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T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 28 gennaio 2011, n. 265
DIRITTO URBANISTICO - Provvedimenti relativi ad interventi edilizi - Progettista
- Legittimazione ad impugnare in via principale - Esclusione. Va esclusa in
capo al progettista la titolarità di un interesse legittimo differenziato che
gli consenta l’impugnazione di provvedimenti relativi ad interventi edilizi,
potendo semmai il progettista stesso proporre intervento “ad adiuvandum” nel
giudizio promosso dal committente proprietario (TAR Toscana, sez. II, 5.6.2009,
n. 986; TAR Liguria, sez. I, 17.3.2006, n. 251; TAR Sicilia, Catania, sez. I,
6.3.2001, n. 523; TAR Piemonte, sez. I, 18.6.2003, n. 924 e Consiglio di Stato,
sez. V, 5.3.2001, n. 1250). Pres. Arosio, Est. Zucchini - D.D. (avv.ti Muratori
e Crupi) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano, Surano e Bognetti) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 28 gennaio 2011, n. 265
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N. 00265/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2011, proposto da:
David Dydek, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Muratori e Maria Felicia
Crupi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Bergamo, 11;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Maria
Rita Surano e Maria Lodovica Bognetti, domiciliato presso l’Avvocatura Comunale
in Milano, via Andreani 10;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento n. 800102/2010 del 15.10.2010 notificata al ricorrente in
data 21.10.2010, con il quale il dirigente del Settore Edilizia ha preteso di
disporre "l'annullamento del titolo abilitativo formatosi a seguito della
presentazione della denuncia di inizio attività in atti P.G. 13.534.176/2003 de
1 aprile 2003": nonché ha ordinato "la demolizione delle opere eseguite in
seguito alla presentazione della denuncia di inizio attività in oggetto (piano
sottotetto recuperato ad uso abitativo) e il ripristino della situazione
preesistente (stato di fatto e destinazione d'uso originari a casa di cura
dell'intero immobile) entro e non oltre novanta giorni dalla data di notifica
della presente. In difetto si procederà all'applicazione delle sanzioni previste
dal DPR 6.6.2001 n. 380";
- della nota n. 602223/2010 del 26.7.2010, con la quale si comunicava l'avvio
del procedimento amministrativo ai sensi artt. 7 e 21-nonies della l. 241/90
finalizzato all'annullamento della Denuncia di inizio attività per il recupero
del sottotetto;
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o
comunque connesso,
e conseguentemente per la condanna
del Comune al risarcimento, in forma specifica o - in subordine - per
equivalente economico, di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. David Dydek.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la memoria difensiva del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Giovanni
Zucchini e uditi per le parti i difensori Luigi Muratori e Maria Felicia Crupi
per il ricorrente; Maria Lodovica Bognetti per il Comune di Milano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento del 15.10.2010, il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia
del Comune di Milano disponeva l’annullamento d’ufficio del titolo abilitativo
formatosi a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA),
presentata il 1.4.2003 in relazione all’immobile di via Calvi, n. 22.
Contro tale atto di autotutela era proposto il presente ricorso, con domanda di
sospensiva e di risarcimento del danno, da parte dell’arch. David Dydek, il
quale, nel ruolo di tecnico incaricato dalla proprietà, aveva proceduto nel 2003
alla presentazione della DIA di cui sopra.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’inammissibilità ed in
ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.
All’udienza cautelare del 27.1.2011, il Presidente dava avviso della possibilità
di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione pregiudiziale
sull’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.
L’esponente, infatti, ha proposto il presente gravame nella sua qualità di
progettista e direttore dei lavori di cui alla DIA del 2003, oggetto del
provvedimento d’annullamento d’ufficio ivi impugnato.
L’eccezione deve reputarsi fondata, vista la pressoché totalità della
giurisprudenza amministrativa, che esclude in capo al progettista la titolarità
di un interesse legittimo differenziato che gli consenta l’impugnazione di
provvedimenti relativi ad interventi edilizi, potendo semmai il progettista
stesso proporre intervento “ad adiuvandum” nel giudizio promosso dal committente
proprietario (TAR Toscana, sez. II, 5.6.2009, n. 986; TAR Liguria, sez. I,
17.3.2006, n. 251; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 6.3.2001, n. 523; TAR Piemonte,
sez. I, 18.6.2003, n. 924 e Consiglio di Stato, sez. V, 5.3.2001, n. 1250).
Si aggiunga ancora, per doverosa completezza, che la conclusione suindicata non
priva il ricorrente della possibilità di difendere il proprio operato
professionale in eventuali giudizi di responsabilità davanti al giudice
ordinario, ben potendo quest’ultimo avvalersi della facoltà di disapplicare il
provvedimento amministrativo reputato – seppure incidentalmente – illegittimo,
ai sensi della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E.
L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale suindicata esime il TAR dalla
trattazione del merito del gravame.
Attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, deve rigettarsi la
domanda di risarcimento del danno.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare fra le parti le spese di
causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
inammissibile.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Silvana Bini, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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