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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 9 aprile 2011, n. 935
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione - Decorrenza - Ricezione del rogito notarile - Denuncia ex art. 58 d.lgs. n. 490/1999 - Equivalenza. Ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione, la formale ricezione del rogito notarile produce i medesimi effetti della denuncia di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 490/1999: scopo della normativa in esame è, infatti, quello di consentire alle Autorità competenti di valutare l’opportunità di acquisire al patrimonio pubblico determinati beni, in considerazione del peculiare interesse storico o artistico dei medesimi. (Cons. St., Sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 713). Pres. Mariuzzo, Est. Poppi - S.B. (avv. Sica) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Como (Avv. Stato) e Comune di Griante (avv.ti Famà e Spallino) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I- 9 aprile 2011, n. 935

 

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N. 00935/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02395/2003 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 2395 del 2003, proposto da:
Spadoni Bruno, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Sica, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Via della Guastalla, n. 2


contro


Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Como, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale sono ex lege domiciliati, in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Comune di Griante, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Famà, Antonio e Lorenzo Spallino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, Via del Don, n. 3

nei confronti di

Margheritis Vanda, non costituitasi in giudizio

per l'annullamento

della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano n. 6811 del 18 aprile 2003;
della delibera del Consiglio comunale del Comune di Griante n. 12 del 7 maggio 2003;
della nota della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Lombardia n. 3952 del 19 maggio 2003;
del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali datato 26 maggio 2003, con il quale è stato esercitato il diritto di prelazione;
della nota n. 2146 del 30 maggio 2003 acquisita al protocollo del Comune in data 29 maggio 2003;
della nota n. 2328 datata 1 giugno 2003 registrata al protocollo del Comune in data 29 maggio 2003,
oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo,
della nota n. 4951 del 19 dicembre 2005 del Comune di Griante con la quale è stata riscontrata l’istanza di accesso del 19 maggio 2005,
della nota n. 9244 datata 11 marzo 2003 acquisita dal Comune in sede di accesso esperito in data 3 novembre 2003,
oggetto di impugnazione con motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e del Comune di Griante;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con il presente ricorso il ricorrente, proprietario di un immobile assoggettato a vincolo, ha contestato la legittimità dei provvedimenti con i quali il MInistero, ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999, ha esercitato, sullo stesso il diritto di prelazione a favore del Comune di Griante.

Le plurime censure articolate sono riassumibili sostanzialmente in due questioni, attinenti, da una parte, al fatto che l’esercizio del diritto di prelazione sarebbe avvenuto senza il coinvolgimento del ricorrente e, dall’altra, alla violazione della disciplina vincolistica in tema di esercizio del diritto di prelazione.

Quanto alle dedotte violazioni procedimentali, il ricorso è infondato.

La comunicazione di avvio del procedimento, infatti, “non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte e, in particolare, per quelli disciplinati da alcune disposizioni del D.lgs. n. 490/1999, ivi compreso l’art. 59, che prevede il diritto di prelazione”; e ciò sul rilievo che “nel procedimento di prelazione legale ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n. 490/1999, l'iniziativa procedimentale compete ai privati interessati, che la esercitano con la "denunciatio" alla Soprintendenza; dal che consegue che l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990, è da ritenersi escluso come nei procedimenti avviati a istanza di parte (Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2006, n. 2503; Sez. VI, 4 aprile 2008, n. 1430).

La natura discrezionale delle determinazioni di competenza dell’Amministrazione in ordine all’esercizio del diritto di prelazione esclude, inoltre, ogni possibile lesione ai diritti partecipativi, essendo pacifico in giurisprudenza che la stessa opera “come portatrice d'interessi collettivi, per la cui tutela può decidere di acquisire i beni all'esito di una valutazione altamente discrezionale, a fronte della quale le parti private si trovano in posizione di soggezione”. (Cass. civ. Sez. Un., 3 maggio 2010, n. 10619).

Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto l’insussistenza ab origine del diritto di prelazione in quanto il vincolo storico artistico sarebbe stato trascritto in capo all’originario proprietario in epoca successiva all’acquisizione del bene da parte della sua dante causa, Villa Maria S.r.l.: il rilievo appare, peraltro, privo di sostrato probatorio, per cui va respinto al pari del nono motivo con il quale è stata denunciata “l’incompatibilità della destinazione a verde pubblico attrezzato” impressa all’area, circostanza che, anche se esistente, sarebbe peraltro estranea al regime di tutela derivante dal vincolo,

Sul piano della disciplina nella specie applicabile il ricorrente deduce che il proprio acquisto, essendo intervenuto nel 1997, sarebbe dovuto essere disciplinato dalla previgente normativa e, cioè, dalla L n. 1089/1939. il che escluderebbe la possibilità dell’esercizio del diritto di prelazione in favore dell’Amministrazione comunale. Sotto altro profilo, lamenta che l’esercizio del suddetto diritto sarebbe tardivo.

In ogni caso, identica tardività si configurerebbe, anche ad ammettere che fosse nella specie applicabile la disciplina sopravvenuta, essendo la comunicazione del visto esercizio intervenuta oltre il termine di 90 giorni dalla piena conoscenza dall’acquisto dell’immobile.

Le resistenti Amministrazioni, costituitesi in giudizio, hanno contestato la fondatezza delle dedotte censure, affermando, da una parte, la piena applicabilità del D.Lgs. n. 490/1999 e, dall’altra, l’omessa formale comunicazione della compravendita da parte del ricorrente.

Per esigenze di chiarezza espositiva, appare necessario ripercorrere brevemente le vicende che hanno preceduto l’esercizio del potere amministrativo, la cui legittimità è stata in questa sede contestata.

Il ricorrente è proprietario dell’immobile denominato Villa Maria insistente all’interno di un parco con il quale costituisce un unico compendio; esso è riconosciuto come bene d’interesse storico e artistico ex L. n. 1089/1939; come tale è sottoposto a tutela ex DM 29 aprile 1978 ed è statp acquistato dalla Società Immobiliare Villa Maria S.r.l. con atto del notaio Nessi, datato 7 gennaio 1997.

Il suddetto bene è al momento oggetto di controversia fra l’Amministrazione comunale che, in virtù di convenzione stipulata con l’Immobiliare precedente proprietaria il 7 ottobre 1983, ne aveva acquisito la disponibilità e il ricorrente, che ne ha chiesto la restituzione.

Il relativo giudizio, penente davanti al Tribunale civile di Como (iscritto al n. 511/1999), è in atto sospeso ex art. 296 c.p.c. in forza di ordinanza del 2 aprile 2004 “sino al passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R.”.

Con delibera consiliare n. 14/1999, l’Amministrazione, ha approvato una variante al P.R.U.G., mutando la destinazione urbanistica del fondo in “zona F” destinata ad “attrezzature ed impianti di interesse pubblico”, deliberazione che il ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR con ricorso iscritto al n. 4234/2000.

Con successiva nota del 16 ottobre 2000, l’istante ha chiesto al Comune “copia conforme all’originale del Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 29 aprile 1978, ed allegata planimetria” allegando di essere “proprietario dell’area di cui ai mappali n. 1260, 227, 228 e 1264 sita nel Comune di Griante, giusta atto di compravendita a rogito Notaio Dottor Alberto Nessi di Como stipulato in data 07.01.97”.

La vista richiesta, benché contenesse l’indicazione della qualità di proprietario del mittente, è stata riscontrata dalla resistente Amministrazione in data 9 novembre 2000 con nota n. 19242 senza indurre alcuna ulteriore iniziativa.

Con nota n. 2241 del 22 maggio 2001, recante in oggetto “Contratto n. 148.773/12/323 di Rep. Del 07 gennaio 1997 a rogito Notaio dott. Nessi – Prelazione”, il Comune, premettendo che era in corso causa con l’acquirente Bruno Spadoni, ha chiesto alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, se fosse “stata fatta la comunicazione a Codesta Spettabile Soprintendenza ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione”.

La Soprintendenza ha dato risposta alla suddetta domanda con nota n. 10753 del 9 luglio 2001, affermando che “non risulta notifica ai sensi degli artt. 30/31 per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione, riguardante l’area oggetto della richiesta”.

Con nota del 19 luglio 2001, n. GP 8177, il Ministero ha comunicato al Sindaco che “non risulta alcun carteggio relativo all’atto di compravendita rep. 148773/12323 del 7.1.1997”.

Con nota n. 5174 del 21 dicembre 2002, il Comune, premettendo che “con atto notarile datato 20.10.1997, l’Immobiliare Villa Maria s.r.l. in liquidazione ha venduto ad un privato confinante” l’area in contestazione, ha chiesto al Ministero un incontro finalizzato a concordare le modalità “di applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1089/39” e al sopravvenuto D.Lgs. 490/99 intese a disciplinare l’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’Amministrazione “a fronte di atti traslativi concernenti beni vincolati”.

Con nota n. 872 del 27 febbraio 2003 il Comune ha inviato al Ministero (che l’ha ricevuta il 5 marzo 2003) copia autentica del rogito notarile.

Con atto n. G.P. 9244 dell’11 marzo 2003 diretta al Comune, il Ministero ha confermato la ricezione del rogito notarile (che allegava in copia per la Soprintendenza cui la missiva era indirizzata per conoscenza e che la riceveva il 22.3.2003 protocollandola al n. 4838).

Con atto n. 9240, dell’11 marzo 2003, il Ministero, ha richiesto al notaio Nessi, ex art. 58 del D.Lgs. n. 490/1999, “copia dell’atto di compravendita rep. 148773 del 7.1.1997 ai fini di un eventuale esercizio del diritto di prelazione” (richiesta evasa dal professionista il 9 aprile 2003 con nota datata 8 aprile e protocollata in ingresso al Ministero il successivo 10 aprile).

Con nota n. 6811 del 18.4.03, la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Milano, ha trasmesso alla Soprintendenza Regionale la “denuncia di trasferimento di proprietà mediante vendita” precisando che “questa Soprintendenza ritiene che sia da escludere l’opportunità dell’esercizio del diritto di prelazione in quanto l’area in questione non si presterebbe ad una eventuale utilizzazione ad uso istituzionale”.

L’Amministrazione comunale resistente, con delibera consiliare n. 12 del 7 maggio 2003, nonostante il lasso di tempo intercorso dall’intervenuto acquisto, ha deciso “di formulare al Ministero [dei Beni culturali e Ambientali], ai sensi del vigente art. 61, comma 2, del D.Lgs. 490/99, una proposta di prelazione a suo favore, dichiarando l’irrevocabile intento di acquistare il bene” immobile di cui al rogito del 7 gennaio 1997.

Con decreto del 26 maggio 2003, notificato al ricorrente il 30 maggio successivo, il Ministero ha da ultimo esercitato il diritto di prelazione in favore del Comune di Griante.

Chiariti i termini di fatto della vicenda il Collegio deve, in via preliminare, individuare la disciplina applicabile.

Il ricorrente, invocando il principio del tempus regit actum e dell’irretroattività delle leggi, allega che sarebbe applicabile al caso di specie la L. n. 1089/1939 in quanto vigente alla data del 7 gennaio 1997, giorno del perfezionamento dell’atto traslativo: ai sensi, infatti, dell’art. 31, comma 1, della legge in esame, “nel caso di alienazione a titolo oneroso, il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione” e, ai sensi del successivo art. 32, “il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia”.

Il ricorrente trae dalla suddetta norma la conclusione che l’Amministrazione centrale non avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione in favore del Comune di Griante, trattandosi di ipotesi contemplata dalla sola normativa sopravvenuta; che, al momento dell’adozione degli atti impugnati, il termine di due mesi entro il quale il diritto doveva esercitarsi era ormai decorso senza che la nuova fonte normativa abbia previsto la sua applicazione a fattispecie perfezionatesi precedentemente alla sua entrata in vigore.

A tale scopo il ricorrente distingue tra la fase del venir in essere del diritto di prelazione e quella del suo esercizio, riconoscendo soltanto nella prima il presupposto per l’individuazione della normativa applicabile, del tutto indipendentemente da quella dell’adozione del relativo provvedimento.

Detto ordine d’idee non può essere condiviso.

Deve, infatti, ostativamente rilevarsi che la legge poneva a carico dell’acquirente dell’immobile vincolato il preciso obbligo di denuncia dell’avvenuto trasferimento dalla quale soltanto può decorrere il termine per l’esercizio della prelazione, il cui superamento induce il consolidamento in capo al privato dell’acquisita proprietà.

Di tale denuncia, tuttavia, come pure di altro fatto equipollente, che siano occorsi nel vigore della precedente disciplina, non vi è traccia alcuna agli atti del giudizio, per cui detto motivo deve essere disatteso.

La contestata tardività dell’esercizio del diritto di prelazione è peraltro sussistente con riferimento alla disciplina introdotta dal sopravvenuto D.Lgs. n. 490/1999.

Ai sensi del citato decreto “gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero” (art. 58, comma 1) e “il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'art. 58” (art. 60, comma 1)

Dagli atti del giudizio si ricava che l’Amministrazione ha assunto piena conoscenza dell’intervenuta compravendita sin dalla data di ricezione della nota del 16 ottobre 2000, con la quale il ricorrente ha comunicato di essere “proprietario dell’area di cui ai mappali nn. 1260, 227, 228 e 1264 sita nel Comune di Griante, giusta atto di compravendita a rogito Notaio Dottor Alberto Nessi di Como stipulato in data 07.01.97”.

L’Amministrazione comunale, inoltre, è stata in grado di valutare la possibilità di esercitare il proprio diritto di prelazione a far data quanto meno dal 21 dicembre 2002 quando ha interessato il competente Ministero ai fini di concordare le modalità “di applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1089/39 e succ. D. Lgs. 490/99 intese a disciplinare l’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’Amministrazione a fronte di atti traslativi concernenti beni vincolati”.

In ogni caso decisiva è la circostanza che il provvedimento con il quale è stata esercitata la prelazione è intervenuto oltre la scadenza del termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui, tanto il Ministero, quanto la Soprintendenza, hanno ricevuto copia autentica del rogito notarile.

L’atto in questione è, infatti, pervenuto all’Amministrazione centrale il 5.3.2003 e alla Soprintendenza il 22.3.2003: ne discende che il termine di decadenza è decorso, nella più favorevole delle ipotesi, alla data del 22 maggio 2003, per cui il diritto di prelazione è stato tardivamente esercitato con atto del 26 maggio notificato all’interessato il 30 maggio successivo.

Resta per questo aspetto da rilevare che, a parere del Tribunale, la formale ricezione del rogito notarile produce i medesimi effetti della denuncia di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 490/1999, come è riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria per la quale “scopo della normativa in esame è, infatti, quello di consentire alle Autorità competenti di valutare l’opportunità di acquisire al patrimonio pubblico determinati beni, in considerazione del peculiare interesse storico o artistico dei medesimi; i dati necessari per effettuare tale valutazione sono compiutamente indicati dal ricordato art. 59, comma 4 D.Lgs. n. 42/04, nei seguenti termini: a) dati identificativi delle parti e sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) dati identificativi dei beni; c) indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento; e) indicazione del domicilio in Italia delle parti, ai fini di eventuali comunicazioni. Sembra appena il caso di sottolineare come tutte le indicazioni sopra elencate siano contenute nell’atto di compravendita (…). In tale situazione, deve ritenersi che l’invio dell’atto in questione potesse equivalere alla trasmissione di un diverso documento, formalmente qualificato come “denuncia ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 42/04”, non risultando specificate a livello normativo primario le modalità formali, con cui la denuncia stessa avrebbe dovuto essere redatta ed essendo, in linea di principio, dette modalità libere, ove non diversamente prescritto. Sempre in rapporto alla formulazione dei più volte citati articoli 59 e 61 D.Lgs. n. 42/04, peraltro, non può non ritenersi applicabile il principio di strumentalità delle forme, secondo cui le modalità e il contenuto della denuncia di cui trattasi debbono ritenersi viziate, in modo tale da rendere la denuncia stessa “tamquam non esset”, solo quando i dati trasmessi non consentano l’apprezzamento discrezionale, cui la comunicazione è finalizzata” (Cons. St., Sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 713).

Alcuna rilevanza, nel senso invocato dall’Amministrazione, può conseguentemente essere riconosciuta alla successiva data di ricezione del medesimo rogito a seguito dell’acquisizione disposta direttamente nei confronti del Notaio rogante con la citata nota dell’11 marzo 2003 (atto ricevuto il 10 aprile 2003), non avendo la richiesta di un documento di cui si sia già in possesso l’effetto di riaprire i termini di esercizio del diritto.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Le spese sono poste a carico delle resistenti Amministrazioni nella misura liquidata in dispositivo.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (SezioneI),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Griante al pagamento delle competenze e degli onorari di difesa in giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 5.500,00, da corrispondere in solido tra di loro nella misura di € 1.500,00 da parte del Ministero e di € 4.000,00 da parte del Comune, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A, e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente
Mauro Gatti, Referendario
Marco Poppi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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