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T.A.R.
LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 787
INQUINAMENTO - Autorizzazione
integrata ambientale - Pubblicazione sul BUR - Decorrenza del termine di
conoscenza legale. Il procedimento che conduce alla emanazione
dell’autorizzazione integrata ambientale, pur essendo finalizzato all’emanazione
di un provvedimento amministrativo, ha peculiarità che lo avvicinano alle
modalità di formazione degli atti normativi, e (in ragione del fatto che
interessa in astratto un numero indifferenziato di soggetti che potrebbero
sentirsi lesi dal suo rilascio) prevede delle forme di pubblicità legale, anche
in corso di procedimento, che per espressa statuizione del legislatore
sostituiscono gli ordinari strumenti partecipativi del procedimento
amministrativo (cfr. art. 5, cc. 6, 7 e 15 d.lgs. n. 59/05 ): esso è strutturato
in modo da consentire la conoscenza durante e dopo il procedimento ad una
pluralità indifferenziata di cittadini, conoscenza che viene garantita però
attraverso forme di pubblicazione legale. Ne deriva che la pubblicazione sul BUR
è idonea a far decorrere il termine di conoscenza legale ai fini
dell’impugnazione del provvedimento. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - P.G.
(avv.ti Asaro, Buffoli e Mina) c. regione Lombardia (avv. Fidani) - TAR
LOMBARDIA,Brescia, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 787
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N. 00787/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 403 del 2010, proposto da:
PIERA GIACOMELLI, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Asaro, Pierina
Buffoli, Andrea Mina, con domicilio eletto presso Andrea Mina in Brescia, via
Solferino, 51;
contro
REGIONE LOMBARDIA, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Fidani, con
domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30;
nei confronti di
SYSTEMA AMBIENTE Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Dell'Anno, con
domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14;
COMUNE DI BRESCIA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto n. 11067 del 3/10/2007, asseritamente conosciuto dalla ricorrente in
data 10/2/2010, con il quale la Regione Lombardia ha concesso l'autorizzazione
integrata ambientale (IPPC) alla Società Systema ambiente S.r.l..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Systema
Ambiente Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Carmine Russo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente impugna l’autorizzazione integrata ambientale del 3. 10. 2007
rilasciata alla Sistema ambiente srl, ditta che esercita attività di trattamento
rifiuti provenienti da terzi a circa 30 metri dalla casa della ricorrente (si
tratta del rinnovo di una autorizzazione all’esercizio di una attività che era
già in essere).
I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo per mancata comunicazione d’avvio ex
art. 7 l. 241/90 in quanto soggetto controinteressato facilmente individuabile,
2. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto le destinazione di p.r.g.
sarebbero ancora adesso incompatibili con l’attività della ditta
controinteressata,
3. il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria sulla
possibilità che l’attività svolta dalla controinteressata incida sul pozzo della
ricorrente con i connessi effetti sulla salute.
Nel ricorso era formulata altresì istanza di risarcimento del danno subito,
peraltro non precisamente individuato.
Si costituivano in giudizio la Regione Lombardia e la Sistema ambiente srl, che
deducevano l’irricevibilità del ricorso (il ricorso sarebbe stato proposto a due
anni dall’emanazione del provvedimento impugnato; si tratterebbe in ogni caso
della riproposizione delle medesime censure già presentate in altri ricorsi), e
comunque l’infondatezza dei relativi motivi (la Sistema ambiente chiedeva anche
la condanna per responsabilità aggravata).
Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 25. 5. 2011, all’esito
della quale veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è irricevibile per tardività.
Il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul BUR il 17. 3. 2008 (doc. 2
resistente). La notifica è dell’aprile 2010. Sia la Regione che il
controinteressato hanno dedotto che la pubblicazione nel BUR è condizione
sufficiente per garantire la piena conoscenza (in forme legali) del
provvedimento impugnato, e che quindi il ricorso è tardivo.
Questa prospettazione deve essere accolta.
Non vi è concordia in giurisprudenza sulla validità della pubblicazione di un
atto amministrativo sul BUR ai fini del decorso dei termini per proporre ricorso
giurisdizionale.
In un precedente giurisdizionale (non esattamente in termini, perché non
riguardava l’autorizzazione integrata ambientale) il Consiglio di Stato, sez. VI,
4 giugno 2007, n. 2934 ha fatto leva “sull'inequivoco tenore di cui all'art. 2
R.D. 642 del 1907 (Qualora si pretenda che un atto o provvedimento
amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali non
essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo non ne
abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il
termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della
pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, o nel bollettino degli annunzi legali per la Provincia.)
Con la precisazione che il dies a quo è costituito, ex art. 21 L. 1034/71,
dall'ultimo giorno utile per la pubblicazione sull'albo. La pubblicazione
dell'atto amministrativo nei giornali ufficiali, quale il Bollettino ufficiale
della regione, risponde ad un'esigenza di ordine generale dell'ordinamento circa
la legale conoscenza degli atti normativi e a carattere generale, che, ai sensi
del menzionato art. 2 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e dell'art. 21 l. 6 dicembre
1971 n. 1034, rileva anche ai fini della decorrenza dei termini per proporre
azione giurisdizionale (cfr. CdS IV n. 76/98)”.
In altri precedenti (cfr. per tutte Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 11
dicembre 2007, n. 373; Cons. St., sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4228) è stato
sostenuto che il termine per impugnare lo strumento urbanistico decorre dal
termine ultimo di pubblicazione dello stesso nelle forme legali, atteso che le
stesse creano una presunzione di conoscenza dei contenuti del provvedimento
impugnato non superabile da prova contraria
In senso diverso si è espresso (su vicenda in termini perché riguardante una
autorizzazione ambientale) Tar Liguria, sez. I, 25 maggio 2004, n. 813, secondo
cui “l' autorizzazione ambientale di cui in epigrafe ha natura evidentemente
provvedimentale cosicché non possono valere i principi espressi in materia di
decorrenza del termine per impugnare enunciati con riferimento alle delibere,
dovendo pertanto il termine per l'impugnazione incominciare a decorrere dalla
effettiva conoscenza”.
In definitiva, a fronte di sentenze che riconoscono che la pubblicazione avente
forme legali determina una presunzione di conoscenza, ve ne sono delle altre che
negano ciò avvenga quando l’atto impugnato è un mero atto amministrativo a
carattere provvedimentale, privo pertanto della portata normativa che possono
avere i regolamenti o gli strumenti di piano.
In verità, si ritiene che non sia corretto porre l’accento – per stabilire
l’idoneità o meno della pubblicazione sul BUR a far decorrere il termine di
conoscenza legale - sulla natura (provvedimentale o meno) dell’atto, ma sulla
funzione che nel contesto di ciascun procedimento amministrativo assume la
pubblicazione.
Il procedimento che conduce alla emanazione dell’autorizzazione integrata
ambientale, pur essendo finalizzato all’emanazione di un provvedimento
amministrativo, ha infatti delle peculiarità che lo avvicinano alle modalità di
formazione degli atti normativi, e (in ragione del fatto che interessa in
astratto un numero indifferenziato di soggetti che potrebbero sentirsi lesi dal
suo rilascio) prevede delle forme di pubblicità legale, anche in corso di
procedimento, che per espressa statuizione del legislatore sostituiscono gli
ordinari strumenti partecipativi del procedimento amministrativo.
L’art. 5, co. 7, d.lgs. 59/05 stabilisce infatti che “l'autorità competente,
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo
procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi
della l. 241/90, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di
quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore
provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione
provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che
ricadono nell'àmbito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente
l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore,
nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere
visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità
tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 l. 241/90.
L’art. 5, co. 15, della stessa norma aggiunge che “copia dell'autorizzazione
integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a
disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6. Presso il
medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla
partecipazione del pubblico al procedimento”.
Lo stesso avviso pubblicato nel BUR (che non è un avviso sintetico, ma l’intera
autorizzazione emessa dalla struttura regionale competente) contiene il
riferimento alla messa a disposizione del pubblico del provvedimento appena
emesso (è il punto 12 del provvedimento).
In definitiva, si deve dire che il procedimento volto all’emanazione
dell’autorizzazione integrata ambientale è strutturato in modo da consentire la
conoscenza durante e dopo il procedimento ad una pluralità indifferenziata di
cittadini, conoscenza che viene garantita però attraverso forme di pubblicazione
legale.
Le forme di pubblicazione legale servono, infatti, proprio per evitare che atti,
quale quello in esame, che possono incidere in astratto su una moltitudine
indifferenziata di soggetti, possano essere esposti a tempo indeterminato alla
possibilità di essere aggrediti in sede giurisdizionale.
D’altronde, sarebbe comunque fondata l’eccezione di irricevibilità anche in base
all’ulteriore rilievo, formulato dalla Regione, che evidenzia che la ricorrente
il 11. 1. 2010 ha presentato una istanza di accesso in cui ha indicato
compiutamente il provvedimento impugnato, dimostrando a quella data di conoscere
già la sua esistenza, ed anche il suo numero (d’altronde era sufficiente
leggerlo sul BUR ove, come si diceva, è pubblicato per intero). La presentazione
dell’istanza di accesso, quindi, lungi dal consentire alla ricorrente di essere
sostanzialmente rimessa in termini dalla data in cui ha ricevuto i documenti
richiesti, dimostra al contrario che alla data della domanda di accesso essa
conosceva già in ogni sua parte il provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di irricevibilità consegue anche la reiezione della domanda
di risarcimento del danno, atteso che lo stesso poteva essere evitato
attivandosi più sollecitamente in sede giurisdizionale, fermo restando che la
richiesta di danni (che è agevole comprendere, visto che la ricorrente è
costretta a vivere da quasi trent’anni a poche decine di metri da un impianto
industriale la cui tipologia è in grado di rovinare la qualità della vita di
qualsiasi persona risieda nei suoi dintorni) è stata enunciata, ma non provata.
Non si fa luogo alla condanna della ricorrente per responsabilità aggravata ex
art. 26, co. 2, c.p.a. richiesta dalla difesa del controinteressato, in quanto
il ricorso è proposto prima dell’entrata in vigore della relativa norma.
In ragione della particolare natura della controversia sussistono anzi giusti
motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto:
DICHIARA IRRICEVIBILE il ricorso.
RESPINGE l’istanza di risarcimento del danno.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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