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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I -  27 maggio 2011, n. 792
 

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Impossibilità di demolire per motivi di statica dell’edificio - Conseguenze. L’eventuale impossibilità di demolire per motivi di statica dell’edifico non inficia in alcun modo l’ordine di demolizione, ma può al più - qualora effettivamente provata - costituire motivo per evitare l’applicazione delle sanzioni coattive previste dal seguito della procedura di sanzione dell’abuso edilizio in caso di inottemperanza (demolizione d’ufficio ed acquisizione gratuita dell’opera con area di sedime) (in senso conforme Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 1624 del 28 marzo 2008). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - E.P.P. (avv.ti Bonomi e Codignola) c. Comune di Bergamo (avv.ti Gritti e Mangili) - TAR LOMBARDIA,Brescia, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 792
 

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N. 00792/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 81 del 2011, proposto da:
ELEONORA PATRIZIA PREVITALI, rappresentato e difeso dagli avv. Ignazio Bonomi, Enrico Codignola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16;


contro


COMUNE DI BERGAMO, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Gritti, Silvia Mangili, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. U010001, prot. settore n. 377/2004, del 9/11/2010, recante demolizione delle opere realizzate abusivamente, in via Costantino Beltrami, 27.


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La signora Previtali impugna il provvedimento del 9. 11. 2010 n. 377 con cui il Comune di Bergamo ordinava la demolizione di opere abusive per cui era stato negato il condono, opere consistenti in ampliamento del piano seminterrato dell’edificio di proprietà.

L’amministrazione aveva motivato la decisione di non concedere il condono (impugnata in separato ricorso) sostenendo che, trattandosi di area vincolata, sarebbero possibili solo condoni delle opere rientranti nella tipologia 6, mentre quelle in esame rientrano nella tipologia 1, e la decisione di ordinarne la demolizione sulla base dell’assenza di titolo edilizio.


I motivi che sostengono il ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo per illegittimità derivata dalla illegittimità del diniego di condono, in quanto il Comune avrebbe errato a qualificare le opere come categoria 1, perché sarebbe evidente dalle fotografie che le stesse sono categoria 6, vi sarebbe anche difetto di motivazione e violazione del principio di efficacia ed economicità sempre in relazione allo stesso motivo;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè non sarebbe stato specificato quali sono le opere da demolire;

3. il provvedimento sarebbe illegittimo perchè la demolizione sarebbe impossibile senza pregiudicare la parte di opera edilizia dotata di titolo.


Si costituiva in giudizio il Comune di Bergamo, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.


Con ordinanza 10. 2. 2011, n. 163 si accoglieva l’istanza cautelare al solo fine di consentire la trattazione unitaria del giudizio sulla demolizione con il giudizio sul condono pendente.


Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 11. 5. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.


DIRITTO


I. Il ricorso è infondato.


II. Il primo motivo (illegittimità derivata dalla illegittimità del diniego di condono relativo alal stessa opera) è la riproposizione del pedissequo motivo già proposto nel ricorso 617/08 e deciso con separato provvedimento. Viene respinto per le stesse ragioni indicate nella sentenza che definisce il ricorso 617/08 (ad oggi senza numero, perché le sentenze vengono depositate contemporaneamente). Ci si limita citare il precedente conforme.


III. Il secondo motivo (mancata indicazione dell’opera da demolire) viene respinto perché l’opera è indicata in “abusivo ampliamento del piano seminterrato di unità immobiliare sita in via Costantino Beltrami 27 censita in catasto al foglio 5, mappale 998”, che è descrizione sufficientemente accurata. D’altronde, il provvedimento impugnato nasce dal diniego di condono di opere che erano descritte nello stesso modo, quindi si comprende anche che il Comune abbia preferito mantenere la stessa dicitura riportata nella istanza di condono, proprio perché vi sia conformità tra quanto chiesto invano di sanare e quanto si impone adesso di demolire. La ricorrente, che aveva a suo tempo presentato domanda di condono, sa che deve demolire ciò che aveva in animo di condonare (si immagina sapesse cosa voleva condonare).


IV. Il terzo motivo (impossibilità di demolire la parte abusiva per questioni di statica dell’edificio) introduce il consueto argomento sulla impossibilità di demolire per questioni di statica, che caratterizza spesso questo tipo di ricorsi. In realtà, la eventuale impossibilità di demolire per motivi di statica dell’edifico non inficia in alcun modo l’ordine di demolizione, ma può al più – qualora effettivamente provata - costituire motivo per evitare l’applicazione delle sanzioni coattive previste dal seguito della procedura di sanzione dell’abuso edilizio in caso di inottemperanza (demolizione d’ufficio ed acquisizione gratuita dell’opera con area di sedime) (in senso conforme Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 1624 del 28 marzo 2008).


V. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, che determina in euro 1.500, oltre i.v.a. e c.p.a. (se dovute).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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