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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 giugno 2011, n. 1408
 

RIFIUTI - Ordine di smaltimento ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 - Presupposto - Accertamento della responsabilità. Secondo l’art. 192 del D. Lgs. 152/2006 l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (TAR Toscana Sez. II sent. 1447 del 17 settembre 2009). Pres. Leo, Est. Di Mario - Consorzio d. R. (avv. Mantovani) c. Comune di Milano (avv.ti Ammendola e Surano) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV- 7 giugno 2011, n. 1408
 

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N. 01408/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01585/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2008, proposto da: Consorzio di Roggia Vettabbia, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mantovani, con domicilio eletto presso Francesco Mantovani in Milano, via S. Senatore, 10;


contro


Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Ammendola, Maria Rita Surano, domiciliata per legge in Milano, via Andreani 10;

nei confronti di

Regione Lombardia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

dell’invito del direttore del Settore Attuazione Politiche Ambientali del Comune di Milano del 27.03.2008 avente ad oggetto: inconvenienti igienici presso l’area di via San Bernardo 16 e contenente l’invito a provvedere entro 30 giorni in relazione all’area identificata catastalmente al foglio 641, particella 41 del nuovo catasto terreni del Comune di Milano: 1) ad effettuare il taglio della vegetazione incolta ed al mantenimento in costante stato di pulizia dell’area; 2) a pulire l’area mediante raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti in conformità alle disposizioni di legge e portare via il serbatoio carrellato; 3) ad effettuare idonei trattamenti di derattizzazione con mantenimento della situazione nel tempo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 29 marzo 2010 n. 832;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Il Comune di Milano, con il provvedimento impugnato, ha ordinato al Consorzio la manutenzione dell’area in questione attraverso una serie di opere.

Contro il suddetto provvedimento il Consorzio solleva le seguenti questioni in fatto ed in diritto.

I) Violazione dell’art. 948 c.c. ed eccesso di potere nell’individuare il destinatario dei suddetti obblighi in quanto il Consorzio non è il proprietario dell’area.

II) Violazione dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006 in quanto il Consorzio non sarebbe responsabile in ordine al deposito dei rifiuti e quindi non sarebbe obbligato alla loro rimozione.

La difesa erariale chiede l’estromissione dell’Agenzia del Demanio in quanto la vigilanza sul demanio idrico appartiene alla Regione.

Con la sentenza parziale 29/03/2010 n. 832 questa Sezione ha respinto in parte il ricorso mentre per quanto riguarda l’obbligo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è ritenuto necessario verificare gli aspetti relativi alla responsabilità del Consorzio per cui si ritiene necessario acquisire dal Comune gli atti richiamati nel provvedimento impugnato, che sono: a) il verbale del sopralluogo effettuato dall’A.S.L. città di Milano; b) il verbale del sopralluogo effettuato dal servizio tecnico ed energia del Settore attuazione politiche ambientali del Comune, oltre alle deduzioni del Comune sui profili di fatto e sui motivi in diritto del ricorso.

La difesa comunale ha provveduto al deposito in giudizio della documentazione indicata.

La ricorrente ha insistito per la reiezione del ricorso in quanto la documentazione fotografica presentata e gli accertamenti dell’ASL si riferirebbero ad un mappale diverso da quello per il quale è stata emanata l’ordinanza.

La difesa comunale ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. In primo luogo occorre estromettere l’Agenzia del Demanio in quanto estranea alla lite, trattandosi di ente sul quale non grava alcun obbligo di manutenzione o di vigilanza dell’area.

Nel merito il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto dagli accertamenti effettuati risulta solo una situazione di degrado cagionata dall’accumulo di rifiuti sull’area senza che sia possibile risalire alla responsabilità del Consorzio, che il Comune ha ritenuto implicitamente esistente.

Secondo l’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, invece, l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (TAR Toscana Sez. II sent. 1447 del 17 settembre 2009).

Ciò non significa che, nel caso in questione, non possano sussistere responsabilità del Consorzio in quanto, dalla documentazione fotografica in atti risulta che almeno parte dei rifiuti sarebbero detriti provenienti da edifici semi diroccati rispetto ai quali non è possibile individuare una responsabilità diversa rispetto a quella del proprietario o del gestore dell’area. In ogni caso l’amministrazione deve valutare la provenienza dei rifiuti e ricercare i responsabili.

A ciò si aggiungono i dubbi in merito alla corrispondenza tra gli accertamenti effettuati dall’ASL ed il mappale oggetto di ordinanza, dubbi che l’amministrazione non è stata in grado di fugare.

In definitiva quindi il provvedimento impugnato va annullato nella parte in cui ordina la rimozione dei rifiuti dal parte del Consorzio.

Sussistono quindi giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, nella parte in cui non è stato già deciso con la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 29 marzo 2010 n. 832, estromette l’Agenzia del Demanio e per il resto lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui ordina la rimozione dei rifiuti dal parte del Consorzio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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