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T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 14 gennaio 2011, n. 29
RIFIUTI - Smaltimento dei rifiuti urbani - Tassa - Calcolo - Riferimento alla
stima del volume di rifiuti generato - Compatibilità con il diritto comunitario
- Fondamento - Sentenza Corte di Giustizia C 254/2008. Poiché allo stato
attuale del diritto comunitario non vi è alcuna norma che imponga agli stati
membri un metodo preciso del finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti
urbani mentre vi è un obbligo di risultato (garantire che tutti i detentori di
rifiuti ne sopportino collettivamente e complessivamente l’onere), gli stati
membri dispongono di “competenza in merito alla forma e ai mezzi per il
perseguimento di tale risultato”. Conseguentemente “in tali circostanze,
ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei
«detentori», calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che
occupano nonché della loro destinazione e/o, dall’altro, sulla natura dei
rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali
rifiuti e ripartirli tra i vari «detentori», in quanto questi due criteri sono
in grado di influenzare direttamente l’importo di detti costi. Sotto tale
profilo, la normativa nazionale che prevede, ai fini del finanziamento della
gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad
una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di
rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo
stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. a),
della direttiva 2006/12” (cfr. Corte di Giustizia nella pronuncia 16.7.2009 in
causa C 254/2008) Pres. Bianchi, Est. Malanetto - C.M. e altri (avv. Carozzo) c.
Comune di Ghemme (avv. Servetti) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 14 gennaio 2011, n.29
RIFIUTI - Rifiuti urbani - Passaggio dal regime di tassa a quello di tariffa -
Calcolo dell’aliquota tariffaria - Applicazione anteriormente al passaggio al
sistema tariffario - Legittimità. Il previsto passaggio graduale dal regime
di “tassa” a quello di “tariffa”, non impedisce che il metodo per il calcolo
dell’aliquota tariffaria possa essere applicato anche prima di tale scadenza per
il calcolo della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. E tanto specie ove il
sistema inneschi un’accelerazione nel processo di copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani da parte dei contribuenti (Cons.
Stato n. 750/2009) Pres. Bianchi, Est. Malanetto - C.M. e altri (avv. Carozzo)
c. Comune di Ghemme (avv. Servetti) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 14 gennaio 2011, n.29
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N. 00029/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2010, proposto da:
Ciro Marrazzo, Ugero Giorgio, Perna Francesco, Marcologno Claudio, Chiaveri
Manuele, Chiaveri Mario, Frialdi Giuliano, Turolla Rolando, Preda Vittorino,
Gurin Carlo, Prevedi Pierina, Alessi Giovanni, Valsecchi Armando, Tonello Elena,
Valli Cesarino, Longobardi Giovanni, Massarotti Renato, Stefanoli Gianpiero,
Forzani Ermanno, Sola Umberto, Branca Andrea, Sideri Gloria quale titolare della
ditta Branca Carni di Sideri Gloria, Barcellini Diego, Barcellini Monica quale
legale rappresentante della Afrodite s.n.c. di Barcellini D.& C, Andorno
Emanuela quale legale rappresentante della Photottica Andorno di Andorno R. & E.
s.n.c., Bernardinello Ezio, Cagnardi Massimo, Carletta Emma Maria, Piacente Rosa
quale titolare della ditta Piacente Rosa Confezioni R.G., Villa Adriano, Di
Canto Maria Francesca, Cagnardi Mario, Barcellini Angela, Paganotti Marina,
Casalino Rinaldo, Costa Adriano, Ferrari Fausto, Croce Italo, Adamo Franco,
Villa Paolo, Lucca Giuliana, Martinoli Luigi, Centro Cose s.r.l. in persona del
legale rappresentante pro tempore Michelini Manuela, Quercioli Massimo, Bottelli
Paolo in proprio e quale legale rappresentante della Onoranze Funebri Bottelli,
Vezzù Pasqualino, Bertona Doris in qualità di titolare della lavasecco Bertona
di Bertona Doris, Brusotti Tullio, Franco Francesco, Fiori Cristina in proprio e
quale titolare della ditta Le Delizie di Cristina di Fiori Cristina, Il Gufo
Nero s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore Bertani Diego,
Vergerio Bianca, Lualdi Maurizio, Costa Davide, Rovario Michele, Frincato Gianna
in proprio e quale legale rappresentante della società Cambian Marino & C.
s.n.c., Costa Massimo, Marcologno Renato, Agazio Aldo, Deboni Francesca, Gioria
Giancarlo, Morino Perazzo Raffaella, Bonfante Gino Fausto, Clelia Gozzi, Gozzi
Pietro, Giovanni Martinetti, Gianfranco Lodroni, Pasetto Luigi, Marcologno
Bruno, Martelli Paola rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Carozzo,
Mario Monteverde, con domicilio eletto presso l’avv.to Alessandra Carozzo in
Torino, via Amedeo Avogadro, 26;
contro
Comune di Ghemme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Chiara Servetti, con domicilio eletto presso l’avv.to Chiara Servetti
in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;
per l'annullamento
della delibera della Giunta Comunale di Ghemme n. 90 del 29.3.2010 di
adeguamento tariffe per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per
l’esercizio 2010, di approvazione delle tariffe riferite ai rifiuti ingombranti
per l'anno 2010 e di fissazione delle nuove tariffe riferite alla pulizie delle
aree di mercato;
della delibera della Giunta Comunale di Ghemme n. 145 del 12.05.2010, con la
quale si rettifica la precedente ordinanza 90/2010;
del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti
Urbani Interni approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 30.10.1995,
modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 27/4/2007 e del. C.C. n. 27 del
18.4.2008;
nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque
connesso ai precedenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ghemme;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 la dott.ssa Paola
Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, cittadini di Ghemme o titolari di imprese aventi sede in detto
Comune, premessa l’autonoma impugnabilità del regolamento concernente la
determinazione della Tarsu, hanno impugnato gli atti in epigrafe deducendo i
seguenti vizi:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 130/R del Trattato dell’Unione
Europea, dell’art. 15 della Direttiva CE 74/442, come modificata dalla Direttiva
CE 91/156; la normativa europea imporrebbe infatti di quantificare
l’obbligazione in questione in proporzione all’effettiva produzione di rifiuti e
non, come avvenuto nel caso di specie, in relazione alla metratura dei locali,
ovvero alla capacità contributiva dei contribuenti incisi.
2) Violazione di legge con riferimento all’art. 61 del d.lgs. 507/93 di
superamento della copertura del costo di esercizio e mancata deduzione di una
quota percentuale del servizio spazzamento; la citata disposizione prevede che,
dal costo di gestione dei rifiuti, ai fini della determinazione del dovuto sia
dedotta una quota percentuale del costo dello spazzamento. Tale operazione
sarebbe stata omessa dell’amministrazione poiché scomputando la suddetta voce e
considerando correttamente tutte le voci di ricavo (quali ad esempio
conferimento rifiuti ingombranti, pulizia aree mercato, vendita dei sacchetti
per raccolta rifiuti ecc.) i ricavi del servizio supererebbero i costi e quindi
l’imposizione sarebbe esorbitante.
3) Violazione di legge con riferimento all’art. 69 del d.lgs. 507/93, eccesso di
potere per carenza di motivazione e mancanza di istruttoria in ordine alla
mancata analitica motivazione degli aumenti; l’invocata norma prescrive una
analitica motivazione degli aumenti, carente nel caso di specie.
4) Violazione di legge in riferimento all’art. 69 del d.lgs. 507/93 ed eccesso
di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti della PA, ed in
particolare con l’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa
smaltimento Rifiuti Urbani Interni per mancato rispetto del termine previsto del
31 ottobre per la deliberazione delle tariffe da applicare per l’anno
successivo; l’impugnato regolamento è stato infatti tardivamente approvato in
data 29.3.2010, oltre il termine legale.
Si costituiva l’amministrazione resistente deducendo di applicare tuttora la
TARSU e non la TIA, pur avendo adottato il metodo normalizzato di cui al d.p.r.
158/99. Deduceva il Comune che, stante la perdurante mancata approvazione da
parte del Ministero dell’Ambiente del regolamento attuativo della TIA,
l’amministrazione si era determinata per continuare ad applicare la TARSU con
deliberazione n. 90/2010; avvedutasi di un errore materiale degli uffici nel
rapportare le tariffe ai dati di bilancio allegati alla deliberazione, con
successiva deliberazione n. 145/2010, l’errore era stato rettificato, con
riduzione della primigenia indicazione di somme dovute di circa il 10%.
Contestava parte resistente l’ammissibilità del censure sia per genericità sia
per mancata individuazione dello specifico interesse all’applicazione del
differente metodo invocato, sia per mancata contestazione a monte della
legittimità della normativa nazionale che comunque consente il mantenimento del
regime TARSU sino all’adozione del regolamento di attuazione della TIA. Quanto
alla deduzione dei costi di spazzamento dal debito per la TARSU sostiene
l’amministrazione resistente che numerose disposizioni transitorie ne hanno nel
tempo consentito il computo nel complessivo contesto di addebito agli utenti del
totale dei costi del servizio. Contestava infine l’amministrazione che dai dati
di bilancio invocati da parte ricorrente fossero evincibili forme di doppio
computo di voci di spesa, ovvero ancora risultassero omesse delle voci di
entrata. Contestava nel merito le ulteriori censure.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza di merito.
DIRITTO
E’ pacifico tra le parti e in giurisprudenza che l’impugnativa del regolamento
in contestazione sia ammessa.
E’ tuttavia parzialmente corretto quanto osservato da parte resistente in punto
ammissibilità quantomeno della prima censura.
I ricorrenti agiscono “spendendo” diversi titoli di legittimazione in quanto,
come si evince dall’intestazione del ricorso, taluni si fanno attori in proprio
e altri si qualificano titolari di società o ditte individuali (alcuni
ricorrenti agiscono anche nella doppia veste); poiché il cuore della prima
censura si appunta sulle modalità di addebito del servizio smaltimento rifiuti
(che pacificamente il Comune ha effettuato, secondo il meccanismo della TARSU,
applicando coefficienti presuntivi che tengono conto della superficie degli
immobili occupati e della tipologia di attività svolta e che i ricorrenti
vorrebbero invece collegato all’effettiva produzione di rifiuti) è chiaro il
potenziale conflitto di interessi sul punto tra i vari ricorrenti, soprattutto
là dove i medesimi appartengono strutturalmente a diverse categorie di
contribuenti (privati oppure operatori economici). Non è infatti dato evincere
se dall’accoglimento della dedotta censura tutti i ricorrenti avrebbero un
identico beneficio o se la diversa distribuzione del carico tributario non
avrebbe piuttosto l’effetto di aggravare i costi per alcuni alleviandoli per
altri.
In disparte per altro la questione di ammissibilità, poiché la censura si fonda
sull’invocazione della diretta applicabilità della normativa comunitaria ed in
particolare dell’art. 130 R del Trattato di Maastricht e connesso principio “chi
inquina paga” nonché sul principio, dettato dalla direttiva CEE 91/156 del
18.9.1991, secondo cui il costo di smaltimento deve essere sostenuto dal
detentore dei rifiuti, è dirimente, ai fini della reiezione nel merito della
complessiva censura, quanto di recente affermato dalla Corte di Giustizia nella
pronuncia 16.7.2009 in causa C 254/2008 avente ad oggetto una pronuncia
pregiudiziale di compatibilità comunitaria della persistente disciplina italiana
dettata dal d.lgs. 507/1993. Sul punto ha osservato la Corte che, poiché allo
stato attuale del diritto comunitario non vi è alcuna norma che imponga agli
stati membri un metodo preciso del finanziamento del costo di smaltimento dei
rifiuti urbani mentre vi è un obbligo di risultato (garantire che tutti i
detentori di rifiuti ne sopportino collettivamente e complessivamente l’onere),
gli stati membri dispongono di “competenza in merito alla forma e ai mezzi per
il perseguimento di tale risultato”. Conseguentemente “in tali circostanze,
ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei
«detentori», calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che
occupano nonché della loro destinazione e/o, dall’altro, sulla natura dei
rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali
rifiuti e ripartirli tra i vari «detentori», in quanto questi due criteri sono
in grado di influenzare direttamente l’importo di detti costi. Sotto tale
profilo, la normativa nazionale che prevede, ai fini del finanziamento della
gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata in base ad
una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo di
rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata, allo
stato attuale del diritto comunitario, in contrasto con l’art. 15, lett. a),
della direttiva 2006/12”.
Il primo motivo di ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Lamentano ulteriormente i ricorrenti che l’imposta determinata supererebbe i
costi di esercizio, in particolare sul presupposto che non sarebbe stata dedotta
dai costi la percentuale variabile del costo di spazzamento prevista in
deduzione dall’art. 68 del d.lgs. 507/93.
Come osservato da parte resistente, tuttavia, il d.p.r. 158/99, nel generale
contesto di passaggio da un regime tributario a uno tariffario, ha previsto
l’introduzione del metodo normalizzato per la determinazione delle componenti di
costo e in particolare ha precisato che, a regime, la tariffa dovrà coprire i
costi di gestione dei rifiuti urbani; tra le rilevanti voci di costo ai fini del
rispetto “dell’equivalenza tra tariffa e costi” l’allegato 1 del d.p.r. 158/99
inserisce tra i costi operativi di gestione anche i costi “spazzamento e
lavaggio strade e piazze pubbliche”. Infine, come osservato da C. Stato sez. V
n. 750/2009: “il previsto passaggio graduale dal regime di “tassa” a quello di
“tariffa”, non impedisce che il metodo per il calcolo dell’aliquota tariffaria
possa essere applicato anche prima di tale scadenza per il calcolo della tassa
sullo smaltimento dei rifiuti. E tanto specie ove il sistema inneschi
un’accelerazione nel processo di copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani da parte dei contribuenti”. L’amministrazione ha
specificamente motivato l’intento di perseguire la parità tra costi e tariffa,
indicando anche la percentuale di costi che intende coprire.
L’intero conteggio sviluppato in ricorso parte dall’assunto del necessario
scomputo della massima percentuale prevista in relazione al costo dello
spazzamento e resta quindi superato dalla ritenuta possibilità di graduale
avvicinamento della tassa alla integrale copertura dei costi.
Lamentano quindi i ricorrenti la mancanza di istruttoria e motivazione in ordine
agli aumenti tariffari deliberati. Ritiene il collegio che la deliberazione
risulti idoneamente motivata sia in relazione alla percentuale di costi che
intende coprire, sia all’obiettivo di progressiva copertura dei costi del
servizio, sia in relazione all’istituzione del nuovo servizio “porta a porta”
sia in relazione al metodo di calcolo utilizzato per il computo, con rinvio agli
allegati dati di bilancio ed allo studio IPLA per la valutazione della idoneità
delle aree alla produzione di rifiuti.
Il motivo pare quindi infondato.
Palesemente infondata è infine l’ultima censura poiché, come evidenziato dal
Comune resistente, il termine di deliberazione dell’imposta è connesso al
termine di approvazione del bilancio previsionale (né sarebbe possibile la
deliberazione di tariffe/tributi in parte legati a dati proprio del bilancio di
previsione prima dell’approvazione di quest’ultimo) differito, per il 2010, al
30.4.2010.; a tale termine legale il regolamento comunale invocato effettua
rinvio dinamico.
Conseguentemente l’impugnata deliberazione risulta tempestiva.
Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.
Considerata la complessità della vertenza nonché l’errore pacificamente
effettuato dalla stessa amministrazione, che ha rettificato in riduzione le voci
di imposta originariamente approvate avendo erroneamente addossato ai cittadini
importi eccessivi, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Respinge il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Paola Malanetto, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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