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T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 26 gennaio 2011, n. 228
DIRITTO URBANISTICO - Subordinazione della concessione edilizia all’esistenza di
un piano attuativo - Urbanizzazione della zona interessata - Superamento della
norma - Esclusione. In presenza di una normativa urbanistica
sufficientemente vincolante e dettagliata, che preveda per il rilascio della
concessione edilizia in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo,
non è consentito all'interprete superare tale prescrizione facendo leva sulla
situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa (cfr. Cons. Stato IV,
3.11.08 n. 5471). Pres. Arosio, Est. Spadavecchio - C.A. (avv.ti Romano e
Nardulli) c. Comune di Meda (avv. Bonomi) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II -26 gennaio 2011, n. 228
DIRITTO URBANISTICO - Principio dell’indefettibilità del piano attuativo - Art.
9, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 - Eccezione - Lotto intercluso - Ricorrenza -
Individuazione. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.p.r. n. 380/2001, il
principio dell’indefettibilità del piano attuativo, quando esso sia prescritto
dallo strumento urbanistico generale, non ammette equipollenti ai fini del
rilascio della concessione edilizia, nel senso che né in sede amministrativa né
in sede giurisdizionale possono essere effettuate indagini volte a verificare se
sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni vanificando la funzione del
piano attuativo (Cons. Stato IV, 30.12.08 n. 6625). A questa regola, che vale
sia per le zone non urbanizzate, sia per quelle parzialmente urbanizzate, fa
eccezione il solo caso limite del c.d. lotto intercluso (Cons. Stato IV, n.
6625/08 cit.), per il quale il piano attuativo non occorre laddove la zona sia
già compiutamente urbanizzata, il che si verifica quando sono presenti sia le
urbanizzazioni primarie, sia le secondarie in tutto l’ambito territoriale di
riferimento, che coincide col perimetro del comprensorio che deve essere
pianificato dagli strumenti attuativi (cfr. Cons. Stato V, 1.12.03 n. 7799). Al
di fuori di questa ipotesi, il piano attuativo conserva integra la propria
utilità funzionale, sia in casi di edificazione disomogenea in zone già
compromesse da fenomeni di urbanizzazione spontanea e incontrollata che
richiedano un riordino generale (Cons. Stato IV, 7.11.01 n. 5721; V, 17.5.00 n.
2874), sia, a maggior ragione, in zona ancora “vergine”, che richieda un disegno
urbanistico efficiente e razionale. Pres. Arosio, Est. Spadavecchio - C.A.
(avv.ti Romano e Nardulli) c. Comune di Meda (avv. Bonomi) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II -26 gennaio 2011, n. 228
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N. 00228/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero 333 del 2010 di r.g. proposto da:
COLOMBO Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Ercole Romano del foro di
Milano e dall’avv. Monica Nardulli del foro di Bari, elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo in Milano, viale Bianca Maria 23
contro
COMUNE di MEDA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Ignazio Bonomi di Bergamo, elettivamente domiciliato presso l’avv.
Graziano Dal Molin nello studio in Milano, via Leopardi 22
per l'annullamento
del provvedimento 30 novembre 2009 (pratica 265/2009, prot. n. 28856/09 del
14.12.2009), con cui il Dirigente Area Territorio ha negato, in assenza di piano
attuativo, il permesso di costruire richiesto per la realizzazione di un
edificio a destinazione produttiva/residenziale sull’area sita in via Trieste
(mappali 51-52, foglio 14, N.C.T.); e di tutti gli atti presupposti, connessi e
consequenziali.
Visto il ricorso, notificato il 3/5, depositato il 12 febbraio 2010;
Vista la memoria di costituzione del Comune;
Viste le memorie delle parti;
Visti atti e documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 novembre 2010, relatore il dott. Carmine
Spadavecchia, l’avv. Davide Anghileri (per delega dell’avv. Romano) e l’avv.
Graziano Dal Molin (per delega dell’avv. Bonomi);
Considerato quanto segue in
FATTO e DIRITTO
1. Il 22.9.09 il ricorrente ha chiesto il permesso di costruire per la
realizzazione di un edificio ad uso in parte residenziale e in parte produttivo.
2. Con l’atto impugnato, emesso il 14.12.2009, previo avviso di diniego ex art.
10-bis legge 241/90, il Comune ha negato il permesso in quanto l’area da
edificare (sita in via Trieste, distinta in catasto al foglio 14, mappali 51-52)
è ricompresa in zona C, per la quale il piano regolatore (art. 24/25 n.t.a.)
subordina l’edificazione ad “apposito piano attuativo esteso all’intero ambito
di intervento”.
3. Premesso che il medesimo progetto edilizio era già stato assentito - con
concessione semplice - nel 2003, ma non era stato attuato per ragioni personali
che gli avevano impedito di assolvere il contributo concessorio, il ricorrente
ha impugnato il diniego per difetto di istruttoria, contraddittorietà,
ingiustizia manifesta, errore nei presupposti, violazione del giusto
procedimento.
4. Assume il ricorrente che, essendo l’area di proprietà inserita in un contesto
già edificato e urbanizzato, in quanto servita dalla viabilità e dalle reti
tecnologiche (gas, elettricità, fognatura, telefono), la pretesa di subordinarne
l’edificazione a piano attuativo, senza alcuna verifica dello stato dei luoghi e
delle condizioni di urbanizzazione della zona, sarebbe illegittima,
contraddittoria rispetto alla disponibilità manifestata dal Comune - nel 2003 e
nel vigore del medesimo strumento urbanistico - a rilasciare una concessione
edilizia senza previo piano attuativo, e non coerente con lo “stralcio”
dall’obbligo di dotarsi di un piano attuativo che il Comune avrebbe operato per
aree limitrofe.
5. Il ricorso, cui resiste il Comune, è infondato.
L’area del ricorrente ha una superficie di 2.086 mq e fa parte di un contesto
inedificato urbanisticamente inserito in zona C. L’art. 24 delle norme tecniche
di attuazione (n.t.a.) del piano regolatore generale (p.r.g.) definisce le zone
C come “zone attualmente inedificate o con edificazione inferiore al 12,50%
della superficie edificabile destinate a nuova edificazione per il completamento
e la riqualificazione del tessuto urbano, secondo quanto previsto dai successivi
articoli 25 e 26” (comma 1); dispone lo stesso articolo 24 (comma 2) che in
queste zone “il Piano si attua mediante preventiva approvazione di un Piano
attuativo esteso all’intero ambito di intervento”.
6. E’ principio giurisprudenziale consolidato che in presenza di una normativa
urbanistica sufficientemente vincolante e dettagliata, che preveda per il
rilascio della concessione edilizia in una determinata zona l'esistenza di un
piano attuativo, non è consentito all'interprete superare tale prescrizione
facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa
(cfr. Cons. Stato IV, 3.11.08 n. 5471).
7. Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (testo
unico in materia edilizia), il principio dell’indefettibilità del piano
attuativo, quando esso sia prescritto dallo strumento urbanistico generale, non
ammette equipollenti ai fini del rilascio della concessione edilizia, nel senso
che né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale possono essere
effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare
costruzioni vanificando la funzione del piano attuativo, la cui approvazione può
essere stimolata dall’interessato con gli strumenti consentiti dal sistema
(Cons. Stato IV, 30.12.08 n. 6625).
8. A questa regola, che vale sia per le zone non urbanizzate, sia per quelle
parzialmente urbanizzate, fa eccezione il solo caso limite del c.d. lotto
intercluso (Cons. Stato IV, n. 6625/08 cit.), per il quale il piano attuativo
non occorre laddove la zona sia già compiutamente urbanizzata, il che si
verifica quando sono presenti sia le urbanizzazioni primarie, sia le secondarie
(non nelle sole aree di contorno dell’edificio in progetto ma) in tutto l’ambito
territoriale di riferimento, che coincide col perimetro del comprensorio che
deve essere pianificato dagli strumenti attuativi (cfr. Cons. Stato V, 1.12.03
n. 7799).
9. Al di fuori di questa ipotesi - in cui, più che superfluo, sarebbe
addirittura privo di oggetto (Cons. Stato V, 17.5.00 n. 2874) - il piano
attuativo conserva integra la propria utilità funzionale, sia in casi di
edificazione disomogenea in zone già compromesse da fenomeni di urbanizzazione
spontanea e incontrollata che richiedano un riordino generale (Cons. Stato IV,
7.11.01 n. 5721; V, 17.5.00 n. 2874), sia, a maggior ragione, in zona ancora
“vergine”, che richieda un disegno urbanistico efficiente e razionale.
10. Ora, è sufficiente uno sguardo all’estratto di P.R.G. prodotto con la
richiesta di permesso edilizio (doc. 4 fasc. Comune) per avvedersi come questa
sia appunto la condizione della zona nella vicenda in esame, in cui l’area del
ricorrente (di soli 2.086 mq), sebbene non lontana dall’abitato, è inserita in
un contesto ben più ampio (23.660 mq), ancora tutto da definire sotto il profilo
urbanistico, e pertanto meritevole di una progettazione unitaria, estesa
all’intero ambito, e non circoscritta ai singoli lotti. E ciò senza considerare
che la fattispecie del “lotto intercluso” richiede anche che la zona sia
adeguatamente servita da opere di urbanizzazione secondaria, la cui presenza non
è stata né allegata né provata.
11. In questa luce, che nel 2003 il Comune fosse disponibile a rilasciare una
concessione edilizia singola, nonostante la previsione della n.t.a., è
circostanza non rilevante, e non idonea a vincolare l’attività
dell’Amministrazione in sede d’esame di una richiesta di titolo edilizio
reiterata a distanza di anni.
12. E’ invece significativo che, in concomitanza con la richiesta del
ricorrente, pervenuta singulatim, sia stata presentata dai proprietari degli
altri lotti una proposta congiunta di lottizzazione (dalla quale il solo
ricorrente ha ritenuto di dissociarsi) che, conformandosi ai dettami dello
strumento urbanistico, abbraccia l’intero ambito di intervento, elaborando un
progetto edilizio coordinato sia quanto a previsione planovolumetrica sia quanto
a cessioni pertinenziali quali standard.
13. Per le ragioni che precedono, e che rendono non pertinente una istruttoria
volta a verificare se e in quali casi il Comune abbia stralciato o “esonerato”
altre zone dalla necessità di un piano attuativo, il ricorso va respinto. Si
ravvisano tuttavia ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale
tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 novembre 2010, con
l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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