AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 26 luglio 2011, n. 1979
DIRITTO URBANISTICO - Piani di
lottizzazione - Termine di validità decennale - Parte inattuata - Inefficacia -
Artt. 16 e 17 L. n. 1150/1942 - Comune - Stipula di nuova convenzione -
Procedure previste per l’approvazione di piani attuativi. Le disposizioni di
cui agli artt. 16 e 17 l. 17 agosto 1942 n. 1150, si applicano anche ai piani di
lottizzazione, con la conseguenza che va riconosciuta anche ad essi
l'applicabilità del termine massimo di validità decennale entro il quale devono
essere attuati e decorso il quale divengono inefficaci per la parte inattuata
(Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003 , n. 200). Una volta sopraggiunta
l’inefficacia del piano, l’art. 17, l. 17/08/1942 n. 1150 prevede, al comma 2,
che “ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario
assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per
decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma
del secondo comma dell'art. 14”. Il Comune può, dunque, disciplinare la parte di
piano che non ha avuto attuazione mediante un nuovo piano e dovrà, quindi, agire
nel rispetto delle procedure previste dalla legge per l’approvazione dei piani
attuativi: non può, perciò, limitarsi ad addivenire alla stipula di una nuova
convenzione che modifichi quanto previsto dai piani attuativi divenuti
inefficaci. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003 , n. 200; T.A.R. Sicilia
Catania, sez. I, 10 giugno 2010 , n. 2274; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 19
febbraio 2010, n. 187). Pres. f.f. Zucchini, Est. Cattaneo - G.M. e altro
(avv.ti Aliberti, Ludogoroff e Maccabruni) c. Comune di San Donato Milanese
(avv. Bardelli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 26 luglio 2011, n. 1979
www.AmbienteDiritto.it
N. 01979/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02478/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2478 del 2010, proposto da:
Guido Massera e Elena Ieva, rappresentati e difesi dagli avv. Vilma Aliberti,
Riccardo Ludogoroff e Franco Maccabruni, con domicilio eletto presso lo studio
di quest’ultimo, in Milano, piazza Cinque Giornate, 10;
contro
Comune di San Donato Milanese,
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Bardelli, presso il cui studio, in
Milano, via Visconti di Modrone, 12, è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
Asio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Soncini e Gianluca
Gariboldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano,
viale Elvezia, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione,
della deliberazione del Consiglio Comunale di San Donato Milanese n. 29 del
28.7.2010, pubblicata in data 20.9.2010, avente ad oggetto: "atto di
ricognizione con conseguente estinzione delle obbligazioni mediante parziale
monetizzazione e cessione di aree delle lottizzazioni "Quartiere Affari" e "San
Francesco" - Approvazione", nonché di ogni altro atto presupposto,
consequenziale e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Donato Milanese e
di Asio s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 la dott.ssa Silvia
Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la deliberazione n. 29 del 28.7.2010, avente ad oggetto “atto di
ricognizione con conseguente estinzione delle obbligazioni mediante parziale
monetizzazione e cessione di aree delle lottizzazioni “Quartiere Affari” e “San
Francesco” – Approvazione”, il Consiglio Comunale di San Donato Milanese, per
quanto di rilievo nel presente giudizio:
- ha operato una ricognizione delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni di
lottizzazione “Quartiere Affari” e “San Francesco”;
- ha preso atto della mancata attuazione degli interventi previsti dal piano di
lottizzazione “San Francesco” (ad eccezione di parte delle opere di
urbanizzazione primaria);
- ha dato atto dell’accordo delle parti di risolvere consensualmente la
convenzione di lottizzazione “San Francesco”, prevedendo la restituzione al
lottizzante delle somme versate a titolo di costo di costruzione;
- ha preso atto dell’inadempimento del lottizzante dell’obbligazione di reperire
uno standard afferente al “Quartiere Affari”, mediante asservimento ad uso
pubblico di un’area di oltre 45.000 mq, situata nel comparto “San Francesco”;
- ha dato atto degli accordi, intervenuti tra l’amministrazione comunale ed il
lottizzante, volti a sostituire l’obbligazione inadempiuta con l’obbligo di
reperire aree maggiormente confacenti all’interesse pubblico e di monetizzare lo
standard non reperito;
- ha deliberato, quindi, l’approvazione della “modifica della determinazione di
qualità e quantitativa” delle aree del piano di lottizzazione “Quartiere Affari”
e del piano di lottizzazione “San Francesco”, di risolvere la convenzione di
lottizzazione “San Francesco” e di approvare uno schema di atto di ricognizione,
al fine di addivenire alla stipula di una nuova convenzione, avente ad oggetto
quanto pattuito.
2. I sig.ri Guido Massera e Elena Ieva risiedono nel Comune di San Donato
Milanese, in unità immobiliari, di loro proprietà, facenti parte del compendio
residenziale realizzato nell’ambito del piano di lottizzazione “Quartiere
Affari”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 24.9.1993.
Con il presente ricorso, essi impugnano la deliberazione del Consiglio Comunale
di San Donato Milanese n. 29 del 28.7.2010, lamentando come, con tale atto,
l’amministrazione avrebbe sottratto, a distanza di molti anni dall’attuazione
del piano di lottizzazione “Quartiere Affari”, un’area di oltre 45.000 mq,
destinata a verde e parco pubblico, standard obbligatorio del piano, reperita
mediante l’asservimento di un’area all’interno della zona di interesse
sovracomunale nel comparto “San Francesco”: così operando, l’amministrazione
avrebbe ridotto la vivibilità e la salubrità di tutto il comparto e, in
particolare, delle aree residenziali.
3. Queste le censure dedotte:
I. la scelta della p.a. di monetizzare le aree a standard, afferenti al piano
“Quartiere Affari” ma individuate nell’adiacente piano di lottizzazione “San
Francesco” ed asservite con la convenzione di lottizzazione del Comparto
“Quartiere Affari”, stipulata il 4.11.1993, viola l’art. 46, lett. a), l. reg.
Lombardia n. 12/2005: la decisione di monetizzare sarebbe, difatti, intervenuta
- dopo che le aree sono state da tempo reperite ed asservite - a piano attuativo
realizzato; non ricorrerebbero i presupposti per il ricorso alla monetizzazione,
e cioè l’impossibilità di acquisire le aree a servizi necessarie o comunque la
sussistenza di una puntuale valutazione tecnica negativa all’atto di
approvazione del piano circa la non idoneità delle aree potenzialmente
reperibili; la decisione sarebbe stata assunta in assenza di alcuna motivazione;
II. la delibera prevedrebbe che l’importo della monetizzazione, pari a euro
7.439.883,17 sia compensato con i crediti vantati dalla società Asio nei
confronti del Comune per un importo di euro 4.406.745,70, in violazione
dell’art. 46, lett. a), l. reg. Lombardia n. 12/2005; in particolare, l’area
collocata nel comparto “Monticello”, di cui è prevista l’acquisizione da parte
del Comune, mediante la compensazione con somme da percepirsi a titolo di
monetizzazione, non sarebbe finalizzata ad una destinazione pubblica; l’acquisto
avverrebbe, peraltro, nell’ambito di una trattativa negoziale di natura
privatistica, in violazione della disciplina vigente in materia di contratti ad
evidenza pubblica;
III. violazione ed errata applicazione dell’art. 46, lett. b), l. reg. Lombardia
n. 12/2005; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione:
poiché l’originaria convenzione del piano di lottizzazione “Quartiere Affari”
prevedeva, oltre alla cessione delle area a verde, anche la realizzazione delle
relative infrastrutture a carico del proponente, l’amministrazione avrebbe
dovuto disporre anche il pagamento di una somma commisurata al costo delle
relative opere, non più realizzate dal privato;
IV. violazione ed errata applicazione degli artt. 12, 14, 15 e 25, l. reg.
Lombardia n. 12/2005; violazione dei principi generali e dell’ordinamento in
tema di contratti e di accordi; eccesso di potere per carenza di motivazione e
di istruttoria; sviamento in quanto l’atto deliberativo, pur prospettato come un
mero atto ricognitivo degli impegni assunti dal lottizzante, si configurerebbe
come una variante;
V. eccesso di potere per illogicità e perplessità manifesta; eccesso di potere
per carenza di motivazione e di istruttoria; violazione ed errata applicazione
dei principi generali vigenti in materia di programmazione urbanistica;
VI. violazione ed errata applicazione dell’art. 78, d.lgs. n. 267/2000.
4. L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a
dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito:
I. l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse ad
agire dei ricorrenti;
II. l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in
conseguenza dell’adozione del nuovo p.g.t. da parte del Comune di San Donato
Milanese.
5. Il ricorso è stato discusso nella pubblica udienza del 5 maggio 2010,
all’esito della quale è stato trattenuto in decisione.
6. Il Collegio esamina preliminarmente le eccezioni si rito sollevate dalla
difesa dell’amministrazione resistente.
7. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed
interesse dei ricorrenti è infondata.
La posizione di proprietari e residenti in unità immobiliari poste all’interno
del perimetro del comparto “Quartiere Affari” è elemento sufficiente a
distinguere la posizione giuridica dei ricorrenti da quella della generalità dei
consociati e a configurare, così, in capo ad essi una posizione giuridica
soggettiva differenziata e qualificata a che siano rispettate le previsioni, in
tema di dotazione di standard, dettate dalla convenzione di lottizzazione del
comparto in cui essi risiedono.
Sono, quindi, pienamente legittimati a ricorrere avverso la deliberazione
impugnata con cui il Consiglio Comunale ha apportato modifiche alle convenzioni
di lottizzazione “San Francesco” e “Quartiere Affari” nella parte relativa
all’obbligo di reperimento, all’interno del comparto “San Francesco”, dello
standard a verde pubblico, da asservire al “Quartiere Affari”.
Inoltre, la circostanza che l’obbligo di asservimento ad uso pubblico dell’area
verde di oltre 45.000 fosse stato previsto a completamento della dotazione dello
standard relativo al comparto in cui risiedono i ricorrenti e che tale area sia
posta nelle vicinanze del “Quartiere Affari”, sono elementi sufficienti a
palesare la lesione cagionata alla sfera giuridica ai ricorrenti dal
provvedimento impugnato e, in particolare, all’interesse alla salubrità e
vivibilità del comparto.
8. Con la seconda eccezione, l’amministrazione afferma l’improcedibilità del
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza dell’adozione del
nuovo p.g.t. da parte del Comune di San Donato Milanese: il documento di piano,
nel disciplinare l’ambito di trasformazione San Francesco, dispone, invero, che
il piano attuativo con cui verrà data attuazione alle previsioni ad esso
relative, contempli il recupero dello standard pregresso pari a mq. 45.000
L’eccezione è infondata.
E’ pacifico che di sopravvenuta carenza di interesse può parlarsi solo laddove
il nuovo provvedimento sopravvenuto abbia fornito al rapporto giuridico
controverso una disciplina totalmente nuova, in modo da rendere priva di ogni
utilità la pronuncia sul ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n.
4018; 12 giugno 2003, n. 3318; Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2003, n. 632;
Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001, n. 5296).
Tale circostanza deve essere accertata con il massimo rigore per evitare che la
predetta declaratoria si trasformi in una sostanziale elusione da parte del
giudice dell'obbligo di pronunciarsi sulla domanda (C.d.S., sez. IV, 21 agosto
2003, n. 4699; 6 febbraio 2003, n. 632; 28 gennaio 2000, n. 442; sez. V, 29
gennaio 1999, n. 83; 23 aprile 1998, n. 474).
Nel caso di specie, la conferma, da parte del nuovo strumento urbanistico, della
previsione, a favore dell’ambito San Francesco, di un’area a standard pari a
45.000 mq, così come era previsto dalla convenzione di lottizzazione “Quartiere
Affari”, non priva i ricorrenti dell’interesse alla decisione del ricorso
avverso la deliberazione n. 29 del 28.7.2010, con cui il Consiglio Comunale di
San Donato Milanese ha disposto che l’obbligo di reperimento di quello stesso
standard viene assolto, in parte, tramite cessione gratuita al Comune di altre
aree ed, in parte, tramite monetizzazione.
La nuova disciplina urbanistica si limita, invero, a ribadire la necessità di
quello standard ma non comporta affatto il venir meno della deliberazione
impugnata che, invece, esclude l’obbligo di reperimento di quello stesso
standard.
9. Nel merito il ricorso è fondato.
Merita, in particolare, accoglimento il motivo di ricorso con cui i ricorrenti
lamentano la violazione ed errata applicazione degli artt. 12, 14, 15 e 25, l.
reg. Lombardia n. 12/2005, la violazione dei principi generali e
dell’ordinamento in tema di contratti e di accordi, l’eccesso di potere per
carenza di motivazione e di istruttoria e lo sviamento in quanto l’atto
deliberativo, pur prospettato come un mero atto ricognitivo degli impegni
assunti dal lottizzante, si configurerebbe come una variante.
I due piani di lottizzazione, “Quartiere Affari” e “San Francesco”, alla data di
adozione dell’atto impugnato, avevano ormai perso la loro efficacia: le
disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 l. 17 agosto 1942 n. 1150, si applicano,
difatti, anche ai piani di lottizzazione, con la conseguenza che va riconosciuta
anche ad essi l'applicabilità del termine massimo di validità decennale entro il
quale devono essere attuati e decorso il quale divengono inefficaci per la parte
inattuata (Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003 , n. 200).
Una volta sopraggiunta l’inefficacia del piano, l’art. 17, l. 17/08/1942 n. 1150
prevede, al comma 2, che “ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano
per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta
inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal
prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14”.
Il Comune può, dunque, disciplinare la parte di piano che non ha avuto
attuazione mediante un nuovo piano e dovrà, quindi, agire nel rispetto delle
procedure previste dalla legge per l’approvazione dei piani attuativi: non può,
perciò, limitarsi, come è accaduto nel caso di specie, ad addivenire alla
stipula di una nuova convenzione che modifichi quanto previsto dai piani
attuativi divenuti inefficaci.
Il Comune avrebbe, dunque, potuto porre in essere le modifiche in questione,
involgenti elementi essenziali dei due piani, unicamente facendo ricorso al
procedimento previsto per l’approvazione dei piani attuativi: ai sensi dell’art.
16, ultimo comma, l. n. 1150/1942, invero, anche le varianti ai piani
particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura per
l’approvazione dei piani particolareggiati.
L’amministrazione avrebbe, quindi, dovuto dare applicazione all’art. 14, l. reg.
Lombardia n. 12/2005, che regola, per l’appunto, il procedimento di approvazione
dei piani attuativi e delle loro varianti.
Né le modifiche apportate dal Comune di San Donato Milanese ai due piani di
lottizzazione rientrano tra le ipotesi per le quali l’art. 14, l. reg. Lombardia
n. 12/2005 esclude la necessità dell’approvazione di preventiva variante,
limitate alla sola “previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni
planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche
tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul
dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di
aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale”.
Nonostante il nomen iuris attribuito al provvedimento adottato,
l’amministrazione non si è, invero, limitata ad una mera ricognizione degli
obblighi previsti dalle due convenzioni di lottizzazione, ma le ha
sostanzialmente modificate, incidendo sull’obbligo di asservimento ad uso
pubblico dell’area a verde situata nel comparto “San Francesco”: tutto ciò è
stato posto in essere dalla p.a. con la delibera impugnata, prevedendo
unicamente la stipula di una nuova convenzione, quando, invece, a tale risultato
sarebbe potuta pervenire solo seguendo il procedimento previsto per
l’approvazione di un nuovo piano, in variante ai piani di lottizzazione divenuti
inefficaci, con il coinvolgimento di tutti i proprietari delle aree interessate
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003 , n. 200; T.A.R. Sicilia Catania,
sez. I, 10 giugno 2010 , n. 2274; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 19 febbraio
2010, n. 187).
10. Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, fondato e va pertanto accolto,
con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di San Donato Milanese e la Asio s.r.l. al pagamento, in
solido tra loro, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro
3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente FF
Silvana Bini, Primo Referendario
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it