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T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 549
SICUREZZA SUL LAVORO - AMIANTO -
Prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei lavori di demolizione o rimozione
- Potere dell’ASL - Attribuzione - d.lgs. n. 106/2009, art. 118, c. 1, lett. c)
- Art. 256 d.lgs. n. 81/2008. Il potere di impartire prescrizioni vincolanti
sullo svolgimento dei lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, è stato
attribuito all’ASL solo con l’art. 118 comma 1 lettera c) del d. lgs. 3 agosto
2009 n°106, in vigore dal 20 agosto successivo, che ha aggiunto un capoverso in
tal senso al citato art. 256 d. lgs. 81/2008. Pres. Petruzzelli, Est.Gambato
Spisani - C.T. s.r.l. (avv.ti Ferrajoli e Ambrosini) c. Provincia di Bergamo
(avv.ti Vavassori e Pasinelli ) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 13 aprile
2011, n. 549
RIFIUTI - Deposito temporaneo - Trasporto in luogo diverso da quello di
produzione - Divieto - Art. 183, c. 1, lett. bb) d.lgs. n. 152/2006. Ai
sensi dell’art. 183 comma 1 lettera bb) del d. lgs. 152/2006, in materia di
deposito temporaneo, non è contemplato né consentito il movimento dei rifiuti in
luogo diverso da quello di produzione. Pres. Petruzzelli, Est.Gambato Spisani -
C.T. s.r.l. (avv.ti Ferrajoli e Ambrosini) c. Provincia di Bergamo (avv.ti
Vavassori e Pasinelli ) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 13 aprile
2011, n. 549
RIFIUTI - Art. 183, c. 1, lett. aa), d.lgs. n. 152/2006 - Deposito effettuato
in luogo estraneo a quello di produzione - Stoccaggio. Ai sensi dell’art.
183 comma 1 lettera aa) del d. lgs. 152/2006, lo stoccaggio comprende fra
l’altro “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del
presente decreto”; esaminando poi l’allegato richiamato, si ricava che è appunto
stoccaggio il deposito preliminare ad una operazione di smaltimento,e che dal
concetto di stoccaggio è escluso il deposito temporaneo dei rifiuti “nel luogo
in cui sono prodotti”. Ne deriva che non può considerarsi deposito temporaneo
(nella specie, di lastre di amianto) il deposito effettuato in luogo estraneo a
quello di produzione dei rifiuti: trattandosi di fase prodromica allo
smaltimento, esso va invece correttamente qualificato come stoccaggio. Pres.
Petruzzelli, Est.Gambato Spisani - C.T. s.r.l. (avv.ti Ferrajoli e Ambrosini) c.
Provincia di Bergamo (avv.ti Vavassori e Pasinelli ) - TAR LOMBARDIA,
Brescia, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 549
SALUTE - Prescrizioni normative poste a tutela della salute - Verifica del
pregiudizio in concreto - Necessità - Esclusione. Le prescrizioni normative
poste in generale a tutela della salute vanno rispettate di per sé, senza che si
debba verificare se una condotta ad essa contraria sia o no in concreto
pregiudizievole (C.d.S. sez. V 14 settembre 2010 n° 6671). Pres. Petruzzelli,
Est.Gambato Spisani - C.T. s.r.l. (avv.ti Ferrajoli e Ambrosini) c. Provincia di
Bergamo (avv.ti Vavassori e Pasinelli ) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 13
aprile 2011, n. 549
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N. 00549/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2009, proposto da:
Soc. Coperture Taramelli Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Ferrajoli,
Laura Ambrosini, con domicilio eletto presso Laura C/O Stud. Ferrajoli Ambrosini
in Brescia, via Solferino, 28/B;
contro
Provincia di Bergamo, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Vavassori,
Bortolo Luigi Pasinelli, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in
Brescia, via Romanino,16;
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento 12 ottobre 2009 prot. n°106906/09-11/ID, con il quale il
Dirigente del servizio rifiuti della Provincia di Bergamo ha diffidato la
Coperture Taramelli S.r.l. dall’effettuare attività di trasporto rifiuti in
assenza dell’apposito formulario nonché attività di stoccaggio degli stessi in
assenza di autorizzazione, il tutto con riferimento agli accertamenti compiuti
in data 11 luglio 2009 dal Corpo di Polizia Provinciale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Francesco
Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Coperture Taramelli S.r.l., impresa attiva nel settore delle costruzioni, ha
eseguito in base ad un contratto di subappalto con altra ditta, estranea al
presente giudizio, un intervento di rifacimento della copertura in cemento
amianto, cd. eternit, di un capannone sito in Scanzorosciate, alla via Collina
Alta, numeri 24/28, e a tal fine ha chiesto ed ottenuto il necessario parere
favorevole al proprio piano di lavoro, parere rilasciato dall’ASL competente con
il “suggerimento” di adottare una serie di “tutele”, fra cui, per quanto qui
interessa, quella di “effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti”, ovvero in
particolare della vecchia copertura, “in area delimitata e riparata, lontana da
vie di transito di mezzi” (doc. 5 ricorrente, copia parere, ove le
caratteristiche del lavoro da svolgere; i dati sulla ricorrente sono non
controversi in causa).
Nell’eseguire l’intervento suddetto, la Taramelli ha recuperato le vecchie
coperture, costituite da lastre in cemento amianto, le ha immagazzinate in
appositi contenitori ed ha depositato gli stessi dapprima in prossimità del
cantiere, poi, asseritamente per proteggerli dalle intemperie, all’interno del
proprio capannone in via Buonarroti 21 a Seriate, per infine smaltirli per mezzo
di una ditta specializzata (doc. 16 ricorrente, copia documento relativo).
A seguito di un sopralluogo eseguito dalla Polizia provinciale all’interno di
detto capannone in Seriate, la Provincia, con l’atto meglio indicato in
epigrafe, ha peraltro ritenuto di contestare alla Taramelli di avere eseguito un
trasporto delle suddette lastre, costituenti rifiuto pericoloso, senza il
necessario formulario e di averle stoccate senza la pure necessaria
autorizzazione; l’ha pertanto diffidata a non più eseguire siffatte operazioni
(doc. A ricorrente, copia diffida).
Avverso tale diffida, la Taramelli propone in questa sede impugnazione, con
ricorso articolato in tre censure, riconducibili ad un unico motivo di
violazione degli artt. 193 e 256 del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152, nel senso che
lo spostamento delle lastre di eternit rimosse dal cantiere e il loro
immagazzinamento in Seriate non costituirebbero trasporto né stoccaggio, e
quindi non necessiterebbero di autorizzazione o formulario, perché necessitati
dall’intento di ottemperare a quanto asseritamente prescritto dall’ASL.
Resiste la Provincia di Bergamo, con atto 11 gennaio 2010 e memoria 10 febbraio
2011, nei quali chiede la reiezione del ricorso; ricordata la particolare
pericolosità delle fibre di amianto, puntualizza che nessuna norma applicabile
alla fattispecie autorizzava la ricorrente ad eseguire le operazioni
contestatele.
La Sezione, respinta l’istanza cautelare con ordinanza 15 gennaio 2010 n°46,
all’udienza del giorno 23 marzo 2011 tratteneva il ricorso in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, nell’unico motivo dedotto, è infondato e va respinto, per le ragioni
di seguito precisate.
1. Vanno anzitutto esattamente ricostruiti i fatti di causa. Come si è accennato
in premesse, la Taramelli, prima di avviare i lavori di rimozione delle
coperture di amianto di cui si è detto ha correttamente trasmesso all’ASL
competente, e per essa al Dipartimento di prevenzione, il piano di lavoro
previsto dall’art. 256 del d. lgs. 2008 n°81 (doc. 4 ricorrente, copia di esso,
con timbro di ricevuta). A fronte del piano in parola, ha poi ricevuto dall’ASL
un “parere favorevole alle procedure adottate dallo stesso”, che letteralmente
recita: “nel rispetto delle vigenti norme di buona tecnica e per garantire la
tutela dei lavoratori si suggerisce di adottare comunque le seguenti tutele… 12)
di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti in area delimitata e riparata,
lontana da vie di transito di mezzi….” (doc. 5 ricorrente, cit., prima e seconda
pagina).
2. Che poi i “rifiuti” di che trattasi fossero costituiti principalmente dalle
lastre di cemento amianto della copertura oggetto di rifacimento, lo si
comprende agevolmente, oltre che in base alla comune logica, anche in forza
dell’art. 184 commi 4 e 5 in relazione all’allegato D della parte quarta del d.
lgs. 3 aprile 2006 n°152, che al punto 06.13.04 annovera appunto fra i rifiuti
pericolosi quelli provenienti dalla “lavorazione dell’amianto”.
3. Ciò posto, il citato parere dell’ASL non è in alcun modo interpretabile come
ordine di trattare le lastre in parola in un certo modo, né tantomeno come
autorizzazione in tal senso: lo si desume anzitutto dal suo contenuto letterale
sopra riportato, dato che un suggerimento secondo comune logica non impone né
consente alcunché, ma anche da un dato normativo, richiamato anche dalla difesa
della Provincia (v. memoria 10 febbraio 2011 p. 11 § c): alla data di emissione
del parere stesso, ovvero al 7 maggio 2009 (doc. 4 ricorrente, cit.), l’ASL non
aveva alcun potere di impartire prescrizioni vincolanti sullo svolgimento dei
lavori in questione, potere attribuitole solo con l’art. 118 comma 1 lettera c)
del d. lgs. 3 agosto 2009 n°106, in vigore dal 20 agosto successivo, che ha
aggiunto un capoverso in tal senso al citato art. 256 d. lgs. 81/2008. Va quindi
escluso che la Taramelli, nel gestire i rifiuti di amianto per cui è causa, sia
stata in alcun modo costretta o facoltizzata dall’autorità sanitaria ad agire in
un dato modo invece che in un altro.
4. Anche volendo ipotizzare il contrario, peraltro, tale conclusione non
muterebbe. Il citato parere dell’ASL si riferisce infatti al “deposito
temporaneo” dei rifiuti in questione, concetto definito, ai sensi dell’art. 183
comma 1 lettera bb) del citato d. lgs. 152/2006, come “il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono
prodotti”. Ogni attività di deposito temporaneo, quindi in mancanza di espresse
norme in contrario, assenti con riguardo al caso di specie, non contempla né
consente il movimento dei rifiuti stessi in altro luogo. In base al parere
dell’ASL, pertanto, la Taramelli non poteva comunque ritenersi legittimata a
spostare altrove le lastre asportate.
5. Lo spostamento effettuato, ed il conseguente collocamento dei rifiuti nel
capannone in cui sono stati rinvenuti, infine, non possono nemmeno ritenersi
leciti in base ad altre norme. Le modalità di trasporto dei rifiuti sono infatti
quelle di cui all’art. 193 del d. lgs. 152/2006 più volte citato, e prevedono
senza eccezione alcuna che il materiale trasportato sia accompagnato dal
formulario nella specie omesso; affermare poi, come fa la ricorrente, che lo
spostamento delle lastre di cemento amianto di che trattasi dal cantiere in
Scanzorosciate al capannone aziendale in Seriate, ovvero fra due località ad
apprezzabile distanza l’una dall’altra, costituisca non trasporto ai sensi
dell’art. 193 ma “mera movimentazione” (p. 4 nono rigo del ricorso) costituisce
artificio verbale.
6. Infine, la conservazione dei rifiuti in parola presso il capannone di Seriate
, nel quale erano stati trasportati, costituisce “stoccaggio” ai sensi dell’art.
183 comma 1 lettera aa) del ricordato d. lgs. 152/2006, secondo il quale esso
comprende fra l’altro “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni
di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla
parte quarta del presente decreto”; esaminando poi l’allegato richiamato, si
ricava che è appunto stoccaggio il deposito preliminare ad una operazione di
smaltimento,e che dal concetto di stoccaggio è escluso il deposito temporaneo
dei rifiuti “nel luogo in cui sono prodotti”.
7. Applicando tali concetti al caso di specie, ne discende nell’ordine che il
deposito presso il capannone di Seriate non poteva considerarsi temporaneo,
perché in luogo estraneo a quello di produzione dei rifiuti, e che esso doveva
considerarsi appunto stoccaggio, perché, come affermato dalla stessa ricorrente,
prodromico allo smaltimento poi operato da una ditta autorizzata, certa Esposito
(p. 3 ricorso sestultimo rigo e doc. 15 ricorrente, copia formulario relativo).
La conclusione è che, come correttamente ritenuto dalla Provincia, per
effettuare tale stoccaggio la Taramelli avrebbe dovuto essere autorizzata ai
sensi dell’art. 208 del medesimo d. lgs. 152/2006.
8. E’poi appena il caso di ribadire come non abbiano pregio le argomentazioni
della ricorrente secondo le quali la sua condotta non avrebbe posto in pericolo
la salute umana ovvero l’ambiente (ricorso, p. 8 quarto e quinto rigo). E’ noto
infatti che le prescrizioni normative poste in generale a tutela della salute
vanno rispettate di per sé, senza che si debba verificare se una condotta ad
essa contraria sia o no in concreto pregiudizievole: sul principio, si veda per
tutte la recente C.d.S. sez. V 14 settembre 2010 n° 6671.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Coperture Taramelli S.r.l a rifondere alla Provincia di Bergamo le
spese del giudizio, spese che liquida in € 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre
accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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