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T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 18 febbraio 2011, n. 499
APPALTI - LAVORI PUBBLICI - Attività di progettazione - Articolazione - Progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo - Art. 93 d.lgs. n. 163/2006 - Progetto
preliminare - Suscettibilità di variazioni, modifiche e specificazioni. La
vigente normativa (cfr. art. 93 del D.L.vo 2006, n. 163) articola l'attività di
progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici secondo tre successivi
livelli di approfondimenti tecnici, distinguendo il progetto preliminare, il
progetto definitivo e il progetto esecutivo. Dal confronto tra il progetto
preliminare e il progetto definito emerge che quello preliminare non delinea un
quadro dettagliato e compiuto dell’opera da realizzare, ma è suscettibile di
variazioni, modifiche e specificazioni (cfr. tra le tante T.A.R. Campania
Napoli, sez. IV, 21 agosto 2008 , n. 9955; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 26
maggio 2009, n. 1064). Ciò è confermato dalla circostanza che spetta al progetto
definitivo di individuare “compiutamente i lavori da realizzare”. Pres.
Giordano, Est. Fornataro - M.R.B. (avv.ti Lavatelli, Latorraca e Chiesa) c.
Comune di Olgiate Comasco (avv.ti Ostinelli, Viganò e Coppini) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 18 febbraio 2011, n. 499
DIRITTO URBANISTICO - Regione Lombardia - Art. 104 l.r. Lombardia n. 12/2005 -
Adeguamento dei p.r.g. vigenti alla nuova disciplina - Disciplina transitoria -
Varianti - Trasmissione alla provincia competente - Verifica della compatibilità
con il piano territoriale di coordinamento. L’art. 104, comma 1 lett. cc),
della legge reg. Lombardia 2005 n. 12 ha disposto l’abrogazione espressa, tra
l’altro, dell'art. 3, commi da 2 a 40, della legge regionale 5 gennaio 2000, n.
1 “salvo per quanto previsto agli articoli 25, comma 1 e 92, commi 7 e 8, della
presente legge”( cfr. Tar Lombardia Milano, sez. III, 22 dicembre 2009, n.
5962). A sua volta l’art. 25, comma 1, della legge reg. 2005 n. 12 detta una
disciplina transitoria, individuando, tra l’altro, quali procedure di variante
urbanistica i Comuni possono utilizzare fino all’adeguamento dei piani
regolatori generali vigenti alla nuova disciplina normativa introdotta in
materia di governo del territorio. Dal coordinamento tra le due norme citate
deriva che, qualora l’amministrazione comunale approvi - nel periodo transitorio
individuato dall’art. 25, comma 1, della legge reg. 2005 n. 12,- una delle
varianti previste dall’art. 2, comma 2, della legge reg. 23 giugno 1997, n. 23,
devono trovare applicazione le previsioni dell'art. 3, commi da 2 a 40, della
legge reg. 5 gennaio 2000, n. 1. Pertanto, in questi casi deve essere applicato
anche il comma 18 dell’art. 3 della legge reg. 2000 n. 1, ove si prevede che il
comune debba trasmettere la variante adottata alla Provincia competente, al fine
di consentire la verificazione della compatibilità della nuova disciplina
urbanistica con il piano territoriale di coordinamento. Pres. Giordano,
Est. Fornataro - M.R.B. (avv.ti Lavatelli, Latorraca e Chiesa) c. Comune di
Olgiate Comasco (avv.ti Ostinelli, Viganò e Coppini) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 18 febbraio 2011, n. 499
APPALTI - LAVORI PUBBLICI - Progetto definitivo - Documentazione da allegare -
Art. 25 d.P.R. n. 554/99 - Studio di impatto ambientale. L’art. 25 del
d.p.r. 1999 n 554 individua la documentazione che deve essere allegata al
progetto definitivo, prescrivendo, tra l’altro, la redazione dello “studio di
impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale”. Pres. Giordano, Est. Fornataro - M.R.B. (avv.ti
Lavatelli, Latorraca e Chiesa) c. Comune di Olgiate Comasco (avv.ti Ostinelli,
Viganò e Coppini) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 18 febbraio 2011, n. 499
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N. 00499/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02338/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2008, proposto da:
Maria Rosa Borsi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Lavatelli, Vincenzo
Latorraca e Micaela Chiesa, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano,
corso di Porta Vittoria n. 47;
contro
Comune di Olgiate Comasco, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Ostinelli, Alberto Viganò e Carlo
Luca Coppini, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Milano, Corso di
Porta Romana n. 6;
nei confronti di
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituita;
per l'annullamento
1)del programma triennale delle opere pubbliche, adottato con delibera di G.C.
n. 12 del 16.10.2006, come modificato con delibera di G.C. n. 12 del 15.01.2007
e definitivamente approvato con delibera di G.C. n. 14 del 12.02.2007 in
relazione ai lavori di ristrutturazione di via Cappelletta;
2) della delibera di G.C. n. 26 del 27.04.2007 e n. 70 del 25.10.2007
rispettivamente di adozione ed approvazione della variante urbanistica relativa
all’intervento dei lavori di ristrutturazione di via Cappelletta;
3) della delibera di G. C. n. 193 del 17.12.2007 di approvazione del progetto
preliminare dei lavori di ristrutturazione di via Cappelletta;
4) della delibera di G.C. n. 82 del 21.05.2008 di approvazione del progetto
definitivo dei lavori per la ristrutturazione di via Cappelletta, della nota
prot. 17412 datata 11.07.2008 con cui il Comune di Olgiate Comasco, oltre a
comunicare l’approvazione del progetto definitivo riferito, comunicava
l’efficacia dell’atto di dichiarazione di pubblica utilità e notifica al
proprietario l’indicazione dei beni da espropriare, nonché di ogni atto connesso
e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Olgiate Comasco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Fabrizio
Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone
l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi
profili e chiedendone l’annullamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Olgiate Comasco eccependo
l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno prodotto memorie e documenti.
Con ordinanza presidenziale n. 8/2009 datata 14.01.2009 sono stati disposti
incombenti istruttori a carico del Comune resistente, che vi ha ottemperato
mediante deposito documentale del 24.02.2009
All’udienza del 03 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) La ricorrente impugna i provvedimenti con i quali il Comune di Olgiate
Comasco ha approvato il progetto preliminare, il progetto definitivo, con
effetto di dichiarazione di pubblica utilità, nonché individuato le aree da
espropriare ai fini della realizzazione dei lavori di ristrutturazione di via
Cappelletta, compresi nel piano triennale delle opere pubbliche di riferimento,
parimenti impugnato.
Nel ricorso si evidenzia che la sig. ra Borsi è proprietaria del terreno sito in
Olgiate Comasco, censito al foglio 11, mappale 886, avente una superficie di mq.
3310 e oggetto della procedura espropriativa per mq. 300.
La ricorrente espone, inoltre, di essere proprietaria di un altro terreno
confinante con quello da ultimo indicato, sul quale insiste un edificio sede
della società Rapid Foto Digital di Spinelli Livio & C. s.n.c., società di cui è
socio amministratore il coniuge e di cui fanno parte, sempre in qualità di soci,
i figli della ricorrente.
In relazione a quest’ultimo aspetto, la ricorrente evidenzia che l’esecuzione
dell’opera progettata ed, in particolare, la realizzazione della rotatoria
incidente sui fondi di sua proprietà precluderebbe l’ampliamento dell’attività
economica gestita dal coniuge.
2) E’ infondato il primo dei motivi proposti con il quale la ricorrente lamenta
l’omessa comunicazione di avvio del procedimento diretto all’approvazione del
progetto definitivo dell’opera, con conseguente violazione dell’art. 16 del
d.p.r. 2001 n 327.
Invero, dalla documentazione prodotta dal Comune di Olgiate Comasco emerge che,
con atto datato 07.02.2008, ricevuto dalla ricorrente in data 11.02.2008,
l’amministrazione ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento e
l’avviso di avvenuto deposito degli atti del progetto definitivo avente ad
oggetto “lavori di ristrutturazione di via Cappelletta”.
Ne deriva la piena osservanza della prescrizione dell’art. 16 del d.p.r. 2001 n
327, con conseguente infondatezza della censura in esame.
3) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’incompetenza della Giunta
Comunale, in quanto il progetto definitivo sarebbe stato adottato in variante
urbanistica ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. 2001 n. 327, sicché la relativa
approvazione andava ricondotta alla competenza del Consiglio Comunale.
La censura è infondata.
Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni della ricorrente non
risulta che il progetto definitivo sia stato adottato in variante al piano
regolatore, secondo la previsione dell’art. 19 del d.p.r. 2001 n. 327.
Del resto, anche le allegazioni svolte sul punto dalla ricorrente si risolvono
in affermazioni apodittiche, non essendo dimostrato che l’approvazione del
progetto definitivo abbia comportato una variante alla pianificazione
urbanistica comunale.
Né tale modificazione della disciplina urbanistica può essere dedotta, secondo
quanto prospettato nel ricorso, dalla circostanza che il progetto definitivo ha
modificato taluni profili del progetto preliminare.
La vigente normativa (cfr. art. 93 del D.L.vo 2006, n. 163) articola l'attività
di progettazione per l'esecuzione dei lavori pubblici secondo tre successivi
livelli di approfondimenti tecnici, distinguendo il progetto preliminare, il
progetto definitivo e il progetto esecutivo.
Il progetto preliminare, che deve essere tale da consentire l'avvio della
procedura espropriativa, definisce "le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire" e consiste "in una relazione illustrativa delle ragioni
della scelta della soluzione prospettata in base alle valutazioni delle
eventuali soluzioni possibili", tenendo conto, tra l'altro, dei profili
ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica, accertata mediante le
indispensabili indagini di prima approssimazione.
Il progetto definitivo "individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni";
nella relazione descrittiva in cui esso si concreta devono essere contenuti, fra
l'altro, lo studio dell'impatto ambientale, gli studi e le indagini preliminari
con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera, studi ed indagini
che, con particolare riferimento a quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico e chimico, devono essere condotti ad un livello
tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo
sviluppo del computo metrico estimativo.
Del resto, l'approvazione del progetto definitivo da parte di un'amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori.
Dal confronto tra i due tipi di progetto emerge che quello preliminare non
delinea un quadro dettagliato e compiuto dell’opera da realizzare, ma è
suscettibile di variazioni, modifiche e specificazioni (cfr. tra le tante T.A.R.
Campania Napoli, sez. IV, 21 agosto 2008 , n. 9955; T.A.R. Lombardia Brescia,
sez. II, 26 maggio 2009, n. 1064).
Ciò è confermato dalla circostanza che spetta al progetto definitivo di
individuare “compiutamente i lavori da realizzare”.
Ne deriva che nel passaggio dalla progettazione preliminare a quella definitiva
è del tutto fisiologica l’introduzione di modificazioni in ordine ai lavori da
realizzare senza che ciò implichi l’applicazione dell’art. 19 del d.p.r. 2001 n.
327 e quindi l’approvazione di una variante da riservare alla competenza del
Consiglio.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censura di cui si tratta.
4) Con il terzo e con il sesto dei motivi proposti - che possono essere trattati
congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico – la
ricorrente lamenta che l’attività di progettazione e quella di pianificazione ad
essa presupposta sono state effettuate senza l’adeguata ponderazione dei profili
ambientali di incidenza dell’opera, lamentando in primo luogo la mancata
considerazione che l’area sulla quale dovrebbe sorgere una nuova rotatoria è
qualificata come zona tampone dal P.T.C.P., atteso che dagli atti impugnati non
emerge alcuna valutazione della compatibilità dell’opera con il piano
provinciale di coordinamento territoriale.
Inoltre, si lamenta la violazione delle norme del d.p.r. 1999 n. 554 in quanto
ai progetti non risulta allegato lo studio di impatto ambientale, né, quanto
meno, lo studio di fattibilità ambientale e le altre relazioni previste.
Infine, la ricorrente contesta la violazione dell’art. 46 del d.p.r. 1999 n. 554
per omessa verifica del progetto preliminare.
Le censure sono fondate nei termini che seguono.
Quanto alla valutazione della compatibilità della variante urbanistica con le
disposizioni del P.T.C.P. – variante nel cui ambito si innestano le
progettazioni preliminari e definitive - va rilevato che dalla comunicazione
predisposta dal Responsabile dell’Area Urbanistica/Edlizia privata del Comune di
Olgiate Comasco datata 29.01.2009, prot. n. 2228, emerge che l’amministrazione
non ha acquisito il parere di compatibilità della Provincia, in quanto si tratta
di una variante semplificata adottata ai sensi della legge regionale 1997 n. 23.
La valutazione dell’amministrazione non è condivisibile e l’omessa acquisizione
del parere di compatibilità provinciale si pone in contrasto con il quadro
normativo di riferimento.
Il Tribunale ha già precisato (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. III, 22 dicembre
2009, n. 5962) che l’art. 104, comma 1 lett. cc), della legge reg. 2005 n. 12 ha
disposto l’abrogazione espressa, tra l’altro, dell'art. 3, commi da 2 a 40,
della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie
in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), “salvo per quanto
previsto agli articoli 25, comma 1 e 92, commi 7 e 8, della presente legge”.
A sua volta l’art. 25, comma 1, della legge reg. 2005 n. 12 detta una disciplina
transitoria, individuando, tra l’altro, quali procedure di variante urbanistica
i Comuni possono utilizzare fino all’adeguamento dei piani regolatori generali
vigenti alla nuova disciplina normativa introdotta in materia di governo del
territorio.
In particolare, la norma dispone espressamente che “1. Gli strumenti urbanistici
comunali vigenti conservano efficacia fino all'approvazione del PGT e comunque
non oltre la data del 31 marzo 2010. Fino all'adeguamento dei PRG vigenti, a
norma dell'articolo 26, e comunque non oltre il predetto termine, i comuni, ad
eccezione di quelli di cui al comma 2, possono procedere unicamente
all'approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in variante ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447…, nonché di varianti nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, della
legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di
approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento
edilizio) e di piani attuativi in variante, con la procedura di cui all'articolo
3 della predetta L.R. n. 23/1997…”.
Dal coordinamento tra le due norme citate deriva che, qualora l’amministrazione
comunale approvi – nel periodo transitorio individuato dall’art. 25, comma 1,
della legge reg. 2005 n. 12, periodo in cui si colloca la fattispecie sottesa ai
ricorsi in esame – una delle varianti previste dall’art. 2, comma 2, della legge
reg. 23 giugno 1997, n. 23, devono trovare applicazione le previsioni dell'art.
3, commi da 2 a 40, della legge reg. 5 gennaio 2000, n. 1.
Pertanto, in questi casi deve essere applicato anche il comma 18 dell’art. 3
della legge reg. 2000 n. 1, ove si prevede che “Il comune, contestualmente al
loro deposito, trasmette alla provincia competente per territorio il piano
regolatore generale adottato, o le sue varianti, ovvero il piano attuativo di
interesse sovracomunale adottato. La provincia, entro novanta giorni dal
ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con il
comune interessato, la compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale
contenuti nel proprio piano territoriale di coordinamento; decorso tale termine
il comune decide sulle osservazioni e procede all'approvazione in via
definitiva”.
Ecco, allora, che quando l’amministrazione comunale adotta una delle varianti
previste dall’art. 2, comma 2, della legge reg. 23 giugno 1997, n. 23, secondo
il meccanismo fatto salvo dall’art. 25, comma 1, della legge 2005 n. 12, deve
trasmettere la variante adottata alla Provincia competente, al fine di
consentire la verificazione della compatibilità della nuova disciplina
urbanistica con il piano territoriale di coordinamento.
Nel caso di specie il Comune resistente ha dichiaratamente posto in essere la
variante semplificata, oggetto del ricorso in esame, ai sensi della legge reg.
1997 n. 23, ma ha omesso di trasmettere alla Provincia la variante adottata, in
violazione dell’art. 3, comma 18, della legge reg. 2000 n. 1, così precludendo
all’Ente competente la verificazione della compatibilità della variante con il
piano territoriale di coordinamento, come esattamente contestato dalla
ricorrente.
A ben vedere poi la questione era stata sottoposta all’attenzione
dell’amministrazione in fase istruttoria, atteso che, con nota datata 08.08.2007
prot. n. 110099, l’ARPA aveva evidenziato che il tracciato della strada era
“posto in zona tampone del P.T.C.P., sul confine tra le zone B.Z.P. (zone
tampone di primo livello) e B.Z.S. (zone tampone di secondo livello)”,
precisando che le zone tampone “hanno funzione di preservazione e salvaguardia
della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica
con i contesti insediativi” e sollecitando l’amministrazione a tenere conto
degli impatti ambientali e ad armonizzare l’opera con le norme del P.T.C.P..
Del resto, proprio il Responsabile dell’Area Urbanistica/Edlizia privata del
Comune di Olgiate Comasco, con comunicazione datata 19.09.2007 prot. n. 23345 e
indirizzata all’ARPA, aveva precisato che “la competenza per quanto riguarda il
P.T.C.P. è della Provincia e pertanto con tale ente sono approfonditi gli
aspetti relativi”.
Nonostante tale dichiarazione non risulta acquisita – come già evidenziato – il
parere di compatibilità provinciale, con conseguente fondatezza della censura in
esame.
L’incompletezza istruttoria, in ordine alla compatibilità ambientale dell’opera,
emerge anche considerando la documentazione allegata alla progettazione
predisposta dall’amministrazione.
L’art. 25 del d.p.r. 1999 n 554 individua la documentazione che deve essere
allegata al progetto definitivo, prescrivendo, tra l’altro, la redazione dello
“studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio
di fattibilità ambientale”.
Nondimeno dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione – anche a
seguito dell’ordinanza istruttoria presidenziale del 14.01.2009 – non risulta la
predisposizione neppure dello studio di fattibilità ambientale, sicché la
progettazione risulta carente di uno dei suoi elementi costitutivi in base alla
norma suindicata.
Anche la contestazione inerente alla violazione dell’art. 46 del d.p.r. 1999 n.
554 merita condivisione.
La norma disciplina la verifica del progetto preliminare, stabilendo che “1. Ai
sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono
sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei
progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria,
all'entità e all'importanza dell'intervento. 2. La verifica è finalizzata ad
accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica
della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento
preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la
soluzione progettuale prescelta. 3. La verifica comporta il controllo della
coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio
economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo
della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale
prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente
regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta
sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed
infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta
intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di
realizzazione, gestione e manutenzione”.
E’ evidente che la verifica con esito positivo riflette il dato normativo
richiamato in quanto espliciti i profili analizzati e le valutazioni compiute,
anche in relazione alla coerenza della soluzione progettuale prescelta con il
contesto sociale, economico e ambientale di riferimento.
Nel caso di specie l’amministrazione ha prodotto un atto redatto dal
Responsabile del procedimento dell’Ufficio Tecnico e dell’Area Tecnica e Tecnica
Manutentiva, privo di data e di numero di protocollo, nel quale si afferma, da
un lato, che “è stata effettuata la verifica prevista dal comma 2 “
dell’articolo 46, dall’altro, che “sono stati esaminati gli allegati al progetto
preliminare e si è appurato che i documenti richiesti e previsti dal regolamento
sono stati consegnati e, dove non necessario, ne è stata data coerente
giustificazione all’interno della relazione tecnica ed illustrativa”.
Tale documento non è coerente con le prescrizioni dell’art. 46, giacché a) non
dimostra che la verifica è stata compiuta “alla presenza dei progettisti”, o,
comunque con il loro intervento; b) non contiene alcuna considerazione in ordine
alla qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della
soluzione progettuale prescelta; c) non ne verifica la conformità alle
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel
documento preliminare alla progettazione; d) non reca alcuna indicazione in
ordine alle l'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta; e)
non dimostra l’effettuazione di alcun controllo della coerenza esterna tra la
soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in
cui l'intervento progettato si inserisce; f) non reca alcuna valutazione
dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta, né con riferimento alla
capacità di conseguire gli obiettivi attesi, né rispetto alla minimizzazione dei
costi di realizzazione, di gestione e di manutenzione.
In altre parole il documento dedicato alla verifica del progetto preliminare ai
sensi dell’art. 46 del d.p.r. 1999 n. 554 è motivato con una formula di mero
stile, contiene delle affermazioni del tutto apodittiche in ordine all’effettiva
esecuzione del controllo e non dimostra, neppure a livello indiziario,
l’effettuazione delle verifiche previste dall’art. 46.
Le rilevate carenze di elaborazione progettuale, tanto con riferimento
all’omessa valutazione della fattibilità ambientale, quanto rispetto alla
violazione dell’art. 46, viziano sia il progetto preliminare, sia il progetto
definitivo, con conseguente fondatezza delle censure in esame (cfr. puntuale in
argomento Tar Lombardia Milano, sez. II, 25 marzo 2008 n. 580).
5) Viceversa non meritano condivisione le doglianze formulate con il quarto e il
quinto dei motivi proposti.
In particolare, non é irragionevole che la progettazione preveda la possibilità
di realizzare un percorso pedonale in dipendenza dell’eventuale incremento di
questo tipo di mobilità.
Del pari, è del tutto apodittica, perché non supportata da elementi concreti di
riscontro, la tesi secondo la quale la realizzazione della rotatoria sarebbe
priva di pubblica utilità: le valutazioni espresse nel progetto sono espressive
di discrezionalità tecnica ed amministrativa, ma la ricorrente non ha
concretamente contestato, su basi tecniche, la scelta progettuale, né ha
dimostrato l’irragionevolezza della decisione amministrativa, limitandosi ad
asserire che la realizzazione dell’opera incrementerebbe il flusso del traffico
e renderebbe pericoloso l’accesso alla scuola ubicata in prossimità della
rotatoria.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
6) In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti esposti
in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei limiti esposti in
motivazione e per l’effetto annulla:
1) la delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 25.10.2007 recante
l’approvazione della variante urbanistica relativa all’intervento dei lavori di
ristrutturazione di via Cappelletta;
2) la delibera di Giunta Comunale n. 193 del 17.12.2007 di approvazione del
progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione di via Cappelletta;
3) la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 21.05.2008 di approvazione del
progetto definitivo dei lavori per la ristrutturazione di via Cappelletta.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che
liquida in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila) .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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