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T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 16 giugno 2011, n. 635
INQUINAMENTO - Minacce alla salute pubblica o all’ambiente - Esigenza di
autonoma protezione delle persone che vivono nell’area interessata - Vicinitas -
Misura della legittimazione - Elasticità del criterio. Premesso che, in
materia di minacce alla salute pubblica o all’ambiente, va riconosciuta in linea
di principio l’esigenza di autonoma protezione delle persone che vivono
nell’area interessata dalla fonte di pericolo, occorre tuttavia (in una
giurisdizione di tipo soggettivo e in mancanza di un’espressa previsione di
azione popolare) individuare un criterio atto a differenziare e qualificare la
posizione dei singoli che agiscono per la tutela del bene ambiente. La
giurisprudenza di primo grado e il Consiglio di Stato hanno da tempo
valorizzato, in tal senso, il criterio della vicinitas (cfr., fra le ultime,
Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554). Tale criterio, peraltro, non
coincide con la proprietà o con la residenza in un’area immediatamente
confinante con quella interessata dall’intervento contestato, ma deve essere
inteso in senso elastico e va modulato, quindi, in proporzione alla rilevanza
dell’intervento e alla sua capacità di incidere sulla qualità della vita dei
soggetti che risiedono in un’area più o meno vasta. Ciò comporta, in concreto,
che la “misura” della legittimazione ad agire dei singoli in materia ambientale
non sia univoca, variando in relazione all’ampiezza dell’area coinvolta dalla
ipotizzata minaccia ambientale.
TAR PIEMONTE, Sez. I - 16 giugno 2011, n. 635
AMIANTO - Contaminazione da amianto - Fabbricato dismesso dalla precedente
attivit produttiva - Riutilizzo - Misure di risanamento - Art. 6, l.r. Piemonte
n. 42/2000 - Principio comunitario di precauzione.
La grave situazione di contaminazione da amianto di un fabbricato dismesso
dalla precedente attività produttiva impone, ai sensi dell’art. 6 della legge
regione Piemonte 7 aprile 2000, n. 42 (ma anche in applicazione del principio
comunitario di precauzione, direttamente cogente per tutte le amministrazioni
pubbliche) l’effettuazione di preliminari indagini e la conseguente adozione di
tutte le necessarie misure di risanamento atte a prevenire i pericoli per
l’ambiente e la salute pubblica legati al riutilizzo di tale struttura. Pres.
Bianchi, Est. Goso -S.A. e altri (avv.ti Barison e Verrando) c. Provincia di
Vercelli (avv.ti Vivani e Pogace) e Comune di Serravalle Sesia (avv.ti Ginex e
Viscio)
- TAR PIEMONTE, Sez. I - 16 giugno 2011, n. 635
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N. 00635/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01191/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2009, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Salvatore Augustaro, Jessica Finotti, Marina Scaravelli, Andrea Grai, Maria
Cristina Nappo e Ezio Antonini, rappresentati e difesi dagli avv. Emanuela
Barison e Antonio Verrando, con domicilio eletto presso il loro studio in
Torino, corso Inghilterra, 41;
contro
Provincia di Vercelli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv. Claudio Vivani e Blerina Pogace, con domicilio eletto presso
il loro studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 15;
Comune di Serravalle Sesia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv. Domenico Ginex e Simona Elena Viscio, con domicilio eletto
presso lo studio della seconda in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 90;
nei confronti di
Serravalle Energia S.r.l. e Cartiera Italiana S.r.l., rappresentate e difese
dall'avv. Maurizio Goria, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino,
corso Vittorio Emanuele II, 90;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Provinciale di Vercelli n. 596 in data 3 agosto
2009, avente ad oggetto l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di
centrale termoelettrica a biomasse con potenza termica di 23,5 MWt, nel Comune
di Serravalle Sesia (VC), località Cartiera,
nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi
del relativo procedimento (in particolare dei verbali della conferenza di
servizi e relativi allegati in data 29.5.2008, 6.11.2008, 27.3.2009, 30.6.2009 e
27.7.2009, nonché della relazione del responsabile del procedimento in data
29.7.2009) e per ogni ulteriore consequenziale statuizione,
e, con motivi aggiunti di ricorso, per l’annullamento
del provvedimento autorizzatorio in data 30.3.2006 n. prot. 13014 della
Provincia di Vercelli, del parere del Comune di Serravalle Sesia in data
27.7.2009 prot. n. 6955 a firma del Sindaco, della istanza di adeguamento
all’autorizzazione n. 0013014/000 in data 30.3.2006 della Serravalle Energia
S.r.l., della integrazione alla istanza di adeguamento dell’autorizzazione
presentata in data 7.5.2008 da Serravalle Energia S.r.l., della documentazione
integrativa presentata dalla Serravalle Energia S.r.l. in data 19.9.2008, della
“integrazione alla richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed
esercizio di una centrale di biomasse nell’ambito del Comune di Serravalle Sesia
– Vercelli – Febbraio 2009”, della documentazione integrativa presentata dalla
Serravalle Energia S.r.l. in data 25.5.2009, della convenzione in data 12.3.2009
n. rep. 67410 stipulata fra il Comune di Serravalle Sesia e la Serravalle
Energia S.r.l. e la Cartiera Italiana S.r.l., nonché infine degli allegati tutti
ai predetti documenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vercelli, del
Comune di Serravalle Sesia, di Serravalle Energia S.r.l. e di Cartiera Italiana
S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Richard Goso e
uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Con il ricorso giurisdizionale in trattazione, gli esponenti, tutti residenti
nel Comune di Serravalle Sesia, contestano la legittimità della deliberazione di
giunta n. 596 del 3 agosto 2009, con cui la Provincia di Vercelli, preso atto
delle risultanze della conferenza di servizi, ha approvato il progetto
presentato da Serravalle Energia S.r.l. e autorizzato, ai sensi dell’art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003, la costruzione e l’esercizio di una centrale termoelettrica
a biomasse nel territorio del predetto Comune, all’interno di un’area
industriale di proprietà di Cartiera Italiana S.r.l.
I ricorrenti deducono un motivo di gravame formalmente unico, così articolato:
“Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 6,
l.r. Piemonte n. 42/2000, artt. 3, 3 bis, 3 ter, 240, 241 e 244, d.lgs. n.
152/2006, art. 2, decreto Ministero dell’ambiente n. 471/1999. Violazione del
principio di precauzione vigente in materia ambientale e dell’art. 32
Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui
agli artt. 3 e 6, l. n. 241/1990, sotto altro e diverso profilo, per carenza,
insufficienza e/o difetto assoluto di istruttoria, con obliterazione degli
obblighi del R.U.P. di acquisire, anche ex officio, fatti e ogni misura sottesa
all’attività istruttoria. Eccesso di potere nella figura sintomatica dell’errore
sul fatto presupposto all’esercizio del pubblico interesse nonché per l’errata
valutazione dei presupposti, anche in diritto, all’adozione dell’atto impugnato.
Irragionevolezza grave e manifesta, illogicità, sviamento, perplessità”.
In buona sostanza, gli esponenti denunciano i rischi ambientali asseritamente
legati alla costruzione e all’esercizio del nuovo impianto alimentato da energie
rinnovabili nonché le carenze dell’attività istruttoria che non avrebbe
adeguatamente considerato le relative fonti di pericolo, sotto i profili:
a) dell’inquinamento pregresso del sito;
b) della mancata previsione delle modalità di smaltimento dei rifiuti;
c) della dispersione di calore nell’ambiente;
d) dell’aumento del traffico veicolare in zona.
2) Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Vercelli, il Comune di
Serravalle Sesia e le società intimate (Serravalle Energia S.r.l. e Cartiera
Italiana S.r.l.), eccependo l’inammissibilità del ricorso e contestandone la
fondatezza nel merito.
3) Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato, gli esponenti hanno
impugnato il provvedimento della Provincia di Vercelli prot. n. 13014 del 30
marzo 2006, riproponendo in buona parte le censure di legittimità già dedotte
con il ricorso introduttivo.
Si tratta dell’originaria autorizzazione, divenuta inattuale a causa delle
modifiche normative medio tempore sopravvenute, alla costruzione e messa in
esercizio della centrale a biomasse.
Anche in questo caso, le parti resistenti si oppongono all’accoglimento della
domanda di annullamento, dispiegando eccezioni di rito e nel merito.
4) Con ordinanza n. 90 del 26 novembre 2010, è stata disposta una verificazione,
ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare la presenza di
amianto nella struttura in cui si svolgerà la nuova attività, la concentrazione
e lo stato di conservazione del materiale in questione, i pericoli indotti da
tali fattori.
L’organismo verificatore è stato individuato nell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale del Piemonte che, con atto del Direttore Generale in data
27 dicembre 2010, ha delegato le incombenze peritali all’ing. Angelo Robotto,
Dirigente responsabile della Struttura Complessa rischio industriale ed energia.
Con ordinanza n. 189 del 24 febbraio 2011, in accoglimento dell’istanza
formulata dal verificatore, è stato prorogato il termine per il compimento delle
operazioni peritali.
Il verificatore ha regolarmente portato a termine l’incarico affidatogli e, in
data 18 marzo 2011, ha depositato la relazione conclusiva.
5) Con memoria depositata il 9 aprile 2011, la parte ricorrente, prendendo
spunto dalle risultanze della verificazione, ha introdotto domanda ex art. 34,
comma 1, lett. b), cod. proc. amm., per la fissazione di un termine entro il
quale realizzare le opere di bonifica dall’amianto presente nell’immobile.
6) Nel corso del giudizio, le parti hanno diffusamente esposto le proprie
argomentazioni mediante il deposito di copiosa documentazione difensiva.
Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 12 maggio 2011 e
ritenuto in decisione.
DIRITTO
7) Le parti resistenti eccepiscono concordemente, in via preliminare,
l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione ad agire dei
ricorrenti.
Essi agiscono in giudizio, infatti, nella veste di residenti nel Comune di
Serravalle Sesia, ove è destinato a sorgere l’impianto contestato, ma tale
circostanza non sarebbe idonea a differenziare la loro posizione, non essendo
stati allegati reali principi di prova circa i danni specifici che la
realizzazione dell’impianto arrecherebbe ai ricorrenti medesimi.
L’eccezione non ha pregio e va disattesa.
Premesso che, in materia di minacce alla salute pubblica o all’ambiente, va
riconosciuta in linea di principio l’esigenza di autonoma protezione delle
persone che vivono nell’area interessata dalla fonte di pericolo, occorre
tuttavia (in una giurisdizione di tipo soggettivo e in mancanza di un’espressa
previsione di azione popolare) individuare un criterio atto a differenziare e
qualificare la posizione dei singoli che agiscono per la tutela del bene
ambiente.
La giurisprudenza di primo grado e il Consiglio di Stato hanno da tempo
valorizzato, in tal senso, il criterio della vicinitas (cfr., fra le ultime,
Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554).
Tale criterio, peraltro, non coincide con la proprietà o con la residenza in
un’area immediatamente confinante con quella interessata dall’intervento
contestato, ma deve essere inteso in senso elastico e va modulato, quindi, in
proporzione alla rilevanza dell’intervento e alla sua capacità di incidere sulla
qualità della vita dei soggetti che risiedono in un’area più o meno vasta.
Ciò comporta, in concreto, che la “misura” della legittimazione ad agire dei
singoli in materia ambientale non sia univoca, variando in relazione
all’ampiezza dell’area coinvolta dalla ipotizzata minaccia ambientale.
Tanto precisato, non può essere denegata la legittimazione degli odierni
ricorrenti che agiscono come persone fisiche, essendo a tal fine sufficiente
constatare il fatto, non contestato, che essi risiedono nel (piccolo) Comune ove
è destinata a sorgere la nuova centrale termoelettrica alimentata a biomasse,
nelle immediate vicinanze del sito a tal fine individuato, ed hanno quindi un
collegamento stabile con la dimensione territoriale di incidenza del potenziale
danno all’ambiente indotto da tale intervento.
Va soggiunto, a tale riguardo, che gli esponenti non si sono limitati ad
allegare l’esistenza di uno stabile collegamento territoriale con l’area
interessata dal contestato intervento, ma hanno anche rappresentato gli effetti
nocivi determinati dalla realizzazione e dall’esercizio della centrale
(cagionati, ad esempio, dalla presenza di eternit nella struttura, dalla
variazione del microclima provocata dalla dispersione di calore, dal
peggioramento della qualità dell’aria provocato dall’aumento del traffico
veicolare) che, secondo la loro prospettazione, sono idonei a cagionare un serio
pregiudizio alla salute.
8) Con un secondo rilievo preliminare, la difesa delle controinteressate
eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’originaria
autorizzazione rilasciata in data 30 marzo 2006.
Sostengono le eccepienti che l’impugnata autorizzazione del 3 agosto 2009
rappresenta solo il risultato di un procedimento avviato al fine di adeguare il
primo provvedimento di assenso alla normativa sopravvenuta in materia
ambientale, cosicché l’eventuale annullamento della nuova autorizzazione non
comporterebbe alcun beneficio per i ricorrenti, potendo comunque l’impianto
essere realizzato sulla base del primo provvedimento.
L’eccezione è palesemente destituita di fondamento, poiché l’autorizzazione
3/8/2009, rilasciata in applicazione della nuova disciplina normativa e sulla
base di un’attività istruttoria completamente rinnovata, ha di fatto sostituito
il precedente provvedimento autorizzativo che, pertanto, ha perduto ogni
capacità lesiva.
9) Nel merito, le censure dedotte da parte ricorrente, vagliate anche alla luce
dei contrari argomenti proposti dalle resistenti, sollecitano in grado più o
meno intenso la necessità di esperire apposita attività istruttoria tesa ad
integrare gli elementi di valutazione del giudice attraverso l’ausilio di
conoscenze tecnico-specialistiche.
Per ragioni di economia e concentrazione, il Collegio ha ritenuto che
meritassero di essere approfondite le circostanze denunciate con la prima
censura di legittimità, relative alla presenza di amianto nella struttura
destinata ad ospitare il nuovo impianto.
Sostengono i ricorrenti, infatti, che il capannone industriale (sede di una
cartiera dismessa) che ospiterà la centrale termoelettrica presenta una
copertura in eternit e tale materiale sarebbe presente anche nelle pareti
esterne dell’immobile.
Tale circostanza, qualora comprovata, comporterebbe la violazione dell’art. 6
della legge region. Piemonte 7 aprile 2000, n. 42, in forza del quale il
riutilizzo di aree industriali dismesse è subordinato all’accertamento
dell’insussistenza di fattori di rischio o di nocività.
10) Le risultanze della verificazione affidata all’Agenzia regionale per la
protezione ambientale del Piemonte hanno pienamente comprovato le circostanze
allegate da parte ricorrente.
L’organismo verificatore, previa effettuazione di ispezioni in loco e di
accertamenti specialistici sui campioni ivi prelevati, ha rilevato, infatti, la
presenza di manufatti contenenti amianto e di rifiuti contenenti amianto in
tutti i piani dell’edificio in questione.
Con particolare riferimento alla copertura del fabbricato, il verificatore ha
accertato che la stessa è costruita in cemento amianto e che versa in cattivo
stato di conservazione.
Conclusivamente, il verificatore ha ritenuto di precisare che “qualsiasi
utilizzo del capannone oggetto di controversia sia vincolato a preliminare
bonifica dei locali interni dello stesso” e che “la copertura, risultante
degradata, debba essere bonificata a breve termine indipendentemente
dall’installazione della centrale”.
Le parti resistenti non hanno contestato né le metodologie di indagine applicate
dal verificatore né le conclusioni cui esso è pervenuto in ordine alla presenza
e allo stato di conservazione dell’amianto.
11) Sulla base di tali risultanze, è agevole formulare una diagnosi di
fondatezza della censura di legittimità all’esame, poiché la grave situazione di
contaminazione di un fabbricato pacificamente dismesso dalla precedente attività
produttiva imponeva (anche in applicazione del principio comunitario di
precauzione, direttamente cogente per tutte le amministrazioni pubbliche)
l’effettuazione di preliminari indagini e la conseguente adozione di tutte le
necessarie misure di risanamento atte a prevenire i pericoli per l’ambiente e la
salute pubblica legati al riutilizzo di tale struttura.
12) Con gli scritti difensivi depositati in prossimità dell’udienza pubblica, le
società controinteressate hanno eccepito l’improcedibilità della specifica
censura per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, nelle more del
giudizio, la proprietà del capannone ha presentato uno specifico piano di lavoro
per la rimozione dell’amianto dall’immobile, in parte già approvato dall’A.S.L.
competente, e i relativi interventi sono stati regolarmente avviati.
L’eccezione non può essere condivisa in quanto la mera presentazione del piano
di bonifica non offre garanzie certe in ordine all’effettivo completamento in
tempo utile degli interventi ivi previsti, ma soprattutto in considerazione del
fatto che le iniziative successivamente assunte non possono far venir meno il
difetto di istruttoria evidenziato da parte ricorrente e irrimediabilmente
incidente sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Il vizio in questione emerge con maggiore evidenza ove si consideri che la
problematica relativa alla presenza di amianto era stata sollevata dalla A.S.L.
fin dalle prime sedute della conferenza di servizi, ma, a fronte delle generiche
rassicurazioni fornite dalla proponente circa la non interferenza dei lavori con
la copertura del fabbricato, non aveva dato luogo all’esecuzione delle
conseguenti, necessarie misure, nonostante la stessa conferenza di servizi
avesse ben chiaro, tra l’altro, che l’impianto sarebbe sorto nelle immediate
vicinanze di tre edifici scolastici (“ricettori sensibili”).
13) E’ fondata e tuttora attuale, pertanto, la censura che, con riferimento alla
presenza di amianto nell’edificio, denuncia specificamente la violazione
dell’obbligo di previo risanamento posto dal menzionato art. 6, l.r. n. 42/2000,
nonché dal principio comunitario di precauzione in materia ambientale.
Tale censura ha carattere assorbente ed esime il Collegio dal vaglio degli
ulteriori rilievi di legittimità dedotti nel contesto dell’unico motivo di
ricorso.
14) Quanto al ricorso per motivi aggiunti, esso va dichiarato inammissibile,
siccome avente ad oggetto un provvedimento (l’originaria autorizzazione
30/3/2006 per la costruzione e la messa in esercizio della centrale
termoelettrica) che, come già rilevato, è stato integralmente sostituito dal
nuovo provvedimento autorizzativo e, in conseguenza, ha perduto ogni capacità
lesiva degli interessi azionati da parte ricorrente.
Gli altri atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti hanno natura
chiaramente endoprocedimentale e, comunque, non sono stati fatti oggetto di
specifiche censure.
15) Analoga declaratoria di inammissibilità va riferita alla domanda, introdotta
in giudizio con memoria depositata il 9 aprile 2011, tesa alla fissazione di un
termine per il completamento delle operazioni di bonifica dell’edificio, ai
sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.: trattasi, infatti, di
questione estranea al presente giudizio il quale è circoscritto alla legittimità
del provvedimento autorizzativo impugnato e non investe eventuali profili di
inerzia dell’azione amministrativa.
16) Le spese del grado di giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti
rispetto alla domanda di annullamento proposta in principalità (Provincia di
Vercelli, Comune di Serravalle Sesia, Serravalle Energia S.r.l., Cartiera
Italiana S.r.l.) e sono liquidate come da dispositivo.
17) A carico delle stesse parti va definitivamente posto il compenso spettante
all’organismo verificatore, liquidato nell’importo di € 9.033,00 (comprensivo di
spese per gli accertamenti tecnico-specialistici e per l’impiego del personale
nelle operazioni peritali), come da nota spese prot. n. 25337 del 14 marzo 2011,
in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara inammissibili il ricorso per motivi aggiunti e la domanda di fissazione
del termine per la bonifica del sito.
Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le
spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell’importo complessivo
di € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato eventualmente
versato.
Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento del compenso
spettante al verificatore, liquidato come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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