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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 4 maggio 2011, n. 451


DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti fotovoltaici - Disciplina urbanistica comunale - Indifferenziato divieto di installazione - Illegittimità - Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Valenza di variante urbanistica.
Il corretto fine e onere di tutelare il paesaggio non può tradursi in un indifferenziato o generalizzato divieto di installazione di impianti fotovoltaici nella quasi totalità delle aree agricole del Comune e prescindendo da peculiarità specifiche delle aree, poiché tali impianti sono comunque oggetto di particolari discipline incentivate a più livelli. Ne deriva la correttezza della scelta della Provincia, amministrazione procedente, di disattendere la disciplina urbanistica comunale che produca un simile risultato, invocando anche la specifica valenza di variante urbanistica del procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - Comune di Ceva (avv. Sarzotti) c. Provincia di Cuneo (avv.ti Bramard, e Gammaidoni), ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE, Torino, Sez. I - 4 maggio 2011, n. 451
 

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N. 00451/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Ceva, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso l’avv.to Bruno Sarzotti in Torino, corso Re Umberto, 27;


contro


Provincia di Cuneo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Battista Bramard, Annamaria Gammaidoni, con domicilio eletto presso l’avv.to Giovanni Battista Bramard in Torino, corso Montevecchio, 68;
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A.;

nei confronti di

Piemonte Eguzki 3 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Fiorio, Riccardo Viriglio, Pietro Giorgetti, con domicilio eletto presso l’avv.to Riccardo Viriglio in Torino, via Bogino 8;

per l'annullamento

della deliberazione di Giunta provinciale in data 24.8.2010, n. 276, con cui l'Amministrazione provinciale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al parco fotovoltaico CN10a Ceva localizzato nel Comune di Ceva al Fg. 3, mappali 15-16-86-100-118, presentato da parte di Piemonte Eguzki 3 s.r.l. e contestualmente ha autorizzato la costruzione e l'esercizio dell'impianto, dando altresì atto che tale provvedimento costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto presentato e costituisce variante allo strumento urbanistico;

di tutte le determinazioni assunte nelle due sedute della Conferenza dei servizi svoltesi in data 4.2.2010 ed in data 14.6.2010;

di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Cuneo, di Anas S.p.A. e di Piemonte Eguzki 3 S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Il Comune ricorrente ha adito l’intestato TAR impugnando l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Cuneo alla controinteressata ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la realizzazione di parco fotovoltaico nel suo territorio.

Lamenta l’amministrazione ricorrente i seguenti vizi dell’atto impugnato:

1) violazione di legge con riferimento all’art. 12 del d.lgs. 387/2003 ed all’art. 3 della l. n. 241/1990; violazione dei principi di coordinamento e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. In sede di conferenza di servizi è stato superato il dissenso del Comune ricorrente che aveva opposto l’incompatibilità dell’opera con una recente variante urbanistica senza che del superamento di tale dissenso sia stata fornita idonea motivazione.

2) violazione di legge con riferimento alle direttive contenute nella d.G.R. 28.9.2009 n. 30-1221, nonché nella d.G.R. 8.2.2010 n. 88-13271. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per mancato accertamento dei presupposti in fatto. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Contesta il Comune ricorrente la classificazione dell’area oggetto di intervento in classe III.

3) Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della l. regionale n. 63/1978. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria. Evidenzia il Comune come le strade dell’area oggetto di intervento siano state beneficiarie di finanziamenti nell’ambito del piano di sviluppo rurale, finanziamenti che si giustificano solo con la persistente destinazione agricola dell’area.

4) Violazione di legge con riferimento all’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e art. 1 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto e non adeguatezza dell’istruttoria; contesta l’amministrazione ricorrente che siano stati correttamente acquisiti i prescritti nulla osta da parte di ANAS e RFI.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti in relazione al quale, previa rinuncia dei termini a difesa, la fissata discussione in camera di consiglio veniva riunita al merito, l’amministrazione ricorrente deduceva ulteriormente:

5) Violazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003. Violazione dei principi fondamentali di imparzialità e buona amministrazione sanciti dall’art. 97 della Carta Costituzionale e dall’art. 1 della l. n. 241/1990. Contesta parte ricorrente che la controinteressata difettasse, prima dell’autorizzazione ed al momento del suo rilascio, della disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.

Si costituivano le parti intimate contestando in fatto e in diritto gli assunti di cui al ricorso.

All’udienza del 20.4.2011 la causa veniva trattenuta a decisione.


DIRITTO


Con il primo motivo di ricorso il Comune di Ceva evidenzia che l’area scelta dalla controinteressata per l’impianto fotovoltaico è un’area a destinazione agricola. Pur prevedendo il d.lgs. 387/2003 all’art. 12 una sorta di generale compatibilità di questa tipologia di impianti con le aree a destinazione agricola, la medesima norma prescrive anche che, nell’ubicazione delle strutture, si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo e della valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, della tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Nell’attesa dell’adozione di linee guida nazionali prescritte sul punto dal d.lgs. 387/2003, il Comune di Ceva adottava una variante del piano regolatore che vietava la realizzazione degli impianti in oggetto sui terreni agricoli di capacità d’uso dei suoli dalla I alla V classe.

In ragione della neo-introdotta incompatibilità urbanistica il Comune esprimeva motivato dissenso in seno alla conferenza di servizi volta al rilascio dell’autorizzazione unica prescritta dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003. Il Comune corredava il proprio dissenso anche di una articolata relazione predisposta da un agronomo.

Ritiene il Comune ricorrente che gli atti della conferenza di servizi non diano conto delle motivate ragioni di superamento del dissenso espresso dall’amministrazione comunale.

La censura risulta documentalmente smentita dagli atti versati in giudizio, da cui si evince che, in seno alla Conferenza di servizi, si è preso espressamente atto dell’allegata incompatibilità urbanistica (per altro la variante in questione è stata adottata in forma di variante parziale e tale procedimento appare di dubbia legittimità, avendo comportato la sostanziale repulsione degli impianti in oggetto da pressocchè tutto il territorio agricolo comunale). La Provincia, amministrazione procedente, ha motivatamente superato il dissenso del Comune di Ceva, conformemente alla disciplina normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché agli orientamenti espressi anche dal giudice delle leggi. Sostiene infatti la Provincia che il corretto fine e onere di tutelare il paesaggio non può tradursi in un indifferenziato o generalizzato divieto di installazione di impianti nella quasi totalità delle aree agricole del Comune e prescindendo da peculiarità specifiche delle aree poiché tali impianti sono comunque oggetto di particolari discipline incentivate a più livelli. La disciplina urbanistica invocata dal Comune ha, in effetti, prodotto un simile risultato, sicchè appare lineare la scelta della Provincia di disattenderla, invocando anche la specifica valenza di variante urbanistica del procedimento in questione. La soluzione è anche coerente con le linee guida nazionali recentemente adottate in materia di autorizzazione agli impianti di produzione di energie alternative e prontamente recepite dalla Regione Piemonte, proprio per consentire una omogenea e razionale tutela ambientale, pur nel contesto del favore per lo sviluppo di queste fonti energetiche. Tale disciplina, benché non applicabile al caso di specie in quanto sopravvenuta, adotta comunque una soluzione coerente con la posizione assunta dalla Provincia in conferenza di servizi, perché esclude dall’installazione degli impianti fotovoltaici i terreni classificati in classe I e II e non quelli classificati in classe III, come avviene nel caso di specie (sul punto si veda anche infra secondo motivo di ricorso).

Quanto alla relazione dell’agronomo pare nuovamente condivisibile la tesi della difesa della Provincia, là dove evidenzia come il Comune, oltre a non essere l’unico soggetto in conferenza di servizi portatore di un interesse ambientale e paesaggistico, pur essendo stato l’unico ad esprimere dissenso, non possa invocare un documento che argomenta in termini generali, senza offrire elementi specifici e concreti del pregio della particolarità dell’area interessata; d’altro canto la stessa disciplina normativa applicabile, nel contemplare il pregio agro-alimentare e paesaggistico delle aree, non ne demanda il vaglio a parametri soggettivi o opinabili bensì lo ancora ad apposite normative.

Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la classificazione agricola dell’area interessata ascritta dal ricorrente alla classe II (di maggior pregio) e della Provincia e dalla controinteressata alla classe III. Anche la questione della classificazione agricola dell’area è stata espressamente vagliata in seno alla conferenza di servizi e la Provincia ha accolto la tesi della classificazione in classe III, conformemente a quanto sostenuto dalla società controinteressata e proponente il progetto. Dall’istruttoria svolta per la conferenza di servizi è risultato che il terreno, secondo la classificazione aggiornata al settembre 2009 dalla Regione Piemonte, che è il soggetto sul punto competente, è effettivamente quella di classe III, come sostenuto dalla proponente. Stante la conformità della classificazione dettata dal soggetto competente alle tesi del proponente, la censura appare priva di fondamento.

Con il terzo motivo di ricorso il Comune evidenzia che alcune strade dell’area in questione sono state beneficiarie di finanziamenti nell’ambito del PSR 2001-2006, con connesso vincolo di destinazione ad uso agricolo. La destinazione di parte delle aree collegate da queste strade a parco fotovoltaico, e quindi ad usi industriali, violerebbe il vincolo indotto dal finanziamento. Come osservato dalla Provincia il vincolo in questione è sulla rete viaria e non sui terreni, che non sono comunque gli unici collegati dalle reti viarie interessate dal finanziamento (cfr. doc. 20 della Provincia); infine, per l’ottenimento del beneficio, occorreva la presenza di una maggioranza di operatori agricoli ma non una esclusività di destinazione dell’area ad uso agricolo.

Anche tale censura deve quindi essere disattesa.

Con il quarto motivo di ricorso il Comune contesta che non siano stati acquisiti nelle forme necessarie i prescritti pareri resi da RFI e ANAS per le parti di progetto interferenti con strutture di pertinenza. La censura non ha pregio, avendo entrambe i soggetti espresso parere di massima favorevole. L’ANAS, costituitasi in giudizio, ha anche ribadito in questa sede la propria posizione. Dalla documentazione prodotta in atti si evince che, anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione, nessun ulteriore problema è sorto rispetto alle due competenze in contestazione; né evidentemente è precluso, reso il parere di massima favorevole, che la progettazione esecutiva successiva sia sottoposta ancora all’amministrazione interessata. Nè, d’altro canto, il ricorrente evidenzia, sotto questi profili, vizi del progetto che avrebbero dovuto comportare un esito negativo del procedimento problematiche strutturali.

Quanto al motivo aggiunto, in disparte ogni questione di tempestività del medesimo, si ritiene che lo stesso si appalesi infondato.

Risulta dagli atti che, antecedentemente alla concessione dell’autorizzazione unica, una società del gruppo societario cui fa capo la società controinteressata abbia stipulato un contratto preliminare di superficie per sé o per persona o società da nominare, condizionato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni (cfr. doc 24 di parte controinteressata); sempre antecedentemente il rilascio dell’autorizzazione la capogruppo ha proceduto a formalizzare la prescritta nomina del terzo (cfr. doc. 25 di parte controinteressata), individuando il contraente appunto nella società controinteressata.

Pare al collegio che sia condivisibile la tesi della controinteressata, coerente con i più generali principi applicati in materia edilizia, che evidenzia come, se pure la prescritta previa disponibilità dell’area sia dato dirimente, in quanto finalizzato ad evitare operazioni meramente speculative, tale disponibilità “giuridica”, è certamente integrata dalla sussistenza di un contratto preliminare che obbliga alla costituzione del necessario diritto di superficie. Se è infatti corretto evitare le speculazioni, ugualmente corretto è che al proponente sia data la possibilità, da un lato di dimostrare la disponibilità giuridica dell’area e quindi la serietà del progetto, dall’altra di non incorrere in oneri sproporzionati prima di avere la certezza dell’esito favorevole del procedimento autorizzatorio.

La censura non può pertanto trovare accoglimento.

Il ricorso pertanto essere rigettato.

La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 



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