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T.A.R. MOLISE, Sez. I - 1 giugno 2011, n. 310
DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una veranda con conseguente aumento di
volumetria - Ristrutturazione edilizia. La realizzazione di una veranda cui
consegua un aumento di volumetria deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 3
del d.P.R. n. 380 del 2001, come ristrutturazione edilizia in quanto essa
comporta, in conseguenza dell'aumento di volumetria correlata, la realizzazione
di un organismo diverso dal precedente per struttura e destinazione. (T.A.R.
Lazio Roma, sez. I, 01 settembre 2010 , n. 32098). Pres. Zaccardi, Est.
Monteferrante - L. F.G. (avv. Neri) c. Comune di Campobasso (avv. Calise) -
TAR MOLISE, Sez. I - 1 giugno 2011, n. 310
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N. 00310/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00840/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
sul ricorso numero di registro generale 840 del 1996, proposto da La Fratta
Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Neri, con domicilio eletto
presso Claudio Neri Avv. in Campobasso, via Mazzini, N. 112;
contro
Comune di Campobasso (Cb), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Calise, con
domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Campobasso, Palazzo di Città;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 203, notificata il 04.10.96, con la quale il Sindaco di
Campobasso ha ordinato al ricorrente "di rimuovere la veranda" installata
nell'appartamento in Campobasso alla via Scarano n. 1/A, primo piano;
di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso o
conseguente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso (Cb);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. Luca
Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha impugnato
il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il sindaco del Comune di
Campobasso gli ha intimato di rimuovere la veranda realizzata nell’appartamento
in Campobasso alla via Scarano n. 1/A.
L’ordine di demolizione segue una segnalazione del locale comando dei vigili
urbani che, in seguito a sopralluogo, con nota prot. 2374 del 19.9.1996 ha
relazionato in merito alla realizzazione da parte dell’odierno esponente, in
assenza di concessione edilizia, di una veranda in alluminio anodizzato e vetri
delle dimensioni di m 3,00 x 1,30 e 2,40 x 1,60 e dell’altezza di m 2,90 con
superficie di circa mq 8,00 e volume di circa mc 22,00, mai condonata.
Avverso la predetta ordinanza è insorto il ricorrente il quale, nel
rappresentare di aver realizzato la veranda al solo fine di creare una camera
d’aria per poter proteggere dalle intemperie climatiche il proprio appartamento
esposto a nord, ha contestato la legittimità dell’ordine di demolizione per
violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento
e perché fondata sull’erroneo presupposto della necessità, nel caso di specie,
del preventivo rilascio della concessione edilizia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso per contestare la fondatezza
dei motivi di censura, concludendo per la reiezione del gravame nel merito.
Alla camera di consiglio del 17.12.1996 è stata accolta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 20.4.2011 la causa è stata trattenuta in decisione
previo deposito di memoria difensiva con cui il ricorrente ha ulteriormente
esposto in diritto le proprie tesi difensive.
Il ricorso è infondato.
La censura relativa alla violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990 è
inammissibile in quanto il ricorrente ha omesso di indicare i contributi
partecipativi che avrebbe potuto introdurre nel procedimento ove tempestivamente
notiziato dell’avvio del procedimento.
Infondato è anche il motivo con cui si censura la predicata necessità del
preventivo rilascio della concessione edilizia per la realizzazione della
veranda in questione.
Anche di recente la giurisprudenza ha infatti precisato che realizzazione di una
veranda cui consegua un aumento di volumetria deve essere qualificata, ai sensi
dell'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, come ristrutturazione edilizia in quanto
essa comporta, in conseguenza dell'aumento di volumetria correlata, la
realizzazione di un organismo diverso dal precedente per struttura e
destinazione. L'intervento in questione - secondo quanto previsto dall'art. 10
del d.P.R. n. 380 del 2001 - deve essere assentito con permesso di costruire,
nella fattispecie non conseguito dall'interessato, il che comporta la
legittimità della prescrizione demolitoria irrogata con il provvedimento
impugnato (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 settembre 2010 , n. 32098).
Si tratta di principio consolidato dal quale non v’è motivo per discostarsi
anche perché nel caso di specie non è contestato né che trattasi di struttura
permanente e neppure che la realizzazione della veranda abbia comportato aumento
di volumetria, come del resto emerge inconfutabilmente dalla documentazione
grafica e fotografica dello stato dei luoghi depositata dal Comune di
Campobasso.
Per questi motivi il ricorso dev’essere respinto mentre sussistono giusti motivi
per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di
giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011
con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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