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T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 551
DIRITTO URBANISTICO -
Provvedimento di localizzazione di parcheggio pubblico - Impugnazione - Carenza
di interesse attuale - Ragioni. La mera localizzazione di un parcheggio
pubblico - che non è né una discarica, né un’area industriale/artigianale, né un
condominio con parecchi appartamenti, opere che determinano inevitabilmente un
peggioramento delle condizioni di vita della zona - non incide di per sé sulla
maggiore o minore vivibilità dell’area in cui esso è localizzato, essendo
conseguenza la stessa delle concrete modalità con cui verrà inglobata nella zona
la costruzione. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso
avverso tale provvedimento per carenza di interesse attuale. Pres. Petruzzelli,
Est. Russo - Legambiente Onlus e altri (avv. Beacco) c. Comune di Iseo (avv.
Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 551
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N. 00551/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2010, proposto da:
LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS, ANGELO COTELLI, GIUSEPPINA GERARDINI, LUCIANO
PAOJOLA, MARINA GHIZZONI, RAFFAELLA VIOLA, AGOSTINA SALVADORI, GUIDO BONOMI,
ENRICA COTELLI, MARIA BUFFOLI, ANNA DONADONI, ORSOLINA CIOCCHI, ANNA CONSOLI,
ALESSANDRO BINO, DALISA ZATTI, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Beacco,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Bertazzoli in Brescia,
via Romanino, 1;
contro
COMUNE DI ISEO, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Bezzi in Brescia, via Cadorna, 7;
nei confronti di
PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO DI ISEO, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo
Barila', Enrico Bertoni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico
Bertoni in Brescia, C.To S. Agata, 22 (Fax=030/3775875);
CURIA DIOCESANA DI BRESCIA, non costituita in giudizio;
BRESCIA MOBILITA' Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Vito Salvadori, Alberto
Salvadori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vito Salvadori in
Brescia, via XX Settembre, 8;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28/9/2009, recante esame
osservazioni e controdeduzioni variante al PRG per piano di recupero oratorio e
campo sportivo denominato contesto n. 1, L.R. 23/97 e 12/2005 - approvazione
definitiva.
Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Carmine Russo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti (l’associazione Legambiente + 14 persone fisiche in proprio)
impugnano la deliberazione del Consiglio comunale di Iseo del 28. 9. 2009 di
approvazione definitiva della variante semplificata al PRG di Iseo per il
recupero dell’oratorio (e con essa la deliberazione 17. 4. 2009 di adozione
della variante).
Con la variante in questione nel sottosuolo dell’area dove sorgono l’oratorio ed
il relativo campo da calcio viene realizzato un parcheggio multipiano (con 170
posti auto e 148 box, a quanto è dato di capire) che verrà gestito da Brescia
mobilità, mentre sul suolo soprastante il parcheggio verrà realizzato – sempre a
spese di Brescia mobilità- un nuovo oratorio ampliato rispetto a quello
attualmente esistente.
Contro questa variante insorgono Legambiente ed alcuni cittadini di Iseo. I
motivi che sostengono il loro ricorso sono i seguenti:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione art. 38, co. 5, d.lgs.
267/00 in quanto la delibera di adozione della variante del 17. 4. 2009 sarebbe
stata assunta dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
elettorali, quindi in regime di soli atti urgenti approvabili;
2. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione artt. 25, co. 1, l.r.
12/05 perché il Comune avrebbe fatto ricorso alla procedura di variante
semplificata per le ipotesi in cui le opere siano già state localizzate e
occorra solo adeguarne le previsioni, ma nel caso in esame si tratterebbe di una
localizzazione effettuata direttamente in sede di variante; inoltre sempre in
variante semplificata avrebbe fatto lievitare i volumi dell’oratorio che sono
stati quasi raddoppiati;
3. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione direttiva 2001/42/CE per
non essere stata avviata la procedura di screening per la verifica in ordine
alla necessità della Valutazione ambientale strategica, la cui necessità è stata
esclusa direttamente dal Comune sul presupposto che si tratti di una piccola
area locale;
4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione art. 53 e ss. d.lgs.
163/06 perché il protocollo d’intesa tra la Parrocchia, il Comune e Brescia
mobilità, da cui nasce la variante, sottrarrebbe l’esecuzione dell’opera alla
disciplina del codice appalti;
5. il provvedimento sarebbe illegittimo per travisamento dei fatti e difetto di
motivazione perché l’operazione sarebbe giustificata dalla necessità di creare
posti auto e box residenti ma non si considererebbe l’aumento del traffico ed il
sovradimensionamento dei parcheggi rispetto alle reali necessità del paese;
6. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione art. 16, co. 3, l.r.
1150/42 e d.lgs. 42/04 per non essere stato chiesto il parere della
Soprintendenza, necessario in caso di trasformazioni urbanistiche di aree
sottoposte a vincolo paesistico.
Si costituivano in giudizio il Comune di Iseo, la Parrocchia di Sant’Andrea,
nonché Brescia mobilità, che deducevano l’inammissibilità (in quanto non
legittimato il presidente di Legambiente Lombardia; in quanto non legittimata
Legambiente per l’impugnazione di atti diversi da quelli paesaggistici; in
quanto non legittimati i singoli cives ricorrenti; in quanto privi tutti i
ricorrenti di un interesse attuale a ricorrere), e comunque l’infondatezza dei
relativi motivi.
Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del
provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 11. 2. 2010, n. 95 il Tribunale respingeva per motivi
attinenti il periculum in mora.
Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 23. 3. 2011,
all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Tribunale ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di interesse,
conformemente a quanto eccepito dal Comune di Iseo nella sua comparsa
conclusionale.
I passaggi del ragionamento del Tribunale sono i seguenti.
In fatto, occorre precisare che con il provvedimento impugnato il Comune di Iseo
si è limitato soltanto a localizzare l’opera pubblica costituita dal parcheggio
multipiano interrato, ma non ha autorizzato l’inizio di alcun tipo di lavoro
edilizio, né ha fissato l’esatto profilo delle opere che dovranno essere
realizzate, che sono rimesse a successivo piano attuativo.
La difesa della ricorrente ha ragione quando sostiene che gli atti della
procedura di pianificazione impugnata sono stati redatti dal Comune di Iseo in
modo non chiarissimo ed hanno consentito di coltivare il dubbio su cosa
esattamente si stesse approvando; infatti, nel corpo della delibera di adozione
della variante l’Assessore all’Urbanistica sente il bisogno di precisare “in
questa sede non si approva nessun progetto, ma si adotta una variante al p.r.g.”
(riga 6 del provvedimento).
In ogni caso, che si tratti della mera localizzazione di un’opera pubblica che
abbisognerà di un piano attuativo perché sia definito esattamente cosa viene
costruito, lo si ricava con certezza dalla scheda informativa delle varianti al
p.r.g., in cui sono indicate le modalità attuative della variante che sono:
“obbligo di presentazione di piano attuativo (piano di recupero) convenzionato
che contenga indagini archeologiche stratigrafiche, storiche, geologiche,
sismiche, studi della mobilità del traffico e delle emissioni in atmosfera,
verifiche relative allo smaltimento delle acque meteoriche; obbligo di reperire
i vincolanti pareri sovracomunali contestualmente al piano attuativo” (doc. 6
prodotto dal Comune).
Posto, pertanto, in fatto che ciò che è stato approvato con la variante
semplificata al p.r.g. è soltanto la localizzazione nel sottosuolo dell’oratorio
di un parcheggio multipiano che prima non era previsto negli strumenti
urbanistici, occorre in diritto confrontare con il contenuto di questo
provvedimento l’interesse che è stato dedotto in giudizio dai ricorrenti a
sostegno del ricorso.
Il ricorso giurisdizionale, infatti, può essere presentato soltanto da un
soggetto:
- che affermi che un interesse giuridicamente tutelato è stato leso dal
provvedimento impugnato (interesse ad agire),
- e che affermi tale interesse come proprio (legittimazione ad agire).
Nel caso di specie, se il Tribunale non rileva questioni sulla legittimazione ad
agire (i ricorrenti persone fisiche la ottengono mediante la c.d. vicinitas;
Legambiente è legittimata ex lege), maggiori perplessità desta l’interesse ad
agire dedotto dai ricorrenti.
Nello spiegare in cosa i loro interessi giuridicamente tutelati sarebbero stati
lesi in concreto dal provvedimento impugnato i ricorrenti affermano:
- nel ricorso, che “il raddoppio delle volumetrie in loco esistenti e la
creazione di un parcheggio distribuito su due piani porterà un rilevante numero
di autovetture il cui transito e la sosta cagioneranno un inevitabile
peggioramento dell’ambiente con effetti pregiudizievoli sulla qualità della vita
dei ricorrenti e sul valore dei loro immobili. Il continuo e giornaliero
passaggio delle nuove autovetture aumenterà l’inquinamento acustico e la
presenza di polveri sottili, si assisterà ad un intasamento delle piccole vie
con conseguente minore vivibilità del limitrofo contesto. La realizzazione poi
della sala polivalente e delle altre strutture previste priverà i residenti
dell’unico polmone verde in loco esistente” (pagina 22),
- nella memoria del 18. 2. 2011 si ritorna sull’argomento traffico ed
inquinamento (pagina 6),
- nella memoria di replica del 2. 3. 2011, cambiando prospettazione, si
evidenzia invece che “la creazione del parcheggio interrato determinerà un
elevato rischio di contaminazione dello strato acquifero freatico presente a
quota 187,30 m. posto che la realizzazione dell’autorimessa in progetto
indurrebbe un aumento del grado di vulnerabilità in quanto diminuirebbe la
soggiacenza della falda e verrebbe a mancare l’azione protettiva esplicata dal
suolo e dal non saturo”; si aggiunge inoltre che “la costruzione dei due piani
interrati e delle relative fondazioni richiederà consistenti scavi e massicce
perforazioni della profondità di circa 7 metri, alimentando nei ricorrenti che
risiedono a ridosso dell’area di intervento il fondato timore che le vibrazioni
ad essi connesse possano danneggiare i loro edifici” (pagine 5 e 6).
In definitiva, aumento del traffico, inquinamento acustico ed atmosferico,
perdita del verde, contaminazione dell’acquifero, vibrazioni prodotte dagli
scavi sono gli argomenti spesi dai ricorrenti a sostegno dell’interesse al
ricorso. Si ritiene, peraltro, che questi interessi – tutti senz’altro
giuridicamente tutelati dall’ordinamento – debbano essere spesi contro i
successivi atti della pianificazione e contro l’approvazione del progetto.
Contaminazione dell’acquifero e vibrazioni prodotte dagli scavi dipenderanno in
concreto dalle cautele che saranno poste dall’amministrazione quando si tratterà
di autorizzare i lavori, ed allo stato sono meramente ipotetiche; la perdita del
polmone verde del campo da calcio non sembrerebbe esserci, perché nel protocollo
d’intesa da cui è nata la variante sono riportate varie ipotesi costruttive del
soprasuolo che sono fondate comunque sulla realizzazione di campi da basket,
pallavolo e di calcetto; l’aumento del traffico dipenderà in realtà da dove
saranno previsti l’ingresso e l’uscita del parcheggio, e da come sarà
riorganizzata la viabilità di zona per effetto della nuova opera, e non può
ancora essere considerato una conseguenza scontata della localizzazione del
parcheggio, posto che ad esso conseguirà comunque la diminuzione del traffico di
chi cerca parcheggio in superficie che - se correttamente pianificata nel
dettaglio - potrebbe bilanciare l’aumento del numero delle autovetture che
vengono a cercare il parcheggio in centro; l’aumento delle emissioni in
atmosfera e dell’inquinamento acustico sono anch’esse allo stato una conseguenza
non scontata della mera localizzazione dell’opera e dipenderanno dagli
accorgimenti che prenderà il Comune di Iseo in sede di approvazione del piano di
recupero (in cui si ricorda - perché lo si è accennato prima riportando il testo
della scheda informativa allegata alla variante – che la Parrocchia sarà
obbligata a presentare “studi della mobilità del traffico e delle emissioni in
atmosfera”).
In definitiva, la mera localizzazione di un parcheggio pubblico – che non è né
una discarica, né un’area industriale/artigianale, né un condominio con parecchi
appartamenti, opere che determinano inevitabilmente un peggioramento delle
condizioni di vita della zona – non incide di per sé sulla maggiore o minore
vivibilità dell’area in cui esso è localizzato, essendo conseguenza la stessa
delle concrete modalità con cui verrà inglobata nella zona la costruzione.
Ne consegue che i ricorrenti non hanno un interesse attuale a coltivare il
ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
DICHIARA inammissibile il ricorso.
CONDANNA i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore delle
controparti costituite delle spese di lite, che determina in euro 1.000, oltre
i.v.a. e c.p.a. (per ciascuna di esse).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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