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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 28 gennaio 2011, n. 265
 

DIRITTO URBANISTICO - Provvedimenti relativi ad interventi edilizi - Progettista - Legittimazione ad impugnare in via principale - Esclusione. Va esclusa in capo al progettista la titolarità di un interesse legittimo differenziato che gli consenta l’impugnazione di provvedimenti relativi ad interventi edilizi, potendo semmai il progettista stesso proporre intervento “ad adiuvandum” nel giudizio promosso dal committente proprietario (TAR Toscana, sez. II, 5.6.2009, n. 986; TAR Liguria, sez. I, 17.3.2006, n. 251; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 6.3.2001, n. 523; TAR Piemonte, sez. I, 18.6.2003, n. 924 e Consiglio di Stato, sez. V, 5.3.2001, n. 1250). Pres. Arosio, Est. Zucchini - D.D. (avv.ti Muratori e Crupi) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano, Surano e Bognetti) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 28 gennaio 2011, n. 265


 

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N. 00265/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2011, proposto da:
David Dydek, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Muratori e Maria Felicia Crupi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Bergamo, 11;


contro


Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Maria Rita Surano e Maria Lodovica Bognetti, domiciliato presso l’Avvocatura Comunale in Milano, via Andreani 10;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento n. 800102/2010 del 15.10.2010 notificata al ricorrente in data 21.10.2010, con il quale il dirigente del Settore Edilizia ha preteso di disporre "l'annullamento del titolo abilitativo formatosi a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività in atti P.G. 13.534.176/2003 de 1 aprile 2003": nonché ha ordinato "la demolizione delle opere eseguite in seguito alla presentazione della denuncia di inizio attività in oggetto (piano sottotetto recuperato ad uso abitativo) e il ripristino della situazione preesistente (stato di fatto e destinazione d'uso originari a casa di cura dell'intero immobile) entro e non oltre novanta giorni dalla data di notifica della presente. In difetto si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal DPR 6.6.2001 n. 380";

- della nota n. 602223/2010 del 26.7.2010, con la quale si comunicava l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi artt. 7 e 21-nonies della l. 241/90 finalizzato all'annullamento della Denuncia di inizio attività per il recupero del sottotetto;

- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso,

e conseguentemente per la condanna

del Comune al risarcimento, in forma specifica o - in subordine - per equivalente economico, di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. David Dydek.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la memoria difensiva del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Luigi Muratori e Maria Felicia Crupi per il ricorrente; Maria Lodovica Bognetti per il Comune di Milano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con provvedimento del 15.10.2010, il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Milano disponeva l’annullamento d’ufficio del titolo abilitativo formatosi a seguito della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA), presentata il 1.4.2003 in relazione all’immobile di via Calvi, n. 22.

Contro tale atto di autotutela era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva e di risarcimento del danno, da parte dell’arch. David Dydek, il quale, nel ruolo di tecnico incaricato dalla proprietà, aveva proceduto nel 2003 alla presentazione della DIA di cui sopra.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del gravame.

All’udienza cautelare del 27.1.2011, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione pregiudiziale sull’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.

L’esponente, infatti, ha proposto il presente gravame nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori di cui alla DIA del 2003, oggetto del provvedimento d’annullamento d’ufficio ivi impugnato.

L’eccezione deve reputarsi fondata, vista la pressoché totalità della giurisprudenza amministrativa, che esclude in capo al progettista la titolarità di un interesse legittimo differenziato che gli consenta l’impugnazione di provvedimenti relativi ad interventi edilizi, potendo semmai il progettista stesso proporre intervento “ad adiuvandum” nel giudizio promosso dal committente proprietario (TAR Toscana, sez. II, 5.6.2009, n. 986; TAR Liguria, sez. I, 17.3.2006, n. 251; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 6.3.2001, n. 523; TAR Piemonte, sez. I, 18.6.2003, n. 924 e Consiglio di Stato, sez. V, 5.3.2001, n. 1250).

Si aggiunga ancora, per doverosa completezza, che la conclusione suindicata non priva il ricorrente della possibilità di difendere il proprio operato professionale in eventuali giudizi di responsabilità davanti al giudice ordinario, ben potendo quest’ultimo avvalersi della facoltà di disapplicare il provvedimento amministrativo reputato – seppure incidentalmente – illegittimo, ai sensi della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E.

L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale suindicata esime il TAR dalla trattazione del merito del gravame.

Attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare fra le parti le spese di causa.
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
Silvana Bini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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