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T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 366
APPALTI - SICUREZZA - Certificato di prevenzione incendi - Art. 3, c. 5 d.P.R.
n. 37/1998 - Dichiarazione di avvenuto rispetto delle prescrizioni antincendio,
in attesa del sopralluogo dei VV. FF. - Efficacia - Termine - Individuazione.
L’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 37/1998, dopo aver stabilito che “l’interessato,
in attesa del sopralluogo può presentare una dichiarazione (…) con la quale
attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di
sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi connessi
all’esercizio dell’attività” e ulteriormente “che il comando rilascia
all’interessato contestuale ricevuta del’avvenuta presentazione della
dichiarazione, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione
provvisoria all’esercizio dell’attività”, non subordina a limiti temporali
l’attitudine sostitutiva della dichiarazione di avvenuto rispetto delle
prescrizioni antincendio - debitamente presentata al Comando dei VV.FF.
unitamente alla richiesta del sopralluogo - la quale è pertanto idonea a
surrogare il formale certificato di prevenzione incendi non solo fino allo
spirare del termine legale di conclusione del relativo procedimento, ma anche
fino alla data di effettuazione del sopralluogo e di emissione del conseguente
certificato, non potendosi riverberare sulla sfera giuridica del privato
l’eventuale ritardo dell’Organismo tecnico competente all’espletamento delle
incombenze connesse all’ottenimento della contestata abilitazione. Pres.
Bianchi, Est. Graziano - L. s.r.l. (avv.ti Borsero, Merani, Grossi) c. Casa di
Riposo C.d.A. (avv.ti Bagnadentro, Leuzzi e Timon) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 366
APPALTI - SICUREZZA - Certificato di prevenzione incendi - Appaltatore e
subappaltatore - Artt. 26 e 46 d.lgs. n. 81/2008 - Requisito di partecipazione
alle gare d’appalto - Esclusione. L’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, inerente
gli obblighi in materia di sicurezza a carico dell’appaltatore e del
subappaltatore, non fa menzione del possesso del certificato di prevenzione
incendi, il quale non è del resto neanche indicato dall’art. 46 come requisito
di partecipazione alle gare d’appalto. Pres. Bianchi, Est. Graziano - L. s.r.l.
(avv.ti Borsero, Merani, Grossi) c. Casa di Riposo C.d.A. (avv.ti Bagnadentro,
Leuzzi e Timon) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 8 aprile 2011, n. 366
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N. 00366/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01096/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2010, proposto da:
L.I.M. - Lavanderia Industriale Mappanese S.r.l., rappresentata e difesa dagli
avv. Antonella Borsero, Carlo Merani, Lisa Grossi, con domicilio eletto presso
l’avv. Carlo Merani in Torino, via Pietro Micca, 21;
contro
Casa di Riposo della Citta' di Asti, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo
Bagnadentro, Giuseppe Leuzzi, Barbara Francesca Timon, con domicilio eletto
presso l’avv. Barbara Francesca Timon in Torino, corso V. Emanuele II, 52;
nei confronti di
Lmp - Lavanderia Meccanica Pinerolese S.n.c. di Ellena Erminio & C.,
rappresentata e difesa dagli avv. Cinzia Picco, Paolo Scaparone, con domicilio
eletto presso l’avv. Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;
per l'annullamento
- della determina della Casa di Riposo di Asti n. 286 del 14.7.2010 con la quale
è stato aggiudicato in via definitiva a favore di LPM Lavanderia Meccanica
Pinerolese S.n.c. il servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e lavaggio
effetti letterecci, comunicato con lettera raccomandata a/r n. prot. 2451 del
16.7.2010;
- di tutti i verbali di gara;
- in via subordinata, per quanto possa occorrere, del bando di gara, del
capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati, nella parte in cui non
prevedono come requisito di partecipazione a pena di esclusione il possesso
delle autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività
dell'appaltatore e, in particolare, del Certificato di Prevenzione Incendi;
di ogni altro atto presupposto, precedente, conseguente e comunque connesso a
quelli impugnati;
nonché per il risarcimento dei danni
subiti in conseguenza degli atti impugnati, da riconoscersi in forma specifica e
qualora non sia possibile, per equivalente nella misura da liquidarsi anche in
via equitativa
nonché, altresì, per la dichiarazione di inefficacia del contratto,
qualora stipulato e per il subentro di L.I.M. S.r.l. nella prestazione del
servizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Casa di Riposo della Citta' di
Asti e di Lmp - Lavanderia Meccanica Pinerolese S.n.c. di Ellena Erminio & C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il dott. Alfonso
Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe la Lim s.r.l. impugna l’aggiudicazione del
servizio di lavaggio e noleggio della biancheria disposto dalla Casa di riposo
di Asti in favore della controinteressata LMP s.n.c. con determina del
14.7.2010. Grava in via subordinata il bando, il disciplinare e il capitolato di
gara nella parte in cui non prevedevano come requisito di partecipazione il
possesso del certificato di prevenzione incendi (infra CPI). La deducente insta
anche per la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto stipulato e
per il risarcimento dei danni.
Si costituiva la stazione appaltante con memoria depositata il 9.10.2010 nonché
la controinteressata con memoria prodotta nella stessa data.
Alla Camera di consiglio del 21.10.2010 fissata per la trattazione della domanda
cautelare il Collegio pronunciava l’Ordinanza n. 784/2010 con cui respingeva
l’istanza di sospensiva motivando diffusamente l’assenza di fumus nel ricorso.
La ricorrente produceva memoria difensiva l’8.3.2010 e in pari data la
controinteressata depositava una memoria formale con cui domandava il rigetto
del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 24.3.2011 udita la discussione dei patroni delle
parti e la Relazione del Referendario avv. Alfonso Graziano la causa veniva
trattenuta a sentenza.
2.1. Deve il Collegio confermare la valutazione di infondatezza dell’azione già
profusamente motivata in sede cautelare, ulteriormente corroborando siffatta
convinzione con talune notazioni di ordine documentale e giuridico.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente rubrica violazione e falsa
applicazione del D.M. 16.2.1982, del D.P.R. 12.1.1998, degli artt. 26 e 46 del
d.lgs. n. 81/2008 del d.lgs. n. 139/2006 nonché violazione dell’art. 20 del
capitolato speciale d’appalto ed eccesso di potere per errore e carenza dei
presupposti,carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, disparità di
trattamento.
Si duole al riguardo che le disposizioni antinfortunistiche, tra cui fa
rientrare il possesso del certificato di prevenzione incendi, hanno natura
imperativa ed integrano automaticamente il bando di gara dovendo applicarsi già
nella fase di prequalificazione anche in assenza di un loro richiamo nella lex
specialis. La Casa di Riposo resistente doveva dunque, secondo tale
prospettazione, verificare il possesso nelle imprese partecipanti alla
selezione, del C.P.I. che sarebbe imposto anche dall’art. 20 del capitolato; ed
in osservanza del divisato obbligo di accertamento la stazione appaltante ha
chiesto alle imprese sorteggiate di produrre copia delle autorizzazioni previste
per legge per l’esercizio delle attività, richiesta cui mentre la ricorrente ha
ottemperato producendo un CPI valido fino al 18.3.2011 per l’attività n. 48
relativa a stabilimenti ed impianti ove si detengono fibre tessili e tessuti
naturali ed artificiali, viceversa la LMP non ha soddisfatto tale richiesta
trasmettendo solo l’attestazione di avvenuto deposito in data 9.11.2005 di una
d.i.a. ai sensi del D.P.R. 12.1.1998, n. 37. La quale, tuttavia, a dire della
ricorrente, è mera autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività,
valida solo 150 giorni e destinata a scadere ove entro tale termine i VV.FF. non
riscontrino il possesso dei requisiti prescritti emettendo il relativo
certificato.
Ragion per cui non poteva idoneamente surrogare quest’ultimo una d.i.a.
presentata cinque anni addietro, mentre era onere della L.M.P. sollecitare allo
spirare dei 150 giorni il Comando provinciale dei VV.FF. onde ottenere il
richiesto sopralluogo e il susseguente certificato.
In ogni caso, sostiene la deducente, la stessa prodotta d.i.a è inidonea ad
attestare il possesso dei requisiti antincendio poiché è limitata alla sola
attività di cui al n. 91 del D.M. 16.2.1982, concernente gli impianti per la
produzione di calore ma non è estensibile all’attività n. 48, relativa alla
detenzione di fibre tessili e tessuti naturali o artificiali in misura superiore
a 50 quintali al giorno.
Ne conseguirebbe anche che la precisazione a firma del tecnico della ricorrente,
inviata alla Casa di riposo a seguito del rilievo della stessa (in data
21.6.2010 secondo cui la richiesta di CPI documentata in gara è limitata alla
categoria 91), precisazione attestante che “l’unica attività presente secondo il
D.M. 16.2.1982 è individuata al n. 91”, sarebbe inconciliabile con la
dichiarazione formulata dalla ricorrente stessa nella relazione metodologica
prodotta in sede di offerta, secondo la quale la sua produzione giornaliera si
aggira sui 50/60 q. al giorno tra biancheria piana e confezionata, così
integrando la soglia di detenzione di fibre tessili oltre la quale è
obbligatorio il C.P.I.. La controinteressata doveva quindi essere esclusa.
2.2. Le illustrate doglianze non appaiono al Collegio persuasive e vanno
pertanto disattese.
In punto di fatto, come già denotato con l’Ordinanza n.784/2010, valga rilevare
che la controinteressata ha prodotto alla s.a. in adesione alla richiesta del
28.4.2010, la richiesta del certificato di prevenzione incendi presentata al
comando dei Vigili del Fuoco di Torino il 9.11.2005 – la data 9.11.2010 indicata
nell’Ordinanza citata è un refuso di stampa - (doc. 5 controint.) richiesta
corredata di vari allegati, quali, certificazione e valutazione di resistenza al
fuoco di elementi portanti e/o separanti. Ha anche prodotto all’Amministrazione
la dichiarazione del 6.5.2010 del tecnico abilitato, temporaneamente sostitutiva
della certificazione in questione fino al suo rilascio previo il richiesto
sopralluogo. Si noti che la dichiarazione del tecnico abilitato all’attività di
prevenzione incendi del 6.5.2010 (doc. 4B produzione controinteressata)
presentata alla stazione appaltante, espressamente afferma che “la presentazione
è da intendersi come temporaneamente sostitutiva del C.P.I., in attesa di
rilascio entro la fine del maggio 2010, in quanto la pratica in deposito al
Comando Provinciale di Torino è stata finalmente assegnata il mese scorso ad un
funzionario VV.FF. per il sopralluogo di verifica” Trattasi, dunque, di una
dichiarazione pertinente con la richiesta di chiarimento formulata dalla Casa di
riposo di Asti.
2.3. Ciò precisato, non ha pregio ad avviso del Collegio la tesi della
ricorrente secondo cui la d.i.a. in argomento ha una validità pari ai 150 giorni
che il regolamento contempla per la conclusione del relativo procedimento di
rilascio del CPI.
Invero, in punto di diritto l’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 37/1998, dopo aver
stabilito che “l’interessato, in attesa del sopralluogo può presentare una
dichiarazione (…) con la quale attesta d che sono state rispettate le
prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al
rispetto degli obblighi connessi all’esercizio dell’attività” e ulteriormente
“che il comando rilascia all’interessato contestuale ricevuta del’avvenuta
presentazione della dichiarazione, che costituisce, ai soli fini antincendio,
autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività”, non subordina a limiti
temporali l’attitudine sostitutiva della dichiarazione di avvenuto rispetto
delle prescrizioni antincendio – debitamente presentata al Comando dei VV.FF.
unitamente alla richiesta del sopralluogo – la quale è pertanto idonea a
surrogare il formale certificato di prevenzione incendi non solo fino allo
spirare del termine legale di conclusione del relativo procedimento, ma anche
fino alla data di effettuazione del sopralluogo e di emissione del conseguente
certificato, non potendosi riverberare sulla sfera giuridica del privato
l’eventuale ritardo dell’Organismo tecnico competente all’espletamento delle
incombenze connesse all’ottenimento della contestata abilitazione.
In punto di fatto va anche notato che la delineata attitudine sostitutiva della
dichiarazione inizio attività in discorso, risulta avvalorata dalla circostanza
che nella specie, dall’allegata certificazione di resistenza al fuoco di
elementi costruttivi portanti e/o separati (a corredo del doc. 5 di parte
controinteressata) risulta essere stata assunta anche la misura del muro di
separazione tra la centrale termica e la lavanderia.
Evidenzia anche il Collegio che la corrispondenza tra la dichiarazione inizio
attività presentata ai VV.FF. dalla LMP il 9.11.2005 e l’attività oggetto della
gara per cui è contesa, emerge proprio dalla descrizione dell’oggetto di detta
d.i.a., indicato nel frontespizio della stessa (doc. 5 controint.) come
“l’attività Lavanderia industriale” per la quale veniva chiesto il certificato
di prevenzione incendi.
2.4. Deve essere ora affrontata la questione della limitazione della
dichiarazione inizio attività in analisi, presentata dalla LMP, al n. 91
dell’elenco di cui al D.M.16.2.1982 e non estesa al settore di attività
individuato al n. 48 e costituito dal deposito di materiale tessile.
Ebbene, la controinteressata già ha controdedotto sul punto in sede
procedimentale, rispondendo all’apposito quesito rivoltole dalla stazione
appaltante, che con nota 21.6.2010 rilevava la divisata limitazione, all’uopo
producendo la dichiarazione del tecnico abilitato alla prevenzione incendi, che
chiariva che “l’unica attività presente secondo il D.M. 16.2.1982 è individuata
al n. 91”.
Al riguardo la ricorrente lamenta l’incoerenza di siffatta attestazione, con
quanto dalla LMP dichiarato nella relazione metodologica depositata in sede di
offerta, là dove l’aggiudicataria precisava che la sua produzione giornaliera si
aggira sui 50/60 quintali di biancheria a seconda della stagione. Il che farebbe
scattare l’obbligo di munirsi del CPI.
2.5. Dissente in proposito il Collegio anche da quest’ultima deduzione della
ricorrente, sia perché la dichiarazione di cui sopra è rilasciata a diversi
fini, ossia allo scopo di redigere una relazione metodologica del servizio da
svolgere, da versare in sede di gara e non al fine di precisare tecnicamente i
presupposti fattuali valevoli al diverso fine di appurare l’assoggettabilità
all’obbligo del CPI, sia perché tra tale dichiarazione proveniente dalla parte e
quella del tecnico abilitato, maggior valore va annesso a quest’ultima, siccome
proveniente da un professionista abilitato alla prevenzione incendi.
2.6. Ma ciò che preme maggiormente rimarcare e che si prospetta dirimente onde
escludere che la controinteressata effettui una trattazione giornaliera di
biancheria superiore al limite di 50 quintali, è la Relazione tecnica agli atti
redatta dall’impresa stessa e depositata al Comando dei VV. FF. di Torino il
5.11.2001 in allegato alla richiesta di parere di conformità dell’attività
esercitata e del relativo stabilimento ai sensi dell’art. del D.P.R. n. 37/1998.
Orbene, tale relazione fu redatta in occasione della presentazione ai Vigili del
fuoco del progetto di ampliamento dell’esercizio e in essa la controinteressata
precisava che “la superficie del deposito in progetto è minore ai 1.000 mq” e
che, per quanto qui maggiormente rileva, “i quantitativi di biancheria in
deposito sono inferiori a 50 q.li, poiché il ciclo di lavaggio consente di
mantenere il magazzino a livelli inferiori ai 50 q.li di giacenza” (Relazione
tecnica depositata il 5.11.2001 in allegato al doc. 8 produzione controint.).
A fronte di siffatta dettagliata e specifica attestazione a nulla può valere ad
infirmarne il contenuto la generica ed approssimativa dichiarazione formulata
dalla controinteressata al diverso fine della redazione della relazione
metodologica versata in sede di offerta.
2.7.1. Non può inoltre sottacere il Collegio che l’organismo tecnico competente
cui fu presentato il progetto di ampliamento e la citata relazione tecnica,
effettuò un regolare sopralluogo sui locali il cui la controinteressata esercita
la sua attività di impresa e certificò di non avere competenza in merito,
concordando anche con le soluzioni progettuali proposte dalla stessa ed
attestando che l’attività della LMP presentava “sufficienti condizioni di
sicurezza antincendi”.
Il comando provinciale dei VV.FF di Torino, infatti, con nota 5.11.2001 prot.
10313 (Doc. 8 produzione controint.) attestava che “l’attività in oggetto,
illustrata nel progetto allegato all’istanza del 21.9.2001, non è soggetta a
controllo da parte di questo Comando, in quanto non compresa nell’elenco
allegato al D.M. 16.02.82”, ulteriormente precisando che “ai fini del
conseguimento di sufficienti condizioni di sicurezza antincendi, si concorda con
le soluzioni progettuali proposte”.
Nessuna violazione del D.M. cit. è dato dunque al Collegio ravvisare
nell’impugnata ammissione alla gara della LMP contrariamente alla tesi
propugnata dalla ricorrente.
2.7.2. Al riguardo, quest’ultima contesta le risultanze della suindicata nota
dei VV.FF. evidenziando, nella memoria prodotta in data 8.3.2011, che essa
ineriva non allo stabilimento principale ma al suo ampliamento, in sé modesto
perché pari a soli mq 204, per cui non può escludersi che lo stabilimento della
LMP nella sua integralità non sia conforme alle prescrizioni antincendio.
Ritiene il Collegio parziale e inesaustivo siffatto punto di vista, che trascura
di riconoscere il giusto rilievo ai contenuti complessivi della relazione
tecnica allegata al progetto presentato il 21.9.2001 e su cui, come detto, i
VV.FF. espressero parere positivo di conformità alla normativa antincendio,
omettendo la ricorrente di valorizzare l’inciso di cui a detta relazione,
secondo il quale “i quantitativi di biancheria in deposito sono inferiori a 50
q.li, poiché il ciclo di lavaggio consente di mantenere il magazzino a livelli
inferiori ai 50 q.li di giacenza”.
In definitiva, dal complesso della dichiarazione inizio attività depositata il
5.11.2005, della attestazione del tecnico abilitato in data 8.7.2010, della nota
dei VV.FF. del 5.11.2001 emerge che la controinteressata possiede i requisiti
dettati dalla normativa antincendio, in attesa dell’ottenimento del formale
relativo certificato.
3.1. Va inoltre adeguatamente posto in luce, come già precisato nell’ordinanza
cautelare, in disparte la delineata questione, che il rispetto delle “norme
inerenti la sicurezza del personale impiegato (…)” nonché “delle vigenti norme
igieniche ed antinfortunistiche” è posto dall’art. 20 del Capitolato agli atti a
carico dell’aggiudicatario e può pertanto essere assolto fino alla stipula del
contratto ma non assurge a requisito di partecipazione alla gara, malgrado la
richiesta e l’acquisizione in seno alla stessa operata dalla s.a. con la
richiamata nota del 28.4.2010.
3.2. Sul punto la ricorrente ritiene illegittima siffatta previsione ove
interpretata – come devesi – nel senso di imporre l’indicato rispetto delle
norme sulla sicurezza solo all’aggiudicatario e non al partecipante alla gara e
impugna con il secondo motivo di gravame la lex specialis deducendo violazione
del D.M. 16.2.1982, del D.P.R. 12.1.1998 e degli artt. 26 e 46 del d.lgs. n.
81/2008 sostenendo che il possesso del CPI doveva essere richiesto come
condizione e requisito di partecipazione alla gara de qua.
3.2. La censura è inammissibile per difetto di interesse poiché si è sopra
dimostrato che la LMP possedeva i requisiti in materia di prevenzione degli
incendi.
Ma la legge di gara, nella parte in cui all’art. 20 del capitolato speciale
poneva il rispetto delle vigenti norme igieniche ed antinfortunistiche a carico
dell’aggiudicatario e non del partecipante alla gara sfugge ai lamentati profili
di contrasto con il D.M. 16.2.1982 e con gli artt. 26 e 46 del d.lgs. n. 80/1998
per le ragioni appresso illustrate.
Quanto all’inesistenza del conflitto con il D.M. citato valga ricordare che è
stato lo stesso Comando provinciale dei VV.FF ad affermare che l’attività
esercitata dalla LMP non è “compresa nell’elenco allegato al D.M. 16.02.1982”
(Nota 5.11.2001, doc. 8 produzione controint.) tenuto anche nel debito conto
quanto dichiarato dalla stessa nella relazione tecnica allegata al progetto del
21.9.2001 e cioè che la detenzione giornaliera di biancheria è inferiore ai 50
quintali e come tale esclusa dal raggio di applicazione dell’invocato D.M.
Quanto, poi, al contrasto e alla pretesa violazione degli artt. 26 e 46 del
d.lgs. n. 81/2008 recante nuove norme in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro denota il Collegio che la prima, inerente gli obblighi in materia di
sicurezza a carico dell’appaltatore e del subappaltatore, non fa menzione del
possesso del certificato di prevenzione incendi, il quale non è del resto
neanche indicato dall’art. 46 come requisito di partecipazione alle gare
d’appalto.
Il motivo in scrutinio è pertanto anche infondato nel merito e va respinto.
4.1. Con il terzo ed ultimo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione
dell’art. 46 del codice dei contratti e della par condicio, per avere la
stazione appaltante con la nota di richiesta di chiarimenti del 21.4.2010
inviata anche alla LMP concesso un termine di trenta giorni, aggirando così il
termine di 10 giorni prescritto dall’art. 48 per il caso della documentazione
dei requisiti soggettivi di partecipazione da parte delle imprese sorteggiate.
Più in generale l’Amministrazione avrebbe perpetrato un abuso del potere di
integrazione documentale definito all’art. 46 del Codice dei contratti avendo
consentito alla LMP di produrre una certificazione non presentata in sede di
gara, là dove il potere di soccorso ex art. 46 d.lgs. n. 163/2006 può essere
esercitato solo per acquisire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati
e dichiarazioni debitamente e tempestivamente prodotte in gara.
4.2. La censura è all’evidenza infondata sol che si consideri che la nota di
richiesta di chiarimenti della stazione committente in data 21.4.2010 invitava
la LMP aggiudicataria non a presentare un certificato o una dichiarazione non
ancora prodotta in gara – nel qual caso avrebbe colto nel segno la svolta
censura di infrazione dei limiti dell’art. 46 del codice – bensì a rappresentare
meri chiarimenti sul contenuto della dichiarazione inizio attività del 5.11.2005
debitamente prodotta e della relativa attestazione del tecnico abilitato,
rilevando che “la richiesta di CPI è limitata alla categoria 91”.
Ne consegue pacificamente che l’ambito della richiesta di chiarimenti della
stazione appaltante è stato contenuto nell’alveo precettivo dell’art. 46 del
Codice, che consente all’autorità procedente di invitare i concorrenti a
chiarire il contenuto di certificazioni e dichiarazioni presentate.
La stazione appaltante, oltretutto, alla luce della dia e della dichiarazione
del tecnico prodotte dalla LMP, possedeva un indizio del possesso in capo alla
medesima del requisito – non di partecipazione bensì di esecuzione – del
possesso del certificato antincendi.
Ragion per cui nutrendo al riguardo un dubbio di portata contenutistica
l’Amministrazione era senz’altro legittimata ad esortare la controinteressata a
fornire il richiesto chiarimento.
Rammenta il Collegio come la Sezione ha di recente operato una ricognizione dei
confini e dei limiti esterni dell’esercizio del potere – dovere di soccorso
definito all’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, avendo tra l’altro precisato che il
medesimo è esercitabile “solo per sopperire a carenze documentali, ossia ad
omessa rappresentazione del contenuto di elementi documentali e non può
risolversi nel rimediare alla produzione di un documento mancante, ma solo nella
semplice integrazione di un documento già presente agli atti di gara” (T.A.R.
Piemonte, Sez. I, 8.6.2010, n. 2722).
Segue il tratteggiato indirizzo anche T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 3.9.2010, n.
3429.
Com’è noto, poi, l’integrazione documentale non può consentire di sopperire
all’omessa produzione di documenti o dichiarazioni prescritti a pena di
esclusione (Consiglio di Stato, Sez. V, 22.2.2010, n. 1038; T.A.R. Umbria,
2.9.2010, n. 450; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 8.6.2010, n. 2722).
Il che nella specie non si è verificato atteso che, come più sopra argomentato,
il certificato di prevenzione incendi non rientrava tra i requisiti di
partecipazione né a fortiori era richiesto a pena di esclusione dalla gara.
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni finora svolte il grame si
profila insuscettivo di favorevole valutazione e va pertanto respinto unitamente
alla domanda risarcitoria.
La delicatezza, comunque, delle questioni scrutinate suggerisce di disporre
l’integrale compensazione delle spese di lite tra le costituite parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
unitamente alla domanda risarcitoria.
Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 con
l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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