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T.A.R. MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363
DIRITTO DELL’ENERGIA - Progetti sottoposti a VIA - L.R. Marche n. 17/2003 -
Pubblicazione per estratto - Contrasto con la disposizione nazionale che prevede
la pubblicazione integrale dell’atto autorizzativo - Art. 14-ter, c. 10 L. n.
241/1990. La modalità di pubblicazione - per estratto - prevista dall’art.
4, comma 2, let. e), della L.R. Marche n. 17/2003, non è adeguata alla
disposizione nazionale (art. 14-ter, comma 10, L. n. 241/1990) che stabilisce
l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di approvazione dei progetti
sottoposti a VIA; infatti la legge statale prevede la pubblicazione integrale
dell’atto autorizzativo e dell’estratto del parere favorevole in sede di VIA,
mentre la legge regionale prevede solo la pubblicazione di un avviso in cui sono
riportati gli estremi dell’atto e l’oggetto. Pertanto non possono essere
considerati tardivi i ricorsi proposti avverso l’autorizzazione unica ex art. 12
D.Lgs. n. 387/2003, in mancanza della prova del momento in cui i singoli
ricorrenti hanno acquisito la piena conoscenza dell’atto impugnato. Pres. f.f.
Morri, Est. Capitanio - G.T. e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De
Bellis) e altri (n.c.) -
TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363
DIRITTO DELL’ENERGIA - P.E.A.R. Marche - Illegittimità nella parte in cui impone
che gli impianti eolici siano collocati in aree con ventosità minima - Criteri
di localizzazione adottati anteriormente all’emanazione delle linee guida
nazionali - Illegittimità. Il P.E.A.R. delle Marche è illegittimo nella
parte in cui impone che le aree nelle quali si intende collocare impianti eolici
abbiano una ventosità minima di 5 m/s. Allo stesso modo è illegittima la
deliberazione di G.R. n. 829/2007, nella parte in cui stabilisce criteri di
localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, visto che le Regioni non avevano il potere (cfr. sentenze Corte
Cost. nn. 166 e 282 del 2009 e nn. 119 e 168 del 2010) di adottare linee-guida
per l’installazione degli impianti che utilizzano le energie rinnovabili prima
dell’emanazione delle linee-guida statali (approvate, queste ultime, con decreto
del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10/9/2010, entrato in vigore il
3/10/2010. Nella Regione Marche, come è noto, all’attuazione delle linee-guida
statali si è provveduto con deliberazione del C.R. n. 13 del 30/9/2010). Pres.
f.f. Morri, Est. Capitanio - G.T. e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv.
De Bellis) e altri (n.c.) -
TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363
VIA - Progetti sottoposti a VIA - Valutazione di incidenza - Inclusione nella
procedura - Art. 5, c. 4 DPR n. 357/1997. L’art. 5, comma 4, del DPR n.
357/1997 prevede che, laddove l’intervento sia soggetto a VIA, la valutazione
d’incidenza è ricompresa nella predetta procedura. Pres. f.f. Morri, Est.
Capitanio - G.T. e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) e altri
(n.c.)
- TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363
VIA - Procedura - Finalità - Art. 5, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 - Art. 11, c. 1
L.r. Marche n. 7/2004. Scopo della procedura di VIA non è quello di
dimostrare che un intervento umano sottoposto alla verifica di compatibilità
ambientale non abbia alcuna incidenza sull’ambiente e sull’avifauna, perché se
così fosse nessuno dei progetti sottoposto a VIA sarebbe autorizzabile (per la
definizione di impatto ambientale cfr. art. 5, let. c), del T.U. Ambiente); lo
scopo è invece quello di accertare (o, attraverso prescrizioni, fare in modo)
che tale impatto sia il meno rilevante possibile. Tanto è vero che l’art. 11,
comma 1, della L.R. Marche n. 7/2004, disciplinando il procedimento di verifica
di assoggettabilità, prevede che uno dei possibili sbocchi del procedimento sia
il rilascio del parere favorevole con prescrizioni, il che vuol dire che le
autorità che intervengono nel procedimento sono tenute a individuare tutti gli
accorgimenti possibili per attenuare l’impatto ambientale di un’opera sottoposta
a VIA (fermo restando che un impatto vi è sicuramente, producendo le attività
umane, per loro stessa natura, un’alterazione dell’ambiente naturale con cui
entrano in contatto). Pres. f.f. Morri, Est. Capitanio - G.T. e altri (avv.
Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) e altri (n.c.) -
TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Imposizione di servitù -
Violazione del principio di tassatività delle servitù - Esclusione. Poiché
l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede espressamente che l’autorizzazione
unica ha anche valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle opere in essa menzionate, non viola il principio di tassatività
l’imposizione della servitù in forza della menzionata norma, che costituisce
peraltro un peso minore per la proprietà rispetto all’espropriazione. (cfr. Sez.
IV del Consiglio di Stato n. 3723/2009) Pres. f.f. Morri, Est. Capitanio - G.T.
e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) e altri (n.c.)
- TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363
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N. 00363/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2010 REG.RIC.
N. 00826/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
A) sul ricorso numero di registro generale 522 del 2010, proposto da:
Guglielmina Tagnani Fabbri, Maria Letizia Abbondanzieri, Vincenza Valentini,
rappresentate e difese dall'avv. Maria Raffaela Mazzi, con domicilio eletto
presso l’Avv. Alberto Cucchieri, in Ancona, corso Mazzini, 148;
contro
- Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale De Bellis, con
domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche, in Ancona, via
Giannelli, 36;
- Regione Marche Dirigente della P.F. Energia Fonti Rinnovabili e Risparmio
Energetico, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pergola, Comune di San
Lorenzo in Campo, A.R.P.A.M. - Dipartimento di Pesaro in Persona del
Responsabile P.T., A.R.P.A.M. - in Persona del Legale Responsabile P.T.,
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Soprintendenza Per i
Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Marche, Soprintendenza Per i Beni
Archeologici delle Marche, Direzione Regionale Per i Beni Culturali e
Paesaggistici delle Marche, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali,
Comune di Fratte Rosa, Comunita' Montana Catria e Cesano Ora Comunita' Montana
del Catria e Nerone "Ambito Terr.Le 2b", Regione Marche Dirigente della P.F.
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche, Regione Marche -
Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Direzione
Regionale Per i Beni Archeologici delle Marche, non costituiti;
nei confronti di
- Garbino Eolica S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Bassi, Mario
Bucello, Alessandro Lucchetti, Simona Viola, con domicilio eletto presso l’Avv.
Alessandro Lucchetti, in Ancona, corso Mazzini, 156;
- Angela Rossi, Michela Andalo', Fabiola Guiducci, Florida Belfiori, Fabrizia
Guiducci, Genny Guiducci, Maria Chiara Schirru, non costituite;
B) sul ricorso numero di registro generale 826 del 2010, proposto da:
Rossi Angela, in proprio e quale Rappresentante dell'omonima ditta, Milena
Andalo', Fabiola Guiducci, Belfiori Florida, erede di Guiducci Tito, Guiducci
Fabrizia, erede di Guiducci Tito, Guiducci Jenny, erede di Guiducci Tito, Maria
Clara Schirru, Alfredo De Bernardi, Emanuela Sartini, rappresentati e difesi
dall'avv. Maria Raffaela Mazzi, con domicilio eletto presso l’Avv. Alberto
Cucchieri, in Ancona, corso Mazzini, 148;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa come sopra;
- Regione Marche - Dirigente P.F. Energia Fonti Rinnovabili e Risparmio
Energetico, Regione Marche - Dirigente P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di San Lorenzo in Campo,
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche, A.R.P.A.M. - Dipartimento
di Pesaro, Soprintendenza Per i Beni Archeologici delle Marche, Direzione
Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, Comune di Fratte
Rosa, Comunita' Montana Catria e Cesano - Ora Comunita' Montana del Catria e del
Nerone "Ambito Territoriale 2b", non costituiti;
- Comune di Pergola, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Miranda, con
domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Miranda, in Ancona, via Palestro, 46;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Soprintendenza Per
i Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Marche, Ministero Per i Beni e Le
Attività Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza
Cavour, 29;
nei confronti di
Garbino Eolica S.r.l., rappresentata e difesa come sopra;
- Guglielmina Tagnani Fabbri, Abbondanzieri Maria Letizia, in proprio e quale
titolare omonima azienda agricola, Valentini Vincenza, in proprio e quale
titolare omonima azienda agricola, non costituite;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 522 del 2010:
- del decreto del Dirigente della P.F. energia fonti rinnovabili e risparmio
energetico n. 273/EFR_11 del 18.12.2008 avente ad oggetto: art. 12 D.Lgs. 387/03
- Autorizzazione realizzazione ed esercizio del "Parco eolico di Piano Rotondo"
nei Comuni di Pergola e San Lorenzo in Campo (PU), alla società Garbino Eolica
Srl di Milano e di ogni atto presupposto, antecedente e comunque connesso e
conseguente ed in particolare:
- Decreto del Dirigente della posizione di funzione valutazioni ed
autorizzazioni ambientali n. 43/VIA_08 del 08.04.2008 avente ad oggetto: L.R.
7/2004 art. 9, 11_Provvedimento di Valutazione Impatto ambientale "Parco Eolico
di Piano Rotondo" comuni di Pergola e San Lorenzo in Campo (PU) Giudizio di
Compatibilità Ambientale e autorizzazione paesaggistica;
- nota di trasmissione del verbale della conferenza dei servizi del 12 luglio
2006 del responsabile del dirigente della P.F. Innovazione Ricerca Energia e
Competitività dei settori produttivi della Regione Marche del 02.08.2006 rep.
0181491:2/08/2006:R_MarcheGRMIRE_11P;
- verbale della conferenza dei servizi del 12 luglio 2006 indetta dalla Regione
Marche_Servizio Industria Artigianato Energia, P.F. Innovazione Ricerca energia
e Competitività dei Settori Produttivi;
- verbale conferenza dei servizi nel procedimento VIA indetta dalla regione
Marche con nota prot. 209567 del 14.09.2006 Servizio Ambiente del Suolo ed in
pareri acquisiti in tale sede ed in particolare il parere dell'ARPAM -
Dipartimento Provinciale di Pesaro - Servizio Radiazioni/Rumore del 21 settembre
2006, prot. n. 8927/RA+AR+AC rif. A nota 176928 del 28.07.2006;
- verbale conferenza dei servizi nella proceduta VIA del 17.02.2008 ed i pareri
rilasciati in quella sede dalle Autorità intervenute o convocate allegate al
verbale stesso nonchè il Parere espresso dalla Provincia di Pesaro e Urbino in
data 01.02.2008 prot. n. 8401;
- Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali
della Regione Marche, prot. n. 43/via_08 del 08.04.2008 e contributi istruttori
ivi indicati sub punto 2.3, dello stesso;
- nota del Dirigente delle P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della
Regione Marche prot. n. 441904/18/08/2008/R_Marche/GRM/VAA_08/P;
- del permesso di costruire n. 55 rilasciato dal Comune di Pergola in data
28.04.2009;
- delibera del Consiglio Comunale di Pergola n. 134 del 21.12.2005 con la quale
è stata approvata la convenzione preliminare con le Fattorie del Vento SPA per
la concessione, realizzazione, esercizio e manutenzione di un impianto eolico ed
eventuali successive modificazioni non conosciute e per le quali si fa riserva
di eventuali motivi aggiunti.
quanto al ricorso n. 826 del 2010:
- del decreto del Dirigente della P.F. Energia fonti rinnovabili e risparmio
energetico n.273/EFR_11 del 18.12.2008, avente ad oggetto: art.12 D.Lgs. 387/03
- Autorizzazione realizzazione ed esercizio del "Parco eolico di Piano Rotondo"
nei Comuni di Pergola e San Lorenzo in Campo, alla s.r.l. Garbino Eolica di
Milano;
- del decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali
n.43/VIA_08 dell'8.4.2008, avente ad oggetto: L.R. 7/2004 art.9,
11_Provvedimento di Valutazione Impatto ambientale "Parco Eolico di Piano
Rotondo" Comuni di Pergola e San Lorenzo in Campo (PU) Giudizio di Compatibilità
Ambientale e autorizzazione paesaggistica;
- della nota di trasmissione del verbale della conferenza dei servizi del
12.7.2006 del Responsabile del Dirigente della P.F. Innovazione Ricerca Energia
e Competitività dei settori produttivi della Regione Marche del 2.8.2006 rep.
0181491:2/08/2006:R_MarcheGRMIRE_11P;
- del verbale della conferenza dei servizi del 12.7.2006;
- del verbale della conferenza dei servizi nel procedimento VIA indetta dalla
Regione Marche con nota prot. 209567 del 14.9.2006 Servizio Ambiente del Suolo
ed i pareri acquisiti in tale sede ed, in particolare, il parere dell'ARPAM -
Dipartimento provinciale di Pesaro - Servizio Radiazioni/Rumore del 21.9.2006,
prot. n.8927/RA+AR+AC rif. A nota n.176928 del 28.7.2006;
- del verbale della conferenza dei servizi nella procedura VIA del 17.2.2008 ed
i pareri rilasciati in quella sede dalle Autorità intervenute o convocate,
nonchè il parere espresso dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 1.2.2008
prot. n.8401;
- del decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali
della Regione Marche prot. n.43/via_08 dell'8.4.2008 e contributi istruttori ivi
indicati sub punto 2.3 dello stesso;
- della nota del Dirigente della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali
della Regione Marche prot. n.441904/18/082008/R_Marche/GRM/VAA_08/P;
- del permesso di costruire n.55 rilasciato dal Comune di Pergola in data
28.4.2009;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, comunque connessi e correlati;
C) sui ricorsi incidentali proposti da Garbino Eolica, rappresentata e difesa
come sopra,
per l’annullamento
nei limiti dell’interesse, del P.E.A.R. Marche e della deliberazione di G.R. n.
829/2007.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, di Garbino
Eolica S.r.l., del Comune di Pergola, del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
Visti i ricorsi incidentali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. Tommaso
Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti sono tutti residenti o proprietari o locatari di immobili
ricadenti in località Montevecchio del Comune di Pergola, i quali impugnano i
provvedimenti con i quali la Regione ha autorizzato la costruzione da parte di
Garbino Eolica, in un’area denominata “Piano Rotondo” e limitrofa alle proprietà
dei ricorrenti, di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica.
Sul presupposto che la presenza dell’impianto è suscettibile di arrecare danni
alla salute, impatti negativi sull’avifauna presente in zona e un danno
economico ad essi ricorrenti (deprezzamento del valore degli immobili), la
sig.ra Tagnani Fabbri e gli altri consorti di lite impugnano:
- il decreto n. 273/EFR_11 del 18/12/2008 del dirigente pro tempore della P.F.
Energia Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della Regione Marche, recante
l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003;
- il decreto n. 43/VAA_08 dell’8/4/2008 del dirigente pro tempore della P.F.
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche, contenente il
giudizio di compatibilità ambientale e l’autorizzazione paesaggistica sul
progetto per cui è causa,
nonché una nutrita serie di atti endoprocedimentali.
2. Sia nel ricorso n. 522/2010 che nel ricorso n. 826/2010 sono dedotte le
seguenti censure:
- violazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) e della
deliberazione di Giunta Regionale n. 829/2007;
- mancato espletamento della procedura di valutazione d’incidenza e violazione
della normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione degli habitat
naturali;
- violazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 28/2001, violazione della
deliberazione di G.R. n. 829/2007 (in relazione alla valutazione di impatto
acustico e del c.d. shadow flickering);
- violazione del principio di precauzione;
- omessa valutazione del rischio derivante dalla rottura accidentale delle pale
eoliche;
- violazione dell’art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 387/2003 (per quanto riguarda la
mancata valutazione dei riflessi che la presenza in zona dell’impianto avrà
sull’agricoltura e le attività connesse);
- violazione del principio generale di tassatività delle servitù coattive e
inidoneità dell’autorizzazione unica a costituire le servitù;
- violazione art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 387/2003.
Nel solo ricorso n. 826/2010 sono dedotte le seguenti ulteriori censure:
- difetto di istruttoria (in quanto dalla documentazione progettuale non emerge
l’esatta collocazione sul terreno delle turbine, il che inficia le valutazioni
compiute dai competenti uffici regionali);
- violazione artt. 4, let. c), e 5, let. c), del D.Lgs. n. 152/2006 (omessa
valutazione delle ricadute economico-sociali e patrimoniali derivanti
dall’implementazione del progetto in questione);
- violazione del principio “chi inquina paga” (in quanto la Regione non ha
accertato in capo a Garbino Eolica la solidità finanziaria che funge da garanzia
dell’integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica,
con particolare riguardo ad eventuali obblighi risarcitori per danni cagionati
dall’impianto).
3. In entrambi i ricorsi si sono costituiti la Regione e la controinteressata
Garbino Eolica, mentre nel solo ricorso n. 826/2010 si sono altresì costituiti
il Comune di Pergola e le Amministrazioni statali evocate in giudizio. Garbino
Eolica, oltre a resistere ai ricorsi principali, ha proposto in entrambi i
giudizi ricorso incidentale, al fine di neutralizzare il gruppo di censure con
cui si deduce il contrasto fra il progetto assentito dalla Regione e il P.E.A.R.
e la successiva deliberazione di G.R. n. 829/2007.
La Regione e la controinteressata hanno altresì eccepito la tardività dei
ricorsi e la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire, stante
la non incidenza dell’impianto sulle proprietà dei ricorrenti.
4. Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 le cause sono state trattenute per
la decisione di merito.
DIRITTO
1. I ricorsi vanno riuniti per evidente connessione oggettiva e, in parte,
soggettiva, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm.
2. Sono preliminarmente da esaminare le eccezioni di tardività e di difetto di
legittimazione attiva, formulate dalle difese della Regione e di Garbino Eolica,
e ciò in ragione del fatto che, in relazione ad un gruppo di censure, il
Tribunale ritiene opportuno disporre istruttoria (è evidente, infatti, che
laddove il Tribunale ritenesse di respingere sulla base degli atti entrambi i
ricorsi, si potrebbe prescindere dall’esame delle predette eccezioni).
Al riguardo, è sufficiente in primo luogo osservare che il decreto del dirigente
della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico n. 273/2008,
recante il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, ha
anche valenza di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di atto di
apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione o all’imposizione di
servitù coattive, ai sensi dell’art. 10 del T.U. n. 327/2001, sulle particelle
catastali di cui all’elenco allegato al provvedimento (elenco che è comprensivo,
ovviamente, dei nominativi dei rispettivi proprietari). Pertanto, ai soggetti le
cui proprietà risultano incluse nell’elenco allegato al decreto impugnato va per
ciò solo riconosciuta la titolarità sia della legitimatio ad causam, sia
dell’interesse ad agire (in ragione della c.d. vicinitas all’impianto).
Per quanto concerne l’asserita tardività, seppure risponde al vero che Garbino
Eolica ha provveduto a dare adeguata pubblicità preventiva al procedimento
finalizzato all’adozione dell’atto di apposizione del vincolo e della
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (vedasi documenti nn. 11 e 12 della
memoria difensiva del 6/7/2010, nell’ambito del ricorso n. 522/2010), è
altrettanto vero che la modalità di pubblicazione – per estratto – prevista
dall’art. 4, comma 2, let. e), della L.R. n. 17/2003, non è adeguata alla
disposizione nazionale (art. 14-ter, comma 10, L. n. 241/1990) che stabilisce
l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di approvazione dei progetti
sottoposti a VIA; infatti la legge statale prevede la pubblicazione integrale
dell’atto autorizzativo e dell’estratto del parere favorevole in sede di VIA,
mentre la legge regionale prevede solo la pubblicazione di un avviso in cui sono
riportati gli estremi dell’atto e l’oggetto (vedasi documento allegato n. 4 alla
memoria difensiva della Regione del 6/7/2010 nell’ambito del ricorso n.
522/2010).
Pertanto, i ricorsi non possono essere considerati tardivi, anche perché le
controparti - al di là di apodittiche affermazioni fondate sull’asserto “i
proprietari confinanti non potevano non sapere della realizzazione
dell’impianto”, stante il grande clamore che ha accompagnato l’iter di
approvazione del progetto - non hanno fornito la prova rigorosa del momento in
cui i singoli ricorrenti hanno acquisito la piena conoscenza dell’atto
autorizzativo. Ciò vale anche per i soggetti che hanno proposto il ricorso n.
826/2010, i quali asseriscono di essere venuti a conoscenza dell’esistenza dei
provvedimenti impugnati solo nel momento in cui è stato notificato loro il
ricorso n. 522/2010. Il Collegio, pur rilevando la stranezza di un tale modus
operandi (ossia la notifica del ricorso ai cointeressati, quando sarebbe stato
molto più semplice informarli personalmente dell’esistenza degli atti
autorizzativi avversati in questa sede), deve rilevare che le parti resistenti
non hanno fornito la prova della data in cui questi soggetti hanno avuto piena
conoscenza degli atti in esame; per quanto riguarda, in particolare, le sig.re
Rossi e Andalò, non è decisiva l’istanza di accesso agli atti presentata da
costoro sul finire del 2009, sia perché la stessa non ha avuto ad oggetto il
decreto n. 273/2008 – l’unico provvedimento effettivamente lesivo – sia perché
destinatario dell’istanza è stato un ente – il Comune di Pergola – che non ha
adottato né detiene il citato provvedimento.
Infine, trattandosi di iniziativa lato sensu edilizia, vigono altresì i principi
giurisprudenziali in materia di determinazione del dies a quo da cui decorre il
termine decadenziale per l’impugnazione dei titoli abilitativi edilizi, tanto
più che, nella specie, la posizione di alcune delle turbine non è esattamente
definita (il che può implicare che le stesse siano collocate a distanza
inferiore a quella autorizzata rispetto ad alcune delle abitazioni coinvolte
nella vicenda).
3. Ugualmente infondata è l’eccezione di tardività rispetto al decreto con cui è
stato emesso il parere favorevole in sede di V.I.A. Al riguardo, sono
condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui il parere
favorevole in sede di V.I.A. (a differenza di quello negativo, che comporta il
definitivo arresto procedimentale) non deve necessariamente essere impugnato
prima dell’emissione dell’autorizzazione finale, non essendo immediatamente
lesivo.
4. Peraltro, è infondata anche l’eccezione di tardività dei ricorsi incidentali,
atteso che, essendo il ricorso incidentale uno degli strumenti processuali con
cui il controinteressato tenta di neutralizzare la pretesa del ricorrente, è
evidente che l’interesse ad impugnare atti favorevoli al ricorrente (ma dei
quali l’amministrazione non ha tenuto conto in sede di adozione dell’atto
impugnato) sorge solo dopo la proposizione del ricorso principale. Poiché
Garbino Eolica ha ottenuto l’autorizzazione unica, non aveva alcun interesse,
finché non si sono instaurati i presenti giudizi, ad impugnare i provvedimenti
regionali in base ai quali il rilascio dell’atto abilitativo avrebbe anche
potuto essere denegato dalla Regione.
5. Passando quindi al merito delle censure, i ricorsi in epigrafe vanno per la
massima parte respinti, mentre in relazione ai profili afferenti l’impatto
acustico il Tribunale ritiene di dover disporre una verificazione (come si dirà
infra).
6. Il primo aspetto controverso riguarda la compatibilità del progetto con il
P.E.A.R. Al riguardo, i motivi di ricorso con i quali si deduce
l’incompatibilità del progetto con il citato Piano regionale vanno rigettati in
accoglimento dei ricorsi incidentali proposti da Garbino Eolica.
In effetti, nella sentenza n. 124 del 2010 (la quale, in generale, ribadisce gli
argomenti esposti dalla Consulta nelle sentenze nn. 166 e 282 del 2009 e nn. 119
e 168 del 2010), la Corte Costituzionale ha ritenuto non conforme all’art. 117
Cost. (e, indirettamente, alla normativa nazionale che recepisce la direttiva
2001/77/CE) una norma regionale che subordinava l’installazione di impianti
eolici alla sussistenza di alcuni requisiti di ventosità delle aree all’uopo
individuate dai soggetti proponenti e ad una soglia minima di producibilità
annua degli impianti. Ne consegue che a maggior ragione tali limiti non possono
essere posti dalla Regione con provvedimenti amministrativi a contenuto
pianificatorio o con atti puntuali.
Pertanto, detto che nella specie non viene in evidenza un problema di
producibilità minima, per quanto riguarda il parametro della ventosità, il
P.E.A.R. delle Marche è illegittimo nella parte in cui impone che le aree nelle
quali si intende collocare impianti eolici abbiano una ventosità minima di 5
m/s. Allo stesso modo è illegittima la deliberazione di G.R. n. 829/2007, sempre
nella parte in cui stabilisce criteri di localizzazione degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, visto che, nelle citate
decisioni, la Corte Costituzionale ha statuito che le Regioni non avevano il
potere di adottare linee-guida per l’installazione degli impianti che utilizzano
le energie rinnovabili prima dell’emanazione delle linee-guida statali
(approvate, queste ultime, con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico
del 10/9/2010, entrato in vigore il 3/10/2010. Nella Regione Marche, come è
noto, all’attuazione delle linee-guida statali si è provveduto con deliberazione
del C.R. n. 13 del 30/9/2010).
A proposito della deliberazione regionale n. 829/2007, il Tribunale, ai fini
dell’accoglimento del ricorso incidentale, non ritiene necessario sottoporre
allo scrutinio della Corte Costituzionale la norma di legge (art. 19 L.R. n.
7/2004) sulla base della quale è stato adottato l’atto giuntale. Ciò in ossequio
al principio, costantemente affermato dalla Consulta, per cui, prima di
rimettere al Giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale di
una norma, il giudice a quo deve verificare se la norma stessa sia passibile di
un’interpretazione costituzionalmente orientata. Nella specie, poiché l’art. 19,
let. d-bis) della L.R. n. 7/2004 stabilisce che la G.R. adotta, sentita la
competente commissione consiliare, linee-guida relativamente a “….gli aspetti
tecnici relativi agli impianti di tipo solare fotovoltaico e solare termico
nonché gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del
vento individuati negli allegati….”, ne consegue che alla Giunta Regionale era
precluso il potere di adottare criteri di localizzazione degli impianti eolici
(nemmeno sotto le mentite spoglie di prescrizioni di carattere tecnico).
Peraltro, l’atto è illegittimo anche perché adottato in assenza
dell’acquisizione del previo parere della competente commissione consiliare,
come stabilisce l’art. 19. Al riguardo, non sono da condividere le
argomentazioni contenute nella stessa deliberazione n. 829/2007 e nella memoria
difensiva della Regione del 20/7/2010 (ricorso n. 522/2010) circa il fatto che
il parere della commissione consiliare non era richiesto perché le prescrizioni
di cui alla citata deliberazione sono state assunte in attesa dell’adozione
delle linee-guida vere e proprie. Il discorso non regge sia perché l’adozione
delle linee-guida era rimessa dalla legge alla stessa Giunta Regionale (per cui
non si comprende perché l’organo giuntale non si sia attivato tempestivamente
per adottare le linee-guida, invece di adottare un atto “anticipatorio”), sia
perché la deliberazione n. 829/2007 contiene in realtà delle linee-guida, anche
molto dettagliate.
7. Ugualmente infondato è il motivo con cui si stigmatizza l’omessa attivazione
della procedura di valutazione di incidenza ex DPR n. 357/1997.
A tal proposito va innanzitutto osservato come non sia in discussione fra le
parti il fatto che il sito in questione è esterno – di circa 2,5 km – dalla ZPS
“Furlo” e dal S.I.C. “Gola del Furlo”, il che esclude in primo luogo la diretta
violazione delle norme che stabiliscono i casi in cui la valutazione d’incidenza
è obbligatoria. Inoltre, l’art. 5, comma 4, del DPR n. 357/1997 prevede che,
laddove l’intervento sia soggetto a VIA, la valutazione d’incidenza è ricompresa
nella predetta procedura.
Poiché, però, lo stesso art. 5, comma 3, prevede che anche nel caso di
interventi esterni a SIC e ZPS la valutazione di incidenza può essere necessaria
(evidentemente quando l’intervento ricade nelle vicinanze dei siti sensibili,
visto che la fauna selvatica quando si sposta non tiene ovviamente conto di
confini che esistono solo sulla carta), si deve stabilire se nella specie la
Regione doveva effettuare tale valutazione.
Peraltro, trattandosi di tipica vicenda nella quale la P.A. spende una
discrezionalità tecnica, il Tribunale non ritiene che i ricorrenti abbiano
provato in maniera adeguata (e tale da rimettere in discussione l’operato di una
struttura regionale preposta al settore e dunque per definizione dotata di
specifiche competenze) che il sito in argomento costituisce habitat naturale o
corridoio di passaggio di specie animali che potrebbero risentire negativamente
della presenza delle pale eoliche.
In effetti, al di là di affermazioni generiche e indimostrate, i ricorrenti non
hanno comprovato, ad esempio, che lo spazio aereo che sarà occupato dalle pale
eoliche interferisce con le rotte migratorie; al riguardo, non è certamente
decisivo il fatto che la località sia denominata “Monte delle Allodole”, visto
che tale toponimo risale certamente a tempi passati, in cui, però, le allodole
(e anche numerose altre specie animali) vivevano anche all’interno dei centri
abitati.
Ugualmente indimostrate sono le affermazioni relative al pericolo che le pale
eoliche rappresentano per i chirotteri e per altre specie animali. In effetti,
nei ricorsi si operano richiami a non meglio precisati studi scientifici curati
da biologi europei, senza precisare i periodi presi in esame, i luoghi in cui
gli studi sono stati effettuati (essendo ben possibile che, in passato, impianti
eolici siano stati realizzati in modo da interferire con le rotte migratorie),
etc., tutti dati indispensabili per poter valutare se, in parte qua, gli atti
impugnati sono effettivamente carenti dal punto di vista istruttorio o
motivazionale.
Al contrario, nella pur sintetica relazione florofaunistica redatta da Garbino
Eolica (pagine 21 e ss.), sono citati dati statistici tratti anche dal “Libro
bianco” dell’Unione Europea sull’eolico.
Ma quello che maggiormente rileva è che i ricorrenti non hanno provato che lo
spazio aereo interessato dall’impianto interferisce con rotte migratorie
significative, perché solo in questo caso sorgerebbe un serio e rilevante
pericolo per l’incolumità degli animali. Del resto, non si può escludere (ma
nemmeno evitare) che singoli uccelli possano schiantarsi contro le pale eoliche,
come del resto non si può evitare che i volatili si schiantino contro altre
installazioni umane o contro veicoli a motore in movimento e aerei in volo.
Né possono i ricorrenti enfatizzare quanto riportato da Garbino Eolica nella
relazione florofaunistica allegata alla domanda di rilascio dell’autorizzazione
(pagina 20 del ricorso n. 522/2010), visto che la ditta controinteressata ha
lealmente indicato quelli che possono essere i rischi potenziali che un impianto
eolico può determinare per l’avifauna.
Peraltro, scopo della procedura di VIA non è quello di dimostrare che un
intervento umano sottoposto alla verifica di compatibilità ambientale non abbia
alcuna incidenza sull’ambiente e sull’avifauna, perché se così fosse nessuno dei
progetti sottoposto a VIA sarebbe autorizzabile (l’art. 5, let. c), del T.U.
Ambiente così definisce l’impatto ambientale “…l'alterazione qualitativa e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e
temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come
sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici,
climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in
conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti
nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di
eventuali malfunzionamenti…”); lo scopo è invece quello di accertare (o,
attraverso prescrizioni, fare in modo) che tale impatto sia il meno rilevante
possibile. Tanto è vero che l’art. 11, comma 1, della L.R. n. 7/2004,
disciplinando il procedimento di verifica di assoggettabilità, prevede che uno
dei possibili sbocchi del procedimento sia il rilascio del parere favorevole con
prescrizioni, il che vuol dire che le autorità che intervengono nel procedimento
sono tenute a individuare tutti gli accorgimenti possibili per attenuare
l’impatto ambientale di un’opera sottoposta a VIA (fermo restando che un impatto
vi è sicuramente, producendo le attività umane, per loro stessa natura,
un’alterazione dell’ambiente naturale con cui entrano in contatto).
8. Altro gruppo di censure attiene ai pericoli per la salute umana.
A tal riguardo, ed esclusi i profili afferenti l’impatto acustico, si osserva
che:
- il semplice richiamo al principio di precauzione non è utile alle ragioni dei
ricorrenti, visto che tale principio (a parte la solita questione relativa alla
soggettività delle valutazioni) postula, per poter operare, che vi sia
un’accertata situazione di pericolosità derivante da un intervento umano. In
ogni caso, l’eventuale accoglimento dei ricorsi in parte qua potrà avvenire solo
se gli esiti della verificazione confermeranno le tesi dei ricorrenti (per cui
la violazione del principio di precauzione sarà assorbita dalla violazione di
specifiche disposizioni di legge);
- anche la censura relativa alla mancata valutazione del pericolo di rottura
accidentale delle pale eoliche sconta gli stessi vizi delle precedenti censure.
Non si può decretare l’annullamento di un atto amministrativo per il solo fatto
che l’autorità emanante non avrebbe valutato tutte le possibili conseguenze
negative che potrebbero verificarsi una volta eseguito l’intervento assentito
(ragionando con la stessa logica, ad esempio, dovrebbe vietarsi tout court la
realizzazione di parcheggi c.d. multipiano nelle zone abitate, visto che non è
da escludere che un’autovettura parcheggiata all’interno possa saltare in aria,
per cause accidentali o dolose, coinvolgendo nell’esplosione le altre vetture e
mettendo a repentaglio la vita di coloro che risiedono nelle vicinanze. Al
contrario, nel caso dei parcheggi esistono specifiche misure tese a prevenire
incidenti, ad iniziare dai presidi antincendio per finire con il divieto di
parcheggio nei piani interrati per i veicoli alimentati a gas). Nella specie, il
pericolo di rottura accidentale delle pale è in linea generale scongiurato dalle
caratteristiche costruttive delle pale (progettate apposta per resistere alla
forza del vento), mentre in situazioni particolari di pericolo le autorità
possono sempre imporre l’arresto delle turbine, anche su segnalazione dei
soggetti che risiedono nelle vicinanze. In ogni caso, i ricorrenti non hanno
indicato alcuna norma che stabilisca una distanza minima a cui gli impianti
eolici debbono collocarsi rispetto ai centri abitati (quella prevista dalla
deliberazione n. 829/2007 non è rilevante, stante l’accoglimento dei ricorsi
incidentali);
- prive di solide basi scientifica sono anche le affermazioni relative alla c.d.
sindrome da turbina. Al riguardo, i ricorrenti hanno citato solo uno studio
scientifico della dott.ssa Pierpoint e, nella produzione documentale depositata
a ridosso dell’udienza di trattazione, articoli di giornale relativi alla
vicenda umana di un soggetto che vive nelle vicinanze di un impianto eolico. Si
tratta, come si può constatare, di argomenti troppo fragili per affermare
l’esistenza della c.d. sindrome da turbina eolica, anche in ragione del fatto
che lo studio della dott.ssa Pierpoint non risulta pubblicato su riviste
scientifiche accreditate. Non sono nemmeno risolutivi gli articoli estrapolati
da due riviste di settore (Biodiversità Italiana e Italia Nostra) e depositati
in giudizio l’11/3/2011, in quanto, a parte il rilievo scientifico che può
attribuirsi a tali articoli, gli argomenti ivi riportati attengono in generale
alle problematiche connesse all’installazione degli impianti eolici
(problematiche la cui esistenza non è negata da nessuno, tanto è vero che di
solito, come è accaduto nella specie, il rilascio dell’autorizzazione è
preceduta dalla V.I.A.) e non alla specifica vicenda che occupa il Tribunale;
- per quanto attiene al c.d. shadow flickering, l’accoglimento dei ricorsi
incidentali e l’annullamento dell’unico provvedimento in cui si prevede
l’obbligo di valutare tale effetto (la deliberazione di G.R. n. 829/2007)
implica il rigetto in parte qua dei ricorsi.
9. Sono infine infondate le censure afferenti gli aspetti più spiccatamente
amministrativi e burocratici. A questo proposito va osservato che:
- i ricorrenti non hanno dato conto di quali siano le specifiche disposizioni a
sostegno dell’agricoltura e delle attività connesse rispetto alle quali
l’impianto de quo è incompatibile e quali siano gli uffici agricoli di zona che
avrebbero dovuto prendere parte al procedimento. In ogni caso, visto che sono
stati assolti ab initio gli obblighi di pubblicità-notizia relativi al progetto
di Garbino Eolica, i soggetti esponenziali, pubblici e privati, eventualmente
interessati hanno avuto la possibilità di prendere parte al procedimento. Tra
l’altro, con riguardo a tale censura, il Tribunale evidenzia che la stessa viene
sistematicamente proposta in tutti i ricorsi avverso provvedimenti autorizzativi
rilasciati ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 (ricorsi che occupano in
maniera considerevole il TAR), ma il più delle volte senza che vengano
menzionate le disposizioni violate. Il Collegio osserva che la norma riguarda
principalmente o casi in cui l’impianto andrebbe a collocarsi proprio sulle aree
dove esistono colture pregiate oppure casi in cui (ma solo per impianti che
sprigionano emissioni nocive, quali ad esempio quelli funzionanti a biomasse) le
colture o gli allevamenti risentono della vicinanza agli impianti. Quando invece
si tratta di impianti fotovoltaici o eolici in generale il problema non si pone,
visto che tali impianti non producono emissioni odorose nocive o campi
elettromagnetici (tanto è vero che nulla viene dedotto al riguardo dai
ricorrenti). Per quanto riguarda altro genere di emissioni, il problema sarà
oggetto della verificazione disposta con la presente sentenza, per cui sotto
questo profilo occorrerà attendere gli esiti dell’istruttoria;
- è infondata la censura relativa all’asserita violazione del principio di
tassatività delle servitù. A tal proposito, poiché l’art. 12 del D.Lgs. n.
387/2003 prevede espressamente che l’autorizzazione unica ha anche valore di
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in
essa menzionate, non si comprende per quale motivo i ricorrenti potrebbero
subire l’espropriazione delle loro proprietà e non anche l’imposizione di
servitù (che costituiscono un peso minore per la proprietà). Le conclusioni a
cui ritiene di dover pervenire il Collegio, del resto, proprio in subiecta
materia, trovano conforto nella decisione della Sez. IV del Consiglio di Stato
n. 3723 (e non 3732) del 2009, le cui approfondite argomentazioni giuridiche non
sono in alcun modo censurate nel merito dai ricorrenti;
- gli stessi ricorrenti, poi, non hanno alcun interesse giuridicamente rilevante
a dedurre la violazione del comma 6 dell’art. 12, sia perché tale violazione
eventualmente lede solo il soggetto che intende realizzare un impianto che
sfrutta le c.d. fonti rinnovabili (avendo le misure di compensazione un costo
che è carico del titolare dell’impianto), sia perché dall’eventuale accoglimento
di tale censura discenderebbe quale unica conseguenza che l’impianto sarebbe
realizzato senza misure di compensazione a favore del Comune di Pergola.
10. Vanno ora esaminate le censure dedotte solo nel ricorso n. 826/2010 e non
presenti nel ricorso n. 522/2010.
Esse, come detto, attengono a:
- difetto di istruttoria (in quanto dalla documentazione progettuale non emerge
l’esatta collocazione sul terreno delle turbine, il che inficia le valutazioni
compiute dai competenti uffici regionali);
- violazione artt. 4, let. c), e 5, let. c), del D.Lgs. n. 152/2006 (omessa
valutazione delle ricadute economico-sociali e patrimoniali derivanti
dall’implementazione del progetto in questione);
- violazione del principio “chi inquina paga”.
Le predette censure sono per la gran parte infondate e/o inammissibili per
genericità, visto che:
- il motivo di ricorso con cui si censura il difetto di motivazione che
affliggerebbe il decreto n. 43/VAA_08 è a sua volta generico e dunque
inammissibile. Peraltro, dalla Relazione Generale al progetto (documento n. 4a
della produzione del 21/2/2011) risulta che Garbino Eolica ha esaminato tutti i
vari profili che direttamente o indirettamente sono investiti dalla
realizzazione dell’impianto;
- l’ultima censura è assolutamente indimostrata e, in ogni caso, la normativa di
settore non prevede che il soggetto proponente debba dimostrare il possesso di
una capacità economica minima (fatto salvo l’obbligo di prestare adeguata
cauzione a garanzia dello smantellamento finale dell’impianto e del ripristino
dei luoghi).
La prima censura non è invece esaminabile allo stato, trattandosi di uno dei
profili che dovrà essere accertata in sede di verificazione.
11. Resterebbero da esaminare le questione relative all’impatto acustico
dell’impianto.
A questo proposito va preliminarmente osservato che non giova a Garbino Eolica
l’impugnazione incidentale della deliberazione n. 829/2007, visto che l’obbligo
di valutazione dell’impatto acustico e di rispetto di determinati valori di
immissione è previsto da una normativa speciale di rango primario (L. n.
447/1995 e L.R. n. 28/2001).
12. Peraltro, come già anticipato, ai fini della decisione sul punto, è
necessario disporre una verificazione, tesa ad accertare le seguenti circostanze
inerenti la questione dell’impatto acustico:
a) l’esatta distanza fra le dieci turbine che compongono il parco eolico e le
abitazioni dei ricorrenti (rispetto alle turbine la distanza andrà misurata
prendendo a riferimento la sporgenza massima delle pale e la collocazione sul
terreno prevista nel progetto approvato dalla Regione con il decreto n.
273/EFR_11 del 18/12/2008);
b) la situazione ante operam e i valori presunti di emissione ed immissione
scaturenti dal funzionamento delle turbine (le misurazioni dovranno avvenire
secondo le modalità di cui al D.M. 16/3/1998 o, comunque, di cui alla normativa
vigente);
Con riferimento al dato sub b), le misurazioni dovranno considerare la distanza
fra le singole abitazioni e le “gondole” delle turbine, salvo che i tecnici
incaricati dell’incombente istruttorio non ritengano che anche dal movimento
delle pale derivino rumori avvertibili. In questo secondo caso, al fine di
stabilire la curva di decadimento del rumore andrà considerata la distanza fra
le singole abitazioni e la sporgenza massima delle pale.
Una volta effettuate le misurazioni, i tecnici incaricati dovranno prendere
visione:
- presso la Regione Marche, del decreto regionale n. 43/VAA_08 dell’8/4/2008 e
della documentazione istruttoria ad esso inerente (con particolare riferimento
alla documentazione fornita da Garbino Eolica che l’ARPAM ha esaminato prima di
rendere il parere datato 25/10/2007). Di tale documentazione dovrà essere dato
conto nella relazione finale;
- presso il Comune di Pergola, del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio
comunale attualmente vigente. Nella relazione finale i verificatori dovranno
dare conto della compatibilità dei dati accertati con tale Piano.
13. La relazione finale, a cui andrà allegata la documentazione eventualmente
citata nel corpo della stessa e una copia del suddetto Piano di Zonizzazione
Acustica di Pergola (comprensiva dell’atto consiliare di approvazione), dovrà
essere depositata presso la Segreteria del Tribunale entro novanta giorni dalla
data di avvio delle operazioni, unitamente alla nota spese (da redigere,
quest’ultima, in base all’art. 66, comma 4, cod. proc. amm.).
14. Del presente incombente istruttorio, ai sensi dell’art. 66, comma 1, cod.
proc. amm., è incaricato il direttore generale dell’A.R.P.A. Emilia Romagna (con
facoltà di delega ad un dipendente dell’Agenzia in possesso di adeguata
competenza e con possibilità di avvalersi di tecnici della struttura per tutte
le operazioni “sul campo”).
Le operazioni di misurazione e, a richiesta dei ricorrenti, anche quelle di
ricerca documentale presso gli enti di cui sopra dovranno essere compiute in
contraddittorio fra le parti, per cui il verificatore avrà cura di comunicare la
data di compimento delle varie operazioni con un preavviso di almeno cinque
giorni.
Le parti (o, per esse, i tecnici di rispettiva fiducia in possesso di specifica
delega) hanno facoltà di far inserire nei verbali le proprie osservazioni sulle
operazioni compiute.
Le operazioni dovranno avere inizio entro quindici giorni dalla notifica o dalla
comunicazione della presente ordinanza, previa corresponsione da parte dei
ricorrenti, in solido fra loro, di un anticipo sul compenso, commisurato alle
spese di trasferta dei tecnici incaricati (il relativo importo sarà comunicato
direttamente dal verificatore al difensore dei ricorrenti).
Eventuali istanze di proroga dei termini summenzionati saranno concesse dal
Tribunale solo per comprovate cause di forza maggiore.
Per la prosecuzione è fissata l’udienza pubblica del 15 dicembre 2011.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), non
definitivamente pronunciando:
- riunisce i ricorsi n. 522/2010 e n. 826/2010 e li respinge in parte;
- per il resto, dispone istruttoria nei sensi e nei termini di cui in
motivazione;
- fissa per la prosecuzione l’udienza pubblica del 15 dicembre 2011;
- rinvia al definitivo la pronuncia sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Ruiu, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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