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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 febbraio 2011, n. 481
VIA E VAS - VAS - Procedure avviate anteriormente all’entrata in vigore della
parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina transitoria - Art. 52, c. 2
d.lgs. n. 152/2006 - Regione Lombardia - L.r. Lombardia n. 12/2005. Ai sensi
dell’art. 52, c. 2 del d.lgs. n. 152/2006, “i procedimenti amministrativi in
corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto”,
“nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente
presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in
conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore
all'epoca della presentazione di detta istanza”. La procedura di valutazione
ambientale strategica avviata in data anteriore al 31 luglio 2007 trova dunque
la propria regola nell’art. 4, c. 4 della l. reg. Lombardia n. 12/2005, che
disciplina il periodo transitorio sino all'approvazione del provvedimento con
cui la Giunta regionale detta gli adempimenti di disciplina (avvenuta con d.g.r.
27.12.2007, n. VIII/6420, la quale peraltro precisa che “i procedimenti di
formazione e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di
pubblicazione sul BURL della presente deliberazione si concludono in conformità
alle disposizioni in vigore al momento dell’avvio del procedimento stesso,
ovvero secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4 della l.r. 12/05”).
Pres. Arosio, Est. Cattaneo - Associazione Legambiente e altri (avv. Dini) c.
Comune di Burago di Molgora (avv. Inzaghi) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 febbraio 2011, n. 481
VIA E VAS - Direttiva 2001/42/CE - Carattere self-executing - Esclusione.
Non possono considerarsi self executing le direttive comunitarie (nella specie,
direttiva 2001/42/CE) le quali, ancorché in modo dettagliato, introducono un
nuovo istituto nell'ordinamento degli Stati membri, dovendo questo
necessariamente essere recepito e disciplinato dal legislatore interno (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; 28 maggio 2009, n. 3333). Pres.
Arosio, Est. Cattaneo - Associazione Legambiente e altri (avv. Dini) c. Comune di
Burago di Molgora (avv. Inzaghi) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 febbraio 2011, n. 481
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N. 00481/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02169/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2008, proposto da:
Associazione di Protezione dell'Ambiente Legambiente, Angelillis Michele, Biella
Giorgio, Gusai Giovanni Maria, Dall'Orto Vittoria, Fraraccio Luisa Francesca,
Ghilardini Franco, Gravina Paola, Iacobucci Paolo, Lisanti Mario, Manassero
Silvio, Pomari Maria Luciana, Romagnoli Maria Grazia, Salvan Graziella,
Scalerandi Sergio e Vettore Ernesto, rappresentati e difesi dall'avv. Veronica
Dini, presso il cui studio, in Milano, piazza Cinque Giornate, n. 3, sono
elettivamente domiciliati;
contro
Comune di Burago di Molgora, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Alberto
Inzaghi, presso il cui studio, in Milano, via Casati, n. 1, è elettivamente
domiciliato;
per l'annullamento
delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 27 maggio 2008, n. 14 del
28 maggio 2008 e n. 15 del 29 maggio 2008, recanti controdeduzioni alle
osservazioni al p.g.t. e approvazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Burago di Molgora;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 la dott.ssa Silvia
Cattaneo e uditi per le parti gli avv. Veronica Dini e Guido Alberto Inzaghi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’associazione Legambiente onlus, i sig.ri Biella Giorgio, Gusai Giovanni Maria,
Iacobucci Paolo, Manassero Silvio e Romagnoli Maria Grazia - residenti nel
Comune di Burago di Molgora e componenti del Comitato per la tutela del
territorio del Comune di Burago di Molgora, costituito il 14.6.2006 - ed i
signori, residenti nel Comune di Burago di Molgora, Angelillis Michele,
Dall'Orto Vittoria, Fraraccio Luisa Francesca, Ghilardini Franco, Gravina Paola,
Lisanti Mario, Pomari Maria Luciana, Salvan Graziella, Scalerandi Sergio e
Vettore Ernesto impugnano le delibere del Consiglio Comunale n. 13 del 27 maggio
2008, n. 14 del 28 maggio 2008 e n. 15 del 29 maggio 2008, recanti
controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del piano di governo del
territorio.
Questi i motivi dedotti:
- violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE, d.lgs. n.
152/2006, d.lgs. n. 472008, d.g.r. 13.3.2007 n. VIII/351, d.g.r. 27.12.2007, n.
VIII/6420, d.g.r. 18.4.2008 n. VIII/7110, eccesso di potere per carenza di
istruttoria, contraddittorietà ed illogicità, difetto di motivazione;
- violazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/35/CE, d.lgs. n.
195/2005, convenzione di Aarhus del 25.6.1998, ratificata con l. n. 108/2001,
artt. 3, 7 e 10, l. n. 241/1990; protocollo UNECE sulla valutazione ambientale
strategica; eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione.
L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio deducendo, oltre
all’infondatezza nel merito, l’inammissibilità del ricorso:
- per difetto di legittimazione ad agire di Legambiente onlus,
- per difetto di legittimazione ad agire e di interesse del Comitato per la
tutela del territorio del Comune di Burago di Molgora;
- per difetto di interesse ad agire dei singoli cittadini ricorrenti;
- per contrasto degli interessi dei ricorrenti e per mancata dimostrazione del
nocumento che il piano di governo del territorio comporterebbe all’ambiente.
All’udienza del 2 dicembre 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Con atto depositato in segreteria il 3 settembre 2009 e notificato
all’amministrazione comunale resistente, il sig. Michele Angelillis ha
dichiarato di rinunciare al ricorso; s'impone, pertanto, con riferimento allo
stesso, la declaratoria dell'avvenuta rinunzia.
Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame delle questioni di rito
sollevate dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del
ricorso che va dunque respinto.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del piano
di governo del territorio deducendo una pluralità di vizi attinenti al
procedimento di valutazione ambientale strategica (violazione e falsa
applicazione della direttiva 2001/42/CE, d.lgs. n. 152/2006, d.lgs. n. 472008,
d.g.r. 13.3.2007 n. VIII/351, d.g.r. 27.12.2007, n. VIII/6420, d.g.r. 18.4.2008
n. VIII/7110, eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà ed
illogicità, difetto di motivazione).
Le censure non possono trovare accoglimento.
Al momento dell’avvio del procedimento di adozione del p.g.t., il 30 giugno
2005, e dell’avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica, il 14
dicembre 2006, la direttiva 2001/42/CE non era ancora stata recepita in Italia,
ciò in quanto la procedura di v.a.s., prevista dal d.lgs. n. 152/2006, è entrata
in vigore solo il 31 luglio 2007.
Le disposizioni invocate dai ricorrenti non sono dunque applicabili ratione
temporis alla presente fattispecie.
Ai sensi dell’art. 52, c. 2 del d.lgs. n. 152/2006, invero, “i procedimenti
amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del
presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata
formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si
concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in
vigore all'epoca della presentazione di detta istanza” .
La procedura di valutazione ambientale strategica in questione trova dunque la
propria regola nell’art. 4, c. 4 della l. reg. Lombardia n. 12/2005, che
disciplina il periodo transitorio prevedendo che, sino all'approvazione del
provvedimento con cui la Giunta regionale detta gli adempimenti di disciplina
(avvenuta con d.g.r. 27.12.2007, n. VIII/6420), “l'ente competente ad approvare
il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che
comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri
evidenziati nel piano stesso”.
Né la delibera della Giunta regionale del 27.12.2007, n. VIII/6420 può trovare
applicazione perché entrata in vigore nelle more del procedimento di valutazione
ambientale strategica, precisando la stessa che “i procedimenti di formazione e
di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul
BURL della presente deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni
in vigore al momento dell’avvio del procedimento stesso, ovvero secondo le
disposizioni di cui all’art. 4, comma 4 della l.r. 12/05”.
Non può, poi, condividersi quanto affermato dai ricorrenti in ordine alla
diretta applicabilità della direttiva 2001/42/CE: con riferimento ad essa, in
più occasioni, la giurisprudenza ha difatti affermato che il principio secondo
cui non possono considerarsi self executing le direttive comunitarie le quali,
ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell'ordinamento
degli Stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e
disciplinato dal legislatore interno (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010,
n. 2097; 28 maggio 2009, n. 3333).
Anche il secondo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti lamentano che
l’approvazione del p.g.t. sarebbe avvenuta in violazione delle norme in materia
di partecipazione procedimentale alla valutazione ambientale strategica previste
dalla direttiva 2001/42/CE, dalla direttiva 2003/35/CE, dal d.lgs. n. 195/2005,
dalla convenzione di Aarhus del 25.6.1998, ratificata con l. n. 108/2001, dagli
artt. 3, 7 e 10, l. n. 241/1990 e dal protocollo UNECE sulla valutazione
ambientale strategica - è infondato.
Non può, invero, ritenersi che l’approvazione del p.g.t. sia avvenuta in
violazione delle richiamate norme sulla partecipazione procedimentale (per
quanto concerne la censura di violazione della direttiva 2001/42/CE si rinvia a
quanto si è già affermato).
L’amministrazione ha, difatti, dato adeguata pubblicità agli avvisi di avvio del
procedimento di approvazione del piano di governo del territorio e del
procedimento di valutazione ambientale strategica (doc. nn. 1 e 2 depositati in
giudizio dall’amministrazione), ha attuato una fase informativa delle parti
economiche e sociali, ha convocato assemblee pubbliche nelle date del 10
febbraio 2006 (avente ad oggetto l’attuazione del p.r.g. vigente e le novità
introdotte dalla l. reg. Lombardia n. 12/2005, nel corso della quale
l’amministrazione ha invitato i cittadini a presentare suggerimenti e proposte)
e del 27 marzo 2007 ed ha inviato alla cittadinanza opuscoli informativi (cfr.
doc. nn. 4, 7, 8 e 14 dell’amministrazione).
Così operando, l’amministrazione ha sufficientemente informato i soggetti
interessati sin dalla fase di avvio dei procedimenti decisionali ed ha
consentito loro di partecipare al procedimento decisionale, come, d’altro canto,
dimostra la circostanza che il Comitato per la tutela del territorio del Comune
di Burago di Molgora ha partecipato attivamente all’iter procedimentale ed ha
presentato memorie ed osservazioni (doc. n. 9 dell’amministrazione).
Non sono dunque state violate le norme che regolano la partecipazione al
procedimento pianificatorio ed in materia di informazioni sui processi
decisionali che hanno effetti significativi sull’ambiente.
Per le ragioni esposte il ricorso è dunque infondato e va pertanto respinto.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti
le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Dà atto della rinuncia al ricorso da parte del sig. Michele Angelillis.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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