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T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 aprile 2011, n. 654
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
Autorizzazioni paesistiche - Controllo di legittimità - Competenza - Direttore
generale. La competenza circa il controllo di legittimità sulle
autorizzazioni paesistiche rilasciate dagli enti locali è validamente
incardinata nel direttore generale, sulla base dell’ordinamento interno degli
uffici ministeriali. Il fatto che l’art. 82 comma 9 del DPR 616/1977 indichi
quale titolare del potere direttamente il ministro è del tutto irrilevante. In
un testo normativo dedicato al trasferimento di funzioni amministrative dallo
Stato alle regioni l’utilizzo di richiami alla figura del ministro non
identifica infatti la carica politica ma semplicemente l’amministrazione statale
in contrapposizione a quella regionale. Pres. Calderoni. Est.Pedron - I.M. (avv.
Calandrucci) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza per
i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA,
Brescia, Sez. II - 29 aprile 2011, n. 654
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Caratteristiche
igienico sanitarie degli edifici - Rilevanza - Esclusione. Il fatto che la
costruzione si presenti esteticamente sgradevole per la scarsa qualità dei
materiali impiegati non può avere importanza decisiva nell’esame paesistico, in
quanto il vincolo riguarda la concatenazione delle forme che si presentano alla
vista e non le caratteristiche igienico-sanitarie degli edifici singolarmente
considerati (v. TAR Brescia Sez. I 17 gennaio 2011 n. 73). La sanatoria
paesistica non può quindi essere negata se la costruzione, pur non pregevole in
sé, esercita un impatto limitato rispetto al contesto; d’altra parte il Comune,
anche su segnalazione della Soprintendenza, può comunque formulare prescrizioni
che impongano il risanamento degli edifici oggetto di sanatoria, in modo da
renderli conformi al regolamento locale di igiene. Pres. Calderoni.
Est.Pedron - I.M. (avv. Calandrucci) c. Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia
(Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 aprile 2011, n. 654
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N. 00654/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00916/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 1997, proposto da:
IL MOLINO SAS, rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò Calanducci, con domicilio
eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Antiche Mura 16;
contro
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, SOPRINTENDENZA PER I BENI
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;
nei confronti di
COMUNE DI BRESCIA, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del direttore generale del Ministero del 20 novembre 1996, con il
quale è stato annullato il nulla-osta del Comune di Brescia del 16 settembre
1996 relativo al condono di un fabbricato abusivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e della Soprintendenza;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2011 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. In data 17 febbraio 1995 la società ricorrente Il Molino srl (poi divenuta Il
Molino sas) ha presentato al Comune di Brescia domanda di condono edilizio ex
art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 relativamente a un locale accessorio
(deposito) realizzato in calcestruzzo con tetto in onduline, avente superficie
pari a circa 50 mq e altezza pari a 2,35 metri. Il manufatto (mappali n. 48 e
2403) si trova in via della Lama, all’interno di una zona sottoposta a vincolo
paesistico. Nel PRG dell’epoca l’area del manufatto abusivo era collocata in
zona A (nucleo antico).
2. Il Comune, competente per subdelega ai sensi dell’art. 8 della LR 27 maggio
1985 n. 57, ha rilasciato l’autorizzazione paesistica in sanatoria ex art. 32
della legge 47/1985 con il nulla-osta del 16 settembre 1996. Contestualmente è
stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria.
3. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con decreto del direttore
generale del 20 novembre 1996, su istruttoria della Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici di Brescia, ha annullato l’autorizzazione paesistica
esercitando il controllo di legittimità di cui all’art. 82 comma 9 del DPR 24
luglio 1977 n. 616. Il contrasto con il vincolo paesistico è indicato nel fatto
che “una siffatta costruzione, per la natura dei materiali, forma e sagoma, [è]
del tutto avulsa dalla tipologia edilizia del luogo”.
4. Contro l’annullamento ministeriale la ricorrente ha presentato impugnazione
con atto notificato il 16 giugno 1997 e depositato il 26 giugno 1997. Le censure
possono essere sintetizzate e riordinate come segue: (i) mancata comunicazione
di avvio del procedimento; (ii) incompetenza del direttore generale; (iii)
invasione del merito riservato alle valutazioni degli uffici comunali; (iv)
difetto di istruttoria, in quanto le osservazioni critiche mosse all’aspetto del
manufatto abusivo non terrebbero conto della situazione dei luoghi e degli
interventi di manutenzione e ristrutturazione effettuati tra il 1991 (anno
dell’acquisto) e il 1993.
5. Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
6. Sulle questioni sollevate dalla ricorrente si possono svolgere le seguenti
considerazioni:
(a) l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è idonea da sola a
determinare l’annullamento dell’atto finale. Per il principio ora codificato
nell’art. 21-octies comma 2 secondo periodo della legge 7 agosto 1990 n. 241
deve sempre essere effettuata la prova di resistenza al fine di stabilire se e
in quale misura la violazione delle garanzie procedimentali abbia privato
l’amministrazione di elementi istruttori in grado di far ipotizzare una
decisione diversa. Questa regola è applicabile anche al controllo di legittimità
sugli atti (v. TAR Brescia Sez. I 4 ottobre 2010 n. 3726);
(b) la competenza circa il controllo di legittimità sulle autorizzazioni
paesistiche rilasciate dagli enti locali è validamente incardinata nel direttore
generale, sulla base dell’ordinamento interno degli uffici ministeriali. Il
fatto che l’art. 82 comma 9 del DPR 616/1977 indichi quale titolare del potere
direttamente il ministro è del tutto irrilevante. In un testo normativo dedicato
al trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni l’utilizzo
di richiami alla figura del ministro non identifica la carica politica ma
semplicemente l’amministrazione statale in contrapposizione a quella regionale;
(c) le osservazioni formulate nel decreto di annullamento, astrattamente
considerate, non configurano sconfinamento nel merito né usurpazione del potere
subdelegato ai comuni. L’autorità statale nell’esercitare il controllo di
legittimità può avvalersi di tutte le figure dell’eccesso di potere, il che
consente un esame prossimo al merito delle valutazioni svolte dagli enti locali.
Se quindi rimane vietata la riformulazione del giudizio finale circa la
compatibilità delle opere con il vincolo paesistico, è invece ammissibile un
ampio spettro di censure non meramente formali, dalla corretta interpretazione
del vincolo al travisamento delle caratteristiche del nuovo manufatto, dalla
lettura delle condizioni attuali dei luoghi all’eventuale andamento iperbolico
dell’impatto di un ulteriore edificio su un’area già trasformata (v. TAR Brescia
Sez. I 9 aprile 2010 n. 1531);
(d) in concreto tuttavia le valutazioni effettuate nel decreto ministeriale di
annullamento non sono idonee a evidenziare profili di illegittimità
nell’autorizzazione paesistica in sanatoria. In particolare non appare corretto
qualificare come estraneo alla tipologia edilizia locale un manufatto che
costituisce semplicemente l’ampliamento di un deposito già edificato e si pone
al servizio delle abitazioni esistenti (v. cartografie depositate dal Ministero
il 18 gennaio 2011). La forma e la sagoma sono quelle proprie delle costruzioni
pertinenziali adibite a deposito. Considerata la modesta altezza e la vicinanza
degli edifici principali si può ragionevolmente ritenere che il manufatto non
abbia sul vincolo paesistico un peso significativo;
(e) il riferimento ai materiali di costruzione non è parimenti condivisibile, ma
in questo caso sul piano del metodo. Il fatto che la costruzione si presenti
esteticamente sgradevole per la scarsa qualità dei materiali impiegati non può
avere importanza decisiva nell’esame paesistico, in quanto il vincolo riguarda
la concatenazione delle forme che si presentano alla vista e non le
caratteristiche igienico-sanitarie degli edifici singolarmente considerati (v.
TAR Brescia Sez. I 17 gennaio 2011 n. 73). La sanatoria paesistica non può
quindi essere negata se la costruzione, pur non pregevole in sé, esercita un
impatto limitato rispetto al contesto;
(f) d’altra parte il Comune, anche su segnalazione della Soprintendenza, può
comunque formulare prescrizioni che impongano il risanamento degli edifici
oggetto di sanatoria, in modo da renderli conformi al regolamento locale di
igiene. L’interesse pubblico alla salute delle persone e alla salubrità dei
luoghi tutelato dalle norme igienico-sanitarie persiste inalterato nel tempo, a
maggior ragione nel caso in cui l’edificazione sia avvenuta senza titolo
edilizio. Nello specifico peraltro la stessa ricorrente afferma di avere
effettuato all’epoca alcuni interventi di manutenzione e ristrutturazione che
hanno migliorato la situazione del manufatto. Al Comune rimane il potere di
valutare l’adeguatezza di tali interventi.
7. In conclusione il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento
del decreto ministeriale impugnato e il consolidamento dell’autorizzazione
paesistica in sanatoria. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
Stefano Tenca, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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