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T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 9 marzo 2011, n. 640
RIFIUTI - Art. 216, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Sospensione dell’attività per
mancato adeguamento alle prescrizioni - Preventiva diffida - Necessità. L’
art. 216, quarto comma del D.Lgs. n. 152/2006 presuppone che, durante il
controllo effettuato dalla Provincia su attività che può anche essere stata già
avviata, emerga il mancato adeguamento a qualcuna delle prescrizioni prevista
dalle disposizioni in materia di ambiente. In tal caso è prevista la sospensione
a meno che l’interessato non si conformi alle prescrizioni imposte
dall’amministrazione entro il termine concessogli; ciò evidentemente presume che
debba essere concesso al controllato un termine per adeguarsi prima di giungere
ad un provvedimento gravemente lesivo quale il divieto di prosecuzione
dell’attività. Pres. Leo, Est. De Carlo - E. s.r.l. (avv.ti Salomoni,
Cipolloni e Sala) c. Provincia di Milano (avv. Ferrari) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 9 marzo 2011, n. 640
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N. 00640/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2010, proposto da:
Edilnapoli S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Salomoni, Paola
Cipolloni, Luca Sala, con domicilio eletto presso l’avv. Luciano Salomoni in
Milano, via L. Ariosto, 30;
contro
Provincia di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Ferrari, con
domicilio eletto presso l’avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1;
per l'annullamento
della disposizione dirigenziale della Provincia di Milano - Area Qualità
dell'Ambiente ed Energie Rifiuti e Bonifiche n. 199/2010 del 23.7.2010,
comunicata il 30.07.2010, che dispone l'immediata cessazione dell'attività di
recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi da parte del
ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il dott. Ugo De Carlo
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui
era stata ordinata la cessazione dell’attività di recupero e messa in riserva di
rifiuti non pericolosi fino al momento in cui non fossero stati eseguiti alcuni
lavori di regolarizzazione dell’impianto.
L’ordinanza era frutto di un sopralluogo della polizia provinciale che aveva
rilevato l’assenza di un sistema di canalizzazione e raccolta acque e di un
sistema di pavimentazione impermeabile della superficie destinata allo
stoccaggio dei materiali, la presenza di cumuli di inerti in zone non previste e
la non conformità delle materie prime secondarie ( d’ora in poi MPS )alle
prescrizione del D.M. 5.2.98.
Il ricorso presenta due motivi.
Il primo denuncia l’errata applicazione dell’art. 216, comma 4, D.lgs 152\2006
poiché non sarebbe stato concesso al privato, dopo una formale contestazione
degli addebiti, un termine per adeguarsi alle prescrizioni non osservate prima
di procedere alla sospensione dell’attività nonchè l’eccesso di potere per non
esservi mai stato un sopralluogo dell’ARPA cui sarebbe seguita una diffida.
Ritiene inoltre la società ricorrente che vi sia la violazione del principio di
proporzionalità poiché l’attività è in essere dal 1999 con autorizzazione anche
alle emissioni in atmosfera e senza ricadute ambientali.
Non si è tenuto conto che l’assenza di pavimentazione era consentita fino al
2006 e che i materiali con cui lavora l’impresa ricorrente non rilasciano alcun
inquinante nel suolo.
Poteva pertanto essere richiesta l’esecuzione dei lavori necessari e la
produzione della documentazione mancante senza attivare subito la misura più
lesiva degli interessi della società ricorrente, in virtù del principio di
contemperare il perseguimento dell’interesse pubblico con il minimo sacrificio
di quello privato.
Il secondo motivo ha lo scopo di contestare la validità dei rilievi diversi
dall’omessa pavimentazione e dalla mancata canalizzazione delle acque.
La società già provvede a tenere separato il materiale certificato da quello in
attesa di certificazione e comunque sarebbe in grado rapidamente di spostare i
cumuli nelle aree non previste cosicché una simile infrazione non
giustificherebbe la chiusura dell’impianto.
Quanto alla mancata caratterizzazione delle MPS la Provincia ha travisato la
situazione di fatto poiché essa è prevista per i rifiuti costituiti da laterizi,
intonaci e conglomerati con cemento armato e non, ma non per le terre e rocce da
scavo che costituiscono il materiale trattato dalla Edilnapoli s.r.l.
Quanto agli altri rilievi sarebbe stato sufficiente richiedere la documentazione
mancante.
La Provincia di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del
ricorso.
Alla camera di consiglio del 7.9.2010 veniva accolta l’istanza di sospensione
dell’ordinanza.
Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto la Provincia di Milano non ha
concesso alla società ricorrente un termine per adeguarsi alle prescrizioni
oggetto della diffida.
Né può sostenersi che il provvedimento impugnato contenesse in sé la natura di
diffida poiché consentiva la ripresa dell’attività, una volta adeguato
l’impianto; la diffida è un atto di carattere monitorio che deve ingiungere di
tenere un certo comportamento entro un termine stabilito, pena l’andar incontro
a conseguente pregiudizievoli per il diffidato.
Nel caso di specie dette conseguenze negative si realizzavano subito poiché
l’attività veniva intanto sospesa.
Parimenti non condivisibile è la affermazione della Provincia che la società
avrebbe dovuto da tempo adeguarsi agli obblighi di legge fatti oggetto del
provvedimento impugnato cosicchè non vi sarebbe stato bisogno di alcuna diffida
poiché l’obbligo era in vigore da tempo.
L’art. 216,quarto comma, D.lgs. 152\2006 prevede proprio che la Provincia
effettui i controlli per verificare se qualche operatore non rispetta le
prescrizioni ed in tal caso “dispone, con provvedimento motivato, il divieto di
inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione “.
La norma che fonda il potere esercitato dalla Provincia con il provvedimento
impugnato presuppone che l’attività potrebbe già essere stata avviata e durante
il controllo emerga che non si è adeguata a qualcuna delle prescrizioni prevista
dalle disposizioni in materia di ambiente.
In tal caso è prevista la sospensione a meno che l’interessato non si conformi
alle prescrizioni imposte dall’amministrazione entro il termine concessogli; ciò
evidentemente presuppone che debba essere concesso al controllato un termine per
adeguarsi prima di giungere ad un provvedimento gravemente lesivo quale il
divieto di prosecuzione dell’attività che potrebbe comportare il dissesto
dell’attività economica che si regge su un flusso ordinario di commesse.
Non rileva neanche quanto affermato dalla Provincia di Milano nelle memorie
presentate per l’udienza, circa il fatto che non si è ancora completato
l’adeguamento della società ricorrente rispetto alle prescrizioni imposte.
Resta il fatto che non le era stato concesso un termine entro cui adeguarsi e
quindi la valutazione circa il mancato adeguamento è prematura; peraltro risulta
che la stessa abbia posto le premesse richiedendo anche gli opportuni permessi
al Comune per realizzare le opere necessarie.
Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato e la Provincia dovrà, pertanto
emanare nuovamente una determinazione dando un termine ragionevole per
l’adeguamento, previo nuovo sopralluogo per verificare lo stato dei lavori.
Quanto alla prescrizione relativa alla caratterizzazione delle MPS, la Provincia
dovrà verificare altresì la natura dei materiali presenti presso la Edilnapoli
poiché tale procedimento è previsto solamente per i rifiuti costituiti da
laterizi, intonaci e conglomerati con cemento armato che a dire della ricorrente
non sono da lei trattati, poiché il materiale lavorato sarebbe costituito da
terre e rocce da scavo e conglomerato bituminoso.
In tal caso, infatti, sarebbe fondato anche il secondo motivo di ricorso poiché
la caratterizzazione è prevista solo per i materiali di cui al punto 7.1
dell’Allegato I al D.M. 5.2.1998.
Le spese di giudizio possono essere compensate poiché in ogni caso la ditta non
si era adeguata per tempo alle prescrizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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