AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 31 gennaio 2011, n. 288
INQUINAMENTO ACUSTICO - Potere di
ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Maggiore ampiezza rispetto alla previsione
generale di cui all’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Accertamenti tecnici effettuati
dall’ARPA - Minaccia per la salute pubblica. L’art. 9 L. 447\1995
attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di
tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse
ricorrere ai normali poteri di cui all’art. 54 D.lgs. 267\2000. L’uso del potere
di ordinanza contingibile ed urgente, delineato dall’art. 9 cit., deve pertanto
ritenersi sempre ammesso laddove gli accertamenti tecnici all’uopo effettuati
dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza
di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo -
ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa Legge n°
447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge
quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento
amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato
abbattimento delle emissioni sonore inquinanti ( vedasi TAR Puglia Lecce
488\2006, TAR Umbria 492\2010, TAR Toscana 1930\2010) - Pres. Leo, Est. De Carlo
- P. s.n.c. (avv.ti Rattazzi e Bessi) c. Comune di Voghera (avv. Ferrari) ed
altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 31 gennaio 2011, n. 288
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/95 - Competenza del
Sindaco. Le ordinanze ex art. 9 L. 447\1995, in materia di inquinamento
acustico, sono attribuite alla competenza del Sindaco. Pres. Leo, Est. De Carlo
- P. s.n.c. (avv.ti Rattazzi e Bessi) c. Comune di Voghera (avv. Ferrari) ed
altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 31 gennaio 2011, n. 288
www.AmbienteDiritto.it
N. 00288/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2010, proposto da:
Pianetta di Barbieri Bruno & C. Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Isabella
Rattazzi, Maria Bessi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Milano, via
F. Corridoni 39;
contro
Comune di Voghera, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, con
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, 23;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia Dipartimento di Pavia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Voghera – Servizio S.U.A.P.-Ecologia, prot. n.
777/09 del 14 dicembre 2009, notificata alla ricorrente in data 16 dicembre
2009;
- della Relazione tecnica denominata “Rumore: Verifiche dei livelli di rumore”
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Lombardia –
Dipartimento di Pavia, prot. n. 162187/09 del 2 dicembre 2009, avente ad oggetto
“Misure di rumore ambientale prodotto dall’attività della ditta Pianeta di
Barbieri;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Voghera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2011 il dott. Ugo De Carlo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugnava l’ordinanza del Comune di Voghera con cui le era
stato imposto di adottare misure di contenimento del rumore e di presentare una
relazione tecnica per comunicare le opere di bonifica acustica che la società
intendeva assumere per giungere al risultato richiesto, oltre all’irrogazione di
una sanzione.
La società contestava l’attività tecnica compiuta dall’ARPA che non aveva
effettuato i rilievi opportuni e presentava cinque motivi di ricorso avverso il
provvedimento.
Il primo di questi motivi afferiva all’incompetenza del Dirigente comunale ad
adottare provvedimenti come quelli previsti dall’art. 9 L. 447\1995 che, avendo
le caratteristiche delle ordinanze contingibili ed urgenti , devono essere
adottate dal Sindaco.
Il Comune si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed
eccependo il difetto di giurisdizione per la parte dell’ordinanza che ingiungeva
il pagamento di una somma a titolo di sanzione.
Alla camera di consiglio del 23.3.2010 la richiesta di sospensione cautelare
dell’atto veniva respinta per mancanza di periculum in mora.
E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione per quanto attiene alla parte
sanzionatoria dell’ordinanza.
La giurisdizione in materia di sanzioni amministrative pecuniarie è affidata in
via generale secondo la L. 689\1981 al giudice ordinario; in particolare, ai
sensi dell’art. 22 bis L. 689\1981, la competenza appartiene al giudice
monocratico di Tribunale.
Ne consegue che sotto tale profilo il ricorso è inammissibile e dovrà essere
riassunto nei termini di legge davanti al giudice munito di giurisdizione.
Per quanto attiene ai profili che appartengono alla giurisdizione di questo
giudice, il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo che, trattando
della competenza del provvedimento, esonera dall’illustrazione e dalla
trattazione degli altri motivi.
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza l’art. 9 L. 447\1995
attribuisce al Sindaco poteri di intervento richiesto da urgente necessità di
tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove si dovesse
ricorrere ai normali poteri di cui all’art. 54 D.lgs. 267\2000, tanto che è
legittimo l’esercizio del potere di ordinanza ogniqualvolta si accerti anche
attraverso apposita relazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale
(come richiesto dall’art. 15 L.R.n. 13/2001), il superamento dei limiti imposti
dalla legge per contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico ( vedasi TAR
Puglia Lecce 488\2006, TAR Umbria 492\2010, TAR Toscana 1930\2010 );
l’orientamento giurisprudenziale surrichiamato ribadisce la necessità di
valorizzare la ridetta norma, attraverso un’interpretazione logica e sistematica
che tenga conto del contesto in cui la stessa si colloca, in quanto preordinato
a realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico. Si
deve, per tale via, ritenere che l’uso del potere di ordinanza contingibile ed
urgente, delineato dall’art. 9 cit., sia sempre ammesso laddove gli accertamenti
tecnici all’uopo effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione
Ambientale, rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico,
“tenuto conto sia che quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione
dell’art. 2 della stessa Legge n° 447/1995) – rappresenta una minaccia per la
salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non
configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di
ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore
inquinanti.
Pertanto i provvedimenti in materia non sono tra quelli che, in base alla nuova
ripartizione di competenza tra organi politici e funzionari amministrativi,
debbono essere adottati dal funzionario competente in base al settore di
attività.
Il provvedimento va, pertanto, annullato per incompetenza dovendo essere il
Sindaco ad emanare le ordinanze ex art. 9 L. 447\1995.
Stante l’esito del ricorso appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
inammissibile in parte, nei sensi di cui in motivazione, appartenendo la
giurisdizione al giudice ordinario e quanto al resto lo accoglie con
annullamento dell’atto per i profili sui quali vi è giurisdizione di questo
giudice.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it