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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 6 aprile 2011, n. 908
 

ACQUA - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di depurazione - Indebita corresponsione - Richiesta di accesso alla documentazione - Soggetto passivo - Individuazione - D.M-. 30 settembre 2009. Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 settembre 2009, il soggetto gestore del servizio idrico integrato deve mettere a disposizione dell’Autorità d’ambito (ora la Provincia), su idoneo supporto informatico, la documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione (art. 4). Soltanto in esito alla trasmissione degli elenchi da parte dei soggetti gestori, l’Autorità d’ambito, verificata la correttezza delle informazioni ricevute, deve individuare l’importo da restituire ad ogni singolo utente (art. 7). Ne deriva che, sino al momento in cui detta documentazione non sia stata trasmessa all’ATO, questi non può essere individuato quale soggetto passivo della richiesta di accesso agli elenchi degli utenti non serviti da impianti di depurazione. Pres. Leo, Est. De Vita - Associazione C. (avv.ti Strazzeri e Giacomelli) c. Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo, Ferrari, Gabigliani e Zimmitti) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 6 aprile 2011, n. 908
 

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N. 00908/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 19 del 2011, proposto da:
- Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Codici Lombardia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Strazzeri ed Ivano Giacomelli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, Viale A. Doria n. 29;


contro


- l’A.T.O. della Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- la Provincia di Milano, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Alessandra Zimmitti, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la sede dell’Avvocatura provinciale.

per l’annullamento

- del rifiuto-inadempimento in relazione all’istanza presentata dall’Associazione CODICI, in data 15 ottobre 2010 e ricevuta il 29 ottobre 2010, finalizzata all’accesso e all’estrazione di copia degli atti amministrativi relativi agli elenchi degli utenti non serviti da impianti di depurazione, nonché gli atti relativi alle procedure di restituzione poste in essere dall’A.T.O. ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 settembre 2009, in attuazione della legge n. 13 del 2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 7 marzo 2011, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato in data 21 dicembre 2010 e depositato il 4 gennaio successivo, le Associazioni ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del rifiuto-inadempimento dell’A.T.O. in relazione all’istanza presentata, in data 15 ottobre 2010 e ricevuta il 29 ottobre 2010, finalizzata all’accesso e all’estrazione di copia degli atti amministrativi relativi agli elenchi degli utenti non serviti da impianti di depurazione, nonché gli atti relativi alle procedure di restituzione poste in essere dall’A.T.O. ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 settembre 2009, in attuazione della legge n. 13 del 2009.

In via preliminare viene premesso l’interesse a ricorrere delle Associazioni ricorrenti, in quanto iscritte in diversi elenchi pubblici, oltre ad essere riconosciuto esplicitamente da diverse norme di legge.

A sostegno del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 2, e dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Le norme sopra richiamate impongono un dovere di trasparenza e pubblicità alle Amministrazioni pubbliche, con la conseguenza che le stesse non potrebbero negare l’accesso agli atti per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Viene inoltre asserita l’illegittimità del diniego tacito per violazione degli artt. 3 e 5 del D. Lgs. n. 206 del 2005.

Le informazioni ambientali sarebbero accessibili da parte di chiunque senza alcuna specifica necessità di motivazione. Le Associazioni ricorrenti sono, a maggior ragione, legittimate in tale ambito.

Infine, viene dedotta la violazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 settembre 2009, in attuazione della legge n. 13 del 2009.

La normativa richiamata ha previsto esplicitamente la possibilità di ottenere le informazioni, con la conseguenza che l’Amministrazione è inottemperante alle previsioni del Decreto ministeriale.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Milano, che dopo aver eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

Alla Camera di consiglio del 7 marzo 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


1. In via preliminare va evidenziato che la richiesta di accesso formulata dalle Associazioni ricorrenti è stata indirizzata all’A.T.O. della Provincia di Milano; tuttavia, “in attuazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall’articolo 148 del D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell’ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano. Le province subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere facenti capo alle Autorità di ambito di cui all’articolo 148 del D.Lgs. 152/2006. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento. Le province esercitano le funzioni di governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell’ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo” (art. 1, comma 1, lett. h, della legge regionale n. 21 del 2010).

A ciò consegue che tutti i rapporti, anche di natura processuale, di cui era parte l’A.T.O. della Provincia di Milano sono trasferiti, a partire dal 1 gennaio 2011, in capo alla Provincia di Milano, ivi compresa la trattazione della richiesta di accesso agli atti di cui al presente ricorso.

2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dei resistenti, in quanto gli atti richiesti non sarebbero detenuti né dalla Provincia di Milano, né da un altro Ente evocato in giudizio.

2.1. L’eccezione è fondata.

Come riferito nella parte in fatto, le Associazioni ricorrenti hanno chiesto all’A.T.O. della Provincia di Milano l’accesso e l’estrazione di copia degli atti amministrativi relativi agli elenchi degli utenti non serviti da impianti di depurazione, nonché gli atti relativi alle procedure di restituzione poste in essere dall’A.T.O. ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 settembre 2009, in attuazione della legge n. 13 del 2009.

Il Decreto ministeriale da ultimo citato ha previsto che debba essere il soggetto gestore a mettere a disposizione dell’Autorità d’ambito (ora la Provincia), su idoneo supporto informatico, la documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione (art. 4).

A ciò consegue che la richiesta doveva essere rivolta ai soggetti gestori del Servizio idrico nell’ambito della Provincia di Milano, che sono Amiacque s.r.l. e i diversi Comuni che gestiscono il servizio in proprio o per mezzo di altri operatori, come verificabile attraverso la consultazione del sito internet dell’Autorità (www.atoprovinciadimilano.it).

Soltanto in esito alla trasmissione degli elenchi da parte dei soggetti gestori, l’Autorità d’ambito, verificata la correttezza delle informazioni ricevute, deve individuare l’importo da restituire ad ogni singolo utente (art. 7).

Le ricorrenti non hanno dimostrato che l’A.T.O. o la Provincia di Milano sono in possesso della documentazione indicata in precedenza e quindi non può che dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, in origine, dell’A.T.O. della Provincia di Milano e, attualmente, della Provincia di Milano, in quanto non in possesso della documentazione richiesta.

2.2. Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva degli enti resistenti.

3. La natura dei soggetti ricorrenti e le peculiarità della fattispecie impongono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 7 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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