AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti da fonti
rinnovabili - Tutela costituzionale del paesaggio - Libertà economica -
Funzionalizzazione alla salvaguardia delle bellezze naturali. La costruzione
e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili - soggetta ad autorizzazione
unica regionale - deve rispettare le normative vigenti in materia di tutela
dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore
dell’art. 12 comma terzo del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (cfr.: Corte Cost.,
26.3.2010 n. 119).. Mentre la tutela costituzionale del paesaggio e dei beni
culturali è infatti incondizionata e assoluta, la garanzia della libertà
economica è subordinata alla sua <<funzione sociale>>, rientrando nella generale
accezione della funzionalizzazione anche la salvaguardia delle bellezze
naturali, del patrimonio pubblico e dei beni destinati alla fruizione
collettiva. (Cons. Stato V, 12.6.2009 n. 3770; Corte Cost. 22.5.2009 n. 162).
Ciò, tuttavia, non comporta che non debba tenersi conto l’utilità economica
delle opere progettate, secondo quanto previsto dell’art. 152 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42. Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti
Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili -
Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Possibile conflitto -
Valutazione comparativa in concreto. E’ vero che la riduzione delle
emissioni nocive attraverso l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili
costituisce oggetto di impegni internazionali assunti dallo Stato italiano (come
il Protocollo di Kyoto), ma è altresì vero che pure la salvaguardia del
paesaggio costituisce oggetto di impegni internazionali (come la Convenzione
europea del paesaggio). Pertanto, alla concezione totalizzante dell’interesse
paesaggistico non può sostituirsi una concezione totalizzante dell’interesse
ambientale, che ne postuli la tutela a ogni costo mediante lo sviluppo di
impianti di energia alternativa, che abbiano un grave e irreversibile impatto
paesaggistico. In altri termini, il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela
dell’ambiente e della salute non può essere risolto in forza di una nuova
aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori, ma deve essere operato
in concreto mediante una ponderazione comparativa di tutti gli interessi
coinvolti, potendosi configurare una preminenza valoriale a favore del
paesaggio, o tutt’al più un’equivalenza ponderata tra il paesaggio, l’ambiente e
il diritto d’intrapresa economica (cfr.: T.A.R. Molise I, 8.4.2009 n. 115).
Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione
Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela - Principio di precauzione - Portata
generale - Aree non disciplinate dal piano paesaggistico - Sottoposizione a
vincolo - Operatività della tutela. La disciplina dei piani paesistici non
assorbe ogni profilo di tutela, atteso che la legge consente di utilizzare,
volta per volta, criteri discrezionali per verificare la compatibilità con il
paesaggio di una determinata opera o intervento sul territorio (cfr.: Cons.
Stato IV, 5.7.2010 n. 4244; T.A.R. Campania VII 3.11.2009 n. 6825; T.A.R.
Lombardia Brescia 12.1.2001 n. 2). Anche un’area non disciplinata da piano
paesistico può pertanto essere sottoposta a vincoli, dal che consegue che
l’autorità di tutela, operando il suo apprezzamento tecnico-amministrativo, deve
evitare il pregiudizio dei beni protetti. Il principio di precauzione, in virtù
del quale la legge individua gli strumenti per il perseguimento della tutela del
paesaggio e dei beni culturali, ha infatti portata generale (cfr.: T.A.R. Veneto
Venezia III, 8.3.2006 n. 565). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv.
ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorità tutoria -
Comparazione con gli interessi economici - Necessità - Esclusione. Se è vero
che i conflitti tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente (e
indirettamente della salute) che si possono innescare nello sviluppo di fonti di
energia alternativa, in caso di grave e irreversibile impatto paesaggistico,
possono e devono essere risolti in concreto, attraverso una ponderazione
comparativa tra tutti gli interessi coinvolti, e ciò deve avvenire all’interno
della conferenza di servizi - non già nell’esercizio unilaterale dei vari poteri
pubblici implicati - nondimeno, all’autorità tutoria non compete - neppure in
virtù dei princìpi generali della normativa sul procedimento amministrativo, né
dell’ art. 152 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - di comparare e ponderare, nel
procedimento, gli interessi tutelati con gli altri interessi economici e di
salvaguardia ambientale, intrinseci alle politiche di promozione delle energie
da fonti alternative, atteso che detta comparazione avviene in un momento e
nell’esercizio di un potere diverso, in sede di conferenza di servizi regionale
(cfr.: Corte Cost. 6.11.2009 n. 282). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E.
s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)
-
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
www.AmbienteDiritto.it
N. 00099/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2010, proposto da Eneco s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Franco Bassi e Antonio Guida, con elezione di domicilio presso lo studio Guida,
in Campobasso, via Matteotti n. 7,
contro
- Regione Molise, in persona del Presidente p. t., nonché Regione Molise -
Direzione Generale IV - Servizio Opere Idrauliche e Marittime, Ministero della
Difesa – Ufficio infrastrutture e demanio, Marina Militare -Comando del
Dipartimento Marittimo dell'Adriatico, Ministero per i beni e le attività
culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici,
Soprintendenza per i beni architettonici del Molise, Ministero delle
comunicazioni, Comando Militare Regionale del Molise, Areonautica Militare - III
Regione Aerea, A.n.a.s. ed E.n.a.c., in persona dei rispettivi rappresentanti
legali p. t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è domiciliata;
- A.S.Re.M., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi;
- E.n.a.v., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitosi;
- Comuni di Montelongo, Larino, Bonefro, Montorio dei Frentani, in persona dei
rispettivi sindaci p. t., non costituitisi,
nei confronti di
Sorgenia s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Antonio Cosimo Cuppone e Ambrogio Papa, con domicilio eletto
in Campobasso, presso lo studio Biello, via Nazario Sauro n. 6,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)la determina 5.11.2009 n. 76 pubblicata sul B.U.R.M. del
1.12.2009, della Direzione Generale attività produttive, energia, turismo –
Sezione energia della Regione Molise; 2)la determina 14.5.2008 n. 87 del
Servizio conservazione natura della Regione Molise; 3)ogni atto presupposto,
consequenziale e connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria della
società ricorrente;
Vista la memoria di costituzione e le note di deposito delle Amministrazioni
intimate, nonché l’atto di costituzione e la memoria difensiva della società
controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 1° dicembre 2010, la relazione del Consigliere,
dott. Orazio Ciliberti;
Uditi, altresì, per le parti, i difensori, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente società, avendo chiesto alla Regione Molise lo “screening”
(cioè la verifica di assoggettabilità a v.i.a.) per la realizzazione di un parco
eolico di 27 Mw di potenza, in territorio di Bonefro, chiedeva poi il rilascio
dell’autorizzazione unica regionale. Il Comitato tecnico di v.i.a. della
Regione, in data 21.10.2008, sospendeva l’iter istruttorio in attesa delle
verifiche e nella successiva data 4.6.2009 rendeva il proprio parere. La Regione
– in conseguenza di ciò – con determinazione n. 115 del 25.6.2009 – assoggettava
il progetto alla procedura di v.i.a., ma non faceva la stessa cosa con il
progetto della concorrente Sorgenia s.p.a. (previsto nello stesso Comune di
Bonefro), talché con determina n. 87 del 14.5.2008 escludeva la Sorgenia s.p.a.
dalla procedura di v.i.a., limitatamente a quattro degli otto aero-generatori
del progetto Sorgenia, per una potenza di 8 Mw. Seguiva l’approvazione della
L.R. 7 agosto 2009 n. 22 con la quale la Regione Molise varava la nuova
disciplina degli insediamenti di energia da fonti rinnovabili in Molise e la
Sorgenia s.p.a. veniva autorizzata a realizzare il parco eolico di quattro
aero-generatori da otto Mw. Insorge la ricorrente, per impugnare i seguenti
atti: 1)la determina 5.11.2009 n. 76 pubblicata sul B.U.R.M. del 1.12.2009,
della Direzione Generale attività produttive, energia, turismo – Sezione energia
della Regione Molise; 2)la determina 14.5.2008 n. 87 del Servizio conservazione
natura della Regione Molise; 3)ogni atto presupposto, consequenziale e connesso.
La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)eccesso di potere per disparità di
trattamento; 2)violazione di legge per assoluta mancanza di valutazione della
normativa regionale vigente, eccesso di potere per difetto di istruttoria e
totale carenza di potere; 3)eccesso di potere per travisamento dei fatti e
difetto di istruttoria o motivazione, contraddittorietà con altri atti
amministrativi; 4)eccesso di potere per omesso esame di pareri negativi in
ordine al rilascio del provvedimento autorizzativi; 5)illegittimità
dell’autorizzazione per invalidità derivata.
Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e
conclusioni.
Si costituisce la Regione Molise, deducendo, anche con successive memorie e note
di deposito, la tardiva impugnazione della determina n. 87/2008, l’omessa
impugnazione dei verbali del comitato v.i.a. del 4.3.2008 e del 21.10.2008, la
carenza di interesse della ricorrente, nonché l’infondatezza del ricorso.
Si costituisce la società controinteressata, deducendo – anche con successiva
memoria – la inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Conclude per la
reiezione.
All’udienza del 1° dicembre 2010, la causa viene introitata per la decisione.
II – La difesa erariale opportunamente eccepisce il difetto di legittimazione
passiva delle Amministrazioni statali intimate. Invero, il Collegio ritiene che
esse, benché abbiano diverse competenze tecnico-amministrative nella complessa
materia della realizzazione di parchi eolici, tuttavia non rivestono - rispetto
all’impugnativa degli atti regionali - una posizione litisconsortile necessaria,
né hanno una legittimazione passiva nei confronti della parte ricorrente, né un
interesse concreto a resistere. Pertanto, devono essere estromesse dal giudizio.
III - Il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato.
IV – Il progetto di parco eolico proposto dalla società ricorrente Eneco viene
sottoposto – con determina dirigenziale n. 115 del 23.6.2009 – alla procedura di
valutazione dell’impatto ambientale, prevista dall’art. 7 della L.R. n. 21/2000.
La società ricorrente evidenzia le analogie del suo progetto con quello della
società controinteressata Sorgenia (non sottoposto a v.i.a.) e lamenta la
disparità di trattamento, la contraddittorietà, l’elusione di elementi
decisionali determinanti, atteso che la Regione avrebbe riservato alla sua
istanza un trattamento differenziato e peggiorativo, tradottosi
nell’aggravamento procedurale dell’assoggettamento a v.i.a., anziché alla mera
valutazione di incidenza di cui all’art. 9 della L.R. n. 21/2000. Le censure del
ricorso si incentrano su cinque argomenti: 1)la similitudine tra i due progetti
avrebbe dovuto comportare un eguale trattamento; 2)il progetto concorrente non
avrebbe subito una verifica di compatibilità; 3)l’effetto di cumulo dei due
progetti è stato considerato pregiudizievole solo nella verifica di
compatibilità del progetto della ricorrente, non di quello della
controinteressata; 4)per il progetto della controinteressata vi erano pareri
negativi della Provincia di Campobasso, del Comune di Bonefro, dell’I.s.p.r.a.,
ma la Regione non ne avrebbe tenuto conto; 5)il mancato assoggettamento alla
procedura di v.i.a. del progetto della concorrente inficerebbe la legittimità
dell’autorizzazione unica regionale alla società Sorgenia.
V – La società ricorrente ha un interesse concreto e attuale a impugnare
l’autorizzazione unica regionale rilasciata alla società controinteressata, in
quanto l’assenso a quel progetto riduce sensibilmente, per effetto del cumulo,
la possibilità che in aree contigue o vicine siano realizzati analoghi progetti
eolici.
Nondimeno, l’impugnazione della determina dirigenziale n. 87 del 2008 è da
ritenersi tardiva e inammissibile, stante la legale conoscibilità di essa sin
dalla pubblicazione sul B.U.R.M. n. 20 del 16.8.2008. Invero, tale pubblicità
realizzerebbe la forma legale tipica di conoscenza, cui va ricollegata la
decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti dei quali non sia richiesta
la notificazione individuale (T.A.R. Venezia III, 16.12.2005 n. 4300). Ad ogni
buon conto, si considera che la società ricorrente aveva chiesto e ottenuto
dalla Regione – come è precisato nel corpo della determina dirigenziale n. 115
del 2009 – l’accesso agli atti del procedimento di autorizzazione del progetto
della controinteressata, acquisendone la conoscenza diretta, già nel febbraio
2009. Ne consegue l’irrimediabile tardività dell’impugnativa della determina n.
87/2008.
VI – Il ricorso è parzialmente inammissibile anche per quel che concerne i
contenuti degli atti impugnati, rivenienti dalle precedenti determinazioni
contenute nei verbali del Comitato di v.i.a. datati 4.3.2008 e 21.10.2008. Deve
ritenersi che l’omessa impugnazione di tali verbali, recanti contenuti
essenziali e prescrizioni destinate alla società ricorrente, abbia fatto
maturare un’insuperabile acquiescenza.
VII – Per quanto residua, i motivi del ricorso sono da ritenersi comunque
infondati.
VIII – Il progetto Eneco e il progetto Sorgenia sono sostanzialmente diversi ed
hanno seguito diversificati percorsi procedimentali.
Il progetto Sorgenia è stato proposto il 27.4.2006, con l’intento di conseguire
l’autorizzazione unica regionale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.
Viceversa, il progetto Eneco è stato proposto il 9.3.2007, ma solo per essere
sottoposto a verifica ambientale, nella prospettiva di una successiva richiesta
dell’autorizzazione regionale.
Il progetto Sorgenia – proprio in ragione dell’epoca di formale presentazione –
si è sottratto all’applicazione del D.M. 17.10.2007, recante <<criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a z.s.c. e a
z.p.s.>>. Tale decreto, espressamente recepito con delibera di Giunta Regionale
n. 1509 del 2007, è un atto amministrativo generale, recante specificazioni di
dettaglio in ordine al divieto degli impianti eolici in aree protette (zone
speciali di conservazione e zone di protezione speciale). Esso – a dire della
resistente Regione - non si sarebbe applicato neppure al progetto Eneco, se -
alla data del 9.3.2007 - fosse stato presentato per il procedimento di
autorizzazione, anziché solo per la verifica ambientale.
Va comunque rilevato un dato di assoluta evidenza: il progetto Sorgenia prevede
soltanto quattro aerogeneratori, per una potenza dimezzata rispetto alla
capacità produttiva inizialmente prevista; il progetto Eneco, invece, consiste
in nove aerogeneratori. Le diverse dimensioni degli impianti costituiscono
ragione sufficiente a spiegare la scelta amministrativa di sottrarre il primo
progetto alla procedura di v.i.a. e di assoggettarvi il secondo.
Con la determina dirigenziale n. 87 del 2008 – tardivamente impugnata – la
Regione ha escluso il progetto Sorgenia dalla procedura di v.i.a., ma ha anche
valutato la compatibilità ambientale dell’impianto, in rapporto ai profili
localizzativi e strutturali, concludendo così la fase istruttoria del
procedimento autorizzativo. Invero, per l’autorizzazione del progetto Sorgenia è
stata applicata la normativa di cui alla L.R. n. 15/2008, ancorché tale
normativa sia stata successivamente abrogata dall’art. 5 della L.R. n. 22/2009.
E’ vero che una delibera di G.R. del 1°.12.2009 ha sospeso i procedimenti in
corso fino all’adozione delle <<Linee Guida>> regionali in materia, ma la
sospensione è durata un semestre, decorso il quale la società Sorgenia ha
diffidato la Regione a completare il procedimento. L’autorizzazione unica alla
società Sorgenia è stata rilasciata ai sensi della sopravvenuta normativa di cui
alla L.R. n. 22/2009, ma solo per i profili ambientali non ancora esauriti,
mentre la valutazione istruttoria di verifica dell’incidenza era già avvenuta
nel regime della L.R. n. 15/2008, conservando validità per il principio del <<tempus
regit actum>>, che trova applicazione ogni qual volta una vicenda amministrativa
configuri fasi sub-procedimentali in sé definite (cfr.: T.A.R. Lazio Roma II,
24.10.2007 n. 10478; T.A.R. Lombardia Milano III, 3.3.1998 n. 455). Ciò spiega e
giustifica la diversa procedura seguita nella verifica di compatibilità del
progetto Sorgenia. Viceversa, il progetto Eneco tuttora non perviene alla fase
finale dell’autorizzazione unica, in quanto il Comitato tecnico di v.i.a., in
fase istruttoria, ha valutato l’interferenza del “layout” dell’impianto
progettato da Eneco, con il parco eolico di Sorgenia.
E’ vero che la Regione non ha considerato, per Sorgenia, l’effetto di cumulo dei
due progetti, ma ciò in ragione del fatto che i due procedimenti hanno seguito
percorsi amministrativi diversi: quando è stato deciso l’assenso definitivo al
primo progetto, il secondo era ancora nella fase preparatoria di verifica.
Peraltro, quando il Comitato tecnico di v.i.a. ha concluso l’istruttoria sul
progetto Sorgenia, il progetto Eneco era già stato giudicato negativamente, a
causa della prevista realizzazione di un elettrodotto aereo da 150 kv, di
lunghezza superore a 10 chilometri, da assoggettare a procedura di v.i.a., in
applicazione dell’art. 7 della L.R. n. 21/2000.
Ad ogni modo, la precedenza temporale del primo progetto sul secondo –
unitamente al minor impatto ambientale del primo – costituisce indubbio motivo
di preferenza.
Non risponde al vero che la Regione non abbia considerato i pareri di altre
Amministrazioni ed enti. Tali pareri, che sono stati acquisiti al procedimento,
contengono indicazioni, sollecitazioni, premure, preoccupazioni, ma nella
sostanza non si esprimono in termini negativi rispetto al progetto Sorgenia,
sulla cui compatibilità è, comunque, intervenuto un complesso di valutazioni
tecniche assorbenti, che hanno tenuto conto - persino in anticipo - delle
obiezioni e delle perplessità espresse da dette Amministrazioni.
IX – In conclusione, i motivi del ricorso sono parte inammissibili, parte
infondati, talché il ricorso non può essere accolto. Le spese del giudizio
seguono la soccombenza e sono forfetariamente liquidate in complessive euro
2000,00 (duemila) al lordo, precisamente 1000,00 (mille) alla difesa regionale e
1000,00 (mille) alla controinteressata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché
inammissibile e infondato.
Condanna la parte soccombente alle spese del giudizio, che sono forfetariamente
liquidate in euro 2000,00 (duemila) al lordo, precisamente 1000,00 (mille) alla
difesa regionale e 1000,00 (mille) alla controinteressata.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio
del 1° dicembre 2010, dal Collegio così composto:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it