), posto che rende più probabile l’ingresso sulla carreggiata stradale di corpi estranei provenienti dall’esterno o, in caso di incidente che non sia contenuto dalla barriera stradale, il contatto tra autovetture che circolano in autostrada e vetture che circolano sulla strada che gli verrebbe costruita a 3.30 di distanza.


Ne consegue che gli argomenti proposti devono essere respinti.


II. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese di lite, che determina in euro 3.000, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute (per ciascuna di esse) .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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