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T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 aprile 2011, n. 1043
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO -
Stazioni radio base - Domanda di autorizzazione - Ente competente - Comune -
Art. 87 d.lgs. n. 259/2003. L’art. 87 del D.Lgs. 1-8-2003 n. 259, improntato
al principio di semplificazione, ha individuato nell’”ente locale” il soggetto
legittimato a ricevere la domanda di autorizzazione, che deve essere corredata
della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni
elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione. Nel caso di installazione di impianti, con
tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai
20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la denuncia di inizio
attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali. Pres. Arosio, Est.
Plantamura - Parrocchia S. (avv. Notaro) c. Comune di Verderio Inferiore (avv.
Rota) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 aprile 2011, n. 1043
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Disposizioni pianificatorie comunali -
Stazioni radio base - Divieto assoluto di installazione - Illegittimità.
Sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducano in
termini assoluti divieti di installazione per stazioni radio base, anche solo su
porzioni del territorio comunale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II^,
21.10.2010, n. 7030; T.A.R. Lombardia, Milano, IV^, 23.01.2009, n. 210; id.
2.7.2008, n. 2845; 29.5.2008, n. 1872; 20.5.2008, n. 1815; 12.11.2007, n. 6260,
7.9.2007, n. 5777 e 23.11.2006, n. 2833, costituenti precedenti conformi ai
quali si rinvia; Consiglio di Stato, sez. VI, 6.9.2010, n. 6473; 5.6.2006, n.
3332 e 15.6.2006, n. 3534; TAR Lazio, sez. II-bis, 17.1.2007, n. 323). Pres.
Arosio, Est. Plantamura - Parrocchia S. (avv. Notaro) c. Comune di Verderio
Inferiore (avv. Rota) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 aprile 2011, n.
1043
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Mancata adozione del regolamento ex
art. 8 L. n. 36/2001 - Intervento conforme agli strumenti urbanistici - Diniego
di autorizzazione - Illegittimità. Ove l’amministrazione comunale non si sia
avvalsa della facoltà di cui all’art. 8 della L. 22-2-2001 n. 36, non avendo
adottato alcun regolamento per disciplinare la localizzazione delle stazioni
radio base, deve essere affermata l’illegittimità di un diniego del prescritto
titolo edilizio ove l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti
( cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1767 del 21-04-2008,
analogamente Cons. St., sez. VI, 29.5.2006, n. 3243 e 7.6.2006, n. 3425). Pres.
Arosio, Est. Plantamura - Parrocchia S. (avv. Notaro) c. Comune di Verderio
Inferiore (avv. Rota) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 aprile 2011, n.
1043
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti radio base - Titolo
abilitativo - Autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003. Per la
installazione degli impianti radio base, non è necessario il permesso di
costruire, ai sensi dell’art. 3, lett e) del T.U. 6.6.2001 n.380, essendo
sufficiente l’autorizzazione prevista dall’art.87 del T.U. 1.10. 2003, n.259 (
Cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 2436 del 28-04-2010;
nonché, Cons. St, Sez. VI, 21.1.2005 n.100). La disciplina dettata, al riguardo,
dal d.lgs. n. 259/2003 cit., costituisce normativa speciale e compiuta, per cui
prevale sulla disciplina generale dettata dal T.u. dell'edilizia approvato nel
2001, che, per gli interventi in questione, richiedeva il permesso di costruire.
(cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15 luglio 2010 n. 4557).
Pres. Arosio, Est. Plantamura - Parrocchia S. (avv. Notaro) c. Comune di
Verderio Inferiore (avv. Rota) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 aprile
2011, n. 1043
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N. 01043/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2005, proposto da:
Parrocchia dei SS. Giuseppe e Floriano, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Notaro, con domicilio
eletto presso il suo studio in Milano, P.zza del Liberty n. 8;
contro
Comune di Verderio Inferiore, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Francesca Rota, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Marco Alessio in Milano, via privata Cesare Battisti n.1;
nei confronti di
Siemens Mobile Communications Spa, in persona del legale rappresentante
por-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borghi, con domicilio eletto
presso il suo studio in Milano, via della Guastalla n. 2;
Besana Adelio Luigi, non costituito;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n.13/2004 rilasciato dal Comune di Verderio
Inferiore in data 22.12.2004, conosciuto soltanto il 10.01.2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verderio Inferiore e di
Siemens Mobile Communications Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 la dott. Concetta
Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso l’esponente impugna il permesso in epigrafe specificato,
recante l’autorizzazione ad installare sui mappali nn. 328 e 923 del Catasto
Terreni dell’intimato Comune, di proprietà del contro-interessato sig. Besana,
una Stazione Radio Base (S.R.B.) per telefonia cellulare, a servizio del gestore
telefonico WIND.
I profili di illegittimità denunciati fanno essenzialmente leva sulla violazione
di legge (art. 8 della L. 22.02.2001 n. 36) e l’eccesso di potere sotto più
profili (difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione).
Ciò di cui, in sostanza, l’esponente si duole è che, pur risultando l’antenna
per cui è causa collocata a ridosso del confine col Comune di Verderio Superiore
e, quindi, a ridosso della Parrocchia e dell’annesso oratorio, con le ulteriori
strutture parrocchiali site nel predetto Comune, non si sarebbe tenuto in alcun
conto il Regolamento adottato dal predetto ente in attuazione dell’art. 8 cit.,
né sarebbe stato richiesto alcun parere al Parco Adda Nord, nel cui perimetro
ricadrebbe la Parrocchia in questione.
Si è costituito il Comune di Verderio Inferiore, controdeducendo alle censure
avversarie e sollevando, altresì, un’eccezione preliminare di inammissibilità
del ricorso per difetto di interesse (stante l’omessa dimostrazione, da parte
ricorrente, del pregiudizio attuale ad essa derivante dall’impianto oggetto del
provvedimento impugnato).
Si è costituita, altresì, con controricorso la Siemens Mobile Communications
spa.
Il 20.01.2011 la difesa dell’ente resistente ha prodotto documenti.
Il 27.01.2011 la medesima difesa ha depositato ulteriore memoria.
Alla pubblica udienza del 10.02.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio
per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter soprassedere dalla disamina dell’eccezione di
inammissibilità, stante l’infondatezza nel merito del gravame.
Al riguardo, il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente i due motivi
di ricorso, vertendo il secondo su questioni già dedotte anche nel primo o,
comunque, su questioni connesse.
In sostanza, l’esponente si duole della localizzazione della S.R.B. nelle
vicinanze della Parrocchia, deducendo la violazione dell’art. 8 della legge n.
36/2001 e l’eccesso di potere per straripamento, difetto di istruttoria,
contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità e perplessità
dell’operato dell’amministrazione, violazione della potestà regolamentare del
Comune di Verderio Superiore, elusione dell’obbligo di contemperare il pubblico
interesse con situazioni oggettive consolidate, violazione e falsa applicazione
della legge regionale n. 80/1983 di istituzione del Parco Adda Nord.
Sennonché, osserva il Collegio, come il Comune resistente muova dall’erroneo
presupposto che la procedura seguita per il rilascio del permesso qui contestato
avrebbe dovuto includere pareri e nulla osta da parte sia del Comune di Verderio
Superiore, che da parte dell’ente Parco.
In verità, come già accennato, trattasi di supposizione erronea, atteso che la
S.R.B. oggetto di autorizzazione, stando alla documentazione agli atti di causa,
non risulta ubicata né all’interno del territorio del Comune di Verderio
Superiore e, neppure, all’interno del perimetro del Parco Adda Nord.
Detta stazione, infatti, insiste unicamente nel territorio del Comune di
Verderio Inferiore, a cui compete, pertanto, il rilascio del titolo ampliativo
di cui all’art. 87 del D.Lgs. 1-8-2003 n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche).
La norma da ultimo citata, come noto, ha improntato il procedimento per il
rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti radioelettrici al
rispetto del principio di semplificazione, stabilendo, tra l’altro, che:
<<l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per
reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per
reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di
frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo
accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di
cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del
progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione>> (primo comma).
Detta norma, quindi, ha individuato nell’”ente locale” il soggetto legittimato a
ricevere la domanda di autorizzazione, che deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni
elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione. Nel caso di installazione di impianti, con
tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai
20 Watt, poi, la stessa norma ha stabilito che, fermo restando il rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai
modelli predisposti dagli Enti locali.
Infine, ma di fondamentale importanza, il terzo comma della medesima norma ha
disposto l’assimilazione delle predette infrastrutture “ad ogni effetto alle
opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
In Regione Lombardia, per completare il quadro, va altresì richiamata la
previsione di cui all’art. 4, comma 7, della legge regionale n. 11 del .R.
11-5-2001 n. 11 (recante: “Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a
campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per
la radiotelevisione”), secondo cui:
<< Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la
natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che motivano una diffusione
capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la
telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300
W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica>>.
In attuazione della suesposta disciplina questo Tribunale, in più occasioni, ha
già espresso il proprio avviso in ordine all’illegittimità di eventuali
disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti
di installazione per impianti analoghi quello per cui è causa, anche solo su
porzioni del territorio comunale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II^,
21.10.2010, n. 7030; T.A.R. Lombardia, Milano, IV^, 23.01.2009, n. 210; id.
2.7.2008, n. 2845; 29.5.2008, n. 1872; 20.5.2008, n. 1815; 12.11.2007, n. 6260,
7.9.2007, n. 5777 e 23.11.2006, n. 2833, costituenti precedenti conformi ai
quali si rinvia; Consiglio di Stato, sez. VI, 6.9.2010, n. 6473; 5.6.2006, n.
3332 e 15.6.2006, n. 3534; TAR Lazio, sez. II-bis, 17.1.2007, n. 323).
Ebbene, in relazione all’impianto qui in contestazione, sulla base del parere
espresso dalla competente A.R.P.A. e versato in atti, emergono valori di
esposizione sensibilmente inferiori a quello limite di riferimento di 6 V/m
ricavabile dal D.P.C.M. 8-7-2003 (recante la “Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”), in attuazione
dell’art. 4 comma 2 lett a) della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Né il Comune di Verderio Inferiore avrebbe potuto inibire l’impianto in
questione sulla base di ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle derivanti
da eventuali contrasti della localizzazione de qua con la disciplina dettata
dalla strumentazione urbanistica vigente, tenuto conto che l’intimato comune non
si è avvalso della potestà regolamentare prevista in subiecta materia dall’art.
8 della L. 22-2-2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), che, a proposito delle
“Competenze delle regioni, delle province e dei comuni”, al sesto e ultimo
comma, ha stabilito che:
<< I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici>>.
Consegue da ciò che, se da un lato non è censurabile il comportamento del Comune
di Verderio Inferiore per non avere adottato il predetto regolamento, dall’altro
non si può pretendere di assoggettare alla disciplina posta dal Regolamento
adottato da un Comune confinante (nel caso, quello di Verderio Superiore),
l’impianto ubicato in tutto e per tutto nel distinto Comune di Verderio
Inferiore, che quel regolamento ha legittimamente scelto di non adottare.
In tal senso, si può ben comprendere e non denota alcun vizio di eccesso di
potere la condotta del resistente Comune che, consultato il limitrofo comune di
Verderio Superiore e conseguito da quest’ultimo il parere negativo, espresso
sulla base del regolamento adottato dal ridetto comune ai sensi dell’art. 8
u.co. cit., ha poi adottato la determinazione assentiva qui gravata.
Tale scelta, infatti, non può essere censurata atteso che, ove l’amministrazione
comunale non si sia avvalsa della facoltà di cui all’art. 8 cit., non avendo
adottato alcun regolamento per disciplinare la localizzazione degli impianti de
quibus, deve essere ribadita l’illegittimità di un diniego del prescritto titolo
edilizio ove l’intervento sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti ( cfr.
in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1767 del 21-04-2008, per cui:
<<Nel caso in cui non sia stata dettata la normativa regolamentare di cui
all'art. 8, comma 6, L. n. 36/2001, l'intervento edilizio relativo alla
installazione di impianti di telefonia rimane soggetto, dal punto di vista
urbanistico, ai principi di carattere generale, che vedono, da un lato, tralicci
ed antenne di rilevanti dimensioni valutabili come strutture edilizie soggette a
permesso di costruire (ora assenso autorizzativo), con la conseguenza che non
sono collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di
inedificabilità assoluta, ma che dall'altra, impongono di considerare tali
manufatti, in quanto parte di una rete di infrastrutture, qualificate come opere
di urbanizzazione primaria, nonchè in quanto impianti tecnologici, compatibili
con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate e non soggetti, in
linea di massima, ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni
circostanti>>; analogamente Cons. St., sez. VI, 29.5.2006, n. 3243 e 7.6.2006,
n. 3425).
Nel caso di specie, quindi, non avendo il Comune di Verderio Inferiore adottato
il Regolamento di cui al cit. art. 8 ed essendo stata riscontrata la conformità
dell’intervento in questione con la strumentazione urbanistica vigente e con le
prescrizioni dell’Autorità ambientale competente in materia (A.R.P.A.), non
v’erano ulteriori legittimi impedimenti al rilascio del ridetto titolo edilizio.
A proposito, poi, di tale ultimo titolo, va chiarito come la giurisprudenza si
sia attestata nel senso di ritenere che, per la installazione degli impianti in
questione, non è affatto necessario il permesso di costruire, ai sensi dell’art.
3, lett e) del T.U. 6.6.2001 n.380, essendo sufficiente l’autorizzazione
prevista dall’art.87 del T.U. 1.10. 2003, n.259 (c.d. codice delle
comunicazioni. Cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 2436
del 28-04-2010, per cui:<<La realizzazione di impianti di telecomunicazione è
subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del d.lgs. n.
259/2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la
valutazione della compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento, non
occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 del D.P.R.
n. 380/2001 (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. I n.
19380/2004); nonché, Cons. St, Sez. VI, 21.1.2005 n.100).
La disciplina dettata, al riguardo, dal d.lgs. n. 259/2003 cit., costituisce, in
definitiva, per la più recente giurisprudenza, normativa speciale e compiuta,
per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal T.u. dell'edilizia
approvato nel 2001, che, per gli interventi in questione, richiedeva il permesso
di costruire.
La compiutezza della disciplina di cui al ridetto d.lgs fa ritenere, dunque, che
i titoli abilitativi da esso previsti (autorizzazione e denuncia di inizio
attività), malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U
dell'edilizia, siano provvedimenti del tutto autonomi che assolvono
integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e le esigenze
territoriali affidate alla cura degli enti locali; il che è desumibile,
d’altronde, dalla singolarità del procedimento, dalla qualificazione di opere di
urbanizzazione primaria, nonché dalla necessità cui è finalizzata la disciplina
del D.Lgs 259/2003, di semplificare l'attività edilizia relativa alle
infrastrutture di comunicazione elettronica (cfr., da ultimo, Consiglio di
Stato, Sez. VI, sentenza 15 luglio 2010 n. 4557).
In verità, come correttamente rilevato da parte resistente, per la
localizzazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, assume
portata determinante la già citata previsione recata dall’art. 86, comma 3, del
d.lgs. n. 259 cit., che ha disposto l’assimilazione delle predette
infrastrutture “ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori…”.
Ne consegue che, mentre la collocazione di tali S.R.B. deve ritenersi consentita
nell’intero territorio comunale, nel rispetto dell’eventuale disciplina
regolamentare approvata ad hoc dai Comuni ai sensi dell’art. 8 cit., è poi
necessario e sufficiente un titolo edilizio per verificare la conformità
dell’intervento alla strumentazione urbanistica ed edilizia locale.
Né può essere ravvisata alcuna contraddittorietà nell’operato dell’intimato
Comune, per non avere perorato una diversa soluzione allocativa dell’antenna in
questione, atteso che, come risulta dalla documentazione agli atti di causa
(missiva Siemens 15.12.2004 prot. 9607, all. n. 13 fascicolo di parte
ricorrente) erano state riscontrate problematiche di natura radioelettrica, da
interferenze con altre SS.R.B., nei siti in un primo tempo suggeriti dalla
stessa amministrazione comunale.
Nessuna valutazione di impatto ambientale, infine, doveva essere svolta in
riferimento all’impianto in questione, posto che, come anche di recente
osservato dal Consiglio di Stato: <<solo l’art. 2 bis, secondo comma, del D.L. 1
maggio 1997, n. 115, convertito dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, ed ora
abrogato dispone genericamente che “la installazione di infrastrutture dovrà
essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale”,
senza affatto disporre di sottoporre tutti i progetti di strutture per la
telefonia mobile a valutazione d’impatto ambientale. Il contenuto del richiamato
art. 2 bis non è stato riprodotto nella legislazione successiva. In tale quadro,
non sussiste l’obbligo di sottoporre il progetto di cui ora si discute alla
VIA>> (così, Cons. di Stato, Sez. VI, 01.12.2010 n. 8377).
Quanto alla vicinanza dell’impianto al centro storico del Comune limitrofo, è
sufficiente, anche in tal caso, richiamare l’avviso espresso, al riguardo, dal
Consiglio di Stato, secondo cui, proprio l'assimilazione, per effetto dell'art.
86, d.lg. n. 259 del 2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di
telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria “implica che le stesse
debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non
essere dalle stesso avulse (così, Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n.
9404; nonché, Consiglio Stato, sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7588).
Per le considerazioni che precedono, pertanto, i motivi di ricorso si appalesano
infondati.
Conseguentemente, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.
Sussistono, nondimeno, valide ragioni, in considerazione della natura giuridica
e degli scopi altruistici avuti di mira dalla ricorrente, per compensare
integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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