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T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 giugno 2011, n. 1419
DIRITTO URBANISTICO - D.M. n.
1444/68 - Forza vincolante - Integrazione del regime delle distanze di cui
all’art. 872 c.c. - Previsioni di P.R.G. difformi - Illegittimità -
Disapplicazione. Il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - emanato in virtù dell'art.
41 quinquies l. n. 1150 del 1942 introdotto a sua volta dall'art. 17 l. 6 agosto
1967 n. 765 (c.d. L. Ponte) - ripete dal rango di fonte primaria della norma
delegante la forza di legge, suscettibile di integrare con efficacia precettiva
il regime delle distanze dalle costruzioni di cui all'art. 872 c.c.: la regola
della distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
vincola pertanto anche i comuni in sede di formazione e di revisione degli
strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in
contrasto con l'anzidetto limite minimo è illegittima e va disapplicata, essendo
consentita alle amministrazioni locali solo la fissazione di distanze superiori
(T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 30 agosto 2007 , n. 832). TAR LOMBARDIA,
Milano, Sez. IV- 7 giugno 2011, n. 1419
DIRITTO URBANISTICO - D.M. n. 1444/68 - Pareti finestrate - Nozione. Per
"pareti finestrate", ai sensi dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e di tutti
quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi,
non (soltanto) le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti
munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi,
finestre di ogni tipo (di veduta o di luce)" (Corte d’Appello Catania, 22
novembre 2003) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola
delle due pareti (T.A.R. Toscana, Sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1734; T.A.R.
Piemonte, 10/10/2008 n. 2565).”. Pres. Leo, Est. De Carlo L.G. e altro (avv.
Loria) c. Comune di Olgiate Comasco (avv.ti Marzorati, Marzorati, Bottinelli e
Linzola) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV- 7 giugno 2011, n. 1419
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N. 01419/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04325/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4325 del 1999, proposto da:
Loria Giovanni e Fodero Maria, rappresentati e difesi dall'avv. Carolina Eunice
Loria, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Augusta Anelli in Milano, via
San Paolo 7;
contro
Comune di Olgiate Comasco, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Marzorati,
Maria Bruna Marzorati, Massimo Bottinelli, Claudio Linzola, con domicilio eletto
presso l’avv. Claudio Linzola in Milano, via Hoepli, 3;
nei confronti di
Gigliotti Vincenzo, Guzzo Rosina, Giogliotti Davide e Gigliotti Daniele non
costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Olgiate Comasco in data
2.8.99 con cui è stata autorizzata la costruzione di un’autorimessa;
dell’art. 15.2.7 delle N.T.A. del Comune di Olgiate Comasco;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olgiate Comasco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2011 il dott. Ugo De Carlo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnavano il provvedimento di concessione edilizia rilasciato ai
controinteressati per la costruzione di un’autorimessa poiché ritenevano che non
fossero rispettate le distanze minime dal loro fabbricato.
Nell’unico motivo di diritto, infatti, segnalano la violazione dell’art. 9 D.M.
1444\1968 anche da parte della N.T.A. posta a fondamento della concessione che
consente la realizzazione di edifici accessori al piano terreno a distanza di
cinque metri, mentre secondo la norma citata la distanza minima assoluta è di
dieci metri.
Il Comune di Olgiate Comasco si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del
ricorso.
Il ricorso merita accoglimento.
La difesa dei ricorrenti ha prodotto la sentenza del Tribunale di Como che aveva
deciso la controversia tra i ricorrenti medesimi e i controinteressati e nella
quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, era stata negata la
diretta applicabilità nei rapporti tra privati dell’art. 9 D.M. 1444\1968 anche
superando la normativa urbanistica comunale vigente.
L’interpretazione offerta dal Tribunale di Como è in linea con l’orientamento
espresso dalla Suprema Corte in alcune sentenze pure richiamate dalla decisione
del giudice lariano ( Cass. 3771\01, 5889\97 ), che però ha sempre sostenuto
come la norma contenuta nell’art. 9 D.M. 1444\1968 dovesse ritenersi cogente per
l’amministrazione locale superando anche la previsione di norme urbanistiche
locali difformi.
In merito all’unico motivo di ricorso non può che ribadirsi un recente
orientamento espresso da questa stessa sezione nella sentenza 1282\2011 che in
merito ha affermato: “L’art. 9 del D.M. 1444/1968 misura le distanze con
riferimento alle pareti finestrate con riferimento a: 2) Nuovi edifici ricadenti
zone diverse dalla zona A: è prescritta in tutti i casi la distanza minima
assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; Zone C)
: è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza
minima pari all'altezza del fabbricato più alto.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 -
emanato in virtù dell'art. 41 quinquies l. n. 1150 del 1942 introdotto a sua
volta dall'art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765 (c.d. L. Ponte) - ripete dal rango di
fonte primaria della norma delegante la forza di legge, suscettibile di
integrare con efficacia precettiva il regime delle distanze dalle costruzioni di
cui all'art. 872 c.c.: la regola della distanza di 10 metri tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti vincola anche i comuni in sede di
formazione e di revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che
ogni previsione regolamentare in contrasto con l'anzidetto limite minimo è
illegittima e va disapplicata, essendo consentita alle amministrazioni locali
solo la fissazione di distanze superiori (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 30
agosto 2007 , n. 832).
Con riferimento alla nozione di pareti finestrate la giurisprudenza afferma che
"per "pareti finestrate", ai sensi dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e di
tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono
intendersi, non (soltanto) le pareti munite di "vedute", ma più in generale
tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali
porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce)" (Corte d’Appello
Catania, 22 novembre 2003) e considerato altresì che basta che sia finestrata
anche una sola delle due pareti (T.A.R. Toscana, Sez. III, 4 dicembre 2001, n.
1734; T.A.R. Piemonte, 10/10/2008 n. 2565).”.
Orbene nel caso di specie non vi è dubbio che l’autorimessa di cui alla
concessione impugnata sia posta a cinque metri dalla parete finestrata del
fabbricato dei ricorrenti.
Ciò comporta l’illegittimità della concessione impugnata in quanto l’art. 15.2.7
delle N.T.A. del Comune, essendo in contrasto con la previsione dell’art. 9 D.M.
1444\1968, deve ritenersi sostituita ope legis dal precetto contenuto in questa
norma di diretta applicazione secondo il principio di gerarchia delle fonti che
si applica nel caso di contrasto apparente tra le norme.
Il provvedimento va, pertanto, annullato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Olgiate Comasco alla rifusione delle spese del presente
giudizio che liquida in € 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
Alberto Di Mario, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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