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T.A.R. MARCHE, Sez. I - 28 maggio 2011, n. 430
APPALTI - Commissione di gara - Valutazione delle offerte - Attribuzione dei
punteggi in forma soltanto numerica - Condizioni. Con riferimento alle gare
d’appalto, nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione
di gara, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita
quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali
ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente
analitica da delimitare il giudizio delle commissioni nell'ambito di un minimo
ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l'iter logico
seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico in applicazione
di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale
motivazione del punteggio attribuito (CdS sez. V 3.12.2010 n. 8410) Pres.
Passanisi, Est. Ruiu - Ditta I. (avv.ti Pederzolii e Prosperi) c. Comune di Fano
(avv. Marcello) e altri (n.c.) -
TAR MARCHE, Sez. I - 28 maggio 2011, n. 430
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N. 00430/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2006, proposto da:
Ditta Italcappa Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Enrica
Pederzoli, Michela Prosperi, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio
in Ancona, via Giannelli, 36;
contro
Comune di Fano, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' Marcello, con domicilio
eletto presso Avv. Francesco Perugini in Ancona, via Matteotti, 54;
Responsabile Apo Economato del Comune di Fano, Responsabile del Procedimento
Commissione Aggiudicatrice Appalto n.c.
nei confronti di
Pulirapida S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Clini, con domicilio
eletto presso Avv. Maurizio Miranda in Ancona, via Palestro, 46;
per l'annullamento
-Della nota del responsabile APO economato del Settore 2° - Servizi interni
ufficio appalti del 19/07/2006 p.g. n. 48106 avente ad oggetto "Gara servizio
pulizia degli uffici comunali" con la quale si e' notificato che la gara per
l'appalto del servizio di cui ai verbali del 5/7/2006 e del 14.7.2006, e' stata
aggiudicata alla ditta Pulirapida s.r.l., avendo ottenuto il miglior punteggio;
-Del pedissequo verbale di aggiudicazione dell'appalto di servizi per la pulizia
degli uffici comunali in favore della ditta Pulirapida s.r.l.;
-Nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o
conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fano e di Pulirapida
S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Giovanni Ruiu e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determinazione n. 6 del 26.1.2006 il responsabile APO Servizio Economato del
Comune del Comune di Fano veniva approvato l’impegno di spesa necessario per
procedere all’appalto per l’affidamento del servizio di polizia degli Uffici
Comunali, per il periodo dal 1.6.2006 al 31.12.2008 Contestualmente a detto
provvedimento venivano approvati il capitolato d’oneri e lo schema del bando di
gara.
La ditta Italcappa partecipava alla gara in collaborazione con la Ditta
Coopservice. La gara veniva aggiudicata all’odierna controinteressata Pulirapida
Srl.
Con ricorso depositato 7.11.2006 l’odierna ricorrente impugnava il bando di gara
e gli altri atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
a) Violazione di legge comunitaria e nazionale (art. 36 dir. 92/50, art. 23
d.lgs 157/95.
La suddivisione dei criteri previsti dal bando effettuata dalla Commissione di
gara sarebbe illegittima
b)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90 e successive
modifiche, principi generali dell’ordinamento, art. 97 Cost.-Eccesso d potere
per inesistenza assoluta della motivazione.
La Commissione non avrebbe motivato con riguardo ai punteggi previsti per i vari
criteri e sottocriteri di valutazione.
c)Eccesso di potere, violazione del giusto procedimento,sviamento di potere,
disparità di trattamento, straripamento di potere, violazione dei principi di
segretezza e par condicio.
Dall’analisi della valutazione dei singoli sottocriteri si ricaverebbe la
disparità di trattamento e la violazione della par condicio nei confronti della
ricorrente.
Si sono costituiti il Comune di Fano e la controinteressata Pulirapida,
resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 7.4.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione,
1 Il Collegio ritiene di non pronunciarsi sulle eccezione di improcedibiltà
dedotta dall’Amministrazione, in quanto il ricorso è infondato.
1.1 La tesi di parte ricorrente è che la Commissione abbia illegittimamente
integrato i criteri previsti dal bando di gara. Va rilevato in proposito che il
bando di gara prevede la valutazione del progetto tecnico attraverso ben 8
sottopunti, lasciando quindi una limitata discrezionalità alla Commissione di
gara. La giurisprudenza, in maniera largamente prevalente prevede che la
Commissione di gara abbia il potere di suddividere ulteriormente i criteri
previsti nel bando di gara purché ciò avvenga prima del’apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica e economica (da ultimo CdS Sez. V 13.7.2010 n.
4502-con riferimento alla precedente normativa di cui al d.lgs 157/95,
applicabile al caso in epigrafe, CdS Sez. VI, 22.3.2007 n. 1369).
1.2 Nel caso in esame, nel verbale n. 2 del 14.7.2006 è operata una suddivisione
del tutto logica tra i vari criteri, allo scopo di dettagliare ulteriormente dei
sottocriteri per assegnare i punteggi compresi tra il minimo e il massimo
previsti dall’art. 10 del bando di gara. In particolare, va rilevato che la
ricorrente contesta la suddivisione del primo sub criterio non avendo
palesemente interesse, dato che la medesima ha ottenuto il massimo punteggio,
identico a quello dell’aggiudicataria. Stesso discorso per il criterio relativo
all’entità della forza lavoro, dove appare logico e coerente con il bando
prevedere un punteggio che cresce con il numero delle ore e dei dipendenti
utilizzati, per arrivare al massimo.
1.3 Ancora, con riguardo al criterio di cui al punto 3, non vi è alcuna
illogicità, nell’assegnare il massimo punteggio in tema di formazione del
personale, al piano con le modalità di formazione più dettagliate.
1.4 Con riguardo all’ulteriore punteggio previsto per “Metodologie tecnico
operative di intervento e sistema di fornitura del servizio:fino a 8 punti”, la
ricorrente lamenta l’arbitrarietà del criterio generale affermando, allo stesso
tempo, l’illegittimità dei sottocriteri e non indicando in alcun modo quale
sarebbe il vizio dell’operato della Commissione nell’assegnazione del punteggio
alla ricorrente medesima ed alla controinteressata. Anche in questo caso la
ricorrente e la controinteressata ottengono il medesimo punteggio.
1.5 Con riguardo al punto 5 e al punto 6, dove la ricorrente ha ottenuto meno
punti della controinteressata, la medesima ricorrente individua una genericità
dei criteri che lascerebbe troppo spazio alla discrezionalità
dell’Amministrazione aggiudicatrice, senza indicare in alcun modo in cosa
esattamente l’operato dell’Amministrazione sia stato sviato dai detti criteri (e
dai sottocriteri successivamente stabiliti), fino a danneggiare la ricorrente
medesima nel’assegnazione del punteggio. In particolare, il ricorso non elenca
in cosa consisterebbe lo sviamento della discrezionalità dell’Amministrazione
che la avrebbe danneggiata, con conseguente inammissibilità della censura.
1.6 Con riguardo al punto 7, appare del tutto logico che l’amministrazione
aggiudicatrice abbia dato rilevanza alla presenza di un piano di valutazione dei
rischi e che abbia graduato il punteggio sul dettaglio di tale piano. Non rileva
che la ricorrente sia in possesso “delle certificazioni di sicurezza previste ex
lege”, in quanto ciò costituisce un prerequisito della partecipazione e non un
criterio di valutazione. Conseguentemente, i sottocriteri, adottati prima
dell’apertura delle offerte, legittimamente graduano il punteggio sulla base
della presenza di un piano di sicurezza e di una specifica certificazione in
tema. La ricorrente, peraltro, non indica in alcun modo di essere in possesso di
una specifica certificazione in tema di sicurezza che potesse essere valutata
dalla Stazione Appaltante in alternativa a quella prevista dai sub criteri.
1.7 In definitiva, il ricorso va totalmente immune dalle censure dedotte con il
ricorso in quanto:
-Con riguardo al primo motivo di ricorso, la suddivisione dei punteggi per la
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa da parte della è
legittima qualora non si ponga in contrasto con il bando di gara avvenga prima
del’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e economica
-Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la ricorrente non individua alcuna
illegittimità dei punteggi contestati se non il fatto che, attraverso i
sottocriteri, essi sono stati espressi direttamente con il punteggio numerico e
non è in grado indicare in quale modo sarebbe stata danneggiata nel punteggio.
Va peraltro rilevato che, con riferimento alle gare di appalto, la
giurisprudenza ha da tempo chiarito che nella fase di valutazione delle offerte
da parte di una commissione di gara, l'attribuzione dei punteggi in forma
soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi
punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle
singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissioni
nell'ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé
evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo
tecnico in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti
necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (CdS sez. V
3.12.2010 n. 8410). Nel caso in esame risulterebbe comunque contraddittorio che
la ricorrente lamenti, da una parte, l’arbitrio della Commissione nel
determinare i sottocriteri e, dall’altra, sostenga essenzialemente che gli
stessi non sarebbero abbastanza dettagliati da giustificare il punteggio
numerico. Con particolare riguardo al criterio sub 7 la suddivisione effettuata
dalla Commissione non appare in alcun modo viziata, come sopra riportato.
Con riguardo alla terza censura, nessuna disparità di trattamento è dimostrata a
detrimento della ricorrente, considerato che, per le ragioni sopra riportate,
non sono efficacemente contestati i punteggi attribuiti alla controinteressata e
alla ricorrente.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e deve
essere respinto, unitamente alla domanda risarcitoria.
2.1 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, nella misura di €
3.000 (tremila) a favore del Comune di Fano ed € 3.000 (tremila) a favore della
controinteressata Pulirapida S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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