AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 17giugno 2011, n. 657
VIA E VAS - VAS - Art. 6, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Principio di precauzione -
Idoneità potenziale ad incidere il bene ambiente - Impatti significativi
sull’ambiente - Direttiva 27.6.2001, n. 42 CE.
La norma di cui all’art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al
novero delle norme precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella
materia ambientale ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del
recepimento, da parte del d.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie
che lo avevano elevato al rango di principio fondamentale nella materia
dell’ambiente. La norma non richiede un’idoneità in atto ma solo in potenza,
della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di pianificazione
o programmazione, ad incidere il bene ambiente. Invero, la lettera della legge
si esprime significativamente nei termini di “possono” avere impatti
significativi sull’ambiente. Il tutto sempre che gli impatti che l’iniziativa
urbanistica può avere sul bene ambiente e sul patrimonio culturale siano
“significativi”, ché, altrimenti, qualunque attività edificatoria connessa
all’adozione di varianti strutturali al PRG, siccome un qualche impatto
sull’ambiente indubbiamente possiede, dovrebbe, irragionevolmente ed in
violazione del principio di proporzionalità comunitaria, essere sottoposta a
valutazione ambientale strategica. E’ la stessa direttiva 27.6.2001, n. 42 CE,
cui si è data attuazione con il D.Lgs. n. 152/2006, a stabilire infatti che i
piani urbanistici che determinano l’interessamento di piccole aree a livello
locale o modifiche minori ai piani stessi, siano assoggettate a valutazione
ambientale strategica soltanto in conseguenza dei possibili effetti ancora
“significativi sull’ambiente”. Pres. Bianchi, Est. Graziano - Legambiente e
altri (avv. Servetti) c. Comune di Chivasso (avv. Martino) e Regione Piemonte
(avv. Salsotto) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 17 giugno 2011, n. 657
www.AmbienteDiritto.it
N. 00657/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2010, proposto da:
Legambiente - Associazione Ambientalista Nazionale + 2 altri, rappresentati e
difesi dall'avv. Chiara Servetti, con domicilio eletto presso la stesa in
Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;
contro
Comune di Chivasso, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Martino, con
domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Stefano Clemente, 22; Regione
Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio
eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165; Provincia di Torino,
non costituita;
nei confronti di
Vale Immobiliare S.r.l., non costituita;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 60 in data 21.12.2009,
pubblicata all'Albo Pretorio dal 30.12.2009 al 13.1.2010, avente ad oggetto:
"Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni intervenute in merito
all'adozione del PPE e della contestuale variante al vigente PRGC ai sensi
dell'art. 40 commi 6 e 7 e s.m.i. relative alle aree 4.11 e 5.25 del del vigente
PRGC";
della deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 61 in data 21.12.2009,
pubblicata all'Albo Pretorio dal 30.12.2009 al 13.1.2010, avente ad oggetto:
"Adozione del progetto definitivo del PPE con contestuale variante al vigente
PRGC ai sensi dell'art. 40 comma 6 e s.m.i. relativo alle aree 4.11. e 5.25 area
Mauriziano";
nonché per l'annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi
del relativo procedimento, tra i quali, la deliberazione del Consiglio Comunale
di Chivasso n. 16 in data 27.4.2009 di adozione del progetto preliminare del PPE
e della contestuale variante al PRGC, ai sensi dell'art. 40 comma 6 della L.R.
n. 56/1977 relativo alle aree 4.11 e 5.25 del PRGC, nonché del provvedimento di
cui alla nota prot. n. 56308 in data 17.12.2008, con la quale la Regione,
Direzione Programmazione Strategica e Direzione Ambiente, ha escluso, a seguito
di verifica preventiva, l'assoggettabilità a VAS, nonché della Determinazione
Dirigenziale n. 9 in data 7.4.2009 del Comune di Chivasso di recepimento del
provvedimento dell'Organo Tecnico Regionale in ordine alla non assoggettabilità
a VAS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chivasso e di Regione
Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Alfonso
Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Col gravame in epigrafe la Legambiente nazionale Onlus e due cittadini
impugnano le delibere n. 60 e 61 del 21.12.2009 pubblicate fino al 15.1.2010 con
le quali, rispettivamente, il Comune di Chivasso ha approvato le controdeduzioni
alle osservazioni formulate riguardo all’adozione di un piano particolareggiato
d edilizia privata e ha adottato il progetto definitivo del medesimo recante
contestuale variante al PRGC. Gravano altresì la delibera n. 16 del 27.4.2009 d
adozione del progetto preliminare del PPE e la nota regionale del 17.12.2008 con
cui la Regione ha escluso, a seguito di verifica preventiva, l’assoggettabilità
del progetto in controversia alla V.A.S.
1.2. Si costituiva il Comune di Chivasso con atto formale e poi con deposito di
documenti in data 4.11.2010 e memoria defensionale il 15.11.2010.
Parte ricorrente produceva memoria il 15.11.2010.
Si costituiva anche la Regione Piemonte con memorie depositate il 15 e il
24.11.2010 e poi il 7 e il 16.3.2011 e deposito documentale.
Parte ricorrente produceva ulteriori memorie il 7 e il 16.3.2011
Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 16.12.2010 la causa veniva rinviata
stante l’assenza delle parti e l’impedimento del Relatore per causa di malattia.
Alla pubblica udienza di rinvio del 7.4.2011 sulle conclusioni dei patroni delle
parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa veniva
spedita in decisione.
2.1. Deve preliminarmente il Collegio affrontare l’eccezione di difetto di
legittimazione ad agire e conseguente carenza di interesse in capo alla
Legambiente Onlus sollevata dalla difesa comunale sull’assunto che le
associazioni ambientali posseggono ai sensi degli artt. 13 e 18 della L.
8.7.1986, n. 349, una legittimazione eccezionale ai ricorsi amministrativi,
limitata ad azionare unicamente interessi di tipo ambientale, con esclusione
della possibilità di lamentare doglianze afferenti alla materia urbanistica. E
la ricorrente associazione avrebbe dedotto unicamente vizi formali aventi un
rilievo esclusivamente urbanistico.
2.2. L’eccezione non persuade la Sezione. Non è esatto che le doglianze
articolate dall’associazione deducente abbiano unicamente valenza urbanistica,
considerato che almeno due motivi del ricorso al’esame sollevano questioni di
natura prettamente ambientale, quali la mancata sottoposizione del progetto alla
valutazione ambientale strategica o la mancata allegazione della relazione
geologica al progetto preliminare. Non è chi non veda come la natura intrinseca
di siffatte lamentele impinga de plano interessi e valori di carattere
ambientale, sia pure riguardati sotto i loro riflessi di natura urbanistica.
L’eccezione in analisi è pertanto infondata e va disattesa.
3.1. Il ricorso è affidato ad un unico corposo motivo, composto da svariate sub
censure che vengono appresso illustrate in uno con il loro distinto scrutinio.
La prima doglianza, sulla quale parte ricorrente sembra spendere diffuse
argomentazioni, invoca la natura strutturale della variante contestuale
all’approvazione del PEP all’esame, natura che si desumerebbe sia dalla
circostanza che lo strumento produce un aumento della capacità insediativa
(consentendo la realizzazione di circa 50.000 mq di superficie residenziale atta
ad ospitare ulteriori 550 abitanti), sia dalla prevista realizzazione di una
viabilità eccedente l’ambito comunale, intesa a collegare il quartiere urbano
con la S.R. 11.
Dalla rilevata natura la ricorrente fa discendere ex art. 15 della L.Reg.
Piemonte n. 56/1977 la necessità dell’approvazione regionale mediante
provvedimento espresso e non attraverso il modulo procedimentale tacito del
silenzio – assenso.
Si oppone la difesa comunale a siffatta prospettazione, pur non contestando la
natura di variante strutturale.
3.2. La doglianza non trova concorde il Collegio, atteso che la legge
urbanistica regionale sancisce per l’approvazione dei piani particolareggiati di
edilizia privata comportanti varianti strutturali, un meccanismo di
perfezionamento che contempla il silenzio assenso della Regione.
Invero, come correttamente denota il Comune, è indiscusso che la variante de qua
è stata adottata e poi approvata ai sensi dell’art. 40, commi 6 e 7 della L.Reg.
n. 56/1977.
Ma questa norma esplicitamente stabilisce che il piano particolareggiato che
richieda una variante al PRG è approvato dalla Regione, ma “è approvato
contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta Regionale entro 120
giorni dalla data di ricevimento (…)” di poi precisando, peraltro, che “qualora
la Giunta Regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato
nel presente comma, il piano particolareggiato e la relativa variante
contestuale si intendono approvati”.Il che è quanto è avvenuto nella fattispecie
al vaglio del Tribunale, che è stata caratterizzata da un meccanismo di
approvazione tacita, operante mediante il modulo del silenzio – assenso.
Modalità pacificamente consentita dalla norma riportata, il cui tenore fa luce
dell’infondatezza della censura in discorso, la quale va pertanto disattesa.
4.1. Con altro motivo la ricorrente lamenta che la suindicata natura strutturale
della variante avrebbe imposto la sua sottoposizione alla procedura di
valutazione ambientale strategica (VAS), adempimento imposto dalla D.G.R. n.
12-8931 del 9.6.2008, che dispone che la VAS “deve essere effettuata
obbligatoriamente” in caso di varianti strutturali.
Nei medesimi sensi dispone anche l’art. 6, comma 1 del Codice dell’ambiente di
cui al d.lgs. n. 152/2006 a termini del quale “la valutazione ambientale
strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”. Ambedue tali norme
sarebbero state infrante poiché la Regione Piemonte, odierna coresistente, ha
escluso la necessità di detta procedura di verifica, pur avendo con l’impugnata
nota del 17.12.2008 evidenziato forti aspetti di criticità del progetto in causa
rispetto al patrimonio ambientale. La determinazione citata (doc. 1 produzione
ricorrente) sarebbe pertanto contraddittoria.
4.2. Anche la riassunta censura non espone profili di fondatezza e va
conseguentemente disattesa.
Invero, rimarca in punto di diritto la Sezione che la norma di cui all’art. 6,
comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme
precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale
ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del
d.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al
rango di principio fondamentale nella materia dell’ambiente.
4.3. Il principio di precauzione traduce in sostanza quello che a partire dal
Protocollo di Kyoto gli Stati contemporanei vogliono sia l’atteggiamento delle
Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dell’ambiente nei confronti di
questo patrimonio dell’umanità e si sostanzia i un insieme di regole e
prescrizioni, di carattere sostanziale ma anche procedurale, intese a
scoraggiare comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad arrecare vulnera
all’ambiente e al paesaggio.
Non richiede la norma, a parere del Collegio, un’idoneità in atto ma solo in
potenza, della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di
pianificazione o programmazione, ad incidere il bene ambiente.
Invero, la lettera della legge si esprime significativamente nei termini di
“possono” avere impatti significativi sull’ambiente.
Il tutto, intuitivamente, sempre che gli impatti che l’iniziativa urbanistica
può avere sul bene ambiente e sul patrimonio culturale siano “significativi”,
ché, altrimenti, qualunque attività edificatoria connessa all’adozione di
varianti strutturali al PRG, siccome un qualche impatto sull’ambiente
indubbiamente possiede, dovrebbe, irragionevolmente ed in violazione del
principio di proporzionalità comunitaria, essere sottoposta a valutazione
ambientale strategica.
4.4. In perfetta aderenza al caso all’esame, poi, va rammentato che è la stessa
direttiva 27.6.2001, n. 42 CE, cui si è data attuazione con il D.Lgs. n.
152/2006 a stabilire che i piani urbanistici che determinano l’interessamento di
piccole aree a livello locale o modifiche minori ai piani stessi, siano
assoggettate a valutazione ambientale strategica soltanto in conseguenza dei
possibili effetti ancora “significativi sull’ambiente”.
4.4. Calando le brevi tratteggiate coordinate interpretative al caso al vaglio
della Sezione, non può non rilevarsi come la stessa nota regionale del
17.12.2008 impugnata ponga in luce talune criticità del progetto in controversia
rispetto ai valori ambientali.
In particolare, nella stessa si legge che si ravvisano nelle previsioni
progettuali preliminari “elementi di possibile criticità rispetto
all’inserimento paesaggistico degli insediamenti a carattere residenziale
proposti”, oppure che “la realizzazione del nuovo tracciato stradale può
comportare consumo di suolo agricolo e frammentazione paesaggistica”; o ,
ancora, che l’intervento evidenzia “la particolare vulnerabilità dell’area in
analisi”.
Ciononostante, la Regione ha concluso che “La trasformazione correlata alla
variante non è caratterizzata da particolari criticità ambientali e non produce
effetti ambientali rilevanti”.
Al riguardo il Collegio non può non evidenziare l’assenza di profili di
contraddittorietà nella riportata conclusione, apparendo il pericolo di
“frammentazione paesaggistica” e di “consumo di suolo agricolo” nonché gli
stessi generali “elementi di possibile criticità rispetto all’inserimento
paesaggistico” o “la particolare vulnerabilità dell’area in
analisi”considerazioni non rappresentative di quei significativi impatti sul
bene ambiente che costituiscono il necessario presupposto per l’assoggettamento
a valutazione ambientale strategica.
E ciò quantunque meriti ancora di essere ribadito che ciò che l’art. 6, comma 1
del Testo unico dell’ambiente richiede affinché un programma o piano urbanistico
debba essere assoggettato a VAS non è l’effettiva a attuale significativa
incisione del bene ambiente ma solo la possibilità di siffatti vulnera, la quale
è sicuramente da escludere nelle enunciazioni regionali sopra riportate, in sé
alquanto generiche.
La censura in scrutinio è pertanto infondata e va respinta.
4.5. In linea di ulteriore precisazione si prospetta parimenti infondata la
doglianza secondo cui quand’anche si dovesse opinare che il progetto de quo non
sia da assoggettare a VAS, tuttavia il Comune avrebbe dovuto osservare il
disposto della D.G.R. 9.6.2008, di cui parte ricorrente assume la violazione, a
termini della quale “in caso di esclusione dalla valutazione ambientale
l’Amministrazione comunale tiene conto (…) delle eventuali indicazioni e/o
condizioni stabilite in fase di verifica preventiva”.
Al riguardo, si ricorda che la Regione, con la suindicata nota del dicembre
2008, aveva predisposto un intero paragrafo intitolato “prescrizioni indicazioni
e suggerimenti per la redazione del piano particolareggiato” che, ad esempio,
facevano obbligo al Comune di “ predisporre un “Allegato energetico – ambientale
per l’intervento oggetto del Piano che potrà costituire un’anticipazione
dell’Allegato energetico – ambientale al Regolamento Edilizio” ovvero di
“approfondire lo studio dell’impatto acustico”o, ancora e più
significativamente, di “valutare tutte le possibili misure di mitigazione
riguardo al consumo ed all’impermeabilizzazione di suolo e all’inserimento
ambientale”.
Evidenzia ancora il Collegio che la Regione, con la nota del 14.7.2010 del
Responsabile del Settore copianificazione urbanistica (doc. 23 ricorrente)
rilevava come “la proposta presenti significative criticità riferite alle
dimensioni ed alla eccessiva compattezza dell’intervento nonché all’inserimento
paesaggistico, anche in considerazione della vicinanza al Parco Mauriziano”
Con riguardo alle prescrizioni di carattere più specificamente urbanistico pure
impartite dalla Regione, si rileva che, sempre con la citata nota del 14.7.2010
l’Ente regionale aveva ritenuto “necessario ridurre l’indice territoriale medio
proposto per la nuova area 8.15 di trasformazione” precisando che “la riduzione
della capacità edificatoria dovrà essere attuata mediante la revisione delle
altezze previste, che dovranno essere modulate in coerenza con le altezze delle
aree residenziali circostanti e tenendo conto del Parco Mauriziano, senza
comunque superare il 6 metri fuori terra”.
Al riguardo il Comune, con la memoria difensiva depositata il 15.11.2010 oppone
che con la controdeduzione n. 17 allegata alla deliberazione gravata e formulata
in risposta all’osservazione presentata dal coricorrente Meaglia, aveva ribadito
che “si ritiene che il progetto abbia necessariamente determinato la
realizzazione di fabbricati pluriplano fino a 7 piani fuori terra, proprio per
concentrare la volumetria prevista. In memoria il Comune chiarisce anche che “in
effetti la previsione di realizzare fabbricati fino a 7 piani fuori terra, è
conforme al disposto di cui all’art. 6, comma 4 punto 4 delle vigenti N.T.A. del
PRG del Comune di Chivasso relativo all’attuazione del PRG con Strumenti
urbanistici esecutivi”(memoria cit., pag. 14).
In effetti, rileva il Collegio come le doglianze regionali in punto di
urbanistica contenute nella riportata nota del 14.7.2010 possano ritenersi
superate a seguito dell’ulteriore postuma nota regionale recante “Relazione
integrativa e proposta di voto” del 22.7.2010 a seguito della Commissione
tecnica urbanistica (doc. 6 produzione comunale del 25.2.2011). Tale nota
precisa che “la CTU ha ritenuto che la richiesta di contenimento delle quantità
edificatorie (…) non debba essere considerata una prescrizione vincolante ma
possa essere autonomamente valutata dalla Amministrazione Comunale a seguito
della richiesta di complessiva rielaborazione del progetto e di puntuali
verifiche effettuate in un programma di fattibilità economica dell’intervento”.
In forza di dette indicazioni consta che il Comune resistente abbia formulato
una proposta di fattibilità economica altresì modificando la configurazione dei
lotti con rielaborazione dell’impianto urbanistico identificando dei varchi che
consentono la fruibilità visiva del Parco Mauriziano.
4.6. Dal complessivo esame delle delibere n. 21 e 80 del 2010 successivamente
adottate dal Comune emerge che l’Ente locale si è adeguato alle prescrizioni
regionali in materia idrogeologica ed urbanistica. Quanto alle prime si
evidenzia che con la delibera n. 80/2010 (doc. 8 produzione Comune) il Comune dà
atto che se da un lato le aree comprese nel tratto tra la ferrovia Milano Torino
ed il fiume Po sono state incluse in fascia “C” a seguito della deliberazione n.
5/2008 adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po,
intervenuta dopo il collaudo dell’argine spondale del 16.11.2006 e, dall’altro
che, quanto all’innalzamento artificiale del piano di campagna – che si sarebbe
verificato per effetto dell’attuazione del piano impugnato – si terrà nel debito
conto tale osservazione nella fase attuativa degli interventi, allorché verrà
dimostrato con apposita relazione geomorfologica, che i manufatti non creano
danni o aggravano le aree limitrofe.
A ciò va debitamente aggiunto che con la deliberazione di Consiglio comunale n.
80 del 21.12.2010 (doc. 8 produzione comunale) il Comune ha approvato tra gli
altri una Relazione illustrativa recante anche integrazioni a seguito della
Commissione tecnica urbanistica del 22.7.2009, dove alle pagg. 18 e seguenti si
espongono le soluzioni da adottare per garantire “l’integrazione del contesto
ambientale”, prevedendo tra l’altro, “l’eliminazione delle preesistenze edilizie
con destinazione d’uso industriale non più produttive” o “il mantenimento della
morfologia del sito costituito da terreno pressoché pianeggiante”, oltretutto
ideando soluzioni progettuali capaci di conseguire “il contenimento del consumo
delle risorse”. Viene poi perseguita anche la “riduzione dei carichi ambientali”
o la valorizzazione “del verde come elemento di continuità con il parco del
Mauriziano” prevedendo una “green belt” o cintura di vegetazione sulle porzioni
di terreno libere da edificazione.
Rimarca il Collegio che quelle appena riportate costituiscono solo alcune delle
controdeduzioni e soluzioni migliorative e alternative ideate dal Comune per
rispondere ai rilievi urbanistici e ambientali formulati dalla Regione. Altre
sono contenute sia nella stessa delibera n. 80/2001 in esame che nella
precedente Delibera n 21 del 10.5.2010, entrambe non impugnate
Da quanto or ora illustrato consegue che la censura subordinata in scrutinio è
infondata e va disattesa.
5.1 Con ulteriore censura la ricorrente si duole del fatto che sarebbero stati
violati gli artt.14, 15 e 17 della L.Reg. n. 56/1977 per non avere il Comune
inserito tra gli allegati al progetto preliminare la relazione idrogeologica
dell’area interessata dal contestato piano, considerando che la zona in
questione è stata interessata dalle alluvioni del 1994 e del 2000.
Al riguardo preliminarmente il Comune oppone che la delibera di adozione del PPE
in variante al PRG è del 27.4.2009, per cui il ricorso avverso la stessa sarebbe
tardivo.
5.2. Non condivide il Collegio siffatta linea difensiva. Va ad essa debitamente
obiettato che la delibera del 27.4.2009 pure fatta oggetto di impugnativa quale
atto presupposto, non possedeva al momento della sua adozione, alcuna lesività
immediata ed attuale tale da far scattare l’onere di immediata impugnazione.
E’, infatti, evidente che tale delibera è divenuta lesiva nel momento in cui il
procedimento urbanistico preordinato all’approvazione del piano
particolareggiato e della contestuale variante strutturale si è concluso, o
quanto meno è approdato ad una prima stesura e adozione del progetto definitivo.
E’ solo quindi in occasione dell’impugnazione delle delibere di approvazione
delle controdeduzioni e del progetto di variante e piano che è sorto per la
deducente interesse a gravare contestualmente anche la previa delibera di
adozione della variante, che si configura come atto preparatorio e prodromico
non impugnabile poiché non dotato neanche di effetti interinali.
5.3. Secondo la linea argomentativa svolta dal Comune in ogni caso la relazione
geologica e geotecnica benché non allegata alla delibera di adozione del PPE del
27.4.2009 è stata acquisita il 29.4.2009 ed allegata al progetto definitivo,
sanando il precedente eventuale vizio.
Siffatto punto di vista persuade il Collegio. Va in proposito considerato che se
la legge ha prescritto che l’onere allegatorio in questione va assolto in
occasione dell’adozione del progetto preliminare è perché quella relazione
necessita già nella fase iniziale del procedimento urbanistico, poiché assume
una valenza specifica ai fini di consentire a chiunque vi abbia interesse, di
formulare adeguate osservazioni, che possono essere illuminate proprio dalla
presa visione della perizia idrogeologica.
Ma, a tal fine, osserva il Collegio, ben può valere l’acquisizione della
relazione idrogeologica avvenuta solo due giorni dopo l’adozione della delibera
del 27.4.2009 inerente l’approvazione del progetto preliminare. L’acquisizione
postuma di soli due giorni non ha infatti spiegato alcun effetto invalidante,
non vulnerando alcun interesse sostanziale né dell’Amministrazione procedente né
dell’Amministrazione Regionale che è intervenuta nel procedimento, né, del
resto, di ogni eventuale cittadino interessato, che ha potuto prendere visione
della contestata relazione quasi coeva alla stessa delibera di approvazione del
preliminare.
Ed invero la medesima relazione è poi confluita automaticamente nel procedimento
pianificatorio essendo stata allegata al progetto definitivo.
Da quanto illustrato consegue, dunque, che l’allegazione della relazione, omessa
in sede di adozione del progetto preliminare, è rimasta fuori del procedimento
di pianificazione per soli due giorni, circostanza che integra una mera
irregolarità stante il ridottissimo margine di tempo nel quale la predetta
relazione è mancata per essere poi prontamente acquista dal Comune ed allegata
al progetto definitivo.
La censura in scrutinio si profila dunque infondata e va conseguentemente
disattesa.
6.1. Ma ritiene il Collegio di dover valorizzare anche il dato che parimenti
poggia su rilievi di ordine sostanziale e sul’effettiva idoneità delle
complessive lamentate mancanze ad incidere sostanzialmente sulla bontà del piano
particolareggiato impugnato, costituito dal fatto che il Comune ha assunto la
deliberazione n. 80/2001 con la quale ha anche approvato le controdeduzioni in
materia idrogeologica svolte sulle osservazioni regionali, sia con una Relazione
del Settore Ambiente e di quello Pianificazione Difesa del suolo – Dighe, sia
approvando una apposita Relazione di “Controdeduzioni in merito alle
osservazioni di natura idrogeologica” formulate dalla Regione, redatta dal Geol.
G. Cairola.
Ebbene, sia la predetta Deliberazione di Consiglio n. 80/2001 che la precedente
n. 21/2001 hanno apportato rilevanti modifiche al progetto e recano numerose
relazioni tecniche contenenti le controdeduzioni in materia urbanistica,
ambientale ed idrogeologica, delle quali si è fatto più sopra sommario cenno.
In particolare, la delibera n.21 del 10.5.2010 (doc. 2 produzione Comune) ha
approvato una importante Relazione che illustra le ragioni per le quali non sono
state rispettate tutte le prescrizioni regionali di rilievo ambientale impartite
con la nota 17.12.2008, prescrizioni susseguenti all’esclusione
dell’assoggettamento del piano particolareggiato contestato alla VAS.
Con tale delibera, tra l’altro, il Comune ha proceduto “all’adozione delle
tavole sostitutive e delle integrazioni al progetto definitivo” del PPE,
all’adozione, in sostituzione ed integrazione degli atti tecnici adottati con la
delibera di approvazione del progetto definitivo n. 61 del 21.12.2009 impugnata,
di una Relazione di compatibilità acustica nonché della citata Relazione
illustrativa integrativa in merito alle prescrizioni regionali di non
assoggettabilità alla V.A.S.
La successiva delibera n. 80/2010, come più sopra rilevato, approva numerose
relazioni contenenti specifiche controdeduzioni alle osservazioni regionali.
Le due citate delibere fanno seguito alla richiesta di integrazione di atti
formulata dalla Regione con nota 8.2.2010 e 3.2.2010 (Doc. 1 Comune) ed hanno
implementato il progetto iniziale, variato l’iniziativa edificatoria anche con
riguardo alla consistenza perimetrale, introdotto significative riflessioni e
controdeduzioni in materia ambientale, idrogeologica, geotecnica ed urbanistica.
Ne consegue, come correttamente rilevato dal Comune, che i provvedimenti oggetto
del ricorso in epigrafe non sono più quelli iniziali e non sono aggiornati.
Essi recano un assetto di interessi ed una conformazione urbanistica ed
ambientale oltre che idrogeologica del Piano particolareggiato che non è più
quella che è stata poi definitivamente approvata e che sarà realizzata.
Sul piano processuale consegue da quanto denotato, che un eventuale ipotetico
accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti deliberativi iniziali poi
sostanzialmente modificati e variati, nessun apprezzabile vantaggio potrebbe
arrecare ai ricorrenti, atteso che le determinazioni amministrative annullate
non sarebbero in realtà quelle che verranno attuate e portate ad effetto.
Queste ultime scaturiscono inesorabilmente dalle due successive delibere
consiliari n. 21 ed 80 del 2010 adottate in pendenza del gravame e non impugnate
con motivi aggiunti.
6.2. In sintesi, basti rimarcare come l’improcedibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse discende pacificamente dal fatto che mentre è
stata correttamente impugnata la delibera consiliare n. 61 del 21.12.2009
recante adozione del progetto definitivo, non è stata impugnata la successiva
delibera n. 21 del 10.5.2010 che ha adottato nuovi atti tecnici in sostituzione
ed integrazione di quelli facenti parte del progetto definitivo già adottato con
la delibera n. 61/2009 precedentemente gravata.
La medesima sanzione processuale discende anche dall’omessa impugnazione della
delibera consiliare n. 80/2010 che ha approvato le controdeduzioni, con allegati
i piani economico – finanziari degli interventi, alle osservazioni regionali e,
conseguentemente all’approvazione di dette controdeduzioni, ha modificato le
Tavole 4,5,5.1,5.2.,6,7,7.1 e 8 del Piano particolareggiato nonché le Tavole 5V
e 8V della variante di PRGC.
Sotto gli illustrati rilevanti profili, dunque, il ricorso, oltre che infondato
relativamente alle censure sopra scrutinate, deve essere anche dichiarato
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse o per l’emergenza di una
causa ostativa all’adozione della decisione di merito, ai sensi dell’art. 35 del
codice del processo amministrativo.
Le spese possono essere compensate in ragione della delicatezza delle questioni
affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo
respinge e in parte lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 7 aprile 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
AmbienteDiritto.it
- Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN
1974-9562
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it