AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. MOLISE, Sez. I - 1 giugno 2011, n. 314
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza
di servizi - Mancata partecipazione della Soprintendenza - Provvedimento
negativo in ordine alla compatibilità paesaggistica assunto al di fuori della
conferenza - Illegittimità - Artt. 14-ter, c. 3 bis e 14 quater L. n. 241/1990.
La mancata partecipazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici alla conferenza di servizi convocata per l’esame dell’istanza di
rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 è circostanza
di per sè sufficiente ad inficiare la legittimità del provvedimento negativo
reso - al di fuori della conferenza - dall’organo statale periferico in ordine
alla compatibilità paesaggistica dell’opera proposta (cfr. TAR Molise nn.
98/2011 e 109/2011, T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20
gennaio 2010, n. 578, nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11
aprile 2008, n. 295). Tale considerazione è avvalorata dal contenuto degli
articoli 14-ter, comma 3-bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del
1990 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 78
del 31 maggio 2010. Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante - F. s.r.l. (avv.ti
Colalillo e Di Nezza) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri
(Avv. Stato) -
TAR MOLISE, Sez. I - 1 giugno 2011, n. 314
www.AmbienteDiritto.it
N. 00314/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2010, proposto dalla FV Montorio
srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Vincenzo Colalillo e Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso il
loro studio in Campobasso, Corso Umberto I, N. 43;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro
tempore, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise,
la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise, la Regione
Molise in persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso,
via Garibaldi, 124;
per l'annullamento
del parere non favorevole del Soprintendente per i Beni architettonici e
paesaggistici del Molise di cui alla nota n. 14294 del 15.12.10 per la
realizzazione dell'impianto fotovoltaico in territorio di Montorio nei Frentani,
località Colanicchio, nonchè di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o
connessi, ivi compresa la relazione istruttoria.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Luca
Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha presentato un progetto per la realizzazione di un
impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di
tipo fotovoltaico della potenza di MWq 7.017 nel territorio del Comune di
Montorio nei Frentani, località Colanicchio, su terreno distinto in catasto al
foglio di mappa n. 1 particelle nn. 4, 95 e 96 in area destinata, dal vigente
strumento urbanistico del Comune di Montorio, a zona agricola, distante oltre
Km. 4 in linea d’aria dal centro cittadino e non attraversata da tracciati
stradali.
La locale Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici anziché
partecipare alla conferenza di servizi indetta per i giorni 3.9.2010, 29.10.2010
e 16.12.2010 dall’ufficio regionale competente al rilascio dell’autorizzazione
unica ex art. 12 d. lgs. 387/2003, adottava, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 146 del d. lgs. 42/2004, parere sfavorevole in ordine al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, evidenziando la valenza agricolo rurale della
zona interessata dalla localizzazione.
Avverso il parere negativo della Soprintendenza è insorta l’odierna esponente
che, con ricorso notificato in data 22.12.2010 e depositato in data 31.12.2010
ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi di censura:
1. Il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici avrebbe agito in
modo contraddittorio: dapprima indicando nel Direttore regionale l’organo
competente a provvedere e successivamente adottando direttamente il
provvedimento impugnato. Inoltre l’area in questione sarebbe priva di interesse
archeologico sicchè dovrebbe considerarsi illegittimo il parere reso dal
Soprintendente per i Beni archeologici con nota del 9.12.2010 n. 8424 e
richiamato nel corpo del provvedimento impugnato.
2. L’area interessata dalla localizzazione sarebbe scarsamente rilevante dal
punto di vista paesaggistico non configurando un quadro agricolo-rurale
meritevole di tutela. Inoltre la normativa di riferimento (art. 12, commi 1 e 7,
del d. lgs. 387/2003 e art. 5 DM 19.2.2007) prevede espressamente la
compatibilità delle aree classificate come agricole con la localizzazione di
impianti fotovoltaici, annoverati tra le opere di pubblica utilità la cui
realizzazione è ritenuta indifferibile ed urgente.
3. La Soprintendenza avrebbe omesso di rendere le valutazioni di competenza
nella sede della conferenza di servizi all’uopo convocata, come pure di
specificare le modifiche progettuali che avrebbero consentito di realizzare
l’intervento, come prescritto dall’art. 49 del decreto legge n. 78 del 31.5.2010
convertito in legge n. 122 del 30.7.2010.
4. La Regione, quale organo competente a svolgere l’istruttoria per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, avrebbe omesso di condurre le verifiche
previste dall’art. 146 del d. lgs. 42/2004.
5. La Soprintendenza, nell’adottare il provvedimento impugnato, avrebbe omesso
di comparare l’interesse paesaggistico con quello all’approvigionamento
energetico tutelato dalla normativa interna di recepimento di accordi
internazionali (protocollo di Kyoto).
La società ricorrente ha altresì proposto domanda risarcitoria per i danni
conseguenti all’aumento dei costi di realizzazione dell’impianto ed al mancato
guadagno nel periodo di mancato funzionamento.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività culturali per
contestare la fondatezza delle censure ex adverso articolare, concludendo per la
reiezione del gravame.
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione
previo deposito di memoria difensiva conclusiva con cui la società ricorrente ha
ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
Il ricorso è fondato.
Carattere dirimente ed assorbente riveste il motivo di censura con il quale la
società ricorrente si duole del fatto che la locale Soprintendenza dei beni
architettonici e paesaggistici avrebbe reso il parere di competenza prescritto
dall’art. 146 del d. lgs. 42/2004 al di fuori della conferenza di servizi
convocata dall’organo regionale procedente.
La società ricorrente riferisce infatti che la Regione Molise al fine dell’esame
della domanda di rilascio dell’autorizzazione unica per la localizzazione
dell’impianto fotovoltaico in questione avrebbe indetto una conferenza di
servizi per il giorno 3.9.2010 - i cui lavori sono proseguiti nella riunione del
29.10.2009 ed in quella del 16.12.2010 - senza tuttavia che la Soprintendenza vi
prendesse parte.
Non sono state depositate in atti le note di indizione e di successiva
riconvocazione della conferenza di servizi cui sarebbe stata invitata anche la
Soprintendenza ma l’allegazione di parte ricorrente sul punto non è stata
contestata dalla difesa erariale sicchè, in applicazione del principio generale
di non contestazione, può darsi per provato che una tale affermazione risponda
al vero, senza necessità di ordinare il deposito della predetta documentazione.
La mancata partecipazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici alla conferenza di servizi convocata per l’esame dell’istanza di
rilascio dell’autorizzazione unica è circostanza di per sè sufficiente ad
inficiare la legittimità del provvedimento negativo reso dall’organo statale
periferico in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera proposta dalla
società ricorrente.
Questo TAR con sentenza n. 98 del 8 marzo 2011 ha infatti chiarito che “l’art.
12 del d. lgs. 387 del 2003 prevede che l’autorizzazione unica debba essere
rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della
conferenza di servizi. Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso
che ai sensi del comma 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla
stessa, ai sensi del successivo comma 4, “partecipano tutte le Amministrazioni
interessate”. La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata
partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria,
non può che comportare la illegittimità dell’autorizzazione unica in quanto ne
risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli
interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di
confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o
di contrasto”.
Con la stessa sentenza il collegio ha ritenuto di condividere l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui “il parere espresso dalla Soprintendenza al di
fuori della conferenza di servizi è illegittimo per incompetenza assoluta alla
stregua di atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in
materia (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio
2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile
2008, n. 295)”.
Le predette considerazioni sono oggi avvalorate dal contenuto degli articoli
14-ter, comma 3-bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del 1990 nel
testo risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 78 del 31
maggio 2010 che, come è noto, hanno previsto, rispettivamente, che se le opere
da autorizzare in Conferenza di servizi sono sottoposte anche ad autorizzazione
paesaggistica il “soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di
conferenza di servizi, ove convocata in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del D.Lvo 22 gennaio 2004 n.42” ed, inoltre, che il parere
in questione “a pena di inammissibilità deve essere manifestato nella conferenza
di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell’assenso”.
Il precedente richiamato è stato successivamente confermato dalla sezione con
sentenza n. 109 del 10 marzo 2011.
Ne discende che il parere reso dal Soprintendente al di fuori della conferenza
di servizi indetta dall’organo regionale deve ritenersi illegittimamente
assunto.
Alla luce dei principi richiamati il ricorso va pertanto accolto con conseguente
annullamento del parere della Soprintendenza impugnato.
La domanda risarcitoria deve invece essere respinta in quanto articolata in modo
generico, senza neppure quantificare le poste di danno asseritamente patite in
conseguenza del ritardo nel rilascio dell’autorizzazione unica.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di
giudizio tenuto conto che il Tribunale solo di recente si è pronunciato sulla
questione di diritto ritenuta dirimente ai fini del decidere.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- respinge la domanda risarcitoria;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it