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T.A.R.
LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 9 aprile 2011, n. 933
SICUREZZA - Opere e impianti di
trasporto di gas naturale - D.M. n. 31749/2008 - Azotodotti - Applicabilità -
Esclusione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile
2008 n. 31749, recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di
gas naturale con densità non superiore a 0,8”, all’art. 1, comma 1, nel definire
il campo di applicazione, espressamente ribadisce quanto già enunciato
nell’epigrafe e cioè che il decreto si applica alla progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto
“del gas naturale con densità non superiore a 0,8, al fine di garantire la
sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilità
di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi stessi…”. Da tale
enunciazione discende che il decreto in esame non si applica alla progettazione
e realizzazione di azotodotti in quanto l’azoto, secondo le nozioni di comune
esperienza, non è un gas naturale, ma una miscela di idrocarburi gassosi,
prodotta dalla decomposizione anaerobica di materiale organico di cui l’azoto,
elemento chimico della tavola periodica (nonmetallo), può essere una componente
minima. Pres. Mariuzzo, Est. Marzano - S. s.p.a. (avv.ti Greco, Muscardini,
Roveda e Tricamo) c. Comune di Origgio (avv. Dal Molin) - TAR LOMBARDIA,
Milano, Sez. I - 9 aprile 2011, n. 933
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N. 00933/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2010 REG.RIC.
N. 02406/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2010, proposto da:
Sico S.p.A. - Società Italiana Carburo Ossigeno, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Greco,
Manuela Muscardini, Aldo Roveda e Gabriele Tricamo, con domicilio eletto presso
lo studio dei primi due in Milano, Piazza Lavater, 5
contro
Comune di Origgio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Graziano Dal Molin, con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Via Leopardi, 22
sul ricorso numero di registro generale 2406 del 2010, proposto da:
Sico S.p.A. - Società Italiana Carburo Ossigeno, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Greco,
Manuela Muscardini, Aldo Roveda e Gabriele Tricamo, con domicilio eletto presso
lo studio dei primi due in Milano, Piazza Lavater, 5
contro
Comune di Origgio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'avv. Graziano Dal Molin, con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, Via Leopardi, 22
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 250 del 2010:
- del provvedimento del Responsabile del 3° settore - Ufficio Tecnico prot.
n.020208 del 20 novembre 2009, ricevuto in data 23 novembre 2009, con cui è
stata negata "per motivi espressi in narrativa alla società Sico Società
Italiana Carburo Ossigeno S.p.A. l'autorizzazione di cui alla domanda pervenuta
al n. 98000 di prot. in data 26 maggio 2009", con la quale era stata richiesta
un'autorizzazione alla posa di una condotta interrata convogliante gas azoto in
pressione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o collegato, ivi
compresi il provvedimento prot. n.018628, in data 27 ottobre 2009, con cui, ai
sensi dell'art. 10 bis della L. n.241/90, sono stati comunicati alla Sico i
motivi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione;
- nonché del verbale della seduta del 14 luglio 2009 della Giunta comunale di
Origgio, che ha ritenuto "non meritevole di accoglimento la domanda della Sico
presentata in data 26 maggio 2009 ... poiché la condotta interrata convogliante
gas azoto non si configura quale opera di interesse generale";
con contestuale istanza di accesso
ai documenti della procedura de qua, di cui si chiede l'esibizione in giudizio
da parte dell'Amministrazione resistente e, in particolare, del verbale della
seduta del 14 luglio 2009 della Giunta del Comune di Origgio e della nota del
Responsabile tecnico del 3° settore del 30 giugno 2009;
e per la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi e istanza
istruttoria, anche relativamente alla quantificazione del quantum della pretesa
risarcitoria;
quanto al ricorso n. 2406 del 2010:
- del provvedimento del Responsabile del 3° settore - Ufficio Tecnico prot.
n.012972 del 9 luglio 2010, ricevuto in pari data, con cui è stata negata "per
motivi espressi in narrativa alla società Sico Società Italiana Carburo Ossigeno
S.p.A. l'autorizzazione di cui alla domanda pervenuta al n. 8542 di prot. in
data 5 maggio 2010", con la quale era stata richiesta un'autorizzazione alla
posa di una condotta interrata convogliante gas azoto in pressione;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o collegato, ivi
compresi il provvedimento prot. n.011440, in data 15 giugno 2010, con cui, ai
sensi dell'art. 10 bis della L. n.241/90, sono stati comunicati alla Sico i
motivi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Origgio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il provvedimento di riunione dei ricorsi di cui all’ordinanza n. 258 del 9
dicembre 2010;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011, i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 5 febbraio 2009 la ricorrente ha presentato al Comune di Origgio una
richiesta di parere preventivo finalizzata ad ottenere l’autorizzazione
(formalmente domandata il 26 maggio 2009) per la posa di una condotta interrata
convogliante azoto in pressione nel sottosuolo di una parte del territorio
comunale.
Espletata l’istruttoria, che si è svolta in contraddittorio con la parte
richiedente, il Comune ha adottato il provvedimento di diniego del 20 novembre
2009, impugnato con il ricorso iscritto al n. 2406/2010 R.G. con il quale è
stato chiesto, altresì, il risarcimento del danno.
Con decreto presidenziale n. 7 del 18 febbraio 2010 è stato ordinato al Comune
di Origgio il deposito di parte della documentazione inerente al procedimento.
Nelle more della decisione la ricorrente, avendo urgenza di realizzare l’opera,
in data 5 maggio 2010 ha formulato al Comune di Origgio nuova istanza per la
posa interrata della condotta per cui è causa, sulla base di un progetto
modificato rispetto al precedente in coerenza con i rilievi svolti
dall’Amministrazione nel corso del primo procedimento.
Anche tale procedimento si è concluso con provvedimento di diniego adottato il 9
luglio 2010 ed impugnato con il ricorso iscritto al n. 2406/2010 R.G..
Con ordinanza n. 258 del 9 dicembre 2010 è stata disposta la riunione dei due
ricorsi e all’udienza pubblica del 23 marzo 2011, su richiesta delle parti, le
cause riunite sono state trattenute per la decisione.
2. Vanno riepilogati brevemente i fatti di causa.
Sico S.p.A., società che opera nel settore della produzione e distribuzione di
gas tecnici liquefatti e compressi destinati ad uso industriale, medicale e
alimentare, ha chiesto al Comune di Origgio di poter interrare, nel sottosuolo
comunale, una condotta per l’azoto compresso al servizio di alcune aziende
locali, evidenziando che l’interramento della condotta, oltre a realizzare
l’interesse privato della richiedente, avrebbe soddisfatto anche quelli
pubblici, in quanto avrebbe ridotto il traffico cittadino, non dovendo più
circolare le autocisterne, con evidenti vantaggi per l’ambiente e risparmio
energetico.
La richiesta è stata corredata dagli elaborati grafici progettuali, nonché da
una relazione tecnica in cui, è stato precisato che l’azoto non ha una
pericolosità di tipo esplodente o infiammabile, essendo gas inerte ed
inertizzante e che, in mancanza di normativa ad hoc, erano state rispettate le
prescrizioni (sebbene non cogenti nel caso di specie) dettate per i metanodotti
ad eccezione di quelle relative alle distanze dai fabbricati che, nel caso di
azotodotti, possono dimezzarsi, non trattandosi di materiali infiammabili o
esplodenti.
Il Comune ha avviato l’istruttoria ed ha chiesto chiarimenti in riscontro ai
quali la società ricorrente ha prodotto in più riprese ulteriore documentazione
tra cui: l’autorizzazione, in data 3 agosto 2009, rilasciata dalla Provincia di
Milano per il passaggio della condotta in altra parte del territorio; la
dichiarazione del 2 maggio 1093 dei Vigili del Fuoco, in cui si attesta che
l’interramento della condotta per azoto è attività non soggetta alle
prescrizioni di cui al D.M. 16 febbraio 1982, ossia non necessita di certificato
di prevenzione incendi; l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Varese,
in data 7 agosto 2009, per l’interramento della condotta nel sottosuolo di sua
competenza, ma anche in un tratto sito nel Comune di Origgio.
Nel corso dell’istruttoria il tecnico responsabile del 3° settore dell’Ufficio
tecnico comunale ha riferito che la condotta per la quale era stata richiesta
l’autorizzazione non necessita di nulla osta dei Vigili del Fuoco e non è
soggetta a particolari prescrizioni circa le distanze di sicurezza (doc. 2 del
fascicolo del Comune).
Con nota del 27 ottobre 2009 il Comune ha comunicato i motivi ostativi
all’accoglimento della domanda, invitando l’istante a presentare le proprie
osservazioni: i motivi riguardano il tracciato che interesserebbe aree
dell’abitato cittadino, che non sarebbero di proprietà esclusiva del Comune
bensì di soggetti privati e il mancato rispetto della normativa di cui al D.M.
17 aprile 2008 quanto alle distanze di sicurezza. Nella stessa nota è stato,
altresì, rilevato che, secondo il parere reso dalla Giunta comunale nella seduta
del 14 luglio 2009, l’opera non sarebbe di interesse generale.
Nel controdedurre a tali rilievi l’istante ha sottolineato di aver modificato in
progetto il tracciato della condotta, evitando di interessare le aree elencate
dal Comune, ed ha precisato ulteriormente che l’interesse generale risiederebbe
nei sicuri benefici per il traffico, per l’ambiente e per i consumi energetici
rappresentando, altresì, la non obbligatorietà del rispetto della normativa
dettata per i gasdotti, cui si era fatto ricorso solo per comodità progettuale,
atteso che l’azoto non è gas infiammabile o esplodente. Si è infine dichiarata
disponibile a concordare soluzioni logistiche finalizzate a ridurre al minimo il
disagio per la collettività durante i lavori (doc. 5 id.).
Ha fatto seguito il diniego del 20 novembre 2009, il cui testo ricalca quello
del preavviso di rigetto del 27 ottobre e in cui si da atto dell’inadeguatezza
delle osservazioni della società istante a superare i motivi ostativi
all’accoglimento.
Dopo aver impugnato tale provvedimento la ricorrente ha inoltrato al Comune una
nuova domanda, in data 5 maggio 2010, corredata dalla stessa documentazione
tecnico - descrittiva già prodotta, nonché da elaborati progettuali recanti un
percorso della condotta diverso da quello originario, modificato e concepito
proprio per venire incontro alle esigenze rappresentate dal Comune ed evitare il
più possibile il centro abitato.
In questo secondo caso l’istruttoria è stata più celere e si è conclusa con un
nuovo diniego, in data 9 luglio 2010, che reitera il precedente aggiungendo che
non sarebbero intervenuti fatti o modifiche normative o regolamentari utili per
una diversa decisione.
Tale provvedimento è oggetto della seconda impugnativa.
3. Nel ricorso n. 250/2010 R.G. sono stati formulati due motivi con i quali
l’impugnato diniego è stato censurato: I) per difetto di motivazione e per
carenza istruttoria, in quanto il Comune non avrebbe né adeguatamente motivato
le ragioni del diniego né dato conto dei motivi per i quali le osservazioni
svolte in sede procedimentale non sarebbero state sufficienti a superare i
profili ostativi al rilascio dell’assenso; II) per eccesso di potere per
sviamento e illogicità, in quanto la pretesa del Comune di applicare al caso di
specie la disciplina prevista per i gasdotti di cui al D.M. 17 aprile 2008
sarebbe illogica e frutto di falsa rappresentazione dal momento che detta
disciplina non sarebbe applicabile alle condotte di azoto né il Comune si
sarebbe curato di accertarsene o, quanto meno, di chiarire le ragioni sottese a
siffatta estensione normativa.
Anche il secondo ricorso è affidato a due motivi.
Il primo è di violazione del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche che, diversamente da quanto affermato dal Comune, consentirebbe
l’occupazione di suolo pubblico per qualsiasi scopo e non solo per opere di
interesse generale; il secondo è, ancora, di eccesso di potere per difetto di
istruttoria e di motivazione per le ragioni già illustrate nel primo motivo, con
l’osservazione che, in ogni caso, dal testo del provvedimento sembrerebbe essere
stato superato almeno il motivo di diniego fondato sull’asserito mancato
rispetto delle distanze dai fabbricati.
La difesa comunale si incentra, in entrambi i giudizi, sulla non rispondenza
dell’opera da assentire all’interesse generale a fronte della trascurabile
rilevanza dei benefici per la collettività rappresentati dalla ricorrente.
In rito il Comune ha eccepito l’improcedibilità del primo ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse che sarebbe determinata dal secondo diniego.
4. Entrambi i ricorsi sono fondati.
4.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di improcedibilità del primo
ricorso, essendo palese dal tenore degli atti che, presentando la seconda
istanza, la ricorrente non ha inteso rinunciare, neanche implicitamente, alla
prima avendo, al contrario, come unico scopo quello di accelerare la procedura;
in altri termini l’intento della ricorrente, peraltro dichiarato, era quello di
ottenere l’assenso, non già all’esito di una pronuncia giurisdizionale che
accertasse l’illegittimità del diniego, bensì grazie ad un rimeditato e positivo
provvedimento amministrativo, la cui adozione sarebbe potuta essere più rapida
rispetto alla durata di un processo, che pure si fosse concluso con
l’accoglimento della proposta impugnazione.
Al riguardo è sufficiente osservare che la sopravvenuta carenza dell’interesse a
ricorrere si determina quando si verifica una situazione di fatto o di diritto
incompatibile con la permanenza dell'interesse al ricorso (Cons. Stato, sez. V,
12 dicembre 2009, n. 7800).
Nel caso di specie manca tale sopravvenienza e, d’altra parte, la ricorrente,
che ha comunque impugnato il successivo diniego, ha espressamente dichiarato di
avere interesse alla decisione del primo ricorso anche ai fini risarcitori.
4.2. Passando all’esame del merito deve innanzitutto rilevarsi come le censure
dedotte, per quanto indirizzate verso vari profili degli atti impugnati, si
risolvano complessivamente nella denuncia del difetto di motivazione e di
istruttoria.
Rileva il Collegio che il vizio denunciato è ravvisabile in entrambi i
provvedimenti di diniego.
Il provvedimento del 20 novembre 2009, nella parte in “considerato” che dovrebbe
recare la motivazione del diniego, riporta soltanto la narrazione di fatti
citando il preavviso di rigetto del 27 ottobre e limitandosi a prendere atto che
le osservazioni prodotte da Sico S.p.A. “non risultano utili e pertinenti al
superamento di tutti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di
autorizzazione” (cfr. doc. 1, pag. 2, del fascicolo di parte ricorrente).
In ciò è ravvisabile un primo profilo di illegittimità: invero, secondo
consolidata opinione, l'assolvimento dell'obbligo, imposto dall’art. 10bis della
legge n. 241 del 1990, di dar conto nella motivazione del provvedimento finale
delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito
della comunicazione dei motivi ostativi, non può consistere nell'uso di formule
di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare
espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le
controdeduzioni formulate (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 16 giugno
2010, n. 1245; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 16 giugno 2008, n. 1939; T.A.R.
Lazio Roma, sez. III, 27 maggio 2008, n. 5113).
4.3. D’altra parte, pur allargando le maglie della rilevata illegittimità ed
estendendo l’indagine all’atto endoprocedimentale con cui sono stati comunicati
i motivi ostativi, si rileva come la nota del 27 ottobre 2009 non risulti più
illuminante.
In tale comunicazione, infatti, sono (peraltro solo) accennati tre punti: il
primo è che la condotta progettata correrebbe in parte sotto strade di proprietà
privata; il secondo è che il tracciato non sarebbe “coerente” con le distanze di
sicurezza si cui al D.M. del 17 aprile 2008; il terzo è che la Giunta comunale
non avrebbe ritenuto la condotta rispondente all’interesse generale.
Orbene, in proposito osserva il Collegio che l’insistenza di parte della
condotta in sottosuolo privato non esime l’Amministrazione dall’autorizzare, in
presenza delle condizioni di legge, l’esecuzione dell’opera, dovendo poi essere
cura di chi vi abbia interesse richiedere il necessario consenso ai proprietari
privati per la costituzione della relativa servitù.
Quanto alla non coerenza del progetto con le distanze di sicurezza di cui al
D.M. del 17 aprile 2008 innanzitutto, sotto il profilo formale, deve rilevarsi
che il motivo è espresso in modo estremamente generico, oltre che atecnico tanto
da non consentire, in astratto, di controdedurre in modo puntuale; dal punto di
vista sostanziale il Collegio evidenzia che il Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 17 aprile 2008 n. 31749, recante “Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”,
all’art. 1, comma 1, nel definire il campo di applicazione, espressamente
ribadisce quanto già enunciato nell’epigrafe e cioè che il decreto si applica
alla progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere
e degli impianti di trasporto “del gas naturale con densità non superiore a 0,8,
al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza
antincendio, e la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei
sistemi stessi…”.
Da tale enunciazione discende che il decreto in esame non si applica alla
progettazione e realizzazione di azotodotti in quanto l’azoto, secondo le
nozioni di comune esperienza, non è un gas naturale, ma una miscela di
idrocarburi gassosi, prodotta dalla decomposizione anaerobica di materiale
organico di cui l’azoto, elemento chimico della tavola periodica (nonmetallo),
può essere una componente minima.
Infine, in merito all’assunta non rispondenza all’interesse generale della
condotta da assentire, espressa dalla Giunta comunale nella seduta del 14 luglio
2009, su cui il Comune non solo ha fondato la propria decisione di reiezione ma
anche la propria tesi difensiva in giudizio, va rilevato che la difesa comunale
non è stata in grado di ottemperare al provvedimento presidenziale del 17
febbraio 2010, che imponeva il deposito della relativa delibera della Giunta,
avendo ammesso che “nella seduta del 14 luglio 2009 la Giunta comunale non ha
assunto alcuna deliberazione formale in relazione all’istanza di autorizzazione
presentata dalla Sico” e che la stessa si è limitata ad esprimere il suo parere
negativo che sarebbe stato “verbalizzato dal Segretario comunale con
un’annotazione apposta sulla nota del responsabile del III settore del seguente
tenore letterale: ‘Giunta del 14/7/09. Si respinga’” (così testualmente nella
nota di deposito del 22 febbraio 2010; il riferimento è al doc. 8 del fascicolo
del Comune).
In definitiva l’argomento si rivela privo di pregio (mancando - in disparte i
profili di incompetenza - un atto presupposto cui attribuire valore
provvedimentale) e di certo non è idoneo a sostenere l’impugnato diniego.
Deve essere, infatti, dichiarato illegittimo il provvedimento di reiezione di
un’istanza che rechi una motivazione generica, tale da non consentire di
risalire ai criteri che hanno guidato l’amministrazione nella propria scelta
discrezionale, né di comprendere come sia stata operata la valutazione di tutti
gli interessi (pubblici e privati) coinvolti nell’adozione del provvedimento
(cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2010, n. 1365; T.A.R. Lombardia
Milano, sez. III, 25 gennaio 2010, n. 144; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 9 dicembre
2009, n. 12624).
Il diniego del 20 novembre 2009, per quanto precede, va annullato con
conseguente obbligo per il Comune di provvedere ex novo sulla relativa domanda
inoltrata il 26 maggio 2009, tenendo conto delle considerazioni svolte dal
Collegio.
5. A conclusioni identiche deve pervenirsi in ordine al diniego del 9 luglio
2010 impugnato con il secondo ricorso.
Detto provvedimento, infatti, riporta nella sostanza la stessa motivazione del
precedente diniego, precisando anzi che, rispetto ad esso, non sono intervenuti
fatti nuovi o modifiche normative o regolamentari tali da giustificare una
diversa decisione.
L’unico aspetto di novità che si rileva in tale secondo diniego è l’indicazione
delle ragioni per le quali l’opera progettata non sarebbe rispondente
all’interesse generale. Sul punto il responsabile del 3° settore afferma che i
chiarimenti resi da Sico S.p.A. in ordine ai vantaggi per la salute pubblica,
per il rispetto dell’ambiente e per la qualità della vita “sono, nella
fattispecie, privi di apprezzamento poiché le 5 o 6 cisterne al giorno per i Vs.
clienti di Origgio sarebbero del tutto ininfluenti sull’ambiente visto che il
traffico sulle strade pubbliche interessate dal transito dei Vs. mezzi, secondo
un recentissimo studio sul traffico commissionato dal Comune di Origgio, va dai
12.500 agli 8.000 veicoli al giorno”.
Anche in questo caso la motivazione appare del tutto generica ed atecnica, in
ogni caso inidonea a supportare il diniego.
D’altra parte, anche riconducendo le ragioni della decisione ad un possibile
riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento comunale per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 42 del 5 agosto
2009 – operazione compiuta in forma pressoché esplorativa dalla ricorrente in
assenza di qualsivoglia richiamo a tale disciplina nel corpo del provvedimento
impugnato – deve osservarsi che l’art. 3 del Regolamento (doc. 16 del fascicolo
di parte ricorrente), usando la locuzione “per qualsiasi scopo” non esclude che
la concessione sia richiesta anche per il soddisfacimento di un interesse
privato, sembrando, piuttosto, postulare che tale interesse non collida con
quello pubblico tant’è che il successivo art. 9 ne contempla, in generale, la
revocabilità per “sopravvenute ragioni di pubblico interesse” e, con specifico
riferimento alle concessioni del sottosuolo, ne circoscrive la revocabilità alla
“necessità dei pubblici servizi”.
Se ne deve dedurre che, sebbene la concessione dell'uso del suolo pubblico
comporti una valutazione sulla conformità di questa con il pubblico interesse
(T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 22 giugno 2006, n. 1491), tuttavia, alla
stregua del Regolamento comunale, la concessione onerosa a privati del
sottosuolo resta recessiva soltanto rispetto alla “necessità dei pubblici
servizi”: il che significa che, nel motivarne il diniego di rilascio,
l’Amministrazione deve fare riferimento essenzialmente a tale aspetto,
trattandosi di parametro al cui rispetto il Comune, avendovi dato rilevanza
esclusiva in sede regolamentare, si è autovincolato.
Tale conclusione è rafforzata dall’affermazione, ribadita nell’impugnato
provvedimento, per cui “dal 20 novembre 2009 (data del citato diniego) ad oggi
non sono intervenuti fatti e/o modificazioni del quadro normativo e
regolamentare che risultino utili e pertinenti per l’accoglimento della domanda
di autorizzazione”.
Per quanto precede anche il diniego del 9 luglio 2009 deve essere annullato,
statuendosi il conseguente obbligo per il Comune di provvedere ex novo sulla
relativa domanda inoltrata il 5 maggio 2010 tenendo conto delle suddette,
ulteriori indicazioni da parte del Collegio.
Deve, peraltro, osservarsi che permane allo stato l’interesse della parte ad
ottenere risposta ad entrambe le domande, essendo esse relative ad opere
progettate con percorsi e accorgimenti parzialmente diversi; l’interesse,
infatti, potrebbe in ipotesi venir meno esclusivamente qualora la parte istante
ottenesse almeno uno dei due provvedimenti che risultasse per essa pienamente
satisfattivo.
6. Va infine dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria formulata nel
ricorso iscritto al n. 250/2010 R.G. in quanto soltanto enunciata e, pertanto,
genericamente formulata (cfr. in tal senso: Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre
2010, n. 9102; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 15 novembre 2010, n. 2691;
T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 4 ottobre 2010, n. 3525).
7. Le spese di entrambi i giudizi, liquidate complessivamente in € 7.000,00
(settemila) oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
12,50%, agli oneri previdenziali e fiscali come per legge, nonché al rimborso
del contributo unificato versato per entrambi i ricorsi, vanno poste a carico
del Comune di Origgio in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I,
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li
accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Origgio alla rifusione, in favore della ricorrente, di
spese e competenze del giudizio che liquida come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Hadrian Simonetti, Referendario
Laura Marzano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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