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T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 17giugno 2011, n. 657


VIA E VAS - VAS - Art. 6, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Principio di precauzione - Idoneità potenziale ad incidere il bene ambiente - Impatti significativi sull’ambiente - Direttiva 27.6.2001, n. 42 CE.
La norma di cui all’art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del d.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al rango di principio fondamentale nella materia dell’ambiente. La norma non richiede un’idoneità in atto ma solo in potenza, della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di pianificazione o programmazione, ad incidere il bene ambiente. Invero, la lettera della legge si esprime significativamente nei termini di “possono” avere impatti significativi sull’ambiente. Il tutto sempre che gli impatti che l’iniziativa urbanistica può avere sul bene ambiente e sul patrimonio culturale siano “significativi”, ché, altrimenti, qualunque attività edificatoria connessa all’adozione di varianti strutturali al PRG, siccome un qualche impatto sull’ambiente indubbiamente possiede, dovrebbe, irragionevolmente ed in violazione del principio di proporzionalità comunitaria, essere sottoposta a valutazione ambientale strategica. E’ la stessa direttiva 27.6.2001, n. 42 CE, cui si è data attuazione con il D.Lgs. n. 152/2006, a stabilire infatti che i piani urbanistici che determinano l’interessamento di piccole aree a livello locale o modifiche minori ai piani stessi, siano assoggettate a valutazione ambientale strategica soltanto in conseguenza dei possibili effetti ancora “significativi sull’ambiente”. Pres. Bianchi, Est. Graziano - Legambiente e altri (avv. Servetti) c. Comune di Chivasso (avv. Martino) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 17 giugno 2011, n. 657
 

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N. 00657/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 348 del 2010, proposto da:
Legambiente - Associazione Ambientalista Nazionale + 2 altri, rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Servetti, con domicilio eletto presso la stesa in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82;


contro


Comune di Chivasso, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Martino, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Stefano Clemente, 22; Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165; Provincia di Torino, non costituita;

nei confronti di

Vale Immobiliare S.r.l., non costituita;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 60 in data 21.12.2009, pubblicata all'Albo Pretorio dal 30.12.2009 al 13.1.2010, avente ad oggetto: "Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni intervenute in merito all'adozione del PPE e della contestuale variante al vigente PRGC ai sensi dell'art. 40 commi 6 e 7 e s.m.i. relative alle aree 4.11 e 5.25 del del vigente PRGC";

della deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 61 in data 21.12.2009, pubblicata all'Albo Pretorio dal 30.12.2009 al 13.1.2010, avente ad oggetto: "Adozione del progetto definitivo del PPE con contestuale variante al vigente PRGC ai sensi dell'art. 40 comma 6 e s.m.i. relativo alle aree 4.11. e 5.25 area Mauriziano";

nonché per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali, la deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 16 in data 27.4.2009 di adozione del progetto preliminare del PPE e della contestuale variante al PRGC, ai sensi dell'art. 40 comma 6 della L.R. n. 56/1977 relativo alle aree 4.11 e 5.25 del PRGC, nonché del provvedimento di cui alla nota prot. n. 56308 in data 17.12.2008, con la quale la Regione, Direzione Programmazione Strategica e Direzione Ambiente, ha escluso, a seguito di verifica preventiva, l'assoggettabilità a VAS, nonché della Determinazione Dirigenziale n. 9 in data 7.4.2009 del Comune di Chivasso di recepimento del provvedimento dell'Organo Tecnico Regionale in ordine alla non assoggettabilità a VAS.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chivasso e di Regione Piemonte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1.Col gravame in epigrafe la Legambiente nazionale Onlus e due cittadini impugnano le delibere n. 60 e 61 del 21.12.2009 pubblicate fino al 15.1.2010 con le quali, rispettivamente, il Comune di Chivasso ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni formulate riguardo all’adozione di un piano particolareggiato d edilizia privata e ha adottato il progetto definitivo del medesimo recante contestuale variante al PRGC. Gravano altresì la delibera n. 16 del 27.4.2009 d adozione del progetto preliminare del PPE e la nota regionale del 17.12.2008 con cui la Regione ha escluso, a seguito di verifica preventiva, l’assoggettabilità del progetto in controversia alla V.A.S.

1.2. Si costituiva il Comune di Chivasso con atto formale e poi con deposito di documenti in data 4.11.2010 e memoria defensionale il 15.11.2010.

Parte ricorrente produceva memoria il 15.11.2010.

Si costituiva anche la Regione Piemonte con memorie depositate il 15 e il 24.11.2010 e poi il 7 e il 16.3.2011 e deposito documentale.

Parte ricorrente produceva ulteriori memorie il 7 e il 16.3.2011

Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 16.12.2010 la causa veniva rinviata stante l’assenza delle parti e l’impedimento del Relatore per causa di malattia.

Alla pubblica udienza di rinvio del 7.4.2011 sulle conclusioni dei patroni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa veniva spedita in decisione.

2.1. Deve preliminarmente il Collegio affrontare l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire e conseguente carenza di interesse in capo alla Legambiente Onlus sollevata dalla difesa comunale sull’assunto che le associazioni ambientali posseggono ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 8.7.1986, n. 349, una legittimazione eccezionale ai ricorsi amministrativi, limitata ad azionare unicamente interessi di tipo ambientale, con esclusione della possibilità di lamentare doglianze afferenti alla materia urbanistica. E la ricorrente associazione avrebbe dedotto unicamente vizi formali aventi un rilievo esclusivamente urbanistico.

2.2. L’eccezione non persuade la Sezione. Non è esatto che le doglianze articolate dall’associazione deducente abbiano unicamente valenza urbanistica, considerato che almeno due motivi del ricorso al’esame sollevano questioni di natura prettamente ambientale, quali la mancata sottoposizione del progetto alla valutazione ambientale strategica o la mancata allegazione della relazione geologica al progetto preliminare. Non è chi non veda come la natura intrinseca di siffatte lamentele impinga de plano interessi e valori di carattere ambientale, sia pure riguardati sotto i loro riflessi di natura urbanistica.

L’eccezione in analisi è pertanto infondata e va disattesa.

3.1. Il ricorso è affidato ad un unico corposo motivo, composto da svariate sub censure che vengono appresso illustrate in uno con il loro distinto scrutinio.

La prima doglianza, sulla quale parte ricorrente sembra spendere diffuse argomentazioni, invoca la natura strutturale della variante contestuale all’approvazione del PEP all’esame, natura che si desumerebbe sia dalla circostanza che lo strumento produce un aumento della capacità insediativa (consentendo la realizzazione di circa 50.000 mq di superficie residenziale atta ad ospitare ulteriori 550 abitanti), sia dalla prevista realizzazione di una viabilità eccedente l’ambito comunale, intesa a collegare il quartiere urbano con la S.R. 11.

Dalla rilevata natura la ricorrente fa discendere ex art. 15 della L.Reg. Piemonte n. 56/1977 la necessità dell’approvazione regionale mediante provvedimento espresso e non attraverso il modulo procedimentale tacito del silenzio – assenso.

Si oppone la difesa comunale a siffatta prospettazione, pur non contestando la natura di variante strutturale.

3.2. La doglianza non trova concorde il Collegio, atteso che la legge urbanistica regionale sancisce per l’approvazione dei piani particolareggiati di edilizia privata comportanti varianti strutturali, un meccanismo di perfezionamento che contempla il silenzio assenso della Regione.

Invero, come correttamente denota il Comune, è indiscusso che la variante de qua è stata adottata e poi approvata ai sensi dell’art. 40, commi 6 e 7 della L.Reg. n. 56/1977.

Ma questa norma esplicitamente stabilisce che il piano particolareggiato che richieda una variante al PRG è approvato dalla Regione, ma “è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta Regionale entro 120 giorni dalla data di ricevimento (…)” di poi precisando, peraltro, che “qualora la Giunta Regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati”.Il che è quanto è avvenuto nella fattispecie al vaglio del Tribunale, che è stata caratterizzata da un meccanismo di approvazione tacita, operante mediante il modulo del silenzio – assenso.

Modalità pacificamente consentita dalla norma riportata, il cui tenore fa luce dell’infondatezza della censura in discorso, la quale va pertanto disattesa.

4.1. Con altro motivo la ricorrente lamenta che la suindicata natura strutturale della variante avrebbe imposto la sua sottoposizione alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), adempimento imposto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008, che dispone che la VAS “deve essere effettuata obbligatoriamente” in caso di varianti strutturali.

Nei medesimi sensi dispone anche l’art. 6, comma 1 del Codice dell’ambiente di cui al d.lgs. n. 152/2006 a termini del quale “la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”. Ambedue tali norme sarebbero state infrante poiché la Regione Piemonte, odierna coresistente, ha escluso la necessità di detta procedura di verifica, pur avendo con l’impugnata nota del 17.12.2008 evidenziato forti aspetti di criticità del progetto in causa rispetto al patrimonio ambientale. La determinazione citata (doc. 1 produzione ricorrente) sarebbe pertanto contraddittoria.

4.2. Anche la riassunta censura non espone profili di fondatezza e va conseguentemente disattesa.

Invero, rimarca in punto di diritto la Sezione che la norma di cui all’art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del d.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al rango di principio fondamentale nella materia dell’ambiente.

4.3. Il principio di precauzione traduce in sostanza quello che a partire dal Protocollo di Kyoto gli Stati contemporanei vogliono sia l’atteggiamento delle Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dell’ambiente nei confronti di questo patrimonio dell’umanità e si sostanzia i un insieme di regole e prescrizioni, di carattere sostanziale ma anche procedurale, intese a scoraggiare comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad arrecare vulnera all’ambiente e al paesaggio.

Non richiede la norma, a parere del Collegio, un’idoneità in atto ma solo in potenza, della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di pianificazione o programmazione, ad incidere il bene ambiente.

Invero, la lettera della legge si esprime significativamente nei termini di “possono” avere impatti significativi sull’ambiente.

Il tutto, intuitivamente, sempre che gli impatti che l’iniziativa urbanistica può avere sul bene ambiente e sul patrimonio culturale siano “significativi”, ché, altrimenti, qualunque attività edificatoria connessa all’adozione di varianti strutturali al PRG, siccome un qualche impatto sull’ambiente indubbiamente possiede, dovrebbe, irragionevolmente ed in violazione del principio di proporzionalità comunitaria, essere sottoposta a valutazione ambientale strategica.

4.4. In perfetta aderenza al caso all’esame, poi, va rammentato che è la stessa direttiva 27.6.2001, n. 42 CE, cui si è data attuazione con il D.Lgs. n. 152/2006 a stabilire che i piani urbanistici che determinano l’interessamento di piccole aree a livello locale o modifiche minori ai piani stessi, siano assoggettate a valutazione ambientale strategica soltanto in conseguenza dei possibili effetti ancora “significativi sull’ambiente”.

4.4. Calando le brevi tratteggiate coordinate interpretative al caso al vaglio della Sezione, non può non rilevarsi come la stessa nota regionale del 17.12.2008 impugnata ponga in luce talune criticità del progetto in controversia rispetto ai valori ambientali.

In particolare, nella stessa si legge che si ravvisano nelle previsioni progettuali preliminari “elementi di possibile criticità rispetto all’inserimento paesaggistico degli insediamenti a carattere residenziale proposti”, oppure che “la realizzazione del nuovo tracciato stradale può comportare consumo di suolo agricolo e frammentazione paesaggistica”; o , ancora, che l’intervento evidenzia “la particolare vulnerabilità dell’area in analisi”.

Ciononostante, la Regione ha concluso che “La trasformazione correlata alla variante non è caratterizzata da particolari criticità ambientali e non produce effetti ambientali rilevanti”.

Al riguardo il Collegio non può non evidenziare l’assenza di profili di contraddittorietà nella riportata conclusione, apparendo il pericolo di “frammentazione paesaggistica” e di “consumo di suolo agricolo” nonché gli stessi generali “elementi di possibile criticità rispetto all’inserimento paesaggistico” o “la particolare vulnerabilità dell’area in analisi”considerazioni non rappresentative di quei significativi impatti sul bene ambiente che costituiscono il necessario presupposto per l’assoggettamento a valutazione ambientale strategica.

E ciò quantunque meriti ancora di essere ribadito che ciò che l’art. 6, comma 1 del Testo unico dell’ambiente richiede affinché un programma o piano urbanistico debba essere assoggettato a VAS non è l’effettiva a attuale significativa incisione del bene ambiente ma solo la possibilità di siffatti vulnera, la quale è sicuramente da escludere nelle enunciazioni regionali sopra riportate, in sé alquanto generiche.

La censura in scrutinio è pertanto infondata e va respinta.

4.5. In linea di ulteriore precisazione si prospetta parimenti infondata la doglianza secondo cui quand’anche si dovesse opinare che il progetto de quo non sia da assoggettare a VAS, tuttavia il Comune avrebbe dovuto osservare il disposto della D.G.R. 9.6.2008, di cui parte ricorrente assume la violazione, a termini della quale “in caso di esclusione dalla valutazione ambientale l’Amministrazione comunale tiene conto (…) delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite in fase di verifica preventiva”.


Al riguardo, si ricorda che la Regione, con la suindicata nota del dicembre 2008, aveva predisposto un intero paragrafo intitolato “prescrizioni indicazioni e suggerimenti per la redazione del piano particolareggiato” che, ad esempio, facevano obbligo al Comune di “ predisporre un “Allegato energetico – ambientale per l’intervento oggetto del Piano che potrà costituire un’anticipazione dell’Allegato energetico – ambientale al Regolamento Edilizio” ovvero di “approfondire lo studio dell’impatto acustico”o, ancora e più significativamente, di “valutare tutte le possibili misure di mitigazione riguardo al consumo ed all’impermeabilizzazione di suolo e all’inserimento ambientale”.

Evidenzia ancora il Collegio che la Regione, con la nota del 14.7.2010 del Responsabile del Settore copianificazione urbanistica (doc. 23 ricorrente) rilevava come “la proposta presenti significative criticità riferite alle dimensioni ed alla eccessiva compattezza dell’intervento nonché all’inserimento paesaggistico, anche in considerazione della vicinanza al Parco Mauriziano”

Con riguardo alle prescrizioni di carattere più specificamente urbanistico pure impartite dalla Regione, si rileva che, sempre con la citata nota del 14.7.2010 l’Ente regionale aveva ritenuto “necessario ridurre l’indice territoriale medio proposto per la nuova area 8.15 di trasformazione” precisando che “la riduzione della capacità edificatoria dovrà essere attuata mediante la revisione delle altezze previste, che dovranno essere modulate in coerenza con le altezze delle aree residenziali circostanti e tenendo conto del Parco Mauriziano, senza comunque superare il 6 metri fuori terra”.

Al riguardo il Comune, con la memoria difensiva depositata il 15.11.2010 oppone che con la controdeduzione n. 17 allegata alla deliberazione gravata e formulata in risposta all’osservazione presentata dal coricorrente Meaglia, aveva ribadito che “si ritiene che il progetto abbia necessariamente determinato la realizzazione di fabbricati pluriplano fino a 7 piani fuori terra, proprio per concentrare la volumetria prevista. In memoria il Comune chiarisce anche che “in effetti la previsione di realizzare fabbricati fino a 7 piani fuori terra, è conforme al disposto di cui all’art. 6, comma 4 punto 4 delle vigenti N.T.A. del PRG del Comune di Chivasso relativo all’attuazione del PRG con Strumenti urbanistici esecutivi”(memoria cit., pag. 14).

In effetti, rileva il Collegio come le doglianze regionali in punto di urbanistica contenute nella riportata nota del 14.7.2010 possano ritenersi superate a seguito dell’ulteriore postuma nota regionale recante “Relazione integrativa e proposta di voto” del 22.7.2010 a seguito della Commissione tecnica urbanistica (doc. 6 produzione comunale del 25.2.2011). Tale nota precisa che “la CTU ha ritenuto che la richiesta di contenimento delle quantità edificatorie (…) non debba essere considerata una prescrizione vincolante ma possa essere autonomamente valutata dalla Amministrazione Comunale a seguito della richiesta di complessiva rielaborazione del progetto e di puntuali verifiche effettuate in un programma di fattibilità economica dell’intervento”.

In forza di dette indicazioni consta che il Comune resistente abbia formulato una proposta di fattibilità economica altresì modificando la configurazione dei lotti con rielaborazione dell’impianto urbanistico identificando dei varchi che consentono la fruibilità visiva del Parco Mauriziano.

4.6. Dal complessivo esame delle delibere n. 21 e 80 del 2010 successivamente adottate dal Comune emerge che l’Ente locale si è adeguato alle prescrizioni regionali in materia idrogeologica ed urbanistica. Quanto alle prime si evidenzia che con la delibera n. 80/2010 (doc. 8 produzione Comune) il Comune dà atto che se da un lato le aree comprese nel tratto tra la ferrovia Milano Torino ed il fiume Po sono state incluse in fascia “C” a seguito della deliberazione n. 5/2008 adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po, intervenuta dopo il collaudo dell’argine spondale del 16.11.2006 e, dall’altro che, quanto all’innalzamento artificiale del piano di campagna – che si sarebbe verificato per effetto dell’attuazione del piano impugnato – si terrà nel debito conto tale osservazione nella fase attuativa degli interventi, allorché verrà dimostrato con apposita relazione geomorfologica, che i manufatti non creano danni o aggravano le aree limitrofe.

A ciò va debitamente aggiunto che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 21.12.2010 (doc. 8 produzione comunale) il Comune ha approvato tra gli altri una Relazione illustrativa recante anche integrazioni a seguito della Commissione tecnica urbanistica del 22.7.2009, dove alle pagg. 18 e seguenti si espongono le soluzioni da adottare per garantire “l’integrazione del contesto ambientale”, prevedendo tra l’altro, “l’eliminazione delle preesistenze edilizie con destinazione d’uso industriale non più produttive” o “il mantenimento della morfologia del sito costituito da terreno pressoché pianeggiante”, oltretutto ideando soluzioni progettuali capaci di conseguire “il contenimento del consumo delle risorse”. Viene poi perseguita anche la “riduzione dei carichi ambientali” o la valorizzazione “del verde come elemento di continuità con il parco del Mauriziano” prevedendo una “green belt” o cintura di vegetazione sulle porzioni di terreno libere da edificazione.

Rimarca il Collegio che quelle appena riportate costituiscono solo alcune delle controdeduzioni e soluzioni migliorative e alternative ideate dal Comune per rispondere ai rilievi urbanistici e ambientali formulati dalla Regione. Altre sono contenute sia nella stessa delibera n. 80/2001 in esame che nella precedente Delibera n 21 del 10.5.2010, entrambe non impugnate

Da quanto or ora illustrato consegue che la censura subordinata in scrutinio è infondata e va disattesa.

5.1 Con ulteriore censura la ricorrente si duole del fatto che sarebbero stati violati gli artt.14, 15 e 17 della L.Reg. n. 56/1977 per non avere il Comune inserito tra gli allegati al progetto preliminare la relazione idrogeologica dell’area interessata dal contestato piano, considerando che la zona in questione è stata interessata dalle alluvioni del 1994 e del 2000.

Al riguardo preliminarmente il Comune oppone che la delibera di adozione del PPE in variante al PRG è del 27.4.2009, per cui il ricorso avverso la stessa sarebbe tardivo.

5.2. Non condivide il Collegio siffatta linea difensiva. Va ad essa debitamente obiettato che la delibera del 27.4.2009 pure fatta oggetto di impugnativa quale atto presupposto, non possedeva al momento della sua adozione, alcuna lesività immediata ed attuale tale da far scattare l’onere di immediata impugnazione.

E’, infatti, evidente che tale delibera è divenuta lesiva nel momento in cui il procedimento urbanistico preordinato all’approvazione del piano particolareggiato e della contestuale variante strutturale si è concluso, o quanto meno è approdato ad una prima stesura e adozione del progetto definitivo.

E’ solo quindi in occasione dell’impugnazione delle delibere di approvazione delle controdeduzioni e del progetto di variante e piano che è sorto per la deducente interesse a gravare contestualmente anche la previa delibera di adozione della variante, che si configura come atto preparatorio e prodromico non impugnabile poiché non dotato neanche di effetti interinali.

5.3. Secondo la linea argomentativa svolta dal Comune in ogni caso la relazione geologica e geotecnica benché non allegata alla delibera di adozione del PPE del 27.4.2009 è stata acquisita il 29.4.2009 ed allegata al progetto definitivo, sanando il precedente eventuale vizio.

Siffatto punto di vista persuade il Collegio. Va in proposito considerato che se la legge ha prescritto che l’onere allegatorio in questione va assolto in occasione dell’adozione del progetto preliminare è perché quella relazione necessita già nella fase iniziale del procedimento urbanistico, poiché assume una valenza specifica ai fini di consentire a chiunque vi abbia interesse, di formulare adeguate osservazioni, che possono essere illuminate proprio dalla presa visione della perizia idrogeologica.

Ma, a tal fine, osserva il Collegio, ben può valere l’acquisizione della relazione idrogeologica avvenuta solo due giorni dopo l’adozione della delibera del 27.4.2009 inerente l’approvazione del progetto preliminare. L’acquisizione postuma di soli due giorni non ha infatti spiegato alcun effetto invalidante, non vulnerando alcun interesse sostanziale né dell’Amministrazione procedente né dell’Amministrazione Regionale che è intervenuta nel procedimento, né, del resto, di ogni eventuale cittadino interessato, che ha potuto prendere visione della contestata relazione quasi coeva alla stessa delibera di approvazione del preliminare.

Ed invero la medesima relazione è poi confluita automaticamente nel procedimento pianificatorio essendo stata allegata al progetto definitivo.

Da quanto illustrato consegue, dunque, che l’allegazione della relazione, omessa in sede di adozione del progetto preliminare, è rimasta fuori del procedimento di pianificazione per soli due giorni, circostanza che integra una mera irregolarità stante il ridottissimo margine di tempo nel quale la predetta relazione è mancata per essere poi prontamente acquista dal Comune ed allegata al progetto definitivo.

La censura in scrutinio si profila dunque infondata e va conseguentemente disattesa.

6.1. Ma ritiene il Collegio di dover valorizzare anche il dato che parimenti poggia su rilievi di ordine sostanziale e sul’effettiva idoneità delle complessive lamentate mancanze ad incidere sostanzialmente sulla bontà del piano particolareggiato impugnato, costituito dal fatto che il Comune ha assunto la deliberazione n. 80/2001 con la quale ha anche approvato le controdeduzioni in materia idrogeologica svolte sulle osservazioni regionali, sia con una Relazione del Settore Ambiente e di quello Pianificazione Difesa del suolo – Dighe, sia approvando una apposita Relazione di “Controdeduzioni in merito alle osservazioni di natura idrogeologica” formulate dalla Regione, redatta dal Geol. G. Cairola.

Ebbene, sia la predetta Deliberazione di Consiglio n. 80/2001 che la precedente n. 21/2001 hanno apportato rilevanti modifiche al progetto e recano numerose relazioni tecniche contenenti le controdeduzioni in materia urbanistica, ambientale ed idrogeologica, delle quali si è fatto più sopra sommario cenno.

In particolare, la delibera n.21 del 10.5.2010 (doc. 2 produzione Comune) ha approvato una importante Relazione che illustra le ragioni per le quali non sono state rispettate tutte le prescrizioni regionali di rilievo ambientale impartite con la nota 17.12.2008, prescrizioni susseguenti all’esclusione dell’assoggettamento del piano particolareggiato contestato alla VAS.

Con tale delibera, tra l’altro, il Comune ha proceduto “all’adozione delle tavole sostitutive e delle integrazioni al progetto definitivo” del PPE, all’adozione, in sostituzione ed integrazione degli atti tecnici adottati con la delibera di approvazione del progetto definitivo n. 61 del 21.12.2009 impugnata, di una Relazione di compatibilità acustica nonché della citata Relazione illustrativa integrativa in merito alle prescrizioni regionali di non assoggettabilità alla V.A.S.

La successiva delibera n. 80/2010, come più sopra rilevato, approva numerose relazioni contenenti specifiche controdeduzioni alle osservazioni regionali.

Le due citate delibere fanno seguito alla richiesta di integrazione di atti formulata dalla Regione con nota 8.2.2010 e 3.2.2010 (Doc. 1 Comune) ed hanno implementato il progetto iniziale, variato l’iniziativa edificatoria anche con riguardo alla consistenza perimetrale, introdotto significative riflessioni e controdeduzioni in materia ambientale, idrogeologica, geotecnica ed urbanistica.

Ne consegue, come correttamente rilevato dal Comune, che i provvedimenti oggetto del ricorso in epigrafe non sono più quelli iniziali e non sono aggiornati.

Essi recano un assetto di interessi ed una conformazione urbanistica ed ambientale oltre che idrogeologica del Piano particolareggiato che non è più quella che è stata poi definitivamente approvata e che sarà realizzata.

Sul piano processuale consegue da quanto denotato, che un eventuale ipotetico accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti deliberativi iniziali poi sostanzialmente modificati e variati, nessun apprezzabile vantaggio potrebbe arrecare ai ricorrenti, atteso che le determinazioni amministrative annullate non sarebbero in realtà quelle che verranno attuate e portate ad effetto.

Queste ultime scaturiscono inesorabilmente dalle due successive delibere consiliari n. 21 ed 80 del 2010 adottate in pendenza del gravame e non impugnate con motivi aggiunti.

6.2. In sintesi, basti rimarcare come l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse discende pacificamente dal fatto che mentre è stata correttamente impugnata la delibera consiliare n. 61 del 21.12.2009 recante adozione del progetto definitivo, non è stata impugnata la successiva delibera n. 21 del 10.5.2010 che ha adottato nuovi atti tecnici in sostituzione ed integrazione di quelli facenti parte del progetto definitivo già adottato con la delibera n. 61/2009 precedentemente gravata.

La medesima sanzione processuale discende anche dall’omessa impugnazione della delibera consiliare n. 80/2010 che ha approvato le controdeduzioni, con allegati i piani economico – finanziari degli interventi, alle osservazioni regionali e, conseguentemente all’approvazione di dette controdeduzioni, ha modificato le Tavole 4,5,5.1,5.2.,6,7,7.1 e 8 del Piano particolareggiato nonché le Tavole 5V e 8V della variante di PRGC.

Sotto gli illustrati rilevanti profili, dunque, il ricorso, oltre che infondato relativamente alle censure sopra scrutinate, deve essere anche dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse o per l’emergenza di una causa ostativa all’adozione della decisione di merito, ai sensi dell’art. 35 del codice del processo amministrativo.

Le spese possono essere compensate in ragione della delicatezza delle questioni affrontate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 



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