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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 662
DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO - Sentenza penale cha ha accertato la sussistenza di fatti
materiali - Autorità di cosa giudicata - Presupposto. Ai sensi dell'art. 654
c.p., nel giudizio amministrativo la sentenza penale che ha accertato la
sussistenza di fatti materiali ha autorità di cosa giudicata quanto ai fatti
accertati solo se l'Amministrazione, in esso intimata, si sia costituita parte
civile nel giudizio penale, mentre se non è intervenuta i suoi poteri
istituzionali non possono essere incisi da accertamenti o da valutazioni del
giudice penale resi in un processo al quale è rimasta estranea (fermo poi
restando che comunque l'accertamento compiuto dal giudice penale concerne i meri
fatti materiali della vicenda, non l'interpretazione di norme giuridiche
extra-penali). In tale ultimo caso, quindi, i poteri dell'autorità
amministrativa e del giudice chiamato a conoscere del loro esercizio non sono
condizionati dal giudicato penale (Cons. St., Sez. VI, 10 dicembre 2010 n.
8705). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - S.M. (avv. Pedercini) c. Comune di
Tremosine (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 5 maggio 2011, n.
662
DIRITTO URBANISTICO - Lavori edilizi interessanti parti comuni di un fabbricato
- Assenso dei comproprietari - Art. 11, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 - Verifica
dell’esistenza in capo al richiedente di un titolo attributivo dello ius
aedificandi. Ove i lavori edilizi interessino anche parti comuni del
fabbricato e si tratti di opere non connesse all’uso normale della cosa comune,
essi abbisognano del previo assenso dei comproprietarii anche in relazione agli
aspetti pubblicistici dell’attività edificatoria, con particolare riguardo alle
norme ( art. 4 della legge n. 10 del 1977 e art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380
del 2001), che prevedono la verifica dell'esistenza, in capo al richiedente, di
titolo un attributivo dello ius aedificandi sull'immobile oggetto di
trasformazione edilizia. (fattispecie: locale tecnico addossato al muro comune)
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV 11.4.2007 n. 1654) Pres. Petruzzelli, Est. Conti -
S.M. (avv. Pedercini) c. Comune di Tremosine (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA,
Brescia, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 662
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N. 00662/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2006, proposto da:
Sirelli Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Katia Pedercini, con domicilio
eletto presso Katia Pedercini in Brescia, via Solferino, 17 (Fax=030/3758183);
Calegari Fausto;
contro
Comune di Tremosine, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con
domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, via Cadorna, 7;
nei confronti di
Montagnoli Hotels Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Cesare Cereda,
Marco Radice, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via
Carlo Zima, 3;
per l'annullamento
- del permesso di costruire in sanatoria n. 24/2006 prot. n. 2112 del 30.3.2006
pratica edilizia n. 53/2005 rilasciato dal Responsabile del Servizio Assessore
all’Edilizia privata e all’Urbanistica Diego Ardigò del Comune di Tremosine alla
società “Montagnoli Hotels S.r.l.” relativa a “ampliamento e ristrutturazione ai
piani primo e secondo dell’albergo Hotel Bazzanega”;
- del provvedimento di “certificazione di conformità ambientale del Responsabile
del Servizio Assessore all’Edilizia privata e all’Urbanistica del Comune di
Tremosine del 16.8.2005;
- del provvedimento Prot. n. 6989 del 25.10.2005 di accertamento della
compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 D. Leg.vo n. 442/04 e
L.R. n. 12/05 del medesimo responsabile;
- del provvedimento Prot. n. 6837 del 19/10/05 di accertamento di trasgressione
per violazione all’art. 146 D. Leg.vo n. 42/04 e applicazione della sanzione
pecuniaria sempre del medesimo responsabile del servizio;
- di ogni altro atto presupposto e infraprocedimentale ivi compreso il parere
della Commissione Edilizia del 31.5.2005 e la relazione degli esperti ambientali
in data 11.5.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tremosine e di
Montagnoli Hotels Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Sergio Conti e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 24.7.2006 e depositato presso la Segreteria della
Sezione il 23.8.2006, Sirelli Maria e Calegari Fausto impugnavano il permesso di
costruire in sanatoria n. 24/06 del 30.3.2006. rilasciato dal Comune di
Tremosine alla “Montagnoli Hotels S.r.l.”, relativamente all’ “ampliamento e
ristrutturazione ai piani primo e secondo dell’albergo Hotel Bazzanega”
I ricorrenti articolavano le seguenti doglianze:
1) violazione e/o falsa applicazione di legge (Artt. 7 e 8 e segg. L. n. 241/90)
per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
2) violazione e/o falsa applicazione di legge (Art. 11 D.P.R. n. 380/2001; Art.
35 L.R. n. 12/05) non essendo la Montagnoli Hotels Srl proprietaria esclusiva
degli immobili interessati dall’intervento, incidendo le opere anche su bene
condominiale - difetto dei presupposti – travisamento dei fatti – difetto di
istruttoria;
3) illegittimità della sanatoria per violazione e/o falsa applicazione di legge
(Art. 14 delle NTA del PRG di Tremosine) per violazione delle distanze e/o per
difetto di consenso;
4) illegittimità del permesso di costruire in sanatoria per violazione dell’art.
14 N.T.A. del P.R.G. sotto altro profilo;
5) illegittimità della sanatoria per vizio di illegittimità derivata
dall’illegittimità del provvedimento di accertamento della compatibilità
paesaggistica prot. n. 6989 del 25/10/2005 per difetto dei presupposti –
violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione di legge (artt. 146, 181 d.
leg.vo n. 42/04 – artt. 80 e 83 l.r. n. 12/05) – violazioni procedimentali in
assenza del preventivo parere vincolante della Soprintendenzza – Incompetenza
del responsabile del servizio
6) illegittimità del permesso di costruire in sanatoria per carenza di
autorizzazione preventiva trattandosi di intervento in zona boscata e comunque
sottoposta a vincolo idrogeologico - violazione e/o falsa applicazione di legge
(artt. 1, 4 e 5 l.r. n. 44/2004 e art. 7 r.d.l. n. 3267/1923);
7) illegittimità del permesso in sanatoria per vizio di illegittimità derivata
dall’illegittimità del parere della commissione edilizia integrata e della
relazione degli esperti ambientali per motivazione insufficiente e
contraddittoria – illogicità e irrazionalità della motivazione e del parere
favorevole.
Si costituiva in giudizio la controinteressata Montagnoli Hotels SRL, mentre non
si costituiva il Comune di Tremosine.
In data 4.12.2009 l’Avv. Ughetta Bini depositava il certificato di morte di uno
dei ricorrenti e precisamente di Calegari Fausto.
Alla pubblica udienza del 10.2.2010 il ricorso veniva, una prima volta,
trattenuto per la decisione.
La Sezione, con ordinanza 10.2.2010 n. 34/2010, dichiarava l’interruzione del
giudizio.
Sirelli Maria - con atto notificato il 23.2.2010 e depositato in segreteria il
3.3.2010 - provvedeva a riassumere il ricorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 24 , secondo comma, della L. 6.12.1971 n. 1034.
Con memoria depositata il 15.10.2010, la controinteressata Montagoli Hotels Srl
analiticamente controdeduceva sia alla rappresentazione in punto di fatto sia
alle doglianze articolate dalla ricorrente.
Alla pubblica udienza del 27.10.2010 il ricorso è stato nuovamente trattenuto in
decisione.
Con sentenza parziale n. 4375 depositata il 10.11.2010 la Sezione ha dichiarato
estinto il ricorso proposto da Calegari Fausto, ordinando all’Ufficio tecnico
comunale di Tremosine di depositare presso la Segreteria della Sezione, nel
termine di giorni 60, una relazione di chiarimenti sui fatti di causa e di
procedere a depositare nonché (in copia certificata conforme all’originale):
1) gli atti impugnati nel presente giudizio;
2) l’intero fascicolo istruttorio relativo alla pratica di sanatoria in
contestazione nel presente giudizio completa delle tavole progettuali presentate
dal richiedente (possibilmente a colori);
3) estratto delle NTA del PRG vigente all’epoca dei fatti;
4) ogni ulteriore documento utile alla risoluzione delle questioni sollevate
dalle parti;
rinviando per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 9.3.2011.
In data 23.12.2010 il Comune di Tremosine ha provveduto ad effettuate, presso la
Segreteria della Sezione, della relazione e della documentazione.
In data 26.1.2011 la ricorrente ha depositato documentazione (rubricata da A a
P).
In vista della pubblica udienza del 9.3.2011 le parti hanno quindi provveduto al
deposito di memorie illustrative e di note di replica.
All’esito della discussione, alla udienza del 9.3.2011, il ricorso è passato in
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso all’esame (originariamente proposto in via collettiva con
Calegari Fausto) Sirelli Maria – premesso di essere proprietaria di appartamento
al piano primo di un complesso immobiliare suddiviso in 22 unità immobiliari in
Tremosine loc. Voltino, via Bazzanega, la maggior parte dei quali di proprietà
della Montagnoli Hotels S.r.l. – ha impugnato il permesso di costruire in
sanatoria n. 24/06 del 30.3.2006, rilasciato dal Comune di Tremosine alla
“Montagnoli Hotels S.r.l.” in relazione all’ “ampliamento e ristrutturazione ai
piani primo e secondo dell’albergo Hotel Bazzanega” nonché una serie di atti ad
esso connesso.
In particolare, la ricorrente rappresenta i seguenti antefatti:
1) che in data 16.7.98 la Montagnoli Hotel S.r.l. chiedeva al Comune di
Tremosine la concessione edilizia, per l'ampliamento dell'edificio, mediante la
realizzazione di n. 16 nuove camere distribuite su due livelli e di un
ascensore, sicché l'originario edificio di tre piani fuori terra è divenuto
cinque piani, e che tale concessione veniva da essa impugnata innanzi a questa
Sezione con il ricorso n. 665/99;
2) che nel frattempo il Comune di Tremosine contestava l’abusività di alcune
opere (tra le quali quelle relative al vano scala ed al vano ascensore),
rigettando la richiesta di sanatoria per la parte eccedente l’altezza di metri
12,50 consentita, provvedimento che la Montagnoli Hotels S.r.l. impugnava con il
ricorso n. 904/99 (nel quale Sirelli Maria interveniva con controricorso ad
opponendum);
3) che, nonostante la pendenza dei detti ricorsi (e principalmente di quello n.
665/99), il Comune di Tremosine, in data 25.5.1999, rilasciava alla Montagnoli
Hotels S.r.l. concessione in sanatoria n. 76/98 Bs n. 43/99 registro
costruzioni, avverso il quale Calegari Fauso e Sirelli Maria proponevano il
ricorso n. 1333/99;
4) che in data 18.2.2004 i legali dei predetti ricorrenti (Calegari e Sirelli)
richiedevano all’Amministrazione Comunale di essere informati, quali
comproprietari dell’immobile, “di ogni istanza richiesta di ulteriori
concessioni in sanatoria e/o domanda di condono edilizio presentata dalla
Montagnoli Hotels S.r.l.”, invitando i Responsabili ad “astenersi dal rilasciare
provvedimenti concessori in ordine ad istanze predette, in assenza del
necessario consenso da parte dei comproprietari” ( cfr. il doc.n. 8 della
ricorrente);
5) che il 25.1.2005 Calegari e Sirelli denunciavano alle Autorità competenti,
tra cui anche il Sindaco, l’esecuzione da parte della Montagnoli Hotels Srl di
opere in difformità da una DIA presentata dalla stessa (cfr. il doc. n. 9);
6) che con nota prot. n. 725/05 dell’1.2.2005 il Responsabile del Servizio
Assessore all’Edilizia Privata ed all’Urbanistica del Comune di Tremosine
comunicava l’avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L. n. 241/90 per la
presentazione di pratiche edilizie da parte della Montagnoli Hotels relative a :
a) richiesta di rilascio del permesso di costruire per l’ampliamento e la
ristrutturazione dell’albergo “Hotel Bazzanega”; b) e c) rilascio della
concessione in sanatoria per la chiusura con serramenti vetrati della piscina
coperta oltre che per la realizzazione del vano scala e ascensore in difformità
dal titolo abilitativo; d) denuncia di inizio attività per la realizzazione
delle opere interne preparatorie ai lavori che saranno –eventualmente –
assentiti con il permesso di costruire (doc.n. 10);
7) che Fausto Calegari, con nota dell’11.2.2005, e Maria Sirelli, con nota
10.2.2005, avvalendosi della facoltà partecipativa rappresentava l’illegittimità
di eventuali provvedimenti concessori relativi alle opere progettate (doc. n. 11
e 11bis);
8) che, stante l’inerzia dell’A.C. pur di fronte a quanto segnalato, Sirelli e
Calegari presentavano formale denuncia all’autorità giudiziaria che disponeva il
sequestro (doc. n. 12);
9) che con nota prot. 3021/05 dell’11.5.2005 il Responsabile del Servizio
Assessore all’Edilizia Privata ed all’Urbanistica del Comune di Tremosine
comunicava l’avvio del procedimento relativo a: “a) richiesta di rilascio del
permesso di costruire in sanatoria riguardante la realizzazione di opere interne
al piano terra dell’Hotel Bazzanega; b) richiesta di rilascio del permesso di
costruire in sanatoria riguardante la sostituzione di vetrate esistenti con
creazione di parapetto al piano terra dell’Hotel Bazzanega (doc. n. 13), a
fronte di tale nota gli odierni ricorrenti presentavano le proprie osservazioni
(doc. n. 14);
10) che la nota del Responsabile prot. n. 3021/05 non contiene alcun accenno
alla richiesta di sanatoria presentata il 19.4.2005 n. 2460 inerente la
costruzione e sopraelevazione del corpo di fabbrica che viene a congiungersi con
il condominio Bazzanega opera maggiormente lesiva dei diritti dell’odierna
ricorrente;
11) che in data 30.3.2006 il Comune di Tremosine ha rilasciato alla Montagnoli
Hotels S.r.l. il permesso di costruire in sanatoria n. 24/06 relativo
all’ampliamento e ristrutturazione ai piani primo e secondo dell’albergo Hotel
Bazzanega in forza del quale - in addossamento al condominio esistente e con
eliminazione degli esistenti balconi ed aperture - viene costruito in
sopraelevazione un corpo di fabbrica destinato a contenere tanto al I° piano
quanto al 2° piano nuove stanze, che unisce il condominio Bazzanega ad altro
corpo di fabbrica di proprietà esclusiva della Montagnoli Hotels Srl (cfr.
tavole progettuali allegate alla richiesta di permesso di costruire, doc. n.15
della ric.);
12) che il rilascio del permesso in sanatoria è stato preceduto dalla
certificazione di conformità ambientale a firma del Responsabile del Servizio
Assessore all’Edilizia Privata e all’Urbanistica del Comune di Tremosine, del
16/8/05 e dal provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ai
sensi degli artt. 167 e 181 D. Leg.vo n. 42/04 e L.R. n. 12/05 e previo parere
favorevole della Commissione edilizia del 31/5/05, che ha fatto propria la
relazione degli esperti ambientali;
13) che agli atti della pratica edilizia esiste poi il provvedimento del
19/10/05, con il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria per la
violazione all’art. 146 D. Leg.vo n. 42/04 nella misura di Euro 14.557,25.
Con sentenza non definitiva n. 4573 depositata il 10.11.2010, la Sezione – dopo
aver dichiarato estinto, per mancata riassunzione da parte degli eredi, il
ricorso nei confronti dell’altro ricorrente, Calegari Fausto, deceduto nel corso
del giudizio - ha disposto acquisizioni istruttorie a carico dell’intimata
Amministrazione comunale (una relazione di chiarimenti sui fatti di causa e
copia dell’intero fascicolo istruttorio), riservandosi di valutare in prosieguo
la necessità di procedere o meno all’effettuazione di una verificazione tecnica
ovvero di una C.T.U.
All’esito delle produzioni documentali effettuate dal Comune e dalla ricorrente,
il Collegio ritiene che non sussista la necessità di ulteriori approfondimenti
istruttori.
Il ricorso risulta fondato.
Preliminarmente, poiché in diversi punti delle proprie memorie la
controinterssata richiama contenuti motivazionali di sentenze penali intervenute
sulla questione per cui è intervenuto il titolo in sanatoria qui opposto,
occorre ricordare il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo,
Cons. St., Sez. VI, 10 dicembre 2010 n. 8705) in tema di rapporti fra i due
giudizi: “ai sensi dell'art. 654 c.p., nel giudizio amministrativo la sentenza
penale che ha accertato la sussistenza di fatti materiali ha autorità di cosa
giudicata quanto ai fatti accertati solo se l'Amministrazione, in esso intimata,
si sia costituita parte civile nel giudizio penale, mentre se non è intervenuta
i suoi poteri istituzionali non possono essere incisi da accertamenti o da
valutazioni del giudice penale resi in un processo al quale è rimasta estranea
(fermo poi restando che comunque l'accertamento compiuto dal giudice penale
concerne i meri fatti materiali della vicenda, non l'interpretazione di norme
giuridiche extra-penali). In tale ultimo caso, quindi, i poteri dell'autorità
amministrativa e del giudice chiamato a conoscere del loro esercizio non sono
condizionati dal giudicato penale”.
Ciò doverosamente premesso, in punto di fatto, va tratteggiata, alla stregua
della documentazione depositata dalle parti in atti e di quella acquisita in
seguito ad attività istruttoria disposta dalla Sezione, la situazione dei
luoghi.
Il complesso alberghiero denominato “Hotel Bazzanega” si articola su tre
distinti corpi di fabbrica:
a) un primo corpo, realizzato nel 1968, composto da un ristorante e da n. 23
appartamenti e da n. 8 stanze, il quale incontestatamente (cfr. la memoria del
controinteressato depositata il 16.2.2011 pag. 4) si configura come condominio,
posto che tre appartamenti sono di proprietà di soggetti terzi rispetto alla
Montagnoli Hotels, che è proprietaria di tutti gli altri nonché delle stanze e
del ristorante (per un’analitica ricostruzione delle vicende proprietarie di
tale fabbricato si veda la memoria depositata il 4.2.2011 dalla ricorrente,
nonché la documentazione relativa depositata il 26.1.2011) ;
b) un secondo corpo, costruito nel 1968, è composto di 24 stanze e risulta di
proprietà esclusiva della Montagnoli Hotels;
c) un terzo corpo interposto fra i due precedenti, di esclusiva proprietà della
Montagnoli Hotels, è costituito dalla copertura di una piscina ed è stato
realizzato sulla base di una concessione edilizia del 1977.
Le opere di sopraelevazione oggetto del permesso di costruire in sanatoria qui
in contestazione sono poste al di sopra di tale terza struttura (di cui alla
lett. C) ed in aderenza al corpo di cui alla lett. A.
Ciò premesso può passarsi alla disamina dei profili di censura articolati dalla
ricorrente.
Con il primo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 7 e 8 della L. n.
241/90, per l’omessa comunicazione, da parte dell’Amministrazione comunale,
all’odierna ricorrente dell’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria
sfociata nell’impugnato permesso di costruire, nonostante che si trattasse di
intervento edilizio lesivo dei diritti della ricorrente, quale condomino, cos^
impedendole di partecipare al procedimento.
Secondo le controparti la censura deve essere disattesa, in quanto un indirizzo
giurisprudenziale consolidato (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VIII, 12 aprile 2010
n. 1918, Cons. St., Sez. VI, 18 aprile 2005 n. 1773; TAR Liguria, Sez. I, 10
luglio 2009 n. 1736) ha chiarito che i vicini controinteressati non sono
annoverabili tra i soggetti destinatari della comunicazione di avvio di un
procedimento per il rilascio di un titolo edilizio (anche in sanatoria), pur
quando si tratti di soggetti che si siano in precedenza oppostisi all'attività
edilizia del proprietario confinante, affermandosi che l’ estensione ad essi
della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in
contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività
amministrativa.
La censura è fondata.
Invero, un caso che presenta numerose analogie con quello all’esame, la Sezione
ha recentemente avuto modo di ribadire (cfr. TAR Brescia Sez. 1, 2.11.2010 n.
4524) che un soggetto che ha dimostrato più volte il suo interesse alla vicenda,
presentando ricorsi al Tribunale amministrativo, ha diritto di ottenere la
comunicazione di avvio del procedimento da parte del Comune, là dove venga
presentata domanda di regolarizzazione a posteriori della costruzione realizzata
in prossimità del confine di proprietà.
A tale conclusione la Sezione è pervenuta sulla base dell’esegesi letterale
dell’art. 7, co. 1, della L. n. 241/90, la quale al secondo periodo specifica
che “ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da
un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento”.
L’affermazione di tale principio non è nuova per la Sezione, posto che esso
venne o già enunciato anche in passato (cfr. TAR Brescia, 24.12.1996 n. 1408).
Neppure può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 21 octies L. n.
241/90, invocata dalla difesa del Comune, dato che nel caso non si è in presenza
della fattispecie in tale norma descritta (“Il provvedimento amministrativo non
è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”)
poiché– come si verrà a dimostrare in prosieguo – l’Amministrazione, nel
rilasciare il permesso in sanatoria, è incorsa in violazione di legge.
Con la seconda censura, la ricorrente contesta la legittimazione della (sola)
Montagnoli Hotels a richiedere il titolo edilizio, prospettando la violazione
dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 35 della L.R. n. 12/05, i quali
prescrivono che il permesso di costruire deve essere richiesto dal proprietario
dell’immobile. Secondo la ricorrente l’intervento in sanatoria concerne
direttamente l’immobile condominiale in cui essa è comproprietaria, poiché la
sopraelevazione, pur avvenendo su area di proprietà esclusiva della Montagnoli
Hotels SRL, si addossa ai muri perimetrali condominiali, sicché la domanda di
sanatoria avrebbe dovuto essere richiesta non dalla sola Montagnoli Hotels srl
ma anche dal Condominio Bazzanega.
Secondo il Comune e la controinteressata i lavori di sopraelevazione hanno
interessato la sola proprietà esclusiva della Montognali Hotels (la piscina
coperta), sicché la richiesta di sanatoria è stata presentata da detta società,
senza che la circostanza che le opere siano state costruite in aderenza all’
edificio condominiale possa determinare alcun mutamento in ordine all’esclusiva
legittimazione della medesima. Al riguardo, viene soggiunto che detta evenienza
(la costruzione in aderenza) potrebbe venire in rilievo eventualmente in
relazione alla legittimità del provvedimento rilasciato dal Comune, ma non già
con riguardo alla legittimazione a domandare il rilascio del permesso di
costruire.
Se così effettivamente stessero le cose, si dovrebbe condividere quanto
sostenuto dall’Amministrazione e dalla Montagnoli Hotels SRL.
Peraltro, così non è.
Invero, la ricorrente ha posto in luce, in sede di ricorso (cfr. pag. 8/9), che
le opere vanno ad interessare parti comuni del complesso condominiale, andando a
modificare l’aspetto esteriore della facciata, la quale, in base al regolamento
di condominio (di natura contrattuale) costituisce parte comune.
Invero, non è stato contestato dalla controparti che l’atto di compravendita
afferma che sono di proprietà condominiale: “l’area sulla quale insorge l’intero
edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, le ossature in C.A., le
facciate, i cornicioni e quanto altro di uso comune”.
Osserva il Collegio che dalla disamina delle tavole progettuali allegate alla
domanda di rilascio di sanatoria – che sono state acquisite dal Comune di
Tremosine a seguito dell’istruttoria disposta con la sentenza non definitiva n.
4573 depositata il 10.11.2010 – è possibile rilevare la veridicità dell’assunto
svolto dalla ricorrente. Infatti, nelle tav. D2 e D3 sono rappresentati le
preesistenze del primo e del secondo piano, mentre nelle tav. D7 e D8 le opere
realizzate rispettivamente al primo e al secondo piano.
Dal confronto fra tali rappresentazioni risulta confermata la demolizione delle
esistenti terrazze del corpo di fabbrica condominiale, sia al primo sia al
secondo piano, e la realizzazione di opere di chiusura di preesistenti finestre,
con l’apertura di nuovi collegamenti fra i due stabili.
In tale contesto va quindi condiviso l’insegnamento del Consiglio di Stato (cfr.
Sez. IV 11.4.2007 n. 1654) secondo cui, ove i lavori edilizi interessino anche
parti comuni del fabbricato e si tratti di opere non connesse all’uso normale
della cosa comune, essi abbisognano del previo assenso dei comproprietarii anche
in relazione agli aspetti pubblicistici dell’attività edificatoria, con
particolare riguardo alle norme ( art. 4 della legge n. 10 del 1977 e art. 11,
comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2000), che prevedono la verifica dell'esistenza,
in capo al richiedente, di titolo un attributivo dello ius aedificandi
sull'immobile oggetto di trasformazione edilizia.
In detta decisione, viene infatti rilevato che << il Comune avrebbe dovuto
chiedere il consenso di tutti i proprietarii ai fini del rilascio della
concessione per la realizzazione delle opere interessanti la cosa comune e la
lamentata mancata richiesta configura grave difetto istruttorio e motivazionale,
perché, secondo la giurisprudenza di questo Consesso, “non dà conto della
effettiva corrispondenza tra la richiesta di concessione e la titolarità del
prescritto diritto di godimento ..." ( così Consiglio di Stato, Sez. V, 21
ottobre 2003, n. 6529, ma cfr. anche Sez. V, 15 marzo 2001, n. 1507 e Sez. V, 20
settembre 2001, n. 4972 ).
Pertanto, nell'ambito dell'accertamento della legittimazione di colui che
richiede la concessione…, l'Amministrazione aveva, nel caso specifico, il potere
- dovere di verificare l'esistenza, in capo al richiedente, di un titolo idoneo
di godimento dell’intero bene interessato dal progetto e di subordinare il
rilascio della concessione al consenso di tutti i proprietarii per la parte di
intervento che interessa le parti comuni, avendo questi, nei confronti dell'atto
concessorio, non la posizione di terzo, ma quella di contitolare di un diritto,
che, per la parte idealmente spettante, non può, invito domino, essere
modificata o compressa dall'Amministrazione.
Né può sostenersi che le opere nel caso all’esame progettate sulle parti comuni
siano riconducibili a quell’utilizzo della cosa comune ed a quelle modifiche
della cosa stessa a detto utilizzo funzionali, che l’art. 1102 del codice civile
consente comunque al partecipante alla comunione, sì che il relativo titolo
abilitativo edilizio non abbisognerebbe della prestazione di quel consenso, nel
caso specifico mancata.
Invero, se tanto può affermarsi in relazione alle opere concernenti la
ristrutturazione del tetto comune e la modifica delle aperture ( tali
modificazioni del bene comune non parendo comportare ostacoli al godimento dello
stesso da parte dei compartecipi, né pregiudizii agli immobili di proprietà
esclusiva, nella specie comunque non dedotti ), lo stesso non può dirsi
relativamente al locale tecnico addossato al muro comune, sulla base del rilievo
dirimente che l'art. 1102 c.c. consente al condomino l'utilizzazione più intensa
della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva purché ne sia
consentito il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la
destinazione, entrambi invece nel caso di specie pregiudicati dalla imposizione
dell’appoggio di una nuova costruzione sul muro in comunione, ai fini della
legittimità del cui uso occorre avere riguardo all’uso anche solo potenziale
della cosa comune da parte degli altri condomini ( Cass. civ., sez. II, 1
gennaio 2006, n. 972 ), le cui facoltà di paritaria utilizzazione della cosa
stessa risultano senz’altro escluse da una attività, quale quella che viene qui
in considerazione, di sostanziale attrazione di una parte del bene comune nella
sfera di disponibilità esclusiva di un singolo ( v., per tutte, Cass., 14
ottobre 1998, n. 10175; da ultimo, Cass. civ., sez. II, 9 marzo 2006, n. 5085 ),
come appunto avviene quando ad una porzione originaria di un muro maestro in
comunione si addossi una porzione immobiliare di proprietà individuale: di
quello spazio, in tal modo, viene sia alterata la destinazione, sia impedito un
paritario uso da parte degli altri condomini, i quali non vi hanno accesso.
Una tale costruzione impedisce così agli altri partecipanti alla comunione di
farne uso secondo il loro diritto e costituisce pertanto innovazione vietata
dalla legge, anche sotto il profilo pubblicistico dell’attività edificatoria, se
non con il consenso negoziale di tutti i partecipanti alla comunione, espresso
in forma scritta trattandosi di beni immobili, cosa che, nella specie, è mancata
e che non può certo rinvenirsi nella corrispondenza intercorsa tra le parti e
versata in atti dall’appellante, la quale non riguarda certo la specifica
realizzazione delle opere per cui è causa e non vale comunque a conferire
legittimazione soggettiva all’interessato per la richiesta del relativo titolo
edilizio>>.
Il Collegio, infine, deve rilevare che il contenuto della memoria a firma
geom.Merigo - al riguardo presentata dalla Montagnoli Hotels al Comune il
19.5.2005 – non solo non risulta rilevante, fondandosi di dati parziali e
meramente catastali, in contrasto con i qui prodotti titoli di proprietà, ma
avrebbe richiesto all’Amministrazione di effettuare approfondimenti istruttori,
attesa la presenza ai propri atti di precedenti atti di opposizione da parte di
terzi (fra i quali l’odierna ricorrente) che affermavano l’opposto.
Con il terzo motivo parte ricorrente prospetta la violazione dell’art. 14 delle
NTA del PRG, non essendosi applicata la distanza minime di m. 5 fra fabbricati
ivi prevista in assenza di accordo di tutti i proprietari, non avendo tenuto
conto l’Amministrazione che la Montagnoli Hotels non è proprietaria esclusiva
del corpo al quale la sovraelevazione va ad addossarsi.
La censura risulta fondata.
L’art. 14 NTA disciplina le “zone di edilizia alberghiera esistente” (doc. 17
della ricorrente e il doc. e l’all. 13 del deposito istruttorio del Comune, in
esito alla sentenza non definitiva n. 4573/10). La disposizione è costituita da
una parte generale - contenete la specifica indicazione dei parametri
edilizi-urbanistici applicabili (attività edificatorie ammesse, destinazione
d’uso, densità di fabbricazione territoriale, rapporto di copertura, altezza,
distanza dai confini, dalle strade, ecc.) e di una parte finale, nella quale
sono descritti cinque distinti ambiti.
Secondo la controinteressata, la norma invocata dalla ricorrente (definita come
parte generale dell’art. 14) non può trovare applicazione nella fattispecie,
essendo stata prevista per l’Hotel Bazzanega – individuato come DT 1-2- una
specifica normativa, la quale espressamente prevede la possibilità di
costruzione in aderenza fra i due corpi esistenti, sicché va esclusa
l’applicabilità della disposizione sulle distanze. In ogni caso, la mancata
impugnativa di tale specifica prescrizione di piano renderebbe la doglianza
inammissibile
Peraltro, tale interpretazione della norma non può affatto essere condivisa.
L’art. 14 NTA costituisce un unicum inscindibile.
La previsione, solo per l’ambito DT 1-2 – di una specifica disposizione
ulteriore “E’ consentita la realizzazione di volumetria aggiuntiva per mc.
500,00 da realizzarsi come giunzione dei due corpi esistenti”, sta solo a
significare una specificazione in tema di volumetria ammessa, senza che da essa
possa essere tratta – addirittura per implicito - la possibilità di deroga alla
necessità del consenso dei confinanti per la costruzione in aderenza.
Neppure può essere condiviso l’ulteriore argomento spese dalla
controinteressata, secondo cui in forza dell’art. 877 del codice civile essa
aveva diritto a costruire sul confine in aderenza e anche ad ammettere che fosse
necessario il previo consenso del condominio per costruire in aderenza, la
conseguenza non potrebbe essere l’illegittimità del provvedimento di sanatoria
rilasciato dal Comune, posto che tale circostanza (andando ad incidere sul
diritto di proprietà dei ricorrenti) dovrebbe essere fatta valere
esclusivamente, in sede civile, innanzi all’AGO.
Al riguardo va invece rilevato che la Sezione con la già richiamata recente
sentenza n. n. 4524 del 2.11.2010 ha avuto modo di chiarire che:
a) la tesi che predica l’estraneità dei diritti dei terzi alla norma attributiva
di potere comporterebbe, posto che in materia edilizia non esistono
provvedimenti discrezionali, l’obbligo per il Comune di rilasciare il titolo pur
nella consapevolezza che l’edificazione del manufatto integra un illecito civile
(per violazione delle distanze).
b) in un sistema di responsabilità civile che ha ormai riconosciuto la
possibilità di convenire in giudizio l’amministrazione finanche per i danni
cagionati dall’omessa vigilanza, il comportamento del Comune che ha
consapevolmente agevolato la lesione del diritto di proprietà di un terzo
autorizzando l’edificazione del manufatto, è suscettibile di essere considerato
fonte di danni in quanto concausa dell’illecito civile. Con la conseguenza che
il Comune, da un lato sarebbe obbligato dalla norma attributiva del potere al
rilascio del titolo, dall’altro rischierebbe di dover rispondere di tale
comportamento a titolo di responsabilità civile.
c) la giurisprudenza amministrativa, quando si è trovata di fronte a casi di
accertata consapevolezza nell’amministrazione comunale della lesione alle
distanze che verrebbe ad essere operata dal titolo edilizio, ha sempre ritenuto
che il titolo non dovesse essere rilasciato, sicché deve pervenirsi alla
conclusione che la norma attributiva del potere – costituita dal combinato
disposto degli artt. 11 e 12 d.p.r. 380/01 e 2043 c.c. – vieta al Comune di
rilasciare titoli edilizi che siano lesivi dei diritti dei terzi.
d) dunque se il Comune non è obbligato ogni volta che introita una domanda
edilizia a verificare in modo puntuale che esso non leda alcun diritto di
proprietà finitime, perché gli artt. 11 e 20 d.p.r. 380/01 obbligano colui che
richiede un titolo edilizio ad attestare la sua legittimazione a realizzare il
manufatto, tale obbligo sorge nel momento in cui il Comune sappia aliunde che la
realizzazione (o la sanatoria postuma) dell’opera lede diritti di terzi, con la
conseguenza che esso è tenuto a negare il rilascio del titolo.
Con il quarto motivo, Sirelli deduce violazione dell’art. 14 delle N.T.A. in
quanto - se è pur vero che detta norma consente al punto DT 1.2 all’Hotel
Bazzanega di edificare volumetria aggiuntiva per mc. 500 da realizzarsi come
giunzione dei due corpi esistenti - la norma deve essere intesa come
autorizzante la possibilità di aumento della cubatura fino a mc. 500, riferita
alla edificazione legittimamente realizzata.
La doglianza va disattesa.
La ricorrente muove dal presupposto che quanto precedentemente edificato dalla
Montagnoli Hotels SRL non sarebbe in toto legittimamente assentito, in quanto
con i precedenti ricorsi n. 665/99 e n. 1326/99, è stata contestata la
legittimità di parte della volumetria realizzata.
Peraltro, i predetti gravami – come evidenziato dalla controinteressata – sono
stati definiti con la sentenza n. 1352 del 2006, la quale, pur accogliendoli, ha
disatteso le censure relative a tali profili, sicché non sussiste il presupposto
dell’abusività da cui la censura prende le mosse.
Con la quinta censura, sotto un primo profilo, si contesta che sia possibile
rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria posto il divieto espresso
stabilito dall’art. 146 del D. Leg.vo n. 42/04.
La doglianza non risulta fondata.
Invero all’epoca del rilascio dell’autorizzazione l’evocata disciplina non era
(ancora) applicabile, in base a quanto stabilito dall’art. 159 del cit. D.
Leg.vo n. 42/04, il quale prevedeva il regime transitorio, nell’ambito del quale
non era contenuto il divieto espresso di rilascio di autorizzazione in
sanatoria.
Al riguardo si è espresso il Consiglio Stato (Sez. VI, 2 maggio 2007 n. 1917)
affermando che “L'art. 159 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 (nel testo anteriore alla
novella operata dal d.lg. 24 marzo 2006 n. 157) posticipava ad un momento
successivo alla conclusione della fase transitoria l'applicabilità della nuova,
più rigorosa, disciplina, ivi compreso il divieto del rilascio di autorizzazioni
paesistiche in sanatoria” (cfr, nello stesso senso, Sez. VI, 21 maggio 2009 n.
3140).
Con un secondo profilo del quinto motivo, si prospetta l’incompetenza del
Responsabile del Servizio del Comune di Tremosine ad assumere l’autorizzazione
paesaggistica, sostenendo la competenza del Parco Alto Garda Bresciano, ai sensi
dell’art. 80, quinto comma, della L.R. n. 12/05.
Parte ricorrente pone in luce che la competenza del Parco sarebbe stata
riconosciuta dal responsabile del servizio del Comune di Tremosine nella perizia
allegata all’atto in data 16.8.2005 di certificazione di assenza di danno
ambientale, là dove si afferma la competenza del Parco Alto Garda Bresciano al
riguardo.
Anche tale profilo risulta infondato.
Innanzi tutto va rilevato che nella relazione in data 23.12.2010 del Comune si
attesta: “in merito alla procedura per l’ottenimento del provvedimento di
accertamento della compatibilità paesaggistica si precisa che in data 16.08.2005
è stata certificata la conformità ambientale delle opere e inoltrato al
richiedente ordine di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria di cui
all’art. 83 della L.R: 12/2005 …, in data 18.8.2005 con prot. N. 5424 è stata
inoltrata alla Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano la richiesta di
accertamento della compatibilità paesaggistica per l’emissione del provvedimento
di competenza. Nel frattempo con deliberazione del Consiglio direttivo n. 136
del 15.9.2005 la Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano riconosce ai Comuni
la competenza amministrativa in materia di tutela dei beni ambientali (di tipo
autorizzativo e sanzionatorio), in ambiti di competenza alla pianificazione
comunale, assimilabili agli ambito di potenzialità ecologica previsti dal PTC e
considerato che tale intervento ricade in Ambiti a Potenzialità ecologica
previsti dal PTC, in data 25.10.2005 al prot. N. 6989 viene emesso provvedimento
di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181
del D.Lgs. 42/2004… Detto provvedimento viene trasmesso alla Soprintendenza di
Brescia che ne accusa ricevuta in data 27.12.2005, la quale nei successivi 90
giorni non ha trasmesso alcun parere in merito.”
Venendo ora ad esaminare la disciplina normativa, il Collegio deve rilevare che
l’art. 80 della L.R. n. 12/05 stabilisce, al comma 1, che “le funzioni
amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione
delle sanzioni di cui agli artt.li 146, 159 e 167 del D. Leg.vo n. 42/2004 sono
esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3 4 e 5”.
Il quinto comma prevede che: “Nei territori compresi all’interno dei perimetri
dei parchi regionali, le funzioni autorizzative consultive e sanzionatorie di
competenza dei comuni ai sensi dell’art. 1 e 4 sono esercitate dagli enti
gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all’esclusiva
disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi”.
Il provvedimento in data 25 ottobre 2005 di accertamento della compatibilità
paesaggistica afferma (pag. 3) che “le opere previste sono conformi ai contenuti
di cui al Piano territoriale di coordinamento approvato con DGR 1.8.2003 n.
7/13939”.
La ricorrente, nell’originario motivo di ricorso, contesta la competenza del
Comune solo sulla base della affermazione di cui alla cit. perizia, ma non
svolge argomentazioni circa la non applicabilità nella specie della previsione
di cui all’ultima parte del c. 5 dell’art. 80 L.R. n. 12/05.Al riguardo va
precisato che debbono restare al di fuori dal motivo da esaminarsi - siccome
cristallizzato nel motivo di gravame contenuto nell’atto di ricorso - tutte le
ulteriori questioni che sono state sviluppate dalla ricorrente e controdedotte
dalla controinteressata in relazione al contenuto della deliberazione del
Consiglio direttivo della Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano n. 136 del
15.9.2005 (prodotta in giudizio come doc. n. 44 della controinteressata).
Invero, contestazioni al riguardo avrebbero potuto essere svolte dalla
ricorrente solamente mediante la proposizione di motivi aggiunti, notificati
alle controparti.
In ogni caso, va incidentalmente rilevato che detta delibera conferma, in
sostanza, la lettura circa la competenza del Comune, stabilendo - al punto a)
“che all’interno degli ambiti a potenzialità ecologica diffusa previsti dal ptc
del parco sono assimilabili agli ambiti assoggettati all’esclusiva disciplina
comunale, ai soli fini dell’applicazione dell’art. 80, c. 5 l.r. 12/2005, le
zone urbanizzate dei prg vigenti, consolidate e di espansione, ad esclusione
delle zone agricole e di quelle ad esse assimilate”.
Con la sesta doglianza, la ricorrente - sulla premessa che la zona in cui ricade
l’intervento è boscata e sottoposta a vincolo idrogeologico – contesta la
mancata richiesta delle autorizzazioni di cui agli artt.li 4 (“tutela e
trasformazione del bosco”) e 5 (“vincolo idrogeologico e trasformazione d’uso
del suolo”) della L.R. n. 27 del 28/10/2004 e dell’art. 7 R.D.L. n. 3267/1923.
Il Comune e la controinteressata replicano evidenziando che i lavori oggetto di
sanatoria hanno interessato esclusivamente il fabbricato e non già il terreno
circostante.
La censura non può essere condivisa.
La difesa della ricorrente afferma l’interessamento, mediante sbancamento, della
zona montuosa circostante l’edificio alla stregua di una tavola grafica redatta
dal CTU incaricato di svolgere una perizia nel corso della precedente vertenza
(conclusasi con la sentenza n. 1352 del 2006).
Peraltro, dalla tavole progettuali allegate alla domanda di permesso in
sanatoria (acquisite dagli uffici comunali a seguito di istruttoria) emerge che
tutti i lavori di cui si chiede la sanatoria hanno interessato, mediante
parziali demolizioni e nuove costruzioni in sopraelevazione solo ed
esclusivamente il sedime del preesistente edificio, nelle sue articolazioni in
corpi distinti di cui si è detto in precedenza).
In tale contesto, non era quindi necessario acquisire le autorizzazioni
suddette.
La circostanza che siano eventualmente intervenuti sbancamenti del terreno e il
taglio di alberature rileva dunque non già in relazione a provvedimenti
amministrativi qui in contestazione, che tali interventi non hanno assentito,
bensì configura meri comportamenti materiali, da assoggettare a sanzione, che si
pongono al di fuori del perimetro della presente controverisa.
Con la settima censura, si contesta infine il contenuto motivazionale della
relazione-parere degli esperti ambientali (cfr. all. 4 dell’istruttoria esperita
dal Comune di Tremosine), che è stata fatta propria dalla Commissione edilizia
del 31.5.2005 (cfr. all. 3 didell’istruttoria e doc. n. 5 della ricorrente).
La doglianza risulta fondata.
Il suddetto parere risulta così formulato: “Le opere eseguite consistono in
particolare nell’avvenuta costruzione di due piani in sopraelevazione
dell’edificio alberghiero esistente, a chiusura di uno spazio rimasto libero al
primo piano e secondo fra i due corpi di fabbrica già esistenti. La mancata
edificazione di tale zona consentiva dalla sottostante strada una visione
diversa dell’immobile per la presenza di vegetazione retrostante che costituiva
elemento di interruzione della cortina edificata. La costruzione effettuata ha
quindi collegato i due prospetti come da rappresentazione riportata sulla tavola
grafica D 10, togliendo al complesso edilizio quella sensibilità fornita dalla
naturalità della vegetazione presente. Di per sé, comunque, l’intervento così
come attuato non viene a pregiudicare in modo rilevante l’ambiente in cui si
colloca vista ormai l’edificazione generalizzata e le disponibilità volumetriche
di Piano.
Si raccomanda soltanto che le alberature, visibili in fotografia poste lungo la
strada in salita, vengano mantenute o comunque sostituite da analoghe della
stessa altezza da collocarsi nella sottostante aiuola”
Fermo restando che il giudizio circa la compatibilità paesaggistica pertiene
alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sicché esso risulta
sindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità
manifesta ed errore di fatto (cfr. ex multis Cons. St., Sez. VI, 7 ottobre 2008
n. 4823), nel caso all’esame risulta palese la contraddittorietà interna fra le
premesse (che evidenziano il notevole mutamento del contesto ambientale per
effetto dell’edificazione) e la conclusione (il giudizio positivo circa la
mancanza di pregiudizio per l’ambiente).
Dopo aver rilevato che la situazione originaria consentiva di apprezzare dalla
sottostante strada pubblica la vegetazione retrostante e che l’ampliamento
“toglie al complesso edilizio quella sensibilità fornita dalla naturalità della
vegetazione presente”, si perviene alla conclusione che l’intervento non viene a
pregiudicare in modo rilevante l’ambiente.
La giustificazione a tale assunto è data dai rilievi circa la sussistenza di una
edificazione generalizzata e il riconoscimento di disponibilità volumetriche da
parte del piano regolatore. Per contro, proprio la edificazione generalizzata
costituisce motivo non già per giustificare la compatibilità ambientale ma per
salvaguardare preminenti interessi ambientali paesistici, e in particolare
quella percezione della vegetazione occlusa da una cortina edilizia continua.
Così pure la disponibilità volumetrica di piano regolatore non giustifica ex sè
la compatibilità dell’intervento sotto il profilo ambientale che presuppone una
valutazione autonoma.
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento
impugnato e degli atti presupposto.
Le spese di giudizio, liquidate dome da dispositivo, vanno poste – alla tregua
del principio victusvictori- a carico del Comune e della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e gli atti
presupposti.
Condanna il Comune di Tremosine e la controinteressata Montagnoli Hotels SRL al
pagamento, in partie eguali, delle spese di giudizio a favore della ricorrente
Sirelli Maria, che liquida in € 5.000 (cinquemila) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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