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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 19 luglio 2011, n. 1937
INQUINAMENTO - Intervento di
messa in sicurezza - Artt. 240, 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006 - Presupposto -
Condizione di emergenza. In assenza di rischio di una diffusione immediata
della contaminazione - e quindi della necessità di un intervento urgente - ,
presentando l’inquinamento le caratteristiche di un fenomeno endemico, è
richiesto un intervento organico di bonifica che ricostruisca le cause del
fenomeno, sia in grado di risalire a chi ha la responsabilità dell’inquinamento
e individui le misure opportune per eliminare l’inquinamento presente. Tutto ciò
non può essere ottenuto attraverso un intervento di messa in sicurezza, che
peraltro, ai sensi degli artt. 240, 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006, presuppone una
condizione di emergenza Pres. Leo, Est. De Carlo I. s.c.r.l. (avv.ti
Capria e Marocco) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano, Surano e Schiavelli),
Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo, Ferrari, Gabigliani e Zimmitti) e altro
(n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 19 luglio 2011, n. 1937
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N. 01937/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02952/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2952 del 2010, proposto da:
In.G.Re S.C.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Capria, Teodora
Marocco, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Belgioioso
2;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Maria
Rita Surano, Maria Giulia Schiavelli, domiciliato presso gli uffici
dell’avvocatura comunale in Milano, via Andreani 10;
Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo,
Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti, con domicilio
eletto presso gli uffici dell’avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia non costituita in
giudizio;
nei confronti di
Gar.Bi Linea 5 S.C.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Frau, con
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via A.M. Grancini, 8;
per l'annullamento, previa sospensione,
del verbale della conferenza di servizi del 2 novembre 2010 avente ad oggetto
Area: P.I.I: Garibaldi - Repubblica -Area compresa tra Via Don Sturzo, Via
Rosales e Via de Cristoforis, Unità U1 residenziale Lotto 2 Est;
della nota della Provincia di Milano, Area qualità dell'ambiente ed energie,
Settore Rifiuti e Bonifiche, del 9 .09.2010 Prot. 164431/2010;
della nota della Provincia di Milano, Area qualità dell'ambiente ed energie
Settore Rifiuti e Bonifiche, del 29 .09.2010 Prot. 175762/2010;
ove occorra,
della nota ARPA del 31.8.2010 prot. 120925
della nota del Comune di Milano, Direzione Centrale Sviluppo del Territorio,
Settore Sportello Unico per l' edilizia, PG 830434/2010 del 25.10.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, della Provincia
di Milano e di Gar.Bi Linea 5 S.C.R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Ugo De Carlo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe con cui venivano
bloccate le procedure per il rilascio del certificato di intervenuta bonifica e
si imponevano ulteriori monitoraggi delle acque di falda, oltre ad un progetto
di messa in sicurezza di emergenza da attivare qualora si fossero superati i
limiti i presenza di sostanze inquinamenti all’esito degli ulteriori
monitoraggi.
La In.G.Re S.C.R.L. è una società consortile creata per progettare e realizzare
le opere di bonifica ambientale e di urbanizzazione primaria e secondaria per
dare attuazione al programma integrato di intervento denominato “ Garibaldi
Repubblica “.
Il Piano integrato di intervento è stato dichiarato di pubblica utilità
all’esito di un accordo di programma tra la Regione Lombardia e il Comune di
Milano e sono poi iniziate le opere di bonifica a cura della società ricorrente
che ha operato nell’unità U 1 divisa in due lotti.
Per il primo lotto denominato Corso Como la Provincia di Milano aveva rilasciato
il certificato di avvenuta bonifica in data 1.9.2009, mentre per il secondo
lotto gli scavi venivano completati in data 19.4.2010 e il 15.7.2010 veniva
trasmessa la relazione di fine lavori con successiva richiesta del certificato
di avvenuta bonifica, oltre alla richiesta al Comune di svincolo edilizio per
poter iniziare i lavori.
L’ARPA comunicava di aver rilevato in uno dei quattro piezometri realizzati
dalla società ricorrente per effettuare i monitoraggi il superamento del livello
di Arsenico nell’acqua di falda; si trattava in particolare di un piezometro
posto a valle del primo lotto per il quale come riferito in precedenza era stato
ottenuto il certificato di bonifica in data 1.9.2009, ma a monte del secondo
lotto e pertanto nessuna influenza potevano aver avuto i lavori effettuati
successivamente.
Rilevava, invece, la società come dall’inizio del 2010 si fossero intensificati
i lavori di scavo della costruenda linea 5 della metropolitana che si svolgevano
anche a livello inferiore a quello di falda.
Da ciò derivava un ritardo ingiustificato nella concessione del certificato di
avvenuta bonifica per il secondo lotto ed un rinvio della conferenza di servizi
che il Comune aveva convocato per dare luogo allo svincolo edilizio e consentire
l’inizio vero e proprio dei lavori di costruzione.
La società faceva effettuare nuovi monitoraggi per sbloccare la situazione che
consentivano di verificare che il superamento delle soglie consentite di
arsenico era avvenuto in un piezometro diverso dal precedente e posto a valle
dei lavori effettuati per la metropolitana.
Il ricorso si fonda su quattro motivi.
Il primo censura la violazione degli artt. 240, 242 e 244 D.lgs. 152\2006 e
dell’Allegato 3 parte quarta del medesimo decreto oltre all’eccesso di potere
per manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La messa insicurezza dei siti è richiesta dall’art. 242 citato all’autore della
contaminazione che deve essere individuato dall’amministrazione all’esito delle
opportune indagini come prevede il successivo art. 244.
La responsabilità della contaminazione deve essere accertata in concreto come
richiesto anche da molteplici pronunce giurisprudenziali sul punto fin
dall’epoca in cui si applicava l’art. 17 D.lgs. 22\97.
Nel caso di specie non è stato compiuto alcun specifico accertamento e l’onere
del progetto di bonifica è stato accollato alla società consortile ricorrente
con attribuzione per mera comodità visto che la stessa stava operando sul sito
ed in spregio al principio comunitario “ chi inquina paga “.
Non si può far discendere dall’onere di effettuare i monitoraggi per sorvegliare
le acque durante i lavori di scavo, anche la responsabilità di un piano di messa
in sicurezza quando oltretutto i lavori di scavo non hanno mai raggiunto la
profondità delle acque di falda.
Il secondo motivo contesta gli stessi vizi del precedente sotto altro profilo.
Dai rilievi effettuati dalla società ricorrente risulta come la contaminazione
delle acque di falda dovrebbe provenire dalle aree a monte e non vi è ragione
per accollarle il progetto di messa in sicurezza quando oltretutto per le sue
lavorazioni non ha mai utilizzato arsenico.
Il terzo motivo lamenta la violazione delle norme già indicate in precedenza
oltre all’eccesso di potere per abnormità manifesta, carenza di motivazione e
sviamento di potere.
Oltre ad aver individuato erroneamente nella società ricorrente la responsabile
della contaminazione, i provvedimenti impugnati impongono un’attività di messa
in sicurezza della cui necessità non sono stati accertati i presupposti circa il
rischio di diffusione della contaminazione che determinano un emergenza da
affrontare con un progetto di messa in sicurezza.
Nel caso di specie si tratta del rilevamento di un fenomeno peraltro decrescente
di inquinamento diffuso.
Il quarto motivo eccepisce la violazione degli artt. 242 e 248 D.lgs. 152\2006 e
le’ccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione.
E’ illegittimo subordinare il rilascio del certificato di avvenuta bonifica e lo
svincolo edilizio ad un’indagine più accurata delle acqua di falda.
Il certificato richiesto va rilasciato una volta attestata la conformità
dell’intervento compiuto con il progetto autorizzato, inoltre una volta
realizzati gli interventi programmati non è possibile mantenere un vincolo
edilizio sulle aree interessate.
Si costituivano in giudizio sia il Comune che la Provincia di Milano chiedendo
il rigetto del ricorso.
Peraltro la Provincia di Milano depositava il certificato di avvenuta bonifica
anche per il lotto due del 29.12.2010 che faceva sì che quanto alla mancata
concessione del certificato di avvenuta bonifica si fosse verificata la
cessazione della materia del contendere.
Si costituiva altresì la società controinteressata chiedendo che il ricorso
fosse dichiarato inammissibile o improcedibile poiché la società ha provveduto
autonomamente ad effettuare i controlli richiesti mentre la necessità di un
piano di messa in sicurezza e meramente eventuale e per essere stati impugnati
atti endoprocedimentali e comunque infondato soprattutto in relazione al palese
tentativo di attribuire alla società controinteressata la responsabilità del
superamento delle soglie previste per l’arsenico.
Alla camera di consiglio del 17.1.2011 veniva respinta l’istanza cautelare per
assenza di periculum, senza entrare in valutazioni circa la fondatezza del
ricorso.
Nella memoria presentata per l’udienza di merito il Comune di Milano faceva
presente che all’esito del certificato di avvenuta bonifica aveva ripreso piena
efficacia la D.I.A. a suo tempo presentata dalle società interessate
all’intervento che non sono comunque la società ricorrente che sotto questo
profilo sarebbe carente di legittimazione attiva.
Il ricorso è divenuto improcedibile quanto alle censure relative al mancato
rilascio del certificato di avvenuta bonifica e quanto al mancato svincolo
edilizio poiché in corso di giudizio il certificato è stato rilasciato e perciò
è venuto meno ogni ostacolo all’inizio dei lavori edilizi successivi
all’intervenuta bonifica.
E’ parimenti improcedibile in relazione alla richiesta di effettuare i previsti
monitoraggi poiché gli stessi sono stati comunque effettuati dalla società.
Rimangono da esaminare le censure inerenti la richiesta di effettuare un
progetto di messa in sicurezza che si evince dal verbale della conferenza di
servizi del 2.11.2010 che conservano una loro attualità poiché allo stato non
risulta che la richiesta sia venuta meno per effetto degli atti intervenuti
successivamente alla presentazione del ricorso.
Sotto tale profilo il ricorso può essere accolto in base alla considerazione che
alla luce degli ultimi monitoraggi effettuati sarà necessario che gli organi
competenti assumano nuove determinazioni sulla necessità di tale intervento, ma
anche in virtù di quanto denunciato nel terzo motivo di ricorso e cioè che
l’intervento di messa in sicurezza presuppone una condizione di emergenza.
Il fenomeno monitorato non mostrava la sussistenza del rischio di una diffusione
immediata della contaminazione e quindi la necessità di un intervento urgente,
ma presentava piuttosto le caratteristiche di un fenomeno endemico.
La soluzione ad una situazione come quella rilevata risulta essere un intervento
organico di bonifica che abbia ricostruito le cause del fenomeno, che sia in
grado di risalire a chi ha la responsabilità dell’inquinamento e che individui
le misure opportune per eliminare l’inquinamento presente.
Tutto ciò non può essere ottenuto attraverso un intervento di messa in sicurezza
e pertanto per quello che attiene la prescrizione in esame, il verbale del
2.11.201° deve essere annullato.
La particolarità della vicenda ed il suo esito giustificano una compensazione
delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
in parte improcedibile e lo accoglie per il resto nei sensi di cui in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
Alberto Di Mario, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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