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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. MARCHE, Sez. I - 28 maggio 2011, n. 430


APPALTI - Commissione di gara - Valutazione delle offerte - Attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica - Condizioni.
Con riferimento alle gare d’appalto, nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissioni nell'ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (CdS sez. V 3.12.2010 n. 8410) Pres. Passanisi, Est. Ruiu - Ditta I. (avv.ti Pederzolii e Prosperi) c. Comune di Fano (avv. Marcello) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 28 maggio 2011, n. 430

 

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N. 00430/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 825 del 2006, proposto da:
Ditta Italcappa Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Enrica Pederzoli, Michela Prosperi, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;


contro


Comune di Fano, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolo' Marcello, con domicilio eletto presso Avv. Francesco Perugini in Ancona, via Matteotti, 54;
Responsabile Apo Economato del Comune di Fano, Responsabile del Procedimento Commissione Aggiudicatrice Appalto n.c.

nei confronti di

Pulirapida S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Clini, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Miranda in Ancona, via Palestro, 46;

per l'annullamento

-Della nota del responsabile APO economato del Settore 2° - Servizi interni ufficio appalti del 19/07/2006 p.g. n. 48106 avente ad oggetto "Gara servizio pulizia degli uffici comunali" con la quale si e' notificato che la gara per l'appalto del servizio di cui ai verbali del 5/7/2006 e del 14.7.2006, e' stata aggiudicata alla ditta Pulirapida s.r.l., avendo ottenuto il miglior punteggio;

-Del pedissequo verbale di aggiudicazione dell'appalto di servizi per la pulizia degli uffici comunali in favore della ditta Pulirapida s.r.l.;

-Nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fano e di Pulirapida S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


Con determinazione n. 6 del 26.1.2006 il responsabile APO Servizio Economato del Comune del Comune di Fano veniva approvato l’impegno di spesa necessario per procedere all’appalto per l’affidamento del servizio di polizia degli Uffici Comunali, per il periodo dal 1.6.2006 al 31.12.2008 Contestualmente a detto provvedimento venivano approvati il capitolato d’oneri e lo schema del bando di gara.

La ditta Italcappa partecipava alla gara in collaborazione con la Ditta Coopservice. La gara veniva aggiudicata all’odierna controinteressata Pulirapida Srl.

Con ricorso depositato 7.11.2006 l’odierna ricorrente impugnava il bando di gara e gli altri atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

a) Violazione di legge comunitaria e nazionale (art. 36 dir. 92/50, art. 23 d.lgs 157/95.

La suddivisione dei criteri previsti dal bando effettuata dalla Commissione di gara sarebbe illegittima

b)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche, principi generali dell’ordinamento, art. 97 Cost.-Eccesso d potere per inesistenza assoluta della motivazione.

La Commissione non avrebbe motivato con riguardo ai punteggi previsti per i vari criteri e sottocriteri di valutazione.

c)Eccesso di potere, violazione del giusto procedimento,sviamento di potere, disparità di trattamento, straripamento di potere, violazione dei principi di segretezza e par condicio.

Dall’analisi della valutazione dei singoli sottocriteri si ricaverebbe la disparità di trattamento e la violazione della par condicio nei confronti della ricorrente.

Si sono costituiti il Comune di Fano e la controinteressata Pulirapida, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 7.4.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione,

1 Il Collegio ritiene di non pronunciarsi sulle eccezione di improcedibiltà dedotta dall’Amministrazione, in quanto il ricorso è infondato.

1.1 La tesi di parte ricorrente è che la Commissione abbia illegittimamente integrato i criteri previsti dal bando di gara. Va rilevato in proposito che il bando di gara prevede la valutazione del progetto tecnico attraverso ben 8 sottopunti, lasciando quindi una limitata discrezionalità alla Commissione di gara. La giurisprudenza, in maniera largamente prevalente prevede che la Commissione di gara abbia il potere di suddividere ulteriormente i criteri previsti nel bando di gara purché ciò avvenga prima del’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e economica (da ultimo CdS Sez. V 13.7.2010 n. 4502-con riferimento alla precedente normativa di cui al d.lgs 157/95, applicabile al caso in epigrafe, CdS Sez. VI, 22.3.2007 n. 1369).

1.2 Nel caso in esame, nel verbale n. 2 del 14.7.2006 è operata una suddivisione del tutto logica tra i vari criteri, allo scopo di dettagliare ulteriormente dei sottocriteri per assegnare i punteggi compresi tra il minimo e il massimo previsti dall’art. 10 del bando di gara. In particolare, va rilevato che la ricorrente contesta la suddivisione del primo sub criterio non avendo palesemente interesse, dato che la medesima ha ottenuto il massimo punteggio, identico a quello dell’aggiudicataria. Stesso discorso per il criterio relativo all’entità della forza lavoro, dove appare logico e coerente con il bando prevedere un punteggio che cresce con il numero delle ore e dei dipendenti utilizzati, per arrivare al massimo.

1.3 Ancora, con riguardo al criterio di cui al punto 3, non vi è alcuna illogicità, nell’assegnare il massimo punteggio in tema di formazione del personale, al piano con le modalità di formazione più dettagliate.

1.4 Con riguardo all’ulteriore punteggio previsto per “Metodologie tecnico operative di intervento e sistema di fornitura del servizio:fino a 8 punti”, la ricorrente lamenta l’arbitrarietà del criterio generale affermando, allo stesso tempo, l’illegittimità dei sottocriteri e non indicando in alcun modo quale sarebbe il vizio dell’operato della Commissione nell’assegnazione del punteggio alla ricorrente medesima ed alla controinteressata. Anche in questo caso la ricorrente e la controinteressata ottengono il medesimo punteggio.

1.5 Con riguardo al punto 5 e al punto 6, dove la ricorrente ha ottenuto meno punti della controinteressata, la medesima ricorrente individua una genericità dei criteri che lascerebbe troppo spazio alla discrezionalità dell’Amministrazione aggiudicatrice, senza indicare in alcun modo in cosa esattamente l’operato dell’Amministrazione sia stato sviato dai detti criteri (e dai sottocriteri successivamente stabiliti), fino a danneggiare la ricorrente medesima nel’assegnazione del punteggio. In particolare, il ricorso non elenca in cosa consisterebbe lo sviamento della discrezionalità dell’Amministrazione che la avrebbe danneggiata, con conseguente inammissibilità della censura.

1.6 Con riguardo al punto 7, appare del tutto logico che l’amministrazione aggiudicatrice abbia dato rilevanza alla presenza di un piano di valutazione dei rischi e che abbia graduato il punteggio sul dettaglio di tale piano. Non rileva che la ricorrente sia in possesso “delle certificazioni di sicurezza previste ex lege”, in quanto ciò costituisce un prerequisito della partecipazione e non un criterio di valutazione. Conseguentemente, i sottocriteri, adottati prima dell’apertura delle offerte, legittimamente graduano il punteggio sulla base della presenza di un piano di sicurezza e di una specifica certificazione in tema. La ricorrente, peraltro, non indica in alcun modo di essere in possesso di una specifica certificazione in tema di sicurezza che potesse essere valutata dalla Stazione Appaltante in alternativa a quella prevista dai sub criteri.

1.7 In definitiva, il ricorso va totalmente immune dalle censure dedotte con il ricorso in quanto:

-Con riguardo al primo motivo di ricorso, la suddivisione dei punteggi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa da parte della è legittima qualora non si ponga in contrasto con il bando di gara avvenga prima del’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e economica

-Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la ricorrente non individua alcuna illegittimità dei punteggi contestati se non il fatto che, attraverso i sottocriteri, essi sono stati espressi direttamente con il punteggio numerico e non è in grado indicare in quale modo sarebbe stata danneggiata nel punteggio. Va peraltro rilevato che, con riferimento alle gare di appalto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che nella fase di valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia talmente analitica da delimitare il giudizio delle commissioni nell'ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (CdS sez. V 3.12.2010 n. 8410). Nel caso in esame risulterebbe comunque contraddittorio che la ricorrente lamenti, da una parte, l’arbitrio della Commissione nel determinare i sottocriteri e, dall’altra, sostenga essenzialemente che gli stessi non sarebbero abbastanza dettagliati da giustificare il punteggio numerico. Con particolare riguardo al criterio sub 7 la suddivisione effettuata dalla Commissione non appare in alcun modo viziata, come sopra riportato.

Con riguardo alla terza censura, nessuna disparità di trattamento è dimostrata a detrimento della ricorrente, considerato che, per le ragioni sopra riportate, non sono efficacemente contestati i punteggi attribuiti alla controinteressata e alla ricorrente.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto, unitamente alla domanda risarcitoria.

2.1 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, nella misura di € 3.000 (tremila) a favore del Comune di Fano ed € 3.000 (tremila) a favore della controinteressata Pulirapida S.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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