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T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29 marzo 2011, n. 487
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ARPA -
Nota emanata all’esito di un sopralluogo - Giudizio sull’esito del sopralluogo -
Natura di parere - Esercizio della funzione consultiva propria dell’ARPA -
Impugnazione - Inammissibilità. La nota emanata dall’ARPA all’esito di un
sopralluogo, con la quale l’ente comunica le proprie valutazioni al riguardo,
contenendo un giudizio sull’esito (ritenuta sussistenza di irregolarità) ma
omettendo qualsiasi prescrizione sulle azioni concrete da intraprendere in
conseguenza costituisce non già esercizio di funzioni di amministrazione attiva
eccedenti la competenza dell’ARPA, quanto esercizio della funzione consultiva di
essa propria, a fronte del quale gli organi competenti, la Provincia e il Comune
sollecitati, potranno, secondo i principi, conformarsi all’orientamento espresso
o motivatamente discostarsene. Ne deriva che la nota in questione costituisce in
sostanza un parere, che come tale non riveste carattere provvedimentale, e
quindi non può di regola essere impugnato, perché privo di autonoma attitudine
lesiva. Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - Provincia di Mantova (avv.
Persegati Ruggerini) c. Arpa Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Lombardia (avv. Santamaria) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29 marzo
2011, n. 487
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N. 00487/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2009, proposto da:
Provincia di Mantova, rappresentata e difesa dall'avv. Eloisa Persegati
Ruggerini, con domicilio eletto presso Francesco Noschese in Brescia, via
Cadorna, 7;
contro
Arpa Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia,
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso
Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16; Arpa Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Lombardia- Dipartimento di Mantova;
nei confronti di
Comune di Quingentole, Siem Spa;
per l’annullamento
della nota 7 agosto 2009 prot. n°106154 dell’ARPA Lombardia, avente ad oggetto
“trasmissione delle analisi chimiche relative ai campioni di compost prelevato
in data 29 giugno 2009 presso l’azienda agricola ‘Fienili Nuovi di Aguzzi
Stefano e c. s.s.’ in Comune di Quingentole”;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, in particolare della nota
14 agosto 2009 prot. n°109881 dell’ARPA di Mantova;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arpa Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Francesco
Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Come è notorio, il “compost” è il materiale che si ottiene dalla decomposizione
da parte di microrganismi naturali di un misto di materie organiche, costituite
genericamente da rifiuti quali i residui della potatura o del giardinaggio, gli
scarti di cucina, il letame e il liquame; tale materiale, a date condizioni
tecniche e nel rispetto della vigente normativa, può essere utilizzato come
fertilizzante nell’agricoltura, e consente così il riciclaggio dei rifiuti di
partenza, per i quali si evita lo smaltimento in discarica.
La comunicazione dell’ARPA Lombardia meglio indicata in epigrafe, datata 6
agosto 2009, indirizzata al Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, al
responsabile del servizio rifiuti della Provincia, che l’ha ricevuta il 14
agosto successivo, al Comune di Quingentole, all’azienda agricola “Aguzzi” e
alla SIEM S.p.a., rende noto che alcuni campioni del suddetto “compost”,
prelevati appunto presso l’azienda “Aguzzi” nel corso di un sopralluogo avvenuto
il 29 giugno 2009, “non rispettano i limiti imposti dall’allegato n°2 del d.l.
[testuale] 217/06 che rappresenta la legge di riferimento per la produzione e la
commercializzazione del compost, anche a seguito dell’emanazione del decreto
correttivo del d.l. [testuale] 152/06… Per quanto sopra si invitano Provincia e
Comune ad assumere i rispettivi atti di competenza.” La comunicazione stessa
porta poi come allegati il verbale di sopralluogo, e i risultati delle analisi
(doc. 7 ricorrente, copia di essa).
Avverso tale nota, propone in questa sede impugnazione la Provincia di Mantova,
la quale premette di ritenersi a ciò legittimata in quanto ente preposto, ai
sensi dell’art. 19 del d. lgs. 18 agosto 2000 n°267, alla corretta gestione dei
rifiuti, e articola in proposito cinque censure, corrispondenti secondo logica
ai seguenti tre motivi:
- con il primo di essi, corrispondente alla prima censura a p. 8 dell’atto,
deduce nullità della nota impugnata, qualificata come provvedimento, per carenza
assoluta di potere. In proposito, la Provincia premette in fatto che il compost
prelevato nel corso del sopralluogo di cui sopra proviene, come è incontestato,
da un impianto di produzione gestito dalla SIEM S.p.a., impianto autorizzato in
base a due propri provvedimenti, l’autorizzazione 9 gennaio 2006 n°26 e quella
di pari data n°28, che lo abilitano fra l’altro a produrre un tipo particolare
di compost, detto “compost da rifiuti” e definito nei termini di cui appresso.
La Provincia afferma infatti che, in base alle norme applicabili ratione
temporis alla presente fattispecie, sarebbero stati previsti dall’ordinamento
due tipi distinti di compost. Il primo sarebbe stato quello di cui all’art. 183
comma 1 lettera t) del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152 nel testo introdotto dal d.
lgs. 16 gennaio 2008 n°4, ovvero il “compost da rifiuti” definito come “prodotto
ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani”,
presupponendo quindi che gli stessi rifiuti non siano stati sottoposti a
raccolta differenziata. Il secondo tipo sarebbe stato invece quello previsto
dalla stessa versione dell’art. 183 alla lettera u), ovvero il “compost di
qualità” definito come “prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici
raccolti separatamente”, che quindi postula la raccolta differenziata. La
Provincia afferma quindi che per il compost da rifiuti sarebbero state ancora
valide le specifiche tecniche meno rigorose di cui alla deliberazione di
comitato interministeriale 27 luglio 1984, rimasta in vigore in forza dell’ultrattività
disposta prima dall’art. 57 primo comma del d. lgs. 5 febbraio 1997 n°22 e poi
dall’art. 265 comma 1 del d. lgs. 152/2006, e che tale compost da rifiuti
sarebbe stato il materiale legittimamente prodotto dalla SIEM in base alle
predette autorizzazioni e altrettanto legittimamente usato nel campo oggetto di
sopralluogo. Afferma invece che le più rigorose specifiche tecniche previste dal
d. lgs. 29 aprile 2006 n°217 invocato dall’ARPA si sarebbero applicate solo al
compost di qualità. Tutto ciò premesso, afferma che l’ARPA, in ragione delle sue
competenze asseritamente solo consultive a termini della l.r. Lombardia 14
agosto 1999 n°16 che l’ha istituita, non avrebbe potuto in alcun modo emanare
provvedimenti del tipo di quello impugnato;
- con il secondo motivo di ricorso, corrispondente alla seconda censura a p. 10
dell’atto, ribadito l’ordine di idee di cui sopra, ha poi dedotto in subordine
incompetenza, che si dovrebbe ritenere anche se si volesse riconoscere all’ARPA
un qualche potere in materia. Non spetterebbe infatti all’ARPA stessa mettere in
discussione, così come a dire della Provincia farebbe la nota impugnata, la
validità delle autorizzazioni come quelle rilasciate alla SIEM, sostenendo che
esse consentirebbero di realizzare un prodotto in realtà fuori norma;
- con il terzo motivo, corrispondente alle residue censure, deduce propriamente
violazione dell’art. 183 d. lgs. 152/2006, nel testo allora vigente, dato che la
produzione e l’impiego di compost da rifiuti sarebbero consentiti nei termini
illustrati, e appunto compost da rifiuti sarebbe il materiale oggetto di
rilievo.
Con memoria 3 febbraio 2011, la Provincia ha ribadito le proprie tesi.
Resiste al ricorso l’ARPA Lombardia, con atto 15 aprile 2010 e memoria 5
febbraio 2011; eccepisce in via preliminare la inammissibilità del ricorso per
difetto di interesse, in quanto impugnato sarebbe un atto istruttorio privo di
carattere lesivo; nel merito, sostiene in sintesi che il compost da rifiuti
sarebbe concetto non previsto dall’ordinamento, che prevedrebbe solo il compost
di qualità, in base al nuovo testo dell’art. 183 d. lgs. 152/2006 lettera ee),
come introdotto dal d. lgs. 3 dicembre 2010 n°205, con deduzioni già anticipate
nella ulteriore nota pure citata in epigrafe (doc. 8 ricorrente, copia di essa).
Ha replicato la Provincia, con memoria 16 febbraio 2011, sostenendo in
particolare che ciò potrebbe valere per la normativa attualmente vigente, non
già per quella vigente e applicabile al momento in cui fu formata la nota per
cui è causa.
Con memoria 14 febbraio 2011, l’ARPAV ha pure ribadito la propria tesi.
La Sezione all’udienza del giorno 9 marzo 2011 tratteneva il ricorso in
decisione.
DIRITTO
1. Va in primo luogo affermata la sussistenza della legittimazione a ricorrere
della Provincia di Mantova, dato che, come correttamente sottolinea anche il
difensore della stessa, la Provincia nel nostro ordinamento ai sensi dell’art.
19 comma 1 lettera g) del T.U. 18 agosto 2000 n°267 è ente istituzionalmente
preposto, fra l’altro, alla “organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale”. Non può quindi essere messa in dubbio la sua astratta
legittimazione a impugnare nella presente sede giurisdizionale atti prospettati
come provvedimenti tali da incidere su tale competenza, fermo che, naturalmente,
dovrà caso per caso essere verificato se tale prospettazione sia corretta.
2. Nel caso di specie, la Provincia di Mantova assume appunto che la nota dell’ARPAV
7 agosto 2009 meglio indicata in epigrafe costituisca un provvedimento atto a
incidere negativamente su due proprie autorizzazioni, rilasciate alla SIEM,
ovvero ad un’impresa la quale esercita, come deve ritenersi localmente notorio,
proprio attività di smaltimento rifiuti a livello provinciale: tanto basta,
salva e impregiudicata ogni altra questione, a radicarne la legittimazione ad
impugnare.
3. Il ricorso peraltro va dichiarato inammissibile, e quindi va accolta la
relativa eccezione preliminare dedotta dall’ARPAV, in quanto come subito si
vedrà la nota suddetta costituisce in sostanza un parere, che come tale non
riveste carattere provvedimentale, e quindi non può di regola essere impugnato,
perché privo di autonoma attitudine lesiva, al di fuori del caso particolare,
qui non ricorrente, in cui si tratti di un parere negativo che preclude
l’ulteriore corso di un procedimento: sul principio, si veda per tutte C.d.S.
sez. VI 7 luglio 2003 n°4034.
4. Come è noto, le ARPAV sono enti istituiti a livello nazionale dall’art. 03
del d.l. 4 dicembre 1993 n°496 convertito con modificazioni dalla l. 24 gennaio
1994 n°61: secondo la norma citata, le Regioni, per svolgere le attività
tecniche e scientifiche di protezione dell’ambiente di loro interesse erano
tenute, con propria legge da emanare entro un breve termine, a istituire
“Agenzie regionali” cui attribuire “le funzioni, il personale, i beni mobili e
immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presìdi multizonali di
prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei
servizi delle unità sanitarie locali” adibiti alle attività predette; sempre la
norma precisava che “le Agenzie regionali… hanno autonomia tecnico-giuridica,
amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della
giunta…”.
5. La Regione Lombardia si è adeguata tempestivamente a tale disposto, e con
propria legge 14 agosto 1999 n°16 ha istituito la propria ARPAV, cui ha
attribuito in generale, ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3, il compito di svolgere
“attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e Comunità
montane ed altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro
attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale” nonché “supporto
tecnico-scientifico alle ASL per l'espletamento delle attività connesse alle
funzioni di prevenzione collettiva, proprie del Servizio sanitario regionale”.
6. Tali attività sono descritte in dettaglio nei successivi articoli della l.
16/1999, ma si possono comunque descrivere in modo sintetico come proprie
dell’amministrazione consultiva ampiamente intesa: l’ARPAV ha il compito di
eseguire ispezioni e controlli, acquisire dati e notizie, formulare alle
competenti autorità proposte e pareri e svolgere attività di informazione dei
cittadini; non ha invece funzioni di amministrazione attiva, ovvero, come si
ricava in particolare dalla lettura dell’art. 10 della legge citata, non ha
compiti di applicazione anche coattiva delle norme in materia ambientale agli
amministrati. Detto in termini semplici, ove accerti a esempio una violazione l’ARPAV
deve informarne le attività competenti a sanzionarla, ma non può emanare essa
stessa la sanzione, né tantomeno mandarla praticamente ad effetto.
7. Tutto ciò posto, la nota 7 agosto 2009 descritta in premesse si qualifica in
modo univoco come espressione delle competenze consultive appena descritte.
Anzitutto, occorre notare che la stessa è stata emanata all’esito di un
sopralluogo, quindi di un atto che tipicamente costituisce esercizio delle
competenze proprie dell’ARPAV (art. 10 comma 1 lettera a) della l.r. 16/1999): è
del tutto normale che in tal caso l’ente che il sopralluogo ha eseguito
comunichi le proprie valutazioni al riguardo.
8. La nota comprende poi fra i propri destinatari, come si è detto in premesse,
il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il responsabile del servizio
rifiuti della Provincia, il Comune di Quingentole, nel quale si trova l’azienda
controllata, l’azienda in parola e la SIEM S.p.a., ovvero la produttrice del
compost ritenuto irregolare (doc. 7 ricorrente, cit.). Di tutti i soggetti
citati, solo l’azienda, e al limite la SIEM, potrebbero essere destinatari di
provvedimenti di sanzione, mentre gli altri indicati sono proprio quelli
istituzionalmente preposti ad emanarli.
9. La nota stessa poi contiene un giudizio sugli esiti del sopralluogo, come si
è detto l’opinione della sussistenza di irregolarità, ma omette qualsiasi
prescrizione sulle azioni concrete da intraprendere di conseguenza, limitandosi
(v. sempre doc. 7 ricorrente, cit.) a un sollecito a Provincia e Comune ad
adottare i provvedimenti di rispettiva competenza. In tal senso, di un’invasione
delle sfere riservate a tali enti non è assolutamente possibile parlare.
10. Si deve quindi concludere che la nota 7 agosto 2009 costituisce non già
esercizio di funzioni di amministrazione attiva eccedenti la competenza dell’ARPAV,
quanto esercizio della funzione consultiva di essa propria, a fronte del quale
gli organi competenti, la Provincia e il Comune sollecitati, potranno, secondo i
principi, conformarsi all’orientamento espresso o motivatamente discostarsene.
Nella presente sede, ci si deve limitare a ribadire quanto detto sopra, ovvero
che non sussiste alcun atto impugnabile.
11. Identica conclusione si impone, con evidenza ancora maggiore, per la nota 14
agosto 2009, che la Provincia impugna come atto consequenziale. Si tratta di una
missiva del Responsabile di unità operativa dell’ARPAV preposto a seguire la
pratica, il quale, nel tono di cordialità ufficiale proprio delle comunicazioni
fra enti, scrive al Responsabile del servizio rifiuti provinciale, e per
conoscenza agli altri soggetti della p.a. dotati di competenze relative
all’oggetto, per ribadire la posizione del proprio ufficio; trattandosi oltre a
quanto detto di comunicazione del tutto interna alla p.a. , il suo carattere
provvedimentale risulta anche qui escluso (doc. 9 ricorrente, copia di essa).
12. La natura di contenzioso fra amministrazioni della presente causa è giusto
motivo per compensare le spese, rimanendo come per legge il contributo unificato
a carico della ricorrente che lo ha anticipato, dato che la sua domanda non è
stata accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara
inammissibile. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio, ponendo
il contributo unificato a carico definitivo della ricorrente che lo ha
anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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